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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 4.2.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29924/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Alberto Giordano, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace Controparte_1
appellata
NONCHE'
rappresentata e difesa ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Pagina 1 di 5 Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza suddetta, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 3854/2022 pubblicata il 8.7.2022, il Giudice di
Pace di Barra, accogliendo la domanda proposta da contro Controparte_1
l' e la ha dichiarato Parte_1 Controparte_2
l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella esattoriale n. 07120130112706102, dell'importo di €
3.746,05, per intervenuta prescrizione del relativo credito, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della domanda, l'opponente aveva dedotto di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, della indicata cartella di pagamento, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada accertate dalla e ne Controparte_2
aveva eccepita l'omessa notifica, chiedendo che venisse annullata e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata, per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Il Giudice di Pace ha preliminarmente rilevato l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo finalizzata a far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale.
Nel merito, ha ritenuto la domanda fondata sul rilievo dell'omessa prova, da parte dell'agente della riscossione, della regolarità della notifica della cartella impugnata, che ha annullato, dichiarando estinto il credito
Pagina 2 di 5 litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello lamentando l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio di ne bis in idem, in quanto sulla stessa questione vi era già una precedente pronuncia, nonché l'inammissibilità della domanda alla luce del nuovo articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, comma IV-bis.
2. Va preliminarmente osservato che, con sentenza n. 2344/22, passata in giudicato, il giudice di pace di Barra si è già definitivamente pronunciato sul merito della vicenda contenziosa, sicché ogni ulteriore valutazione sul punto è preclusa, per effetto dell'art. 2909 c.c.
Tale circostanza è stata dedotta dall nell'atto di appello, al fine CP_3
di ottenere la riforma della sentenza impugnata.
Quest'ultima è stata invero pronunciata l'8.7.2022, mentre la precedente decisione risale al 6.5.2022. Pertanto, all'epoca nella quale la prima era stata emessa, il giudicato non si era ancora consolidato e il primo giudice, preso atto della pendenza di altro giudizio sulla stessa materia,
definito in primo grado, avrebbe dovuto al più sospendere il proprio procedimento fino alla conclusione degli eventuali successivi gradi di giudizio dell'altro.
Ciò non è avvenuto, ma senza implicare violazione dell'art. 2909 c.c.,
né al momento dell'adozione della sentenza impugnata, perché anteriore alla formazione del giudicato, né all'attualità, poiché entrambe le sentenze hanno regolato allo stesso modo i rapporti fra le parti, dichiarando l'inesistenza del credito controverso e senza creare indebiti contrasti fra le diverse decisioni assunte.
Pagina 3 di 5 L'irrituale svolgimento del procedimento di primo grado, che avrebbe dovuto essere prima riunito al precedente, avente il medesimo oggetto,
ovvero, poi, sospeso dopo l'emanazione della prima sentenza, si è rivelato dunque ininfluente sulla decisione, non essendo sfociato in un accertamento incompatibile con il precedente giudicato.
Potrebbe, al più, farsi questione della corretta regolamentazione delle spese di lite, che sono state poste nuovamente a carico dell'odierna appellante in difetto di interesse della sua controparte a una seconda pronuncia dello stesso tenore della precedente, e che si sono rivelate,
pertanto, superflue agli effetti dell'art. 92, primo comma, c.p.c.
Ciò, tuttavia, non è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione e non può essere pertanto valorizzato d'ufficio.
3. Con il secondo motivo di appello, l'istante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado, con la quale è stata conosciuta nel merito un'azione volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale della pretesa creditoria, in difetto della notificazione di una cartella esattoriale.
La questione, tuttavia, attiene al merito della decisione, che non può
più essere oggetto di nuova valutazione giudiziale, stante il giudicato formatosi sulla vicenda per effetto della sentenza n. 2344/22.
Il secondo motivo di appello è pertanto inammissibile.
