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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1174/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1948/2023 del 9.07.2023, pubblicata l'11.07.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Foggia alla via Trieste n. 10, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Roberto Marzano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante -
CONTRO
e elettivamente domiciliati in Foggia alla via Controparte_1 Controparte_2
Roberto Ruffilli n. 1, presso lo studio degli avv.ti Carmela Lamanna e Domenico Lupoi, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
- Appellati -
e Controparte_3 Controparte_4
- Appellati contumaci -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 7.12.2018 presso il Tribunale di Foggia D'Ardes ved. e chiedevano di essere reintegrati “nel Pt_1 CP_3 Controparte_3 Controparte_4
possesso sia della recinzione estirpata, previo riposizionamento della stessa a confine tra i 786 e 787, CP_5
che della porzione di terreno sottostante ed adiacente, lato ovest, alla stessa - per una larghezza di almeno
1 cm. 80 -, previo ripianamento dello stesso, rimandando alle opportune sede processuali di merito e petitorie tutte le altre problematiche, comprensive dell'integrale risarcimento dei danni causati dal loro comportamento illecito”.
A fondamento della domanda i ricorrenti, nella loro qualità di comproprietari dei beni immobili ubicati in agro di Foggia, località San Nicola Montecalvello ed in particolare nel podere 786, dei terreni identificati in catasto al foglio 217 p.lle 213 e 833 confinanti ad Est con il podere 787, in particolare con il terreno identificato in catasto al foglio 217 p.lla 786, di proprietà di CP_1
chiedevano la reintegra nel possesso della recinzione metallica collocata al confine dei
[...]
fondi e del terreno adiacente, a seguito dello svellimento della stessa e del ripianamento del terreno sottostante ad opera di , marito della quegli, già in data Controparte_2 CP_1
11.11.2017, a bordo di un trattore, aveva personalmente abbattuto pezzi della recinzione che, in data 25 settembre 2018, era stata integralmente svellita e trasportata altrove da operai da lui incaricati, per poi occupare per circa un metro di lunghezza il terreno sottostante, livellandolo in profondità al fine di far scomparire la traccia della recinzione medesima, tagliando le radici e i rami sporgenti degli alberi ubicati all'interno della recinzione.
Costituitisi in giudizio, e chiedevano preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
dichiararsi improponibile e inammissibile la domanda di interdetto possessorio, perché proposta oltre il termine decadenziale ex art. 1168 c.c.; nel merito, ne chiedevano il rigetto.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Foggia, con provvedimento del 15.05.2019, accoglieva la domanda e ordinava a e l'immediata reintegra dei ricorrenti Controparte_1 Controparte_2
nel possesso del confine Est del fondo sito in agro di Foggia, località San Nicola Monte Cavello, identificato in catasto al fg 217, p.lle 213 e 833 provvedendo, a loro cura e spese, al ripristino dello status quo ante;
condannava i resistenti alla refusione delle spese di lite.
Avverso detto provvedimento i resistenti interponevano reclamo;
con provvedimento del
5.07.2019 il Tribunale di Foggia, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza proposta dalla CP_1
e dal , accoglieva il reclamo proposto e, per l'effetto, dichiarava inammissibile l'istanza CP_2
di reintegrazione nel possesso proposta da , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
, condannandoli al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Con richiesta ex art. 703 co. IV c.p.c. ved. e Parte_1 CP_3 Controparte_3 CP_4
chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio, per
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Reintegrare i ricorrenti nel possesso sia della recinzione estirpata, previo riposizionamento della stessa a confine tra i Poderi 786 e 787, che della porzione di terreno sottostante ed adiacente, lato ovest, alla stessa – per una larghezza di almeno cm. 80 –, previo ripianamento dello stesso, Condannare i convenuti e al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 Controparte_2
– diretti ed indiretti – causati dal loro illecito comportamento e quantificati – salvo miglior conteggio – in
2 € 2.305,00 per sostituzione e cura digli alberi;
€ 9.800,00 per lavori di ristrutturazione/messa in sicurezza del magazzino agricolo;
€ 2.000,00 per lavori di posizionamento di una rete precaria a difesa della proprietà;
€ 2.000,00 per esborsi ai propri Tecnici di Parte;
€ 5.000,00 – o quella maggiore o minore reputata di giustizia – a parziale ristoro dei danni subiti dagli istanti per i furti patiti il 5 ed il 11 giugno 2019, facilitati dal mancato riposizionamento della rete metallica a confine;
Il tutto con vittoria di spese di lite, comprensive delle due fasi sommarie.”
Si costituivano in giudizio e contestando la fondatezza di Controparte_1 Controparte_2
ogni domanda.
Il Tribunale di Foggia, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria, con sentenza n. 1948/2023 del 9.07.2023, così provvedeva: “1) conferma il provvedimento reso in sede di reclamo;
2) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta Parte_1
e 3) condanna altresì e Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 Controparte_3 CP_4
a rimborsare in favore di e le spese del presente giudizio, che
[...] Controparte_1 Controparte_2
si liquidano in € 3.397,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.”
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello formulando le seguenti conclusioni: ” 1) Ammettere le prove per testi Parte_1
richieste e capitolate dagli iniziali ricorrenti, con i testimoni indicati, nel proprio Ricorso ex art. 703, IV^ comma, e nelle Memorie istruttorie ex artt. 183 c.p.c. depositate in atti;
2) In riforma della Sentenza
Tribunale di Foggia n. 1948/2023 – accogliere la domanda esposta dalla appellante con la propria azione di reintegra in possesso depositata presso il Tribunale di Foggia il 7.12.2018, con vittoria di spese lite di entrambi i gradi del giudizio e con ordine ai convenuti e di restituzione delle spese legali CP_1 CP_2
ai medesimi liquidate dal Collegio del Tribunale di Foggia con la propria Ordinanza in sede di Reclamo e con la Sentenza impugnata, e nelle more versate con riserva.”
