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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 02/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n 1760/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06/11/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
AVV. (c.f.: ), in proprio, con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio professionale in Policoro (MT), via Gran San Bernardo n. 25; attore nei confronti di
Controparte_1
(P.Iva: ), in persona del pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 CP_2 difesa dall'avv. Mariangela Strammiello (c.f.: ), con domicilio eletto presso C.F._2 lo studio professionale di quest'ultima in Matera, via Gravina n. 1; convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 16/10/2019, l'avv. adiva il Parte_1
Tribunale di Matera, per l'accertamento dell'inutilizzabilità del terreno acquistato dall' in CP_1 data 13/11/2007 per l'uso convenuto e per la condanna dell alla consegna di un terreno CP_1 sostitutivo avente le caratteristiche promesse o almeno utilizzabile ai fini produttivi o, in via gradata, per la declaratoria di nullità del contratto di compravendita ex art. 1418 c.c. oppure per l'annullamento del contratto per dolo della venditrice, avendo essa taciuto l'inedificabilità dell'area in vendita oppure per la dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. o, in ultimo,
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per l'accertamento dell'arricchimento senza causa da parte dell' con conseguente CP_1 condanna al pagamento in suo favore della relativa indennità ex art. 2041 c.c. e “in ogni caso” per la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 363.000,39 versata come prezzo di acquisto e dell'ulteriore importo di euro 41.000,00 versate a titolo di imposte e spese notarili, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'uopo riferiva che: con deliberazione del 13/12/2006, l indiceva una gara per la vendita CP_1 di una serie di immobili liberi di proprietà, tra cui il terreno sito in Policoro alla località
Giumenteria, riportato in catasto al foglio 5 part. 812, identificato nel bando come “immobile C” con destinazione Zona D/8 – aree per campeggi;
aggiudicatosi il bene, l'atto pubblico di compravendita veniva stipulato il 13/11/2007; con determina n. 23AB.2016/D00298 dell'08/11/2016, la Regione Basilicata rendeva il parere sulla procedura VAS ai sensi dell'art. 15
d.lgs. n. 152/2006 prescrivendo l'eliminazione delle aree A.8 non ancora attuate, ubicate all'interno del SIC Costa Jonica Foce agri, che avrebbero dovuto essere annesse alla zona F3/3b; il successivo 24/04/2017, il Consiglio comunale di Policoro approvava il Regolamento urbanistico facendo proprie dette prescrizioni.
Sosteneva che, al momento in cui era stato pubblicato il bando di gara, il terreno non fosse disponibile per le finalità indicate, in quanto ricadente in area SIC cioè Sito di interesse comunitario dal 1995 ed inserito nella Rete Natura 2000, soggette a vincoli paesaggistici e ambientali atti a proteggere la flora e la fauna, impedendo ogni forma di antropizzazione e utilizzazione dei terreni per conservare l'ambiente naturalistico;
inoltre, il Piano Paesistico di area vasta adottato con L.R. Basilicata n. 3 del 12/02/1990 non contemplava alcuna edificazione nell'area in contestazione.
II. L' si costituiva in giudizio il 13/03/2020, chiedendo l'integrale rigetto delle avverse CP_1 domande: la gara per la vendita era stata indetta il 13/12/2006 sotto la vigenza della Variante
Generale al Piano Regolatore Generale approvato con d.P.R.G. n. 267 del 28/07/1999. Le norme tecniche di attuazione, art. 5.9., qualificavano espressamente l'area in cui insisteva l'immobile C come “D - area di campeggio” e tale era stata la destinazione di vendita, come tra l'altro risultante dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Policoro in data
28/12/2006 e confermato da quello rilasciato il 06/08/2007, allegato all'atto di compravendita;
tale vocazione era rimasta ferma per quasi un decennio, sino al 21/04/2017, quando il Consiglio comunale di Policoro con delibera n. 10 aveva adottato il nuovo Regolamento Urbanistico,
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conformandosi alle prescrizioni dell'Ufficio Compatibilità della Regione Basilicata, escludendo la possibilità di realizzare nuove aree campeggio. La VAS, introdotta con la Direttiva 2001/42/CE in vigore dal 21/07/2001, era stata recepita dal nostro ordinamento solo il 31/07/2007 e successivamente modificata nel 2008 e nel 2010. Come chiarito dal Dipartimento Ambiente ed
Energia con nota del 26/09/2017, per l'adozione della variante di PRG del 1999, la VAS non era necessaria, sicché il correttamente aveva provveduto all'approvazione delle Controparte_3 modifiche al piano regolatore senza richiederla. Tant'è che l'art. 18 LR Basilicata n. 4/2015 aveva previsto che, nelle more dell'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica, al fine di perseguire gli obiettivi della semplificazione e migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, i Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 non erano sottoposti a
VAS.