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del secondo grado di giudizio, in relazione alla complessiva condotta processuale tenuta dall'opponente, che ha immotivatamente duplicato i giudizi sulla medesima vicenda sostanziale, esponendo la sua controparte a un ingiustificato aggravio di spese legali.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
per la riforma della sentenza n. 3854/2022 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Barra, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 5.2.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 4.2.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29924/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Alberto Giordano, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace Controparte_1
appellata
NONCHE'
rappresentata e difesa ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Pagina 1 di 5 Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza suddetta, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 3854/2022 pubblicata il 8.7.2022, il Giudice di
Pace di Barra, accogliendo la domanda proposta da contro Controparte_1
l' e la ha dichiarato Parte_1 Controparte_2
l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella esattoriale n. 07120130112706102, dell'importo di €
3.746,05, per intervenuta prescrizione del relativo credito, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della domanda, l'opponente aveva dedotto di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, della indicata cartella di pagamento, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada accertate dalla e ne Controparte_2
aveva eccepita l'omessa notifica, chiedendo che venisse annullata e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata, per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Il Giudice di Pace ha preliminarmente rilevato l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo finalizzata a far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale.
Nel merito, ha ritenuto la domanda fondata sul rilievo dell'omessa prova, da parte dell'agente della riscossione, della regolarità della notifica della cartella impugnata, che ha annullato, dichiarando estinto il credito
Pagina 2 di 5 litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello lamentando l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio di ne bis in idem, in quanto sulla stessa questione vi era già una precedente pronuncia, nonché l'inammissibilità della domanda alla luce del nuovo articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, comma IV-bis.
2. Va preliminarmente osservato che, con sentenza n. 2344/22, passata in giudicato, il giudice di pace di Barra si è già definitivamente pronunciato sul merito della vicenda contenziosa, sicché ogni ulteriore valutazione sul punto è preclusa, per effetto dell'art. 2909 c.c.
Tale circostanza è stata dedotta dall nell'atto di appello, al fine CP_3
di ottenere la riforma della sentenza impugnata.
Quest'ultima è stata invero pronunciata l'8.7.2022, mentre la precedente decisione risale al 6.5.2022. Pertanto, all'epoca nella quale la prima era stata emessa, il giudicato non si era ancora consolidato e il primo giudice, preso atto della pendenza di altro giudizio sulla stessa materia,
definito in primo grado, avrebbe dovuto al più sospendere il proprio procedimento fino alla conclusione degli eventuali successivi gradi di giudizio dell'altro.
Ciò non è avvenuto, ma senza implicare violazione dell'art. 2909 c.c.,
né al momento dell'adozione della sentenza impugnata, perché anteriore alla formazione del giudicato, né all'attualità, poiché entrambe le sentenze hanno regolato allo stesso modo i rapporti fra le parti, dichiarando l'inesistenza del credito controverso e senza creare indebiti contrasti fra le diverse decisioni assunte.
Pagina 3 di 5 L'irrituale svolgimento del procedimento di primo grado, che avrebbe dovuto essere prima riunito al precedente, avente il medesimo oggetto,
ovvero, poi, sospeso dopo l'emanazione della prima sentenza, si è rivelato dunque ininfluente sulla decisione, non essendo sfociato in un accertamento incompatibile con il precedente giudicato.
Potrebbe, al più, farsi questione della corretta regolamentazione delle spese di lite, che sono state poste nuovamente a carico dell'odierna appellante in difetto di interesse della sua controparte a una seconda pronuncia dello stesso tenore della precedente, e che si sono rivelate,
pertanto, superflue agli effetti dell'art. 92, primo comma, c.p.c.
Ciò, tuttavia, non è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione e non può essere pertanto valorizzato d'ufficio.
3. Con il secondo motivo di appello, l'istante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado, con la quale è stata conosciuta nel merito un'azione volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale della pretesa creditoria, in difetto della notificazione di una cartella esattoriale.
La questione, tuttavia, attiene al merito della decisione, che non può
più essere oggetto di nuova valutazione giudiziale, stante il giudicato formatosi sulla vicenda per effetto della sentenza n. 2344/22.
Il secondo motivo di appello è pertanto inammissibile.
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del secondo grado di giudizio, in relazione alla complessiva condotta processuale tenuta dall'opponente, che ha immotivatamente duplicato i giudizi sulla medesima vicenda sostanziale, esponendo la sua controparte a un ingiustificato aggravio di spese legali.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
per la riforma della sentenza n. 3854/2022 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Barra, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 5.2.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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