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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/10/2025, n. 7641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7641 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 20968/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia
Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 20968/2021 promosso da
C.F. (Avv.ti Miccoli Tiziana e Nosenzo Parte_1 C.F._1
Cinzia) - attore - contro
.I. (Avv. Bassi Giovanni) – società convenuta– CP_1 P.IVA_1 nonché contro
– convenuta contumace – CP_2
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2054 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale e per sentirli dichiarare tenuti CP_1 CP_2
e condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro dell'8.8.2020 in
Bordighera (IM). L'attore deduceva che, trovandosi a bordo della propria bicicletta in via pagina 1 di 13 Madonna della Ruota, in prossimità della curva che porta in località Giunchetto, mentre procedeva nella corsia lato monte, direzione Sanremo-Ventimiglia, in fila ad altri due cicloamatori, veniva affiancato e urtato dal veicolo Renault NG, tg. DH165FX, di proprietà e condotto dalla sig.ra che sopraggiungeva da tergo, CP_2 determinandone così la caduta.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Bordighera che redigeva il verbale di incidente (doc. 1 att.).
A seguito dell'urto e della conseguente caduta, il sig. perdeva conoscenza e Pt_1 veniva trasportato tramite l'elisoccorso all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ove gli veniva diagnosticata “frattura persottotrocanterica sinistra in politrauma (docc. 2 e 3 att.); veniva quindi sottoposto ad intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare
ZNN.
Con riferimento al quantum debeatur, il sig. esponeva che, sulla base della Pt_1 relazione medico-legale di parte versata in atti (doc. 6 att.), il danno patito poteva stimarsi in un'ITT di giorni 23, in un'ITP al 75 % di gg. 17, al 50% per gg. 50, al 25% per giorni
30, oltre un'IP nella misura del 20%. Chiedeva inoltre un incremento per personalizzazione in quanto era solito praticare ciclismo a livello amatoriale (docc. 16,
17a e 17b att.).
Allegava inoltre di aver sostenuto spese mediche per l'ammontare di euro 12.125,40 e riportato danni alla propria bicicletta da corsa come da fattura prodotta (doc.7 att.) e anche al caschetto, agli occhiali e all'abbigliamento (docc. 8a e 8b att.).
Deduceva inoltre che, in data 29.9.2020, la Compagnia assicuratrice inviava un assegno per l'importo di euro 40,00 in relazione al danno materiale e, in data 5.2.2021 e, un ulteriore assegno per euro 16.500,00 per le lesioni patite (docc. 10 e 11 att.).
Sulla base di tali premesse, il sig. instava per la condanna delle part convenute in Pt_1 solido, previo accertamento della responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura Renault NG sig.ra al risarcimento di tutti i danni patiti CP_2
a seguito del sinistro che quantificava negli importi di euro 229,00 (dedotto l'acconto di euro 40,00) per il danno materiale, di euro 12.125,40 per le spese mediche, e di euro
72.285,00 (dedotto l'acconto di euro 16.500,00) per il danno non patrimoniale. pagina 2 di 13 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva solamente eccependo l'assenza CP_1 di responsabilità della sig. nella causazione del sinistro, in quanto il sig. CP_2 Pt_1 sarebbe caduto spontaneamente;
chiedeva pertanto l'accertamento del concorso di colpa dell'attore in misura non inferiore all'80% e, per l'effetto, dichiararsi satisfattiva la somma già versata in suo favore.
Alla prima udienza del 12.10.2021 verificata la regolarità della notifica (perfezionatasi a mezzo posta in data 28.4.2021) il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_2 assegnava alle parti i richiesti termini ex art.183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di tre testi di parte attrice, all'udienza del
14.10.2022, e CTU medico legale sulla persona del danneggiato sig. Ritenuta la Pt_1 causa matura per la decisione, questo Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20.5.2025 (differita d'ufficio), sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
All'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro può essere ricostruita a partire da quanto riscontrato dalla Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro (doc. 1 att.). In particolare, dal verbale si evince che: “in base ai rilievi effettuati ed alle dichiarazioni rese spontaneamente dal conducente del veicolo “A”, e da testimoni, si presume tale la dinamica del sinistro:
- entrambi i veicoli “A”, Renault NG, e “B”, velocipide, percorrevano la via
Madonna della Ruota con direzione Sanremo- Ventimiglia;
- giunto in prossimità della curva prima del p.e. “Giunchetto” il veicolo “A” si trovava davanti tre velocipedi, ne sorpassava due e per cause imprecise entrava in collisione con il terzo, veicolo “B”;
- il veicolo “B” e il suo conducente cadevano a terra.”
Quanto al verbale di incidente, giova rimarcare, ricordandone l'efficacia fidefaciente fino a querela di falso, l'indicazione delle parti danneggiate dei due veicoli (v. terza pagina doc. 1 att. e fotografie allegate): per l'autovettura “righe parte posteriore dx, fiancata dx
e parte anteriore dx”; per il velocipede “manopola sx, manubrio”. Risulta quindi accertato che vi è stata collisione laterale tra i due veicoli. pagina 3 di 13 La dinamica così descritta appare ulteriormente confermata e specificata dall'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel presente giudizio, attraverso le quali parte attrice ha fornito la prova di ulteriori elementi che, unitamente a quelli oggettivamente ricavati dai
Verbalizzanti, consentono di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.. A ciò si aggiunga la mancata presentazione della convenuta contumace , pur regolarmente citata, a rendere l'interrogatorio formale, da valutarsi CP_2 quale ulteriore argomento di prova ai sensi dell'art. 232 c.p.c. anche nei confronti della
Compagnia che assicurava il veicolo di sua proprietà e dalla stessa condotto (v. Cass. n.
