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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 20/02/2026, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3015/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19133/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119612542000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3094/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, impugna la cartella di pagamento n. 071 2025 0119612542, notificatagli in data 23.7.2025 dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di NAPOLI – ufficio territoriale di Napoli 2 recante la comunicazione degli esiti del controllo formale n. 02097012286 del 14.8.2024, effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del dPR n. 600/73, con cui l'Ufficio rettificava le ritenute indicate al rigo RE26 con maggiore imposta calcolata da versare pari ad Euro 2.278,00. Rilevava il ricorrente che le prestazioni professionali con la indicazione delle ritenute di acconto operate dai committenti per il predetto ammontare erano state regolarmente fatturate e pagate nell'anno solare oggetto di verifica, come da allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del dPR 28 novembre 2000, n. 445. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 17.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli allegando che in considerazione della documentazione prodotta dal ricorrente, in data 15.12.2025 aveva emesso provvedimento di sgravio totale n. 2025S662518. Ha quindi concluso per la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che l'Ufficio ha depositato provvedimento di sgravio dell'atto impugnato.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto delle ragioni sottese all'adozione del provvedimento impugnato e della correttezza dell'operato della resistente va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19133/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119612542000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3094/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, impugna la cartella di pagamento n. 071 2025 0119612542, notificatagli in data 23.7.2025 dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di NAPOLI – ufficio territoriale di Napoli 2 recante la comunicazione degli esiti del controllo formale n. 02097012286 del 14.8.2024, effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del dPR n. 600/73, con cui l'Ufficio rettificava le ritenute indicate al rigo RE26 con maggiore imposta calcolata da versare pari ad Euro 2.278,00. Rilevava il ricorrente che le prestazioni professionali con la indicazione delle ritenute di acconto operate dai committenti per il predetto ammontare erano state regolarmente fatturate e pagate nell'anno solare oggetto di verifica, come da allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del dPR 28 novembre 2000, n. 445. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 17.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli allegando che in considerazione della documentazione prodotta dal ricorrente, in data 15.12.2025 aveva emesso provvedimento di sgravio totale n. 2025S662518. Ha quindi concluso per la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che l'Ufficio ha depositato provvedimento di sgravio dell'atto impugnato.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto delle ragioni sottese all'adozione del provvedimento impugnato e della correttezza dell'operato della resistente va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e compensa le spese