Sosteneva, quindi, di aver correttamente operato, concedendo in vendita un bene assolutamente idoneo all'uso indicato nel bando e che le modifiche intervenute successivamente, a distanza di quasi un decennio senza che l'acquirente avesse realizzato alcunché sul terreno in questione, erano fisiologiche rispetto al mutamento della legislazione europea, nazionale e regionale e non potevano esserle certamente rimproverate, neanche a titolo di dolo omissivo, in difetto di alcuna prova di un comportamento ingannevole. Tanto ancor più considerando che l'acquirente era un operatore economico qualificato, essendo avvocato, e con nota del 16/03/2017 aveva rivolto al
Comune di Policoro istanza di ripristino del piano regolatore precedentemente in vigore. Ne discendeva, pertanto, l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. e comunque la sua inammissibilità, per intervenuta prescrizione decennale.
In via riconvenzionale, poi, chiedeva, in caso di accoglimento di una delle pretese attoree, che il fosse condannato al pagamento in favore dell di un ristoro per il mancato Pt_1 CP_1 godimento del bene compravenduto a far data dalla stipula del contratto pubblico, da quantificarsi in via equitativa.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva ritenuta di natura eminentemente giuridica. Sicché, rigettate le richieste di prova orale avanzate dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 06/11/2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281quinquies comma 1 c.p.c..
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Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo nelle difese, domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi. L'attore, poi, reiterava le richieste istruttorie, che lamentava essere state inopinatamente rigettate.
IV. Le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
IV.1. Preliminarmente va detto che, ai fini del decisum, ciò che deve essere accertato è se, al momento dell'avvio della gara per la vendita dell'immobile C, lo stesso fosse idoneo all'uso per cui era compravenduto e cioè la realizzazione di un'area camping oppure no, sulla base di una serie di normative europee, nazionali e regionali e provvedimenti di normazione secondaria istitutivi di vincoli naturalistici. Le richieste di prova orale avanzate dall'attore a partire dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. erano, dunque, del tutto irrilevanti, a margine la loro inammissibilità data l'estraneità al campo di applicazione dell'art. 244 c.p.c.: la prova testimoniale dell'arch. era volta a confermare il suo elaborato tecnico redatto come consulente di Per_1 parte del e quella a mezzo dei funzionari del Dipartimento Ambiente ed Energia – Pt_1
Regione Basilicata – era volta a stabilire se il terreno in contestazione, dopo l'approvazione del
Piano Paesistico di Area Vasta del Metapontino, era assoggettato alle prescrizioni del PTPM.
Del tutto inammissibile, poi, era anche la richiesta ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Regione
Basilicata, non avendo il difensore dimostrato di non essere stato in grado di reperirlo autonomamente, come fatto per la documentazione integrativa, né di averne fatta richiesta preventiva alla P.A., senza successo. «L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio
a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 10/01/2024 n.982).
IV.2. Venendo al merito della controversia, si osserva che il legislatore comunitario ha da qualche decennio posto l'attenzione sulla necessità di salvaguardare le specie animali e gli habitat naturali quali patrimonio comune dall'alto valore biologico e naturalistico:
- con la direttiva 79/409/CEE adottata dal Consiglio il 02/04/1979, c.d. Direttiva
“Uccelli”, si è occupato della conservazione degli uccelli selvatici, introducendo le Zone di Protezione Speciale. L'ordinamento interno ha recepito questa direttiva, non auto- applicativa, solo nel 1992 con la Legge n. 157, attribuendo alle regioni l'obbligo di istituire
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le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto
Nazionale Fauna Selvatica. Solo, però, con la Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992 e con il d.P.R. n. 357/1997 che l'ha attuata sono stati individuati gli strumenti di tutela di dette zone;
- con la Direttiva 92/43/CEE, c.d. Direttiva “Habitat”, poi, si è fissato un obiettivo più ambizioso, mirando alla conservazione della biodiversità in Europa attraverso il mantenimento o il ripristino di un soddisfacente stato di conservazione degli habitat naturali, con l'istituzione delle Zone Speciali di Conservazione e la nascita della Rete
Natura 2000.
Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, costituita dai Siti di Interesse
Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva
Habitat. Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane n. 2649 siti afferenti alla Rete Natura
2000, di cui n. 2385 sono stati classificati come SIC e nel loro ambito n. 2301 sono stati designati quali ZSC, n. 842 sono stati inquadrati come ZPS e n. 578 sono siti di tipo C, ovvero ZPS coincidenti con SIC/ZSC. Alla data dell'08/01/2025, secondo quanto riportato sul sito del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica nella sola Regione Basilicata vi sono n. 3 siti
ZPS, n. 41 SIC-ZSC e n. 21 SIC-ZSC/ZPS.
La classificazione di un sito come zona speciale di conservazione ai sensi di Rete Natura 2000 non comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento, dovendosi solo garantire uno sviluppo compatibile con le istanze di tutela della natura;
l'uso del territorio in atto potrà, quindi, proseguire nella misura in cui esso non comporti una situazione di grave conflitto nei confronti dello Stato di conservazione del sito. È, altresì, possibile modificare il tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si ripercuota negativamente sugli obiettivi di protezione all'interno delle zone di conservazione.
Prima di realizzare nuovi piani di valenza regionale o progetti, compresa la pianificazione a diversi livelli i piani agricoli o forestali, è necessario verificare in che misura questi possano influire negativamente sullo stato naturale all'interno di un sito Rete Natura 2000. A tal fine la Direttiva
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Habitat e l'art. 5 d.P.R. n. 357/1997 avevano introdotto lo strumento della Valutazione di
Incidenza (VinCa), prevedendo che, qualora vi fosse stato il sospetto che un determinato progetto avesse potuto comportare conseguenze negative, l'autorità competente avrebbe potuto concedere il permesso solo quando si fossero verificate le seguenti condizioni: a) non vi fossero state alternative accettabili;
b) il progetto o il piano fossero stati finalizzati a interessi cogenti e di rilevante interesse pubblico anche economici e sociali;
c) il paese membro avesse adottato misure compensative adeguate.
La Direttiva Habitat e, per quanto d'interesse, l'art. 5 d.P.R. n. 357/1997 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - hanno previsto la valutazione di incidenza per qualsiasi nuovo piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che possa avere una incidenza significativa sullo stesso sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti al fine di valutare le conseguenze legate ad una modifica del tipo di utilizzo, stabilendo che “1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato
G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del
7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente
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regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 6. Fino alla individuazione dei tempi per
l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o
l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
In seguito all'apertura della procedura di infrazione per la mancata puntuale attuazione della direttiva Habitat, il d.P.R. n. 357 citato è stato sostituito dal d.P.R. n. 120/2003, che all'art. 6
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comma 1 ha stabilito che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Come espressamente riportato nel
Manuale delle Linee Guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestio ne_siti_natura2000.pdf, “gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi della direttiva Habitat e garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai sensi della direttiva stessa con gli obiettivi da perseguire nella pianificazione e le conseguenti azioni di trasformazione”. Il comma 5 dell'art. 6 citato, poi, ha attribuito un ruolo chiave alle Regioni e alle province autonome, prescrivendo che queste, per quanto di loro competenza, definiscano le modalità di presentazione degli studi necessari per la valutazione di incidenza, individuino le autorità competenti alla valutazione degli studi, definiscano i tempi per la verifica entro 60 giorni dal ricevimento dello studio e possano chiedere una sola volta le integrazioni ovvero indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.
Il processo che porta alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi:
1. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva Habitat (fase 1), ogni Stato membro individua siti - denominati Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) - che ospitano habitat e specie elencati negli allegati I e II della Direttiva.
In questi allegati alcuni habitat e specie vengono ritenuti prioritari per la conservazione della natura a livello europeo e sono contrassegnati con un asterisco. Il processo di scelta dei siti è puramente scientifico;
per facilitare l'individuazione degli habitat la Commissione Europea ha pubblicato un Manuale di Interpretazione come riferimento per i rilevatori. I dati vengono trasmessi alla Commissione Europea attraverso un Formulario Standard compilato per ogni sito e completo di cartografia.
L'allora si è dotato di un Manuale Controparte_4 nazionale di interpretazione degli habitat di supporto per l'identificazione degli habitat della
Direttiva relativamente al territorio italiano.
2. Sulla base delle liste nazionali dei pSIC la Commissione, in base ai criteri di cui all'Allegato III
(fase 1) e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione.
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Per analizzare le proposte dei vari Stati, la Commissione prima di pubblicare le liste iniziali dei
SIC ha organizzato dei seminari scientifici per ogni regione biogeografica;
ai seminari hanno partecipato, oltre ai rappresentanti degli Stati membri, esperti indipendenti e rappresentanti di organizzazioni non governative di livello europeo.
Durante i seminari biogeografici sono stati vagliati i siti proposti da ogni Stato per verificare che ospitassero, nella regione biogeografica in questione, un campione sufficientemente rappresentativo di ogni habitat e specie per la loro tutela complessiva a livello comunitario.
Alla fine delle consultazioni con gli Stati membri la Commissione può ritenere che esistano ancora delle riserve, ovvero che ci siano ancora habitat o specie non sufficientemente rappresentati nella rete di alcuni paesi o che necessitino di ulteriori analisi scientifiche.
3. Una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone
Speciali di Conservazione" il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.
In Italia l'individuazione dei pSIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica organizzati secondo il
Formulario Standard europeo e completi di cartografie;
il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.
I SIC, a seguito della definizione da parte delle regioni degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata.
Ebbene, la decisione di esecuzione (UE) 2024/424 della Commissione europea del 02/02/2024, che ha adottato il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, riconosce la Costa Jonica Foce Agri come Sito di
Interesse comunitario codice SIC IT9220080. Il suo inserimento nei SIC risale, però, al DM
03/04/2000 – G.U. n. 99 del 22/04/2000.
La porzione del sistema dunale attrezzato ricadente all'interno del sito Rete Costa Jonica – Foce
Agri IT9220080 è stata assoggettata alle norme del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell'Arco Jonico lucano approvato solo con DGR n. 904 del 07/07/2015. Mentre solo con nota n. 11005 del 28/04/2015 il ha trasmesso all'Ufficio regionale Compatibilità Controparte_3
Ambientale, quale Autorità competente, il rapporto preliminare utile per l'avvio dell'iter
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amministrativo volto alla verifica della compatibilità ambientale del nuovo Regolamento
Urbanistico comprensivo del Piano d'Ambito Policoro.
Ebbene, dalla rapida disamina della normativa innanzi, considerato che le direttive pur essendo obbligatorie nei risultati devono essere attuate dall'autorità statali e delegate e necessitano, poi, di norma di attuazione, non v'è dubbio che, quando è stata bandita la gara per la vendita del terreno ubicato nel Comune di Policoro distinto al catasto al foglio n. 5 part. 812, giusta deliberazione commissariale n. 00166 del 13.12.2006, vigeva la Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvato con d.P.G.R. n. 267 del 28/07/1999, rispetto alla quale mancava la classificazione del terreno nel SIC, che si è avuta solo con DM 03/04/2000. Legittimamente, quindi, l'art.
5.9 delle norme tecniche di esecuzione del piano regolatore generale avevano destinato la zona D8 ad area CP_ campeggio;
destinazione urbanistica, questa, che è esattamente quella riportata dall' nel bando di gara, in conformità a quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Policoro in data 28/12/2006 e successivamente in data 06/08/2007, allegato all'atto di compravendita stipulato il 13/11/2007.
La predetta prescrizione urbanistica, è rimasta invariata sino al 21/04/2017, allorquando il
Consiglio Comunale di Policoro con propria delibera n. 10 ha approvato il nuovo Regolamento
Urbanistico ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'11/08/1999, facendo proprie le prescrizioni dell'Ufficio Compatibilità Regione Basilicata che, con la determina dirigenziale dell'08/11/2016, aveva evidenziato delle criticità nel Piano Particolareggiato Ambito Policoro in ordine alle azioni a tutela degli habitat della zona D8 sulla quale erano previste nuove strutture per attività turistiche, che potevano provocare una discontinuità ecologica con disturbi diretti ed indiretti con la fauna presente. In detto parere, l'Ufficio aveva subordinato il giudizio favorevole in merito alla compatibilità ambientale all'eliminazione delle aree D8 non ancora attuate, ubicate all'interno della zona Sic “Costa Ionica Foce Agri”, da annettersi alla zona F3/3b.
Sulla scorta di tali prescrizioni, e all'esito della conferenza di pianificazione del 07/12/2016 del
Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, il ha adottato il Controparte_3 regolamento urbanistico con la delibera del 21/04/2017 sopra citata, con la conseguenza che solo e soltanto a partire da tale data le aree comprese nella zona D8 non ancora attuate, come giustappunto quella acquistata dall'attore, sono state annesse alla zona F3/3B.
Considerato l'arco temporale intercorso tra il momento in cui è stato pubblicato il bando di gara e venduto il terreno e quello in cui c'è stata la valutazione negativa dell'impatto ambientale di nuove
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strutture a realizzarsi nell'area D8 (la Valutazione ambientale strategica è stata introdotta dalla
Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21/07/2001 ma recepita con la parte seconda del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006, entrata in vigore il 31/07/2007, oggetto di successive modifiche e integrazioni), non si rinviene nessuno dei vizi del contratto lamentati da parte attrice, rientrando i mutamenti di destinazione e le prescrizioni di conformazione alla sopravvenuta normativa europea nell'alea ordinaria.
Dette conclusioni non paiono essere scalfite dalle deduzioni dell'arch. contenute nella Per_1 relazione tecnica eseguita a favore dell'attore, perché: è vero che la L.R. Basilicata n. 3 del
12/02/1990 nel disciplinare Piani Regionali Paesistici di area vasta, tra cui quello del Metaponto, ha previsto all'art. 5 che “Le disposizioni dei Piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale, nonché sulle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica. Tutte le trasformazioni fisiche d'uso, nonché tutte le relative modalità previste dai piani e dai programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere conformi alle prescrizioni dei PP.TT.PP.”; come risulta dalla relazione al “Piano territoriale paesistico di area vasta del Metapontino” approvato con DGR n. 6209 del 24/11/1987, paragrafo 6.3.
Modalità di Trasformazione in Presenza di Elementi di Rilevanza paesistica ed ambientale,“le varie modalità di trasformazione fisica del territorio risultano determinate nella Carta di progetto P1 della trasformabilità degli elementi di rilevanza paesistico-ambientale. In tale Carta le diverse modalità di trasformazione territoriale sono determinate, in ragione dei diversi usi antropici: insediativo (residenziale, produttivo e terziario); infrastrutturale;
produttivo agro-pastorale; produttivo estrattivo”. Con riferimento alle zone soggette a totale intrasformabilità, la relazione riferisce che “si tratta di aree sulle quali insistono elementi areali d'interesse naturalistico o a sensibilità geologica eccezionali;
su tali zone, in armonia con quanto prescritto al titolo III capo 1 delle Norme del Piano, i soli interventi ammessi sono quelli esclusivamente finalizzati alla conservazione e al ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi presenti. L'unica eccezione ammessa, nei casi tassativamente indicati in normativa, si riferisce al passaggio di canali infrastrutturali di primaria importanza nazionale, quando non esistano in assoluto alternative di percorso accettabili. In tal caso lo studio
d'impatto ambientale richiesto in normativa dovrà essere quello prescritto dall'apposita Direttiva comunitaria, tra poco in vigore anche in Italia”; nell'allegato C5 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice sono riportati, accanto ai caratteri costitutivi dell'ambito, gli usi compatibili. Volendo ritenere corretto quanto riportato dall'Architetto nella relazione tecnica di parte e cioè che l'area acquistata dall'attore in Policoro sia quella indicata con i codici 22AN6 e 23AA4, a pag. 1 del
11 R.G. n 1760/2019
suddetto allegato tra gli usi compatibili è riportata espressamente “attività di svago, naturalistico- ricreative e campeggistiche limitatamente al carico attuale”. Espressione quest'ultima che, ferma la regolamentazione dell'attività campeggistica attuale, non esclude la realizzazione di nuove strutture, ferme le prescrizioni progettuali di massima riportate a seguire e cioè la “realizzazione di una rete di percorsi pedonali e piste ciclabili interni al bosco ed individuazione di radure da attrezzare con strutture discrete e leggere per la sosta e il ristoro”.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2002 attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti (scaglione euro 260.000,01-520.000,00) – come in motivazione.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA tutte le domande avanzate da parte attrice;
CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi euro 11.229,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 02/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
12 R.G. n 1760/2019
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06/11/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
AVV. (c.f.: ), in proprio, con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio professionale in Policoro (MT), via Gran San Bernardo n. 25; attore nei confronti di
Controparte_1
(P.Iva: ), in persona del pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 CP_2 difesa dall'avv. Mariangela Strammiello (c.f.: ), con domicilio eletto presso C.F._2 lo studio professionale di quest'ultima in Matera, via Gravina n. 1; convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 16/10/2019, l'avv. adiva il Parte_1
Tribunale di Matera, per l'accertamento dell'inutilizzabilità del terreno acquistato dall' in CP_1 data 13/11/2007 per l'uso convenuto e per la condanna dell alla consegna di un terreno CP_1 sostitutivo avente le caratteristiche promesse o almeno utilizzabile ai fini produttivi o, in via gradata, per la declaratoria di nullità del contratto di compravendita ex art. 1418 c.c. oppure per l'annullamento del contratto per dolo della venditrice, avendo essa taciuto l'inedificabilità dell'area in vendita oppure per la dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. o, in ultimo,
1 R.G. n 1760/2019
per l'accertamento dell'arricchimento senza causa da parte dell' con conseguente CP_1 condanna al pagamento in suo favore della relativa indennità ex art. 2041 c.c. e “in ogni caso” per la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 363.000,39 versata come prezzo di acquisto e dell'ulteriore importo di euro 41.000,00 versate a titolo di imposte e spese notarili, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'uopo riferiva che: con deliberazione del 13/12/2006, l indiceva una gara per la vendita CP_1 di una serie di immobili liberi di proprietà, tra cui il terreno sito in Policoro alla località
Giumenteria, riportato in catasto al foglio 5 part. 812, identificato nel bando come “immobile C” con destinazione Zona D/8 – aree per campeggi;
aggiudicatosi il bene, l'atto pubblico di compravendita veniva stipulato il 13/11/2007; con determina n. 23AB.2016/D00298 dell'08/11/2016, la Regione Basilicata rendeva il parere sulla procedura VAS ai sensi dell'art. 15
d.lgs. n. 152/2006 prescrivendo l'eliminazione delle aree A.8 non ancora attuate, ubicate all'interno del SIC Costa Jonica Foce agri, che avrebbero dovuto essere annesse alla zona F3/3b; il successivo 24/04/2017, il Consiglio comunale di Policoro approvava il Regolamento urbanistico facendo proprie dette prescrizioni.
Sosteneva che, al momento in cui era stato pubblicato il bando di gara, il terreno non fosse disponibile per le finalità indicate, in quanto ricadente in area SIC cioè Sito di interesse comunitario dal 1995 ed inserito nella Rete Natura 2000, soggette a vincoli paesaggistici e ambientali atti a proteggere la flora e la fauna, impedendo ogni forma di antropizzazione e utilizzazione dei terreni per conservare l'ambiente naturalistico;
inoltre, il Piano Paesistico di area vasta adottato con L.R. Basilicata n. 3 del 12/02/1990 non contemplava alcuna edificazione nell'area in contestazione.
II. L' si costituiva in giudizio il 13/03/2020, chiedendo l'integrale rigetto delle avverse CP_1 domande: la gara per la vendita era stata indetta il 13/12/2006 sotto la vigenza della Variante
Generale al Piano Regolatore Generale approvato con d.P.R.G. n. 267 del 28/07/1999. Le norme tecniche di attuazione, art. 5.9., qualificavano espressamente l'area in cui insisteva l'immobile C come “D - area di campeggio” e tale era stata la destinazione di vendita, come tra l'altro risultante dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Policoro in data
28/12/2006 e confermato da quello rilasciato il 06/08/2007, allegato all'atto di compravendita;
tale vocazione era rimasta ferma per quasi un decennio, sino al 21/04/2017, quando il Consiglio comunale di Policoro con delibera n. 10 aveva adottato il nuovo Regolamento Urbanistico,
2 R.G. n 1760/2019
conformandosi alle prescrizioni dell'Ufficio Compatibilità della Regione Basilicata, escludendo la possibilità di realizzare nuove aree campeggio. La VAS, introdotta con la Direttiva 2001/42/CE in vigore dal 21/07/2001, era stata recepita dal nostro ordinamento solo il 31/07/2007 e successivamente modificata nel 2008 e nel 2010. Come chiarito dal Dipartimento Ambiente ed
Energia con nota del 26/09/2017, per l'adozione della variante di PRG del 1999, la VAS non era necessaria, sicché il correttamente aveva provveduto all'approvazione delle Controparte_3 modifiche al piano regolatore senza richiederla. Tant'è che l'art. 18 LR Basilicata n. 4/2015 aveva previsto che, nelle more dell'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica, al fine di perseguire gli obiettivi della semplificazione e migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, i Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 non erano sottoposti a
VAS.