11940/2006).
Meritevole di particolare considerazione è quanto dichiarato dal teste attoreo
[...]
, il quale ha affermato di aver assisto direttamente al sinistro - avvenuto in fase Tes_1 di sorpasso da tergo dell'auto in prossimità di una curva, mentre l'attore procedeva in fila rispetto agli altri due compagni, sul ciglio del lato destro della carreggiata - da una posizione favorevole, trovandosi a cinque-sei metri di distanza dietro al sig. ed Pt_1 ha confermato senza esitazioni il capitolo 3 dedotto da parte attrice, così formulato: “in tali condizioni di tempo e di luogo il veicolo Renault urtava il manubrio del velocipede determinando la perdita di equilibrio del ciclista che iniziava a sbandare, rovinando a terra sul suo lato sinistro”.
La circostanza della regolare condotta di guida dell'attore, che procedeva tenendosi vicino al margine destro della carreggiata, ha trovato conferma anche nella deposizione del teste , che pure non ha assistito all'urto, essendo l'ultimo della fila dei Testimone_2 tre amici cicloamatori e trovandosi dietro agli altri due a distanza di 50 m.
Tali deposizioni non sono in contrasto con le sommarie informazioni rese alla Polizia
Locale di Bordighera nell'immediatezza del sinistro da (v. pag. 4 doc. 1 a CP_3 att.), che la convenuta ha citato nei suoi atti in maniera incompleta, estrapolando CP_1 fuori dal contesto la parte finale. Anche il , stando a quanto da lui dichiarato, aveva CP_3 una visuale privilegiata, trovandosi a 5 m dal ciclista e dall'autovettura che lo ha superato, ed ha così descritto la dinamica del sinistro: “L'incidente è avvenuto in direzione Ventimiglia. Il veicolo ha tentato il sorpasso in prossimità di una curva e, rientrando dal sorpasso, ancora in curva, ha urtato il ciclista che a sua volta ha pagina 4 di 13 leggermente sbandato verso la macchina prima del contatto. Probabilmente se il ciclista non avesse sbandato l'incidente non sarebbe avvenuto.”
Ebbene, il è ancora più preciso nel riferire che l'autovettura condotta dalla CP_3 convenuta è rientrata dal sorpasso ancora in curva, così violando l'art. 148 CP_2
C.d.S., che tra l'altro vieta il sorpasso nelle curve, ed ha urtato, evidentemente per prima,
l'attore. Diversamente non si spiegherebbero i plurimi graffi lungo tutta la parte destra dell'autovettura, che non possono essere ricondotti al solo urto iniziale del manubrio, urto che tuttavia ha provocato lo sbandamento della bicicletta, che ha così strisciato lungo tutta la fiancata latera destra dell'auto. Invero, il essendo alla guida di una Pt_1 bicicletta, mezzo notoriamente instabile come tutti i veicoli a due ruote, a seguito dell'urto ha ragionevolmente fatto tutto il possibile, pur sbandando, per mantenere l'equilibrio, ma non ci è riuscito, così entrando ancora in contatto con la vettura prima di cadere a terra. Si ritiene quindi - a prescindere dalla valutazione espressa dal nella CP_3 parte finale della sua dichiarazione - che non si potesse pretendere dal ciclista una diversa condotta di guida, dovendosi piuttosto concludere che la causa unica ed esclusiva del sinistro è l'azzardato sorpasso in curva della convenuta in patente CP_2 violazione dell'art. 148 C.d.S., oltre che delle norme di comune prudenza, che avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione, se si pon mente al fatto che lei stessa ha dichiarato alla Polizia Locale di aver superato poco prima almeno un altro ciclista, circostanza che di per sé sola doveva indurla a supporre che un gruppo di cicloamatori percorresse la strada.
Giova a questo punto ricordare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di pagina 5 di 13 esaminare la specifica disciplina dettata dall'art.148, comma 3, del codice della strada che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato;
tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile)” (Cass., sent., n. 31009 del 2018).
Calando i richiamati principi nella fattispecie concreta deve anzitutto ritenersi che la sig.ra , nell'effettuare manovra di sorpasso - vietata in prossimità di una curva - CP_2 non abbia tenuto conto della distanza laterale di sicurezza e delle eventuali possibili oscillazioni del velocipede, e ciò proprio perché in curva non aveva visuale sufficiente e presumibilmente temeva che sopraggiungessero altri veicoli nel senso opposto.
D'altro canto, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., avendo l'attore, anche all'esito dell'espletata prova orale, fornito la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro.
Ne deriva, in definitiva, l'esclusiva responsabilità della conducente e proprietaria dell'autovettura Renault NG sig.ra CP_2
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur in relazione alle lesioni fisiche subite dal sig. Pt_1
Sul punto le conclusioni della CTU medico-legale del dott. , da Persona_1 condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, oltre che non contestate dai CTP, sono le seguenti: “Frattura per- sottotrocanterica femore sx, trattata chirurgicamente mediante osteosintesi con chiodo endomidollare, successivamente rimosso”. Il meccanismo produttivo delle lesioni è da ritenersi compatibile con le modalità descritte dal periziato (ciclista investito da auto con successiva caduta al suolo). A seguito delle patite lesioni residuano attualmente esiti pagina 6 di 13 anatomo-funzionali strumentalmente e obiettivamente accertabili e rapportabili all'evento in oggetto rappresentati da dolore e limitazione funzionale a carico dell'anca sx, esiti cicatriziali chirurgici all'arto inferiore sx con ipometria di circa 2 cm rispetto all'arto controlaterale.
(…) la durata della inabilità temporanea biologica fu di giorni 25 (venticinque) in forma pressoché assoluta (corrispondenti ai ricoveri ospedalieri), di giorni 25 (venticinque) parziale al 75%, di giorni 55 (cinquantacinque) parziale al 50% e di ulteriori giorni 45
(quarantacinque) parziale al 25%. Nel periodo di inabilità temporanea, il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, è valutabile attorno a 3. Considerato poi
l'entità della lesività iniziale e gli esiti deficitari residuati e tenuti poi presenti i correnti criteri medico-legali in tema di stima del danno, è da valutarsi un grado di invalidità residua del 15% (quindici percento), intesa come riduzione dell'integrità psico-fisica del periziato (danno biologico).in una scala da 1 a 5, è valutabile attorno a 1,5. L'attività di ciclismo amatoriale praticata dall'attore, è stata preclusa nel periodo di inabilità temporanea mentre si ritiene che i postumi permanenti creino un attendibile disagio nella pratica dello stesso sport.
(…) Da quanto sopra riportato lo scrivente ritiene equo il rimborso di circa la metà di tali esborsi, per € 7.834,00. Sono presenti, inoltre, spese con finalità medico legali per €
732,00, relativa alla relazione medico legale di parte. Il periziato esibisce anche ulteriori spese relative a colloqui psicologici e a terapie odontoiatriche che non si ritengono congrue poiché non in nesso causale con l'evento per cui è causa. Per il futuro non sono prevedibili ulteriori spese di cura”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro del 8.8.2020 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 25 giorni al 100%, di 25 giorni al 75%, di 55 giorni al 50% e di 45 giorni al 25%. Il CTU ha evidenziato un grado di sofferenza di grado 3 su una scala da 1 a 5, che pertanto andrà valutata come di livello alquanto superiore a quello in media associato al periodo di invalidità temporaneo in lesioni incidenti sull'efficienza psicofisica in misura consimile: si stima quindi confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di € 135,00, tenuto anche conto pagina 7 di 13 che in tale periodo al è stata del tutto preclusa l'attività sportiva amatoriale del Pt_1 ciclismo. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 11.137,50.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 15%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione
2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (58 anni, con data di nascita 21.9.1962 e fine malattia 5.1.2021), l'importo in moneta attuale di € 45.125,00. Si ritiene di prevedere un aumento per personalizzazione, pari al 10%, a fronte del disagio riconosciuto dal CTU nella pratica del ciclismo. Ed infatti a tale sport, pur praticato a livello amatoriale, l'attore prima del sinistro si dedicava con costanza e dedizione, come confermato da tutti e tre i testi escussi all'udienza del 14.10.2022, che hanno riferito della partecipazione a manifestazioni cicloamatoriali e della pratica di escursioni per un totale di 4.000 km all'anno, anche su percorsi difficili. In particolare, la teste , Testimone_3 compagna convivente dell'attore, ha affermato: “Confermo che non ha più fatto escursioni in bici. Da quest'estate ha ripreso a fare piccoli giri”.
L'importo da riconoscersi per l'IP, comprensivo di personalizzazione, ammonta quindi a
€ 49.637,50.
Sommando l'invalidità temporanea per € 11.137,50, si ottiene così il valore complessivo in moneta attuale di € 60.775,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Vanno in ogni caso ricomprese anche le spese mediche e di cura, riconosciute congrue dal CTU per la metà di quelle allegate dal sig. pari a complessivi € 7.834,00, che Pt_1 rivalutati dal 22.10.2020 (data intermedia equitativamente individuata) ad oggi sono pari a € 9.354,00. Vanno altresì aggiunte le spese per finalità medico legali, ovvero quelle pagina 8 di 13 sostenute per la relazione medico-legale di parte, pari a € 732,00. Sommando tutte le voci si ottiene il complessivo importo di € 70.861,00.
Come riconosciuto dallo stesso attore, il sig. ha ricevuto da Pt_1 CP_1 assegno per le lesioni subite, datato al 5.2.2021 (doc. 11 att.), pari ad euro 16.500,00, che occorre rivalutare ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 19.520,00. Sottraendo quest'ultimo importo dal superiore importo di €
70.861,00, si ottiene la somma di € 51.341,00, che deve formare oggetto di condanna dei convenuti nei confronti dell'attore.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (8.8.2020) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Deve pertanto essere respinta la richiesta attorea (formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni) di calcolare i predetti interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c. a far tempo dalla data della domanda, in quanto, in assenza allo stato di una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte sul punto1, a parere di questo Giudice, in materia di obbligazioni risarcitorie di fonte extracontrattuale, devono condividersi, sulla scorta dei principi dottrinari e giurisprudenziali consolidatisi da decenni, le argomentazioni così efficacemente espresse in parte motiva nella sentenza della
Cassazione, Sez. 3, n. 21936/2014 (par.