Costituitisi in giudizio, e hanno chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_1
dell'appello con pedissequa integrale conferma della sentenza resa dal Tribunale di Foggia.
e non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolare Controparte_3 Controparte_4
notifica dell'atto di citazione in appello, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 02.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che: - l'accesso allo strumento di tutela previsto dall'art. 1168 c.c. richiede l'esperimento dell'azione ex art. 703 c.p.c. (più precisamente, il deposito del relativo ricorso) entro un anno dallo spoglio o, in caso di spoglio o turbativa compiuti in modo clandestino, dalla conoscenza dell'evento che priva o rende impossibile l'esercizio del possesso;
- nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con più atti, il termine di un anno per l'esperimento
3 delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, in guisa da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno, cioè dello stesso iter esecutivo, e come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso;
altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto;
- nel caso di specie, la condotta di spoglio che ha reso evidente la funzionalità alla realizzazione della lesione del possesso è costituita dalla materiale rimozione della recinzione metallica, con la conseguenza che il termine decorre dal primo di tali atti; - l'esatto confine tra i due fondi era stato oggetto di contestazione da parte dei coniugi sin dal momento in cui erano divenuti proprietari del podere 787 e, pertanto, Parte_3
l'abbattimento di alcuni spezzoni della recinzione in contestazione ad opera del Canistro, avvenuto in data 11 novembre 2017, rappresentava il primo evidente atto della volontà di distruggere la recinzione e appropriarsi di circa un metro di terreno del fondo confinante, dal quale far decorrere il dies a quo ai fini della proposizione dell'azione di reintegrazione;
- il nesso di strumentalità tra i diversi atti posti in essere non era stato interrotto dal lungo lasso di tempo intercorso tra il primo episodio (novembre 2017) e il definitivo spossessamento della recinzione
(settembre 2018), in difetto di ripristino, dopo il primo atto, della situazione precedente.
Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza “ laddove, riportando le conclusioni esposte dalle parti all'udienza del 21.12.2022 viene affermato testualmente: “i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate, riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'accoglimento”. Tale affermazione sarebbe errata in quanto la ricorrente, nelle proprie note autorizzate, non si sarebbe riportata unicamente ai propri scritti difensivi, ma avrebbe concluso “chiedendo espressamente che il Giudice revocasse la propria ordinanza del 14.12.2021 con la quale, ritenendo la causa matura per la decisione, aveva con ciò implicitamente rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti ricorrenti”.
Deduce l'appellante che il Tribunale di Foggia, nella sentenza impugnata, nulla ha motivato in merito alla richiesta di revoca dell'ordinanza, così come nulla ha motivato in merito alla mancata ammissione delle prove per testi richieste dai ricorrenti, sia nel ricorso introduttivo, sia nel ricorso per fissazione della “fase di merito” ex art. 703 (IV comma) cpc e sia nelle memorie istruttorie ex art. 183 cpc ritualmente depositate.
Il primo Giudice ha affermato l'unicità tra i vari momenti dell'attività di spoglio, acquisendo e facendo propria l'affermazione, di cui all'ordinanza collegiale, relativa alla mancata riattivazione dell'efficienza della recinzione, inizialmente abbattuta nell'anno 2017 e ritenuto, erroneamente, ultronee le prove testimoniali articolate su tale specifica circostanza dai ricorrenti, sia nel ricorso per udienza di fissazione di giudizio di merito, che nella memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc.
4 Il motivo è infondato e va rigettato.
Deve innanzitutto osservarsi che la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa ratio decidendi che ha risolto il merito della lite valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto (v. Cass., 02/04/2004, n.
6570). Non occorre, infatti, che il giudice sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificatamente che la controversia possa essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cassazione civile sez. III,
26/07/2024, n.21004; conf. Cass., 13375/2009).
Nel caso di specie, ritiene la Corte che, alla luce della motivazione della sentenza impugnata e della ratio decidendi ad essa sottesa, correttamente il primo Giudice abbia rigettato le richieste istruttorie, ritenendo, seppure implicitamente, ininfluente ed ultronea la prova per testi articolata da parte ricorrente.
Il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L.
n. 35 del 2005 (convertito in L. n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale.
L'art. 703, ult. co., c.p.c., parla infatti di “prosecuzione del giudizio di merito”; conseguentemente, essendo la domanda possessoria già interamente contenuta nel ricorso, l'istanza da formulare nei sessanta giorni non deve aggiungere alcunché alle deduzioni e alle pretese iniziali. Il giudizio avrà ad oggetto ancora e solo la situazione possessoria, indagata con le forme ampie previste dal rito ordinario.
