Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/07/2022, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 01136/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OL EN De TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, 72;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ope legis ;
nei confronti
Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ope legis ;
SI ON Forte, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accettura, Francesco Calabro, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Accettura in Lecce, via G. Oberdan n. 11;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento della nota del Comune di Porto Cesareo - Settore IX - Urbanistica e SUAP, 6 febbraio 2017, n. 2227 - ricevuta dalla ricorrente il 15 febbraio 2017, recante “Pratica Suap n. 402 - Titolo Unico n. 10 del 15/11/2016 e Permesso di Costruire n. 82 del 15/11/2016. Revoca Sospensione Efficacia” - nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o conseguenti, ancorché non cogniti, se ed in quanto illegittimi e lesivi, con particolare - ma non esclusivo - riferimento al Titolo Unico 15 novembre 2016, n. 10 ed al Permesso di Costruire 15 novembre 2016, n. 82, richiamati nell'impugnata nota prot. n. 2227/2017;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/10/2017 :
per la declaratoria dell'illegittimità, ed annullamento degli effetti, della S.C.I.A. 27 aprile 2017, prot. n. 7704, nonché, per quanto occorrer possa, degli effetti di ogni altra istanza, domanda, provvedimento od atto, comunque denominati ed ancorché non cogniti - presupposti, connessi e/o conseguenti alla S.C.I.A. anzidetta - con particolare, ma non esclusivo, riferimento al P.d.C. 15.11.2016, n. 82 - a cui detta S.C.I.A. afferisce - ed al Titolo Unico 15.11.2016, n. 10, già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo, SI ON Forte, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato con ricorso originario il permesso di costruire n. 82/16, rilasciato dal Comune di Porto Cesareo in favore del controinteressato, per la demolizione e successiva realizzazione di edificio a due piani, a destinazione mista residenziale-commerciale.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di legittimazione soggettiva del controinteressato al rilascio del titolo; 2) violazioni plurime della disciplina legale in tema di distanze tra edifici; 3) violazione delle disposizioni paesaggistiche di zona; 4) violazione della normativa edilizia comunale sull’edificabilità dell’area.
Per tali ragioni, ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 5.10.2017 la ricorrente ha impugnato la SCIA prot. n. 7704 del 27.4.2017, presentata dal controinteressato in relazione all’immobile suindicato.
A sostegno dei motivi aggiunti, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) invalidità derivata; 2) violazione degli artt. 10, 11, 12 e 20, d.P.R. n. 380/01 (TUE); eccesso di potere; 3) violazione degli artt. 10 e 139 Reg. Ed. Comunale; 10 e 22 TUE; 146 ss. d. lgs. n. 42/04; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento anche dell’atto impugnato con motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il controinteressato ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La locale Soprintendenza si è costituita con atto depositato in data 5.5.2017.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto disposto lo stralcio delle memorie di replica depositate dal controinteressato in data 3.6.2022, stante il mancato rispetto dei termini (20 giorni liberi prima dell’udienza) di cui all’art. 73 co. 1 c.p.a.
3. Sempre in via preliminare, va esaminata la preliminare eccezione di inammissibilità articolata dal controinteressato, a motivo del difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la quale al momento della proposizione del ricorso non era titolare dell’immobile in esame.
L’assunto è attinto da un duplice profilo di infondatezza.
3.1. Sotto un primo profilo, la pronuncia giudiziale (sent. Tribunale di Lecce n. 478/2020, passata in giudicato) di nullità del negozio di trasferimento dell’immobile in esame in favore del controinteressato, avendo valore dichiarativo, produce effetti retroattivi. Ne consegue che la ricorrente deve ritenersi legittimata sin ab origine alla proposizione dell’odierno ricorso, essendo proprietaria del bene per effetto dell’apertura della successione della de cuius RI AN Gravili, avvenuta in data 20.6.2016.
3.2. In secondo luogo, e ad abundantiam , rileva il Collegio che, a differenza dei presupposti processuali, che attengono alla corretta instaurazione del rapporto processuale, e che devono pertanto sussistere al momento della proposizione del ricorso (es. giurisdizione, competenza), la legittimazione ad agire, quale condizione dell’azione, implica l’astratta attitudine del giudizio a pervenire ad una pronuncia di merito, e per tali ragioni, deve sussistere al momento della pronuncia giudiziale.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, vi è sentenza del Tribunale di Lecce n. 478/2020, passata in giudicato, che ha dichiarato la nullità dell’atto di trasferimento dell’immobile in esame in favore del controinteressato.
Per tali ragioni, l’odierna ricorrente, in qualità di erede del dante causa, e dunque proprietaria del cespite in esame, dispone della piena legittimazione ad agire nel presente giudizio, in cui si contesta la legittimità del titolo edilizio (nonché della successiva SCIA) rilasciato in favore del controinteressato.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
4. Va altresì rigettata l’ulteriore eccezione di inammissibilità articolata dal controinteressato, sub specie di difetto di legittimazione passiva, in ragione della sopravvenuta cessione dell’immobile ad un terzo soggetto.
Sul punto, è sufficiente osservare che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. – applicabile al giudizio amministrativo in virtù della clausola di rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. – in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare nel corso del giudizio, il giudizio prosegue tra le parti originarie.
Ne consegue che il controinteressato deve ritenersi passivamente legittimato nel giudizio in esame, in quanto beneficiario dei titoli edilizi impugnati dall’odierna ricorrente.
5. Va infine rigettata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, dedotta dal controinteressato a motivo della natura di atto privato della SCIA, e della conseguente azionabilità, da parte del terzo che ne contesti la legittimità, del solo rimedio dicui agli artt. 31-117 c.p.a. Ciò in quanto l’accoglimento del ricorso originario determinerebbe, a cascata, la sopravvenuta inefficacia della SCIA presentata dal controinteressato, trattandosi di atto posto in essere da soggetto privo del relativo potere.
6. Nel merito, con il primo motivo di gravame la ricorrente deduce il difetto di legittimazione attiva del controinteressato, non essendo costui proprietario dell’immobile oggetto del titolo edilizio.
Il motivo è fondato.
6.1. Vi è in atti sentenza del Tribunale di Lecce n. 478/2020, passata in giudicato, che ha accertato e dichiarato “ la nullità degli atti di compravendita per notar Giorgio Buonerba dell’08 luglio 2009, registrato a Lecce il 15.07.2009 al n. 448, e per notar Francesca Maria Ruberto del 21.01.2010 ”.
6.2. Per effetto di tale pronuncia giudiziale – che in quanto dichiarativa ha efficacia ex tunc , e dunque retroagisce al momento della domanda, trascritta in data 10.4.2012 – il controinteressato, all’atto dell’istanza volta al rilascio del titolo edilizio (6.8.2014), doveva ritenersi privo di legittimazione attiva.
6.3. Ne consegue che il titolo edilizio, rilasciato il successivo 15.11.2016, deve ritenersi illegittimo, in quanto emesso in favore di soggetto privo della legittimazione attiva, in contrasto con la previsione di cui all’art. 11 TUE.
7. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, e con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, va disposto annullamento dell’atto impugnato con ricorso originario, la qual cosa comporta la sopravvenuta inefficacia della SCIA successivamente presentata dal controinteressato.
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- annulla il permesso di costruire n. 82/16;
- dichiara l’inefficacia della SCIA prot. n. 7704 del 27.4.2017.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO