Cass. civ., sez. III, sentenza 17/11/1962, n. 3133
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Sentenza 17 novembre 1962

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L'art 1219, n 1, cod civ fissa il principio della mora ex re in ordine alle obbligazioni da delitto; per cui deve ritenersi che il fatto ingiusto extracontrattuale produce, nello stesso momento in cui l'evento dannoso si verifica, l'Obbligo di risarcimento, senza bisogno di Costituzione in mora, ne di un'ulteriore colpa del debitore che ritardi di adempiere. Pertanto, nelle obbligazioni ex delicto la mora del debitore risale al verificarsi dell'evento dannoso; con la conseguenza che da questo debbono farsi decorrere gli interessi dovuti per il ritardo del risarcimento o commisurare l'eventuale maggior danno che l'indugio del debitore abbia determinato. ( Cfr 1787/61, 918/61).*

La valutazione e l'interpretazione delle prove in senso difforme o soltanto diverso da quello sostenuto dalla parte non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione; salvo che la censura si risolva nella denuncia di un vizio della motivazione; perche in tal caso il potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'apprezzamento delle risultanze probatorie della causa esorbita dal solo limite che gli e imposto, quello che siano chiarite le ragioni della interpretazione adottata.*

In materia di risarcimento di danni da fatto illecito e escluso il requisito della prevedibilita del danno, che deve essere interamente risarcito, purche possa essere ricollegato al fatto lesivo con nesso di causalita. ( Conf 1107/58, 2069/55).*

In materia di risarcimento di danni futuri per la morte di un congiunto dovuto a fatto illecito altrui, la risarcibilita del danno e ammissibile in relazione alla certezza o rilevante grado di probabilita di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i congiunti superstiti gia beneficiavano o avrebbero beneficiato, e non ad una mera eventualita di ipotetica realizzazione della insorgenza del danno.*

La sussistenza del maggior danno di cui all'art 1224, ultimo comma, del codice civile puo anche derivare dalla svalutazione monetaria, sempre che il creditore del risarcimento possa dimostrare di avere risentito un particolare pregiudizio per non avere potuto disporre tempestivamente della somma dovutagli,in quanto con la stessa avrebbe potuto attraverso un adeguato e proficuo investimento, evitare il danno della svalutazione, ovvero quello di dovere sopperire a necessita impellenti con mezzi rovinosi, il cui danno sia stato aggravato dalla svalutazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/11/1962, n. 3133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3133
    Data del deposito : 17 novembre 1962

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