4.2 di pag. 7):
“Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).
La mora nell'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali: non ai sensi dell'art. 1283 c.c., né ai sensi dell'art. 1224 c.c.: l'una e
l'altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di ritardato 1 Invero i principi affermati dalla recentissima Cass. S.U. n. 12449/2024 concernono la fase esecutiva del giudizio, confermando il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo laddove la pronuncia si riferisca - anche in parte motiva - genericamente agli “interessi legali”, da calcolarsi quindi in base al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. anche dopo la proposizione della domanda. pagina 9 di 13 pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l'obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore.
La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è tuttavia senza effetti: essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettantegli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purché sia ben chiaro che:
(a) quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio;
(b) vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
(c) vanno applicati sulla semisomma, cioè la media tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, ovvero - il risultato è analogo - sul credito espresso in moneta nell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno (per tutti questi principi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, sentenza numero 1712 del 17/02/1995, rv
490480).”.
Del resto, l'art. 1284 c.c. è collocato nella Sezione I del Titolo I del Libro IV del codice civile, intitolata “Delle obbligazioni pecuniarie”, noto essendo che tali sono per definizione quelle che hanno ad oggetto sin dal loro sorgere una somma determinata di denaro. Inoltre, ad avviso di questo Giudice, alla stregua di una interpretazione letterale e logica, nonché complessiva, delle norme dettate dal codice civile in materia, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto affermato più di recente dalla stessa Suprema Corte, secondo cui “il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.” (Cass. Sez. 2, 07/11/2018, n. 28409). pagina 10 di 13 Infine, anche a voler aderire ad una tesi estensiva rispetto all'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., non essendo nel caso di specie la relativa richiesta fondata sulla deduzione di circostanze anche a livello solo presuntivo, vanno recepite - ad ulteriore suffragio di quanto sopra - le indicazioni di un altro recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi
"compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).” (Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n. 19063).
Per quanto attiene invece al quantum relativo ai danni materiali occorre valutare quanto segue.
In relazione ai danni velocipede, dal verbale (doc.1 att.), emerge un guasto alla manopola e al manubrio sinistro. L'attore allega una fattura per € 69,00 (doc. 7) relativa alla sostituzione di parti del manubrio, oltre ad una revisione generale: tale riparazione risulta del tutto compatibile con quanto accertato dai verbalizzanti, nonché, quanto all'importo, del tutto in linea con i dati di comune esperienza.
Per quanto riguarda invece caschetto e abbigliamento riprodotti in fotografie (docc. 8 a e b), il teste in risposta al capitolo 5 att., ha affermato: “Confermo che senz'altro il Tes_1 caschetto è stato danneggiato. Non ricordo degli occhiali e dell'abbigliamento”. Lo stesso capitolo 5 è stato integralmente confermato dal teste . Del resto, le Testimone_2
pagina 11 di 13 modalità del sinistro lasciano presumere che tali oggetti abbiano subito danni tali da non renderli riparabili, per la cui stima occorrerebbe conoscere la data e il prezzo di acquisto degli stessi, onde calcolare anche una percentuale di degrado d'uso. Se non che l'attore non ha prodotto né scontrini né fatture relativi al casco e agli indumenti indossati in occasione del sinistro. Pertanto, questo Giudice ritiene congruo liquidare la somma pari ad Euro 69,00 per i danni al velocipede e la somma equitativamente individuata di euro
150,00 per danni alle altre suppellettili danneggiate, per un totale di € 219,00.
Come riconosciuto dallo stesso attore, il sig. ha ricevuto dalla compagnia Pt_1 assicurativa assegno di € 40,00 per i danni materiali datato 29.09.2020 CP_1
(doc. 10 att.), in data dunque assai prossima al sinistro. Sottraendo tale importo dal superiore importo di € 219,00 si ottiene l'importo di € 179,00, che deve formare oggetto di condanna dei convenuti nei confronti dell'attore. Su tale somma, rivalutata anno per anno a decorrere dal 8.8.2020 (data del sinistro), devono essere calcolati gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e della limitata attività istruttoria svolta.