Con riferimento al caso di specie, nel ricorso introduttivo ex art. 703 depositato il 7.12.2018 i ricorrenti non avevano allegato alcuna circostanza relativa all'avvenuta riattivazione dell'efficienza della recinzione successivamente al primo atto di spoglio. Si legge, infatti, nel ricorso introduttivo:
“…Questa la situazione dei luoghi quando – circa tra anni orsono – l'adiacente Podere 787 fu acquistato dalla Sig.ra che, subito dopo l'acquisto e per il tramite del marito Sig. cominciò CP_1 Controparte_2
a contestare la recinzione presente tra i due affermando che quello individuato dalla stessa non CP_5
corrispondesse al confine reale tra i fondi;
Tali doglianze, inizialmente solo verbali, in data 1.3.2017 furono seguite da una missiva a firma dell'Avv. Angelo Muscillo con la quale quest'ultimo, in nome e per conto della Sig.ra premettendo che, a detta della stessa, la citata recinzione era ubicata Controparte_1
all'interno della sua proprietà, ne preannunciava il….. “divellamento” ..; Tale comunicazione veniva riscontrata, per conto della Sig.ra dall'Avv. Giuseppe Pazienza che, con missiva del 16 Parte_1
succ., contestava le avverse affermazioni e diffidava la Sig.ra o chi per essa dal procedere a quanto CP_1
preannunciato…; Nel contempo la istante Sig.ra aveva potuto notare come alcuni spezzoni delle Pt_1
recinzioni in contestazione risultassero abbattuti verso la proprietà sino a quando, in data CP_1
5 11.11.2017, personalmente vide il Sig. che, a bordo di un trattore, era intento Controparte_2
nell'abbattimento di altri pezzi della stessa;
Immediatamente intervenuta, lo invitava a cessare l'opera di abbattimento ma, in risposta, subiva offese e minacce, tali da costringerla a rinchiudersi nella propria abitazione;
Il successivo giorno 20, poi, la Sig.ra constatò che il – sempre a bordo di un Pt_1 CP_2
trattore – aveva ripreso l'abbattimento della recinzione, di modo che – ricordando le minacce ricevute – evitava di intervenire ed a mezzo telefono chiedeva l'intervento della Forza Pubblica che – in effetti – interveniva in loco con una Pattuglia della Polizia di Stato;
Per quanto occorso nei giorni 11 e 20 novembre
2017, la Sig.ra in data 12 dicembre 2017 – dopo aver inutilmente chiesto di ottenere dalla Questura Pt_1
di Foggia copia di tale rapporto di intervento ( Vedasi doc. 9) – presentava presso la Questura di Foggia formale denuncia/querela con istanza di punizione nei confronti del Sig. Controparte_2
Successivamente la situazione sembrò tranquillizzarsi sino a quando, con altra e successiva missiva del
25.2.2018 sempre a firma dell'Avv Angelo Muscillo e trasmessa con allegata una Relazione Tecnica a firma del geom. la Sig.ra riaffermando che la recinzione fosse “interamente” Persona_1 Controparte_1
all'interno della sua proprietà per una profondità di circa 80 cm rispetto all'effettivo confine, ancora una volta preannunciava che avrebbe proceduto a divellerla senza necessità di consenso alcuno;
La Relazione per geom. trasmessa dalla Sig ra però, andava a confrontarsi con altra Relazione Tecnica Per_1 CP_1
sviluppata - per conto degli istanti - dall'ing nella quale - al contrario - veniva Persona_2
affermato come la recinzione oggetto di contesa fosse per l'intero nella proprietà – Nella Pt_1 CP_3
speranza di poter raggiungere una soluzione bonaria con l'ausilio dei rispettivi Tecnici, su iniziativa della
Controparte in data 18 settembre 2018 si incontravano sui luoghi il Sig. per conto della Controparte_2
proprietaria Sig.ra unitamente al geom. e ad altro geometra di cui Controparte_1 Persona_1
non si conosce il nome, da una parte, ed il Sig. per conto dei Sigg.ri CP_6 Parte_4
unitamente all'ing e al geom. dall'altra, senza - però - raggiungere Per_2 Pt_1 CP_7
alcuna soluzione bonaria in quanto risultò insanabile lo scontro in merito alla “concavità/ convessità” dell'andamento della recinzione, che la proprietà pretendeva di eliminare attraverso un CP_1
collegamento lineare e diretto tra il termine iniziale e quello finale;
Constatata la impossibilità di ovviare al contrasto, al fine di non pregiudicare ulteriormente la situazione (ed anche per far calmare gli animi dei diretti interessati), su consiglio dei Tecnici si decise di rimandare l'incontro onde permettere agli stessi di meglio consultare i dati delle rispettive Consulenze;
Nel pomeriggio del successivo giorno 25 settembre, però, assente dai luoghi la Sig.ra il Sig. fu visto intento a dare istruzioni ad Pt_1 Controparte_2
alcuni operai affinché - con l'ausilio di un escavatore - provvedessero a svellere e trasportare altrove la recinzione ancora presente nonché a occupare per circa un metro di lunghezza il terreno sottostante e ad ovest della stessa, livellandolo in profondità al fine di far scomparire la traccia della recinzione medesima, contemporaneamente tagliando le radici e i rami sporgenti degli alberi ubicati all'interno della recinzione, tra i quali anche un albero di fico posto in adiacenza al fabbricato del “pozzo nero”.
6 Nessun riferimento alla riattivazione della recinzione già abbattuta è contenuto, altresì, nei capitoli di prova articolati nel predetto ricorso ex art. 703 c.p.c..
Solo con la Richiesta ex art. 703, 4^comma c.p.c., depositata all'esito dell'accoglimento, da parte del
Collegio del Tribunale di Foggia, del reclamo proposto dalla e dal , i ricorrenti, CP_1 CP_2
nel sostenere che l'azione di spossessamento posta in essere dai convenuti il 25 settembre 2018 non era una prosecuzione delle antecedenti azioni di molestie poste in essere dal già nel CP_2
novembre 2017, in quanto tra i predetti episodi vi erano stati accadimenti tali da far venir meno ogni collegamento sia logico che giuridico, per la prima volta, nei capitoli di prova articolati in tale sede, facevano riferimento alla efficienza della recinzione regolarmente sostenuta dai paletti e al riposizionamento dei paletti, senza, peraltro, neanche collocare temporalmente, in modo specifico, la circostanza.
I capitoli di prova articolati dalla odierna appellante vertono quindi su circostanze non allegate nel ricorso per reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c., e mirano a dimostrare un fatto che, pur rilevante, non era stato in alcun modo dedotto nel procedimento per interdetto possessorio.
Per dimostrare la tempestività dell'azione, era onere dei ricorrenti provare che, dopo i primi atti
(consistiti nell'abbattimento di parte della recinzione), univocamente finalizzati alla totale rimozione ed allo spostamento del confine, la recinzione era stata completamente ripristinata;
tale circostanza, tuttavia, non era mai stata allegata nell'originario ricorso introduttivo, né nel corso del procedimento possessorio, ma tardivamente introdotta con i capitoli di prova orale articolati nella fase di merito, nel tentativo di paralizzare l'eccezione di decadenza , già accolta dal
Tribunale in sede di reclamo cautelare.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione proposta da e . Controparte_1 Controparte_2
È evidente che la finalità dell'azione (parziale abbattimento della recinzione) posta in essere già nel novembre 2017 era la stessa che animava la condotta, conclusasi con l'integrale estirpazione della recinzione, spianamento del terreno e occupazione di porzione di terreno nel settembre
2018, in quanto univocamente funzionale all'unico scopo di spostare il confine tra le due proprietà.
A conferma di tanto vi è quanto correttamente evidenziato dal primo giudice: “Invero, è circostanza incontroversa tra gli odierni litigatores che l'esatto confine tra i due fondi sia stato oggetto di espressa contestazione, ad opera dei coniugi , fin dal momento in cui erano divenuti titolari del Parte_3
podere 787 (circa tre anni addietro) e che gli stessi abbiano in più occasioni minacciato la rimozione della recinzione al fine di spostare la linea di confine di circa un metro più avanti a scapito della proprietà confinante. Ed allora, già l'abbattimento di alcuni spezzoni della recinzione in contestazione, ad opera del
, pacificamente avvenuto in data 11 novembre 2017, rappresentava il primo evidente atto CP_2
7 indicativo della volontà di distruggere la recinzione (dalla quale aveva desistito solo per effetto dell'intervento delle forze dell'ordine allertate dai ricorrenti in prime cure) per poi spostare in avanti la linea di confine e appropriarsi di circa un metro di terreno del fondo confinante, determinando la denunciata lesione, dal quale far decorrere il dies a quo ai fini della proposizione dell'azione di reintegrazione.
Né, di contro, vale lamentare che il nesso di strumentalità tra i diversi atti posti in essere verrebbe ad essere reciso in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra il primo episodio (novembre 2017) e il definitivo spossessamento della recinzione e della sottostante area (settembre 2018)”.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto che i successivi atti, posti in essere nel 2018, costituissero lo sviluppo e la conclusione dell'unico “disegno”, la cui esecuzione era indubbiamente iniziata già prima del novembre 2017.
Ha così prestato adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività, decorrendo, altrimenti, dall'ultimo atto quando ogni atto- presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente (cfr., tra tante, Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, n.20007; Cass. Sez.
2, 29/10/2003, n. 16239; Cass. Sez. 2, 23/05/2012, n. 8148; Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20134).
La S.C. (Cassazione civile sez. II, 14/06/2019, n.16053), confermando il predetto principio, ha precisato che “occorre distinguere l'ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l'atto lesivo sia uno solo, ancorchè preceduto da altri atti di carattere strumentale;
nell'un caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia;
ebbene, nel caso di specie la denunciata condotta di spoglio, quella cioè che ha reso evidente la funzionalità alla realizzazione della lesione del possesso è costituita dalla materiale rimozione dei paletti e delle catene, con la conseguenza che il termine decorre dal primo di tali atti“ (cfr. Cass. 8148/2012; id.
20134/2017, citate).
Sulla base di quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, è pacifico che l'abbattimento di alcuni spezzoni della recinzione oggetto di causa, ad opera del Canistro, veniva effettuato già in data 11 novembre 2017, e ciò ha rappresentato il primo, evidente, atto significativo della volontà (peraltro più volte preannunciata, anche prima del novembre 2017) dei resistenti di svellere la recinzione, per poi spostare in avanti la linea di confine e appropriarsi di circa un metro di terreno del fondo confinante. Gli atti successivi, culminati nell'abbattimento della restante parte di recinzione ancora presente, il 25 settembre 2018, costituiscono la continuazione e la realizzazione della predetta volontà di privare i titolari del possesso della zona al confine tra i due fondi, con la
8 conseguenza che l'11 novembre 2017 costituisce, pertanto, il dies a quo ai fini del computo del termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione di reintegrazione.
Il ricorso per reintegrazione nel possesso è stato depositato, il 7.12.2018, oltre il termine di un anno previsto dall'art. 1168 c.c..
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore di CP_1
e , delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo,
[...] Controparte_2
tenuto conto del petitum, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, alla luce della limitata attività espletata e della semplicità delle questioni trattate.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
nella contumacia di e avverso la sentenza n. 1948/2023 Controparte_3 Controparte_4
emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata l'11.07.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 16 aprile
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1174/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1948/2023 del 9.07.2023, pubblicata l'11.07.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Foggia alla via Trieste n. 10, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Roberto Marzano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante -
CONTRO
e elettivamente domiciliati in Foggia alla via Controparte_1 Controparte_2
Roberto Ruffilli n. 1, presso lo studio degli avv.ti Carmela Lamanna e Domenico Lupoi, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
- Appellati -
e Controparte_3 Controparte_4
- Appellati contumaci -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 7.12.2018 presso il Tribunale di Foggia D'Ardes ved. e chiedevano di essere reintegrati “nel Pt_1 CP_3 Controparte_3 Controparte_4
possesso sia della recinzione estirpata, previo riposizionamento della stessa a confine tra i 786 e 787, CP_5
che della porzione di terreno sottostante ed adiacente, lato ovest, alla stessa - per una larghezza di almeno
1 cm. 80 -, previo ripianamento dello stesso, rimandando alle opportune sede processuali di merito e petitorie tutte le altre problematiche, comprensive dell'integrale risarcimento dei danni causati dal loro comportamento illecito”.
A fondamento della domanda i ricorrenti, nella loro qualità di comproprietari dei beni immobili ubicati in agro di Foggia, località San Nicola Montecalvello ed in particolare nel podere 786, dei terreni identificati in catasto al foglio 217 p.lle 213 e 833 confinanti ad Est con il podere 787, in particolare con il terreno identificato in catasto al foglio 217 p.lla 786, di proprietà di CP_1
chiedevano la reintegra nel possesso della recinzione metallica collocata al confine dei
[...]
fondi e del terreno adiacente, a seguito dello svellimento della stessa e del ripianamento del terreno sottostante ad opera di , marito della quegli, già in data Controparte_2 CP_1
11.11.2017, a bordo di un trattore, aveva personalmente abbattuto pezzi della recinzione che, in data 25 settembre 2018, era stata integralmente svellita e trasportata altrove da operai da lui incaricati, per poi occupare per circa un metro di lunghezza il terreno sottostante, livellandolo in profondità al fine di far scomparire la traccia della recinzione medesima, tagliando le radici e i rami sporgenti degli alberi ubicati all'interno della recinzione.
Costituitisi in giudizio, e chiedevano preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
dichiararsi improponibile e inammissibile la domanda di interdetto possessorio, perché proposta oltre il termine decadenziale ex art. 1168 c.c.; nel merito, ne chiedevano il rigetto.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Foggia, con provvedimento del 15.05.2019, accoglieva la domanda e ordinava a e l'immediata reintegra dei ricorrenti Controparte_1 Controparte_2
nel possesso del confine Est del fondo sito in agro di Foggia, località San Nicola Monte Cavello, identificato in catasto al fg 217, p.lle 213 e 833 provvedendo, a loro cura e spese, al ripristino dello status quo ante;
condannava i resistenti alla refusione delle spese di lite.
Avverso detto provvedimento i resistenti interponevano reclamo;
con provvedimento del
5.07.2019 il Tribunale di Foggia, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza proposta dalla CP_1
e dal , accoglieva il reclamo proposto e, per l'effetto, dichiarava inammissibile l'istanza CP_2
di reintegrazione nel possesso proposta da , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
, condannandoli al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Con richiesta ex art. 703 co. IV c.p.c. ved. e Parte_1 CP_3 Controparte_3 CP_4
chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio, per
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Reintegrare i ricorrenti nel possesso sia della recinzione estirpata, previo riposizionamento della stessa a confine tra i Poderi 786 e 787, che della porzione di terreno sottostante ed adiacente, lato ovest, alla stessa – per una larghezza di almeno cm. 80 –, previo ripianamento dello stesso, Condannare i convenuti e al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 Controparte_2
– diretti ed indiretti – causati dal loro illecito comportamento e quantificati – salvo miglior conteggio – in
2 € 2.305,00 per sostituzione e cura digli alberi;
€ 9.800,00 per lavori di ristrutturazione/messa in sicurezza del magazzino agricolo;
€ 2.000,00 per lavori di posizionamento di una rete precaria a difesa della proprietà;
€ 2.000,00 per esborsi ai propri Tecnici di Parte;
€ 5.000,00 – o quella maggiore o minore reputata di giustizia – a parziale ristoro dei danni subiti dagli istanti per i furti patiti il 5 ed il 11 giugno 2019, facilitati dal mancato riposizionamento della rete metallica a confine;
Il tutto con vittoria di spese di lite, comprensive delle due fasi sommarie.”
Si costituivano in giudizio e contestando la fondatezza di Controparte_1 Controparte_2
ogni domanda.
Il Tribunale di Foggia, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria, con sentenza n. 1948/2023 del 9.07.2023, così provvedeva: “1) conferma il provvedimento reso in sede di reclamo;
2) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta Parte_1
e 3) condanna altresì e Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 Controparte_3 CP_4
a rimborsare in favore di e le spese del presente giudizio, che
[...] Controparte_1 Controparte_2
si liquidano in € 3.397,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.”
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello formulando le seguenti conclusioni: ” 1) Ammettere le prove per testi Parte_1
richieste e capitolate dagli iniziali ricorrenti, con i testimoni indicati, nel proprio Ricorso ex art. 703, IV^ comma, e nelle Memorie istruttorie ex artt. 183 c.p.c. depositate in atti;
2) In riforma della Sentenza
Tribunale di Foggia n. 1948/2023 – accogliere la domanda esposta dalla appellante con la propria azione di reintegra in possesso depositata presso il Tribunale di Foggia il 7.12.2018, con vittoria di spese lite di entrambi i gradi del giudizio e con ordine ai convenuti e di restituzione delle spese legali CP_1 CP_2
ai medesimi liquidate dal Collegio del Tribunale di Foggia con la propria Ordinanza in sede di Reclamo e con la Sentenza impugnata, e nelle more versate con riserva.”