Sosteneva, quindi, di aver correttamente operato, concedendo in vendita un bene assolutamente idoneo all'uso indicato nel bando e che le modifiche intervenute successivamente, a distanza di quasi un decennio senza che l'acquirente avesse realizzato alcunché sul terreno in questione, erano fisiologiche rispetto al mutamento della legislazione europea, nazionale e regionale e non potevano esserle certamente rimproverate, neanche a titolo di dolo omissivo, in difetto di alcuna prova di un comportamento ingannevole. Tanto ancor più considerando che l'acquirente era un operatore economico qualificato, essendo avvocato, e con nota del 16/03/2017 aveva rivolto al
Comune di Policoro istanza di ripristino del piano regolatore precedentemente in vigore. Ne discendeva, pertanto, l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. e comunque la sua inammissibilità, per intervenuta prescrizione decennale.
In via riconvenzionale, poi, chiedeva, in caso di accoglimento di una delle pretese attoree, che il fosse condannato al pagamento in favore dell di un ristoro per il mancato Pt_1 CP_1 godimento del bene compravenduto a far data dalla stipula del contratto pubblico, da quantificarsi in via equitativa.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva ritenuta di natura eminentemente giuridica. Sicché, rigettate le richieste di prova orale avanzate dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 06/11/2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281quinquies comma 1 c.p.c..
3 R.G. n 1760/2019
Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo nelle difese, domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi. L'attore, poi, reiterava le richieste istruttorie, che lamentava essere state inopinatamente rigettate.
IV. Le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
IV.1. Preliminarmente va detto che, ai fini del decisum, ciò che deve essere accertato è se, al momento dell'avvio della gara per la vendita dell'immobile C, lo stesso fosse idoneo all'uso per cui era compravenduto e cioè la realizzazione di un'area camping oppure no, sulla base di una serie di normative europee, nazionali e regionali e provvedimenti di normazione secondaria istitutivi di vincoli naturalistici. Le richieste di prova orale avanzate dall'attore a partire dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. erano, dunque, del tutto irrilevanti, a margine la loro inammissibilità data l'estraneità al campo di applicazione dell'art. 244 c.p.c.: la prova testimoniale dell'arch. era volta a confermare il suo elaborato tecnico redatto come consulente di Per_1 parte del e quella a mezzo dei funzionari del Dipartimento Ambiente ed Energia – Pt_1
Regione Basilicata – era volta a stabilire se il terreno in contestazione, dopo l'approvazione del
Piano Paesistico di Area Vasta del Metapontino, era assoggettato alle prescrizioni del PTPM.
Del tutto inammissibile, poi, era anche la richiesta ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Regione
Basilicata, non avendo il difensore dimostrato di non essere stato in grado di reperirlo autonomamente, come fatto per la documentazione integrativa, né di averne fatta richiesta preventiva alla P.A., senza successo. «L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio
a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 10/01/2024 n.982).