Le spese della CTU disposta, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido sempre in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva del proprietario e conducente del veicolo
Renault NG LI nella causazione del sinistro del 8.8.2020; CP_2
2) per l'effetto dichiara tenute e condanna in solido le convenute e CP_2
a corrispondere all'attore la somma di € 51.341,00 a CP_1 Parte_1 titolo di danno non patrimoniale e spese mediche, e la somma di € 179,00 a titolo pagina 12 di 13 di danno materiale, già detratti gli acconti percepiti ante causam, oltre interessi come specificato in motivazione;
3) dichiara tenute e condanna in solido le parti convenute a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 1.786,00 per esborsi (compresa la fattura CTP allegata alla nota di deposito del 17.10.23, opportunamente ridotta ex art. 92
c.p.c.) ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Milano, 12.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia
Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 20968/2021 promosso da
C.F. (Avv.ti Miccoli Tiziana e Nosenzo Parte_1 C.F._1
Cinzia) - attore - contro
.I. (Avv. Bassi Giovanni) – società convenuta– CP_1 P.IVA_1 nonché contro
– convenuta contumace – CP_2
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2054 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale e per sentirli dichiarare tenuti CP_1 CP_2
e condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro dell'8.8.2020 in
Bordighera (IM). L'attore deduceva che, trovandosi a bordo della propria bicicletta in via pagina 1 di 13 Madonna della Ruota, in prossimità della curva che porta in località Giunchetto, mentre procedeva nella corsia lato monte, direzione Sanremo-Ventimiglia, in fila ad altri due cicloamatori, veniva affiancato e urtato dal veicolo Renault NG, tg. DH165FX, di proprietà e condotto dalla sig.ra che sopraggiungeva da tergo, CP_2 determinandone così la caduta.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Bordighera che redigeva il verbale di incidente (doc. 1 att.).
A seguito dell'urto e della conseguente caduta, il sig. perdeva conoscenza e Pt_1 veniva trasportato tramite l'elisoccorso all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ove gli veniva diagnosticata “frattura persottotrocanterica sinistra in politrauma (docc. 2 e 3 att.); veniva quindi sottoposto ad intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare
ZNN.
Con riferimento al quantum debeatur, il sig. esponeva che, sulla base della Pt_1 relazione medico-legale di parte versata in atti (doc. 6 att.), il danno patito poteva stimarsi in un'ITT di giorni 23, in un'ITP al 75 % di gg. 17, al 50% per gg. 50, al 25% per giorni
30, oltre un'IP nella misura del 20%. Chiedeva inoltre un incremento per personalizzazione in quanto era solito praticare ciclismo a livello amatoriale (docc. 16,
17a e 17b att.).
Allegava inoltre di aver sostenuto spese mediche per l'ammontare di euro 12.125,40 e riportato danni alla propria bicicletta da corsa come da fattura prodotta (doc.7 att.) e anche al caschetto, agli occhiali e all'abbigliamento (docc. 8a e 8b att.).
Deduceva inoltre che, in data 29.9.2020, la Compagnia assicuratrice inviava un assegno per l'importo di euro 40,00 in relazione al danno materiale e, in data 5.2.2021 e, un ulteriore assegno per euro 16.500,00 per le lesioni patite (docc. 10 e 11 att.).
Sulla base di tali premesse, il sig. instava per la condanna delle part convenute in Pt_1 solido, previo accertamento della responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura Renault NG sig.ra al risarcimento di tutti i danni patiti CP_2
a seguito del sinistro che quantificava negli importi di euro 229,00 (dedotto l'acconto di euro 40,00) per il danno materiale, di euro 12.125,40 per le spese mediche, e di euro
72.285,00 (dedotto l'acconto di euro 16.500,00) per il danno non patrimoniale. pagina 2 di 13 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva solamente eccependo l'assenza CP_1 di responsabilità della sig. nella causazione del sinistro, in quanto il sig. CP_2 Pt_1 sarebbe caduto spontaneamente;
chiedeva pertanto l'accertamento del concorso di colpa dell'attore in misura non inferiore all'80% e, per l'effetto, dichiararsi satisfattiva la somma già versata in suo favore.
Alla prima udienza del 12.10.2021 verificata la regolarità della notifica (perfezionatasi a mezzo posta in data 28.4.2021) il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_2 assegnava alle parti i richiesti termini ex art.183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di tre testi di parte attrice, all'udienza del
14.10.2022, e CTU medico legale sulla persona del danneggiato sig. Ritenuta la Pt_1 causa matura per la decisione, questo Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20.5.2025 (differita d'ufficio), sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
All'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro può essere ricostruita a partire da quanto riscontrato dalla Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro (doc. 1 att.). In particolare, dal verbale si evince che: “in base ai rilievi effettuati ed alle dichiarazioni rese spontaneamente dal conducente del veicolo “A”, e da testimoni, si presume tale la dinamica del sinistro:
- entrambi i veicoli “A”, Renault NG, e “B”, velocipide, percorrevano la via
Madonna della Ruota con direzione Sanremo- Ventimiglia;
- giunto in prossimità della curva prima del p.e. “Giunchetto” il veicolo “A” si trovava davanti tre velocipedi, ne sorpassava due e per cause imprecise entrava in collisione con il terzo, veicolo “B”;
- il veicolo “B” e il suo conducente cadevano a terra.”
Quanto al verbale di incidente, giova rimarcare, ricordandone l'efficacia fidefaciente fino a querela di falso, l'indicazione delle parti danneggiate dei due veicoli (v. terza pagina doc. 1 att. e fotografie allegate): per l'autovettura “righe parte posteriore dx, fiancata dx
e parte anteriore dx”; per il velocipede “manopola sx, manubrio”. Risulta quindi accertato che vi è stata collisione laterale tra i due veicoli. pagina 3 di 13 La dinamica così descritta appare ulteriormente confermata e specificata dall'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel presente giudizio, attraverso le quali parte attrice ha fornito la prova di ulteriori elementi che, unitamente a quelli oggettivamente ricavati dai
Verbalizzanti, consentono di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.. A ciò si aggiunga la mancata presentazione della convenuta contumace , pur regolarmente citata, a rendere l'interrogatorio formale, da valutarsi CP_2 quale ulteriore argomento di prova ai sensi dell'art. 232 c.p.c. anche nei confronti della
Compagnia che assicurava il veicolo di sua proprietà e dalla stessa condotto (v. Cass. n.