Costituitisi in giudizio, e hanno chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_1
dell'appello con pedissequa integrale conferma della sentenza resa dal Tribunale di Foggia.
e non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolare Controparte_3 Controparte_4
notifica dell'atto di citazione in appello, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 02.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che: - l'accesso allo strumento di tutela previsto dall'art. 1168 c.c. richiede l'esperimento dell'azione ex art. 703 c.p.c. (più precisamente, il deposito del relativo ricorso) entro un anno dallo spoglio o, in caso di spoglio o turbativa compiuti in modo clandestino, dalla conoscenza dell'evento che priva o rende impossibile l'esercizio del possesso;
- nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con più atti, il termine di un anno per l'esperimento
3 delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, in guisa da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno, cioè dello stesso iter esecutivo, e come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso;
altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto;
- nel caso di specie, la condotta di spoglio che ha reso evidente la funzionalità alla realizzazione della lesione del possesso è costituita dalla materiale rimozione della recinzione metallica, con la conseguenza che il termine decorre dal primo di tali atti; - l'esatto confine tra i due fondi era stato oggetto di contestazione da parte dei coniugi sin dal momento in cui erano divenuti proprietari del podere 787 e, pertanto, Parte_3
l'abbattimento di alcuni spezzoni della recinzione in contestazione ad opera del Canistro, avvenuto in data 11 novembre 2017, rappresentava il primo evidente atto della volontà di distruggere la recinzione e appropriarsi di circa un metro di terreno del fondo confinante, dal quale far decorrere il dies a quo ai fini della proposizione dell'azione di reintegrazione;
- il nesso di strumentalità tra i diversi atti posti in essere non era stato interrotto dal lungo lasso di tempo intercorso tra il primo episodio (novembre 2017) e il definitivo spossessamento della recinzione
(settembre 2018), in difetto di ripristino, dopo il primo atto, della situazione precedente.
Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza “ laddove, riportando le conclusioni esposte dalle parti all'udienza del 21.12.2022 viene affermato testualmente: “i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate, riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'accoglimento”. Tale affermazione sarebbe errata in quanto la ricorrente, nelle proprie note autorizzate, non si sarebbe riportata unicamente ai propri scritti difensivi, ma avrebbe concluso “chiedendo espressamente che il Giudice revocasse la propria ordinanza del 14.12.2021 con la quale, ritenendo la causa matura per la decisione, aveva con ciò implicitamente rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti ricorrenti”.
Deduce l'appellante che il Tribunale di Foggia, nella sentenza impugnata, nulla ha motivato in merito alla richiesta di revoca dell'ordinanza, così come nulla ha motivato in merito alla mancata ammissione delle prove per testi richieste dai ricorrenti, sia nel ricorso introduttivo, sia nel ricorso per fissazione della “fase di merito” ex art. 703 (IV comma) cpc e sia nelle memorie istruttorie ex art. 183 cpc ritualmente depositate.
Il primo Giudice ha affermato l'unicità tra i vari momenti dell'attività di spoglio, acquisendo e facendo propria l'affermazione, di cui all'ordinanza collegiale, relativa alla mancata riattivazione dell'efficienza della recinzione, inizialmente abbattuta nell'anno 2017 e ritenuto, erroneamente, ultronee le prove testimoniali articolate su tale specifica circostanza dai ricorrenti, sia nel ricorso per udienza di fissazione di giudizio di merito, che nella memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc.
4 Il motivo è infondato e va rigettato.
Deve innanzitutto osservarsi che la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa ratio decidendi che ha risolto il merito della lite valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto (v. Cass., 02/04/2004, n.
6570). Non occorre, infatti, che il giudice sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificatamente che la controversia possa essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cassazione civile sez. III,
26/07/2024, n.21004; conf. Cass., 13375/2009).
Nel caso di specie, ritiene la Corte che, alla luce della motivazione della sentenza impugnata e della ratio decidendi ad essa sottesa, correttamente il primo Giudice abbia rigettato le richieste istruttorie, ritenendo, seppure implicitamente, ininfluente ed ultronea la prova per testi articolata da parte ricorrente.
Il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L.
n. 35 del 2005 (convertito in L. n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale.
L'art. 703, ult. co., c.p.c., parla infatti di “prosecuzione del giudizio di merito”; conseguentemente, essendo la domanda possessoria già interamente contenuta nel ricorso, l'istanza da formulare nei sessanta giorni non deve aggiungere alcunché alle deduzioni e alle pretese iniziali. Il giudizio avrà ad oggetto ancora e solo la situazione possessoria, indagata con le forme ampie previste dal rito ordinario.