11940/2006).
Meritevole di particolare considerazione è quanto dichiarato dal teste attoreo
[...]
, il quale ha affermato di aver assisto direttamente al sinistro - avvenuto in fase Tes_1 di sorpasso da tergo dell'auto in prossimità di una curva, mentre l'attore procedeva in fila rispetto agli altri due compagni, sul ciglio del lato destro della carreggiata - da una posizione favorevole, trovandosi a cinque-sei metri di distanza dietro al sig. ed Pt_1 ha confermato senza esitazioni il capitolo 3 dedotto da parte attrice, così formulato: “in tali condizioni di tempo e di luogo il veicolo Renault urtava il manubrio del velocipede determinando la perdita di equilibrio del ciclista che iniziava a sbandare, rovinando a terra sul suo lato sinistro”.
La circostanza della regolare condotta di guida dell'attore, che procedeva tenendosi vicino al margine destro della carreggiata, ha trovato conferma anche nella deposizione del teste , che pure non ha assistito all'urto, essendo l'ultimo della fila dei Testimone_2 tre amici cicloamatori e trovandosi dietro agli altri due a distanza di 50 m.
Tali deposizioni non sono in contrasto con le sommarie informazioni rese alla Polizia
Locale di Bordighera nell'immediatezza del sinistro da (v. pag. 4 doc. 1 a CP_3 att.), che la convenuta ha citato nei suoi atti in maniera incompleta, estrapolando CP_1 fuori dal contesto la parte finale. Anche il , stando a quanto da lui dichiarato, aveva CP_3 una visuale privilegiata, trovandosi a 5 m dal ciclista e dall'autovettura che lo ha superato, ed ha così descritto la dinamica del sinistro: “L'incidente è avvenuto in direzione Ventimiglia. Il veicolo ha tentato il sorpasso in prossimità di una curva e, rientrando dal sorpasso, ancora in curva, ha urtato il ciclista che a sua volta ha pagina 4 di 13 leggermente sbandato verso la macchina prima del contatto. Probabilmente se il ciclista non avesse sbandato l'incidente non sarebbe avvenuto.”
Ebbene, il è ancora più preciso nel riferire che l'autovettura condotta dalla CP_3 convenuta è rientrata dal sorpasso ancora in curva, così violando l'art. 148 CP_2
C.d.S., che tra l'altro vieta il sorpasso nelle curve, ed ha urtato, evidentemente per prima,
l'attore. Diversamente non si spiegherebbero i plurimi graffi lungo tutta la parte destra dell'autovettura, che non possono essere ricondotti al solo urto iniziale del manubrio, urto che tuttavia ha provocato lo sbandamento della bicicletta, che ha così strisciato lungo tutta la fiancata latera destra dell'auto. Invero, il essendo alla guida di una Pt_1 bicicletta, mezzo notoriamente instabile come tutti i veicoli a due ruote, a seguito dell'urto ha ragionevolmente fatto tutto il possibile, pur sbandando, per mantenere l'equilibrio, ma non ci è riuscito, così entrando ancora in contatto con la vettura prima di cadere a terra. Si ritiene quindi - a prescindere dalla valutazione espressa dal nella CP_3 parte finale della sua dichiarazione - che non si potesse pretendere dal ciclista una diversa condotta di guida, dovendosi piuttosto concludere che la causa unica ed esclusiva del sinistro è l'azzardato sorpasso in curva della convenuta in patente CP_2 violazione dell'art. 148 C.d.S., oltre che delle norme di comune prudenza, che avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione, se si pon mente al fatto che lei stessa ha dichiarato alla Polizia Locale di aver superato poco prima almeno un altro ciclista, circostanza che di per sé sola doveva indurla a supporre che un gruppo di cicloamatori percorresse la strada.
Giova a questo punto ricordare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di pagina 5 di 13 esaminare la specifica disciplina dettata dall'art.148, comma 3, del codice della strada che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato;
tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile)” (Cass., sent., n. 31009 del 2018).
Calando i richiamati principi nella fattispecie concreta deve anzitutto ritenersi che la sig.ra , nell'effettuare manovra di sorpasso - vietata in prossimità di una curva - CP_2 non abbia tenuto conto della distanza laterale di sicurezza e delle eventuali possibili oscillazioni del velocipede, e ciò proprio perché in curva non aveva visuale sufficiente e presumibilmente temeva che sopraggiungessero altri veicoli nel senso opposto.
D'altro canto, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., avendo l'attore, anche all'esito dell'espletata prova orale, fornito la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro.