Con riferimento al caso di specie, nel ricorso introduttivo ex art. 703 depositato il 7.12.2018 i ricorrenti non avevano allegato alcuna circostanza relativa all'avvenuta riattivazione dell'efficienza della recinzione successivamente al primo atto di spoglio. Si legge, infatti, nel ricorso introduttivo:
“…Questa la situazione dei luoghi quando – circa tra anni orsono – l'adiacente Podere 787 fu acquistato dalla Sig.ra che, subito dopo l'acquisto e per il tramite del marito Sig. cominciò CP_1 Controparte_2
a contestare la recinzione presente tra i due affermando che quello individuato dalla stessa non CP_5
corrispondesse al confine reale tra i fondi;
Tali doglianze, inizialmente solo verbali, in data 1.3.2017 furono seguite da una missiva a firma dell'Avv. Angelo Muscillo con la quale quest'ultimo, in nome e per conto della Sig.ra premettendo che, a detta della stessa, la citata recinzione era ubicata Controparte_1
all'interno della sua proprietà, ne preannunciava il….. “divellamento” ..; Tale comunicazione veniva riscontrata, per conto della Sig.ra dall'Avv. Giuseppe Pazienza che, con missiva del 16 Parte_1
succ., contestava le avverse affermazioni e diffidava la Sig.ra o chi per essa dal procedere a quanto CP_1
preannunciato…; Nel contempo la istante Sig.ra aveva potuto notare come alcuni spezzoni delle Pt_1
recinzioni in contestazione risultassero abbattuti verso la proprietà sino a quando, in data CP_1
5 11.11.2017, personalmente vide il Sig. che, a bordo di un trattore, era intento Controparte_2
nell'abbattimento di altri pezzi della stessa;
Immediatamente intervenuta, lo invitava a cessare l'opera di abbattimento ma, in risposta, subiva offese e minacce, tali da costringerla a rinchiudersi nella propria abitazione;
Il successivo giorno 20, poi, la Sig.ra constatò che il – sempre a bordo di un Pt_1 CP_2
trattore – aveva ripreso l'abbattimento della recinzione, di modo che – ricordando le minacce ricevute – evitava di intervenire ed a mezzo telefono chiedeva l'intervento della Forza Pubblica che – in effetti – interveniva in loco con una Pattuglia della Polizia di Stato;
Per quanto occorso nei giorni 11 e 20 novembre
2017, la Sig.ra in data 12 dicembre 2017 – dopo aver inutilmente chiesto di ottenere dalla Questura Pt_1
di Foggia copia di tale rapporto di intervento ( Vedasi doc. 9) – presentava presso la Questura di Foggia formale denuncia/querela con istanza di punizione nei confronti del Sig. Controparte_2
Successivamente la situazione sembrò tranquillizzarsi sino a quando, con altra e successiva missiva del
25.2.2018 sempre a firma dell'Avv Angelo Muscillo e trasmessa con allegata una Relazione Tecnica a firma del geom. la Sig.ra riaffermando che la recinzione fosse “interamente” Persona_1 Controparte_1
all'interno della sua proprietà per una profondità di circa 80 cm rispetto all'effettivo confine, ancora una volta preannunciava che avrebbe proceduto a divellerla senza necessità di consenso alcuno;
La Relazione per geom. trasmessa dalla Sig ra però, andava a confrontarsi con altra Relazione Tecnica Per_1 CP_1
sviluppata - per conto degli istanti - dall'ing nella quale - al contrario - veniva Persona_2
affermato come la recinzione oggetto di contesa fosse per l'intero nella proprietà – Nella Pt_1 CP_3
speranza di poter raggiungere una soluzione bonaria con l'ausilio dei rispettivi Tecnici, su iniziativa della
Controparte in data 18 settembre 2018 si incontravano sui luoghi il Sig. per conto della Controparte_2
proprietaria Sig.ra unitamente al geom. e ad altro geometra di cui Controparte_1 Persona_1
non si conosce il nome, da una parte, ed il Sig. per conto dei Sigg.ri CP_6 Parte_4
unitamente all'ing e al geom. dall'altra, senza - però - raggiungere Per_2 Pt_1 CP_7
alcuna soluzione bonaria in quanto risultò insanabile lo scontro in merito alla “concavità/ convessità” dell'andamento della recinzione, che la proprietà pretendeva di eliminare attraverso un CP_1
collegamento lineare e diretto tra il termine iniziale e quello finale;
Constatata la impossibilità di ovviare al contrasto, al fine di non pregiudicare ulteriormente la situazione (ed anche per far calmare gli animi dei diretti interessati), su consiglio dei Tecnici si decise di rimandare l'incontro onde permettere agli stessi di meglio consultare i dati delle rispettive Consulenze;
Nel pomeriggio del successivo giorno 25 settembre, però, assente dai luoghi la Sig.ra il Sig. fu visto intento a dare istruzioni ad Pt_1 Controparte_2
alcuni operai affinché - con l'ausilio di un escavatore - provvedessero a svellere e trasportare altrove la recinzione ancora presente nonché a occupare per circa un metro di lunghezza il terreno sottostante e ad ovest della stessa, livellandolo in profondità al fine di far scomparire la traccia della recinzione medesima, contemporaneamente tagliando le radici e i rami sporgenti degli alberi ubicati all'interno della recinzione, tra i quali anche un albero di fico posto in adiacenza al fabbricato del “pozzo nero”.
6 Nessun riferimento alla riattivazione della recinzione già abbattuta è contenuto, altresì, nei capitoli di prova articolati nel predetto ricorso ex art. 703 c.p.c..
Solo con la Richiesta ex art. 703, 4^comma c.p.c., depositata all'esito dell'accoglimento, da parte del
Collegio del Tribunale di Foggia, del reclamo proposto dalla e dal , i ricorrenti, CP_1 CP_2
nel sostenere che l'azione di spossessamento posta in essere dai convenuti il 25 settembre 2018 non era una prosecuzione delle antecedenti azioni di molestie poste in essere dal già nel CP_2
novembre 2017, in quanto tra i predetti episodi vi erano stati accadimenti tali da far venir meno ogni collegamento sia logico che giuridico, per la prima volta, nei capitoli di prova articolati in tale sede, facevano riferimento alla efficienza della recinzione regolarmente sostenuta dai paletti e al riposizionamento dei paletti, senza, peraltro, neanche collocare temporalmente, in modo specifico, la circostanza.