Ne deriva, in definitiva, l'esclusiva responsabilità della conducente e proprietaria dell'autovettura Renault NG sig.ra CP_2
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur in relazione alle lesioni fisiche subite dal sig. Pt_1
Sul punto le conclusioni della CTU medico-legale del dott. , da Persona_1 condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, oltre che non contestate dai CTP, sono le seguenti: “Frattura per- sottotrocanterica femore sx, trattata chirurgicamente mediante osteosintesi con chiodo endomidollare, successivamente rimosso”. Il meccanismo produttivo delle lesioni è da ritenersi compatibile con le modalità descritte dal periziato (ciclista investito da auto con successiva caduta al suolo). A seguito delle patite lesioni residuano attualmente esiti pagina 6 di 13 anatomo-funzionali strumentalmente e obiettivamente accertabili e rapportabili all'evento in oggetto rappresentati da dolore e limitazione funzionale a carico dell'anca sx, esiti cicatriziali chirurgici all'arto inferiore sx con ipometria di circa 2 cm rispetto all'arto controlaterale.
(…) la durata della inabilità temporanea biologica fu di giorni 25 (venticinque) in forma pressoché assoluta (corrispondenti ai ricoveri ospedalieri), di giorni 25 (venticinque) parziale al 75%, di giorni 55 (cinquantacinque) parziale al 50% e di ulteriori giorni 45
(quarantacinque) parziale al 25%. Nel periodo di inabilità temporanea, il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, è valutabile attorno a 3. Considerato poi
l'entità della lesività iniziale e gli esiti deficitari residuati e tenuti poi presenti i correnti criteri medico-legali in tema di stima del danno, è da valutarsi un grado di invalidità residua del 15% (quindici percento), intesa come riduzione dell'integrità psico-fisica del periziato (danno biologico).in una scala da 1 a 5, è valutabile attorno a 1,5. L'attività di ciclismo amatoriale praticata dall'attore, è stata preclusa nel periodo di inabilità temporanea mentre si ritiene che i postumi permanenti creino un attendibile disagio nella pratica dello stesso sport.
(…) Da quanto sopra riportato lo scrivente ritiene equo il rimborso di circa la metà di tali esborsi, per € 7.834,00. Sono presenti, inoltre, spese con finalità medico legali per €
732,00, relativa alla relazione medico legale di parte. Il periziato esibisce anche ulteriori spese relative a colloqui psicologici e a terapie odontoiatriche che non si ritengono congrue poiché non in nesso causale con l'evento per cui è causa. Per il futuro non sono prevedibili ulteriori spese di cura”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro del 8.8.2020 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 25 giorni al 100%, di 25 giorni al 75%, di 55 giorni al 50% e di 45 giorni al 25%. Il CTU ha evidenziato un grado di sofferenza di grado 3 su una scala da 1 a 5, che pertanto andrà valutata come di livello alquanto superiore a quello in media associato al periodo di invalidità temporaneo in lesioni incidenti sull'efficienza psicofisica in misura consimile: si stima quindi confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di € 135,00, tenuto anche conto pagina 7 di 13 che in tale periodo al è stata del tutto preclusa l'attività sportiva amatoriale del Pt_1 ciclismo. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 11.137,50.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 15%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione
2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (58 anni, con data di nascita 21.9.1962 e fine malattia 5.1.2021), l'importo in moneta attuale di € 45.125,00. Si ritiene di prevedere un aumento per personalizzazione, pari al 10%, a fronte del disagio riconosciuto dal CTU nella pratica del ciclismo. Ed infatti a tale sport, pur praticato a livello amatoriale, l'attore prima del sinistro si dedicava con costanza e dedizione, come confermato da tutti e tre i testi escussi all'udienza del 14.10.2022, che hanno riferito della partecipazione a manifestazioni cicloamatoriali e della pratica di escursioni per un totale di 4.000 km all'anno, anche su percorsi difficili. In particolare, la teste , Testimone_3 compagna convivente dell'attore, ha affermato: “Confermo che non ha più fatto escursioni in bici. Da quest'estate ha ripreso a fare piccoli giri”.
L'importo da riconoscersi per l'IP, comprensivo di personalizzazione, ammonta quindi a
€ 49.637,50.
Sommando l'invalidità temporanea per € 11.137,50, si ottiene così il valore complessivo in moneta attuale di € 60.775,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Vanno in ogni caso ricomprese anche le spese mediche e di cura, riconosciute congrue dal CTU per la metà di quelle allegate dal sig. pari a complessivi € 7.834,00, che Pt_1 rivalutati dal 22.10.2020 (data intermedia equitativamente individuata) ad oggi sono pari a € 9.354,00. Vanno altresì aggiunte le spese per finalità medico legali, ovvero quelle pagina 8 di 13 sostenute per la relazione medico-legale di parte, pari a € 732,00. Sommando tutte le voci si ottiene il complessivo importo di € 70.861,00.
Come riconosciuto dallo stesso attore, il sig. ha ricevuto da Pt_1 CP_1 assegno per le lesioni subite, datato al 5.2.2021 (doc. 11 att.), pari ad euro 16.500,00, che occorre rivalutare ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 19.520,00. Sottraendo quest'ultimo importo dal superiore importo di €
70.861,00, si ottiene la somma di € 51.341,00, che deve formare oggetto di condanna dei convenuti nei confronti dell'attore.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (8.8.2020) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Deve pertanto essere respinta la richiesta attorea (formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni) di calcolare i predetti interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c. a far tempo dalla data della domanda, in quanto, in assenza allo stato di una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte sul punto1, a parere di questo Giudice, in materia di obbligazioni risarcitorie di fonte extracontrattuale, devono condividersi, sulla scorta dei principi dottrinari e giurisprudenziali consolidatisi da decenni, le argomentazioni così efficacemente espresse in parte motiva nella sentenza della
Cassazione, Sez. 3, n. 21936/2014 (par.
4.2 di pag. 7):
“Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).
La mora nell'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali: non ai sensi dell'art. 1283 c.c., né ai sensi dell'art. 1224 c.c.: l'una e
l'altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di ritardato 1 Invero i principi affermati dalla recentissima Cass. S.U. n. 12449/2024 concernono la fase esecutiva del giudizio, confermando il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo laddove la pronuncia si riferisca - anche in parte motiva - genericamente agli “interessi legali”, da calcolarsi quindi in base al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. anche dopo la proposizione della domanda. pagina 9 di 13 pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l'obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore.
La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è tuttavia senza effetti: essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettantegli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purché sia ben chiaro che:
(a) quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio;
(b) vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
(c) vanno applicati sulla semisomma, cioè la media tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, ovvero - il risultato è analogo - sul credito espresso in moneta nell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno (per tutti questi principi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, sentenza numero 1712 del 17/02/1995, rv
490480).”.
Del resto, l'art. 1284 c.c. è collocato nella Sezione I del Titolo I del Libro IV del codice civile, intitolata “Delle obbligazioni pecuniarie”, noto essendo che tali sono per definizione quelle che hanno ad oggetto sin dal loro sorgere una somma determinata di denaro. Inoltre, ad avviso di questo Giudice, alla stregua di una interpretazione letterale e logica, nonché complessiva, delle norme dettate dal codice civile in materia, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto affermato più di recente dalla stessa Suprema Corte, secondo cui “il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.” (Cass. Sez. 2, 07/11/2018, n. 28409). pagina 10 di 13 Infine, anche a voler aderire ad una tesi estensiva rispetto all'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., non essendo nel caso di specie la relativa richiesta fondata sulla deduzione di circostanze anche a livello solo presuntivo, vanno recepite - ad ulteriore suffragio di quanto sopra - le indicazioni di un altro recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi
"compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).” (Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n. 19063).
Per quanto attiene invece al quantum relativo ai danni materiali occorre valutare quanto segue.
In relazione ai danni velocipede, dal verbale (doc.1 att.), emerge un guasto alla manopola e al manubrio sinistro. L'attore allega una fattura per € 69,00 (doc. 7) relativa alla sostituzione di parti del manubrio, oltre ad una revisione generale: tale riparazione risulta del tutto compatibile con quanto accertato dai verbalizzanti, nonché, quanto all'importo, del tutto in linea con i dati di comune esperienza.
Per quanto riguarda invece caschetto e abbigliamento riprodotti in fotografie (docc. 8 a e b), il teste in risposta al capitolo 5 att., ha affermato: “Confermo che senz'altro il Tes_1 caschetto è stato danneggiato. Non ricordo degli occhiali e dell'abbigliamento”. Lo stesso capitolo 5 è stato integralmente confermato dal teste . Del resto, le Testimone_2
pagina 11 di 13 modalità del sinistro lasciano presumere che tali oggetti abbiano subito danni tali da non renderli riparabili, per la cui stima occorrerebbe conoscere la data e il prezzo di acquisto degli stessi, onde calcolare anche una percentuale di degrado d'uso. Se non che l'attore non ha prodotto né scontrini né fatture relativi al casco e agli indumenti indossati in occasione del sinistro. Pertanto, questo Giudice ritiene congruo liquidare la somma pari ad Euro 69,00 per i danni al velocipede e la somma equitativamente individuata di euro
150,00 per danni alle altre suppellettili danneggiate, per un totale di € 219,00.
Come riconosciuto dallo stesso attore, il sig. ha ricevuto dalla compagnia Pt_1 assicurativa assegno di € 40,00 per i danni materiali datato 29.09.2020 CP_1
(doc. 10 att.), in data dunque assai prossima al sinistro. Sottraendo tale importo dal superiore importo di € 219,00 si ottiene l'importo di € 179,00, che deve formare oggetto di condanna dei convenuti nei confronti dell'attore. Su tale somma, rivalutata anno per anno a decorrere dal 8.8.2020 (data del sinistro), devono essere calcolati gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e della limitata attività istruttoria svolta.
Le spese della CTU disposta, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido sempre in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva del proprietario e conducente del veicolo
Renault NG LI nella causazione del sinistro del 8.8.2020; CP_2
2) per l'effetto dichiara tenute e condanna in solido le convenute e CP_2
a corrispondere all'attore la somma di € 51.341,00 a CP_1 Parte_1 titolo di danno non patrimoniale e spese mediche, e la somma di € 179,00 a titolo pagina 12 di 13 di danno materiale, già detratti gli acconti percepiti ante causam, oltre interessi come specificato in motivazione;
3) dichiara tenute e condanna in solido le parti convenute a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 1.786,00 per esborsi (compresa la fattura CTP allegata alla nota di deposito del 17.10.23, opportunamente ridotta ex art. 92
c.p.c.) ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Milano, 12.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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