I capitoli di prova articolati dalla odierna appellante vertono quindi su circostanze non allegate nel ricorso per reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c., e mirano a dimostrare un fatto che, pur rilevante, non era stato in alcun modo dedotto nel procedimento per interdetto possessorio.
Per dimostrare la tempestività dell'azione, era onere dei ricorrenti provare che, dopo i primi atti
(consistiti nell'abbattimento di parte della recinzione), univocamente finalizzati alla totale rimozione ed allo spostamento del confine, la recinzione era stata completamente ripristinata;
tale circostanza, tuttavia, non era mai stata allegata nell'originario ricorso introduttivo, né nel corso del procedimento possessorio, ma tardivamente introdotta con i capitoli di prova orale articolati nella fase di merito, nel tentativo di paralizzare l'eccezione di decadenza , già accolta dal
Tribunale in sede di reclamo cautelare.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione proposta da e . Controparte_1 Controparte_2
È evidente che la finalità dell'azione (parziale abbattimento della recinzione) posta in essere già nel novembre 2017 era la stessa che animava la condotta, conclusasi con l'integrale estirpazione della recinzione, spianamento del terreno e occupazione di porzione di terreno nel settembre
2018, in quanto univocamente funzionale all'unico scopo di spostare il confine tra le due proprietà.
A conferma di tanto vi è quanto correttamente evidenziato dal primo giudice: “Invero, è circostanza incontroversa tra gli odierni litigatores che l'esatto confine tra i due fondi sia stato oggetto di espressa contestazione, ad opera dei coniugi , fin dal momento in cui erano divenuti titolari del Parte_3
podere 787 (circa tre anni addietro) e che gli stessi abbiano in più occasioni minacciato la rimozione della recinzione al fine di spostare la linea di confine di circa un metro più avanti a scapito della proprietà confinante. Ed allora, già l'abbattimento di alcuni spezzoni della recinzione in contestazione, ad opera del
, pacificamente avvenuto in data 11 novembre 2017, rappresentava il primo evidente atto CP_2
7 indicativo della volontà di distruggere la recinzione (dalla quale aveva desistito solo per effetto dell'intervento delle forze dell'ordine allertate dai ricorrenti in prime cure) per poi spostare in avanti la linea di confine e appropriarsi di circa un metro di terreno del fondo confinante, determinando la denunciata lesione, dal quale far decorrere il dies a quo ai fini della proposizione dell'azione di reintegrazione.
Né, di contro, vale lamentare che il nesso di strumentalità tra i diversi atti posti in essere verrebbe ad essere reciso in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra il primo episodio (novembre 2017) e il definitivo spossessamento della recinzione e della sottostante area (settembre 2018)”.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto che i successivi atti, posti in essere nel 2018, costituissero lo sviluppo e la conclusione dell'unico “disegno”, la cui esecuzione era indubbiamente iniziata già prima del novembre 2017.
Ha così prestato adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività, decorrendo, altrimenti, dall'ultimo atto quando ogni atto- presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente (cfr., tra tante, Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, n.20007; Cass. Sez.
2, 29/10/2003, n. 16239; Cass. Sez. 2, 23/05/2012, n. 8148; Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20134).
La S.C. (Cassazione civile sez. II, 14/06/2019, n.16053), confermando il predetto principio, ha precisato che “occorre distinguere l'ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l'atto lesivo sia uno solo, ancorchè preceduto da altri atti di carattere strumentale;
nell'un caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia;
ebbene, nel caso di specie la denunciata condotta di spoglio, quella cioè che ha reso evidente la funzionalità alla realizzazione della lesione del possesso è costituita dalla materiale rimozione dei paletti e delle catene, con la conseguenza che il termine decorre dal primo di tali atti“ (cfr. Cass. 8148/2012; id.
20134/2017, citate).
Sulla base di quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, è pacifico che l'abbattimento di alcuni spezzoni della recinzione oggetto di causa, ad opera del Canistro, veniva effettuato già in data 11 novembre 2017, e ciò ha rappresentato il primo, evidente, atto significativo della volontà (peraltro più volte preannunciata, anche prima del novembre 2017) dei resistenti di svellere la recinzione, per poi spostare in avanti la linea di confine e appropriarsi di circa un metro di terreno del fondo confinante. Gli atti successivi, culminati nell'abbattimento della restante parte di recinzione ancora presente, il 25 settembre 2018, costituiscono la continuazione e la realizzazione della predetta volontà di privare i titolari del possesso della zona al confine tra i due fondi, con la
8 conseguenza che l'11 novembre 2017 costituisce, pertanto, il dies a quo ai fini del computo del termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione di reintegrazione.
Il ricorso per reintegrazione nel possesso è stato depositato, il 7.12.2018, oltre il termine di un anno previsto dall'art. 1168 c.c..
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore di CP_1
e , delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo,
[...] Controparte_2
tenuto conto del petitum, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, alla luce della limitata attività espletata e della semplicità delle questioni trattate.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
nella contumacia di e avverso la sentenza n. 1948/2023 Controparte_3 Controparte_4
emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata l'11.07.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 16 aprile
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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