IV.2. Venendo al merito della controversia, si osserva che il legislatore comunitario ha da qualche decennio posto l'attenzione sulla necessità di salvaguardare le specie animali e gli habitat naturali quali patrimonio comune dall'alto valore biologico e naturalistico:
- con la direttiva 79/409/CEE adottata dal Consiglio il 02/04/1979, c.d. Direttiva
“Uccelli”, si è occupato della conservazione degli uccelli selvatici, introducendo le Zone di Protezione Speciale. L'ordinamento interno ha recepito questa direttiva, non auto- applicativa, solo nel 1992 con la Legge n. 157, attribuendo alle regioni l'obbligo di istituire
4 R.G. n 1760/2019
le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto
Nazionale Fauna Selvatica. Solo, però, con la Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992 e con il d.P.R. n. 357/1997 che l'ha attuata sono stati individuati gli strumenti di tutela di dette zone;
- con la Direttiva 92/43/CEE, c.d. Direttiva “Habitat”, poi, si è fissato un obiettivo più ambizioso, mirando alla conservazione della biodiversità in Europa attraverso il mantenimento o il ripristino di un soddisfacente stato di conservazione degli habitat naturali, con l'istituzione delle Zone Speciali di Conservazione e la nascita della Rete
Natura 2000.
Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, costituita dai Siti di Interesse
Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva
Habitat. Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane n. 2649 siti afferenti alla Rete Natura
2000, di cui n. 2385 sono stati classificati come SIC e nel loro ambito n. 2301 sono stati designati quali ZSC, n. 842 sono stati inquadrati come ZPS e n. 578 sono siti di tipo C, ovvero ZPS coincidenti con SIC/ZSC. Alla data dell'08/01/2025, secondo quanto riportato sul sito del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica nella sola Regione Basilicata vi sono n. 3 siti
ZPS, n. 41 SIC-ZSC e n. 21 SIC-ZSC/ZPS.
La classificazione di un sito come zona speciale di conservazione ai sensi di Rete Natura 2000 non comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento, dovendosi solo garantire uno sviluppo compatibile con le istanze di tutela della natura;
l'uso del territorio in atto potrà, quindi, proseguire nella misura in cui esso non comporti una situazione di grave conflitto nei confronti dello Stato di conservazione del sito. È, altresì, possibile modificare il tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si ripercuota negativamente sugli obiettivi di protezione all'interno delle zone di conservazione.
Prima di realizzare nuovi piani di valenza regionale o progetti, compresa la pianificazione a diversi livelli i piani agricoli o forestali, è necessario verificare in che misura questi possano influire negativamente sullo stato naturale all'interno di un sito Rete Natura 2000. A tal fine la Direttiva
5 R.G. n 1760/2019
Habitat e l'art. 5 d.P.R. n. 357/1997 avevano introdotto lo strumento della Valutazione di
Incidenza (VinCa), prevedendo che, qualora vi fosse stato il sospetto che un determinato progetto avesse potuto comportare conseguenze negative, l'autorità competente avrebbe potuto concedere il permesso solo quando si fossero verificate le seguenti condizioni: a) non vi fossero state alternative accettabili;
b) il progetto o il piano fossero stati finalizzati a interessi cogenti e di rilevante interesse pubblico anche economici e sociali;
c) il paese membro avesse adottato misure compensative adeguate.
La Direttiva Habitat e, per quanto d'interesse, l'art. 5 d.P.R. n. 357/1997 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - hanno previsto la valutazione di incidenza per qualsiasi nuovo piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che possa avere una incidenza significativa sullo stesso sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti al fine di valutare le conseguenze legate ad una modifica del tipo di utilizzo, stabilendo che “1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato
G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del
7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente
6 R.G. n 1760/2019
regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 6. Fino alla individuazione dei tempi per
l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o
l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
In seguito all'apertura della procedura di infrazione per la mancata puntuale attuazione della direttiva Habitat, il d.P.R. n. 357 citato è stato sostituito dal d.P.R. n. 120/2003, che all'art. 6
7 R.G. n 1760/2019
comma 1 ha stabilito che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Come espressamente riportato nel
Manuale delle Linee Guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestio ne_siti_natura2000.pdf, “gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi della direttiva Habitat e garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai sensi della direttiva stessa con gli obiettivi da perseguire nella pianificazione e le conseguenti azioni di trasformazione”. Il comma 5 dell'art. 6 citato, poi, ha attribuito un ruolo chiave alle Regioni e alle province autonome, prescrivendo che queste, per quanto di loro competenza, definiscano le modalità di presentazione degli studi necessari per la valutazione di incidenza, individuino le autorità competenti alla valutazione degli studi, definiscano i tempi per la verifica entro 60 giorni dal ricevimento dello studio e possano chiedere una sola volta le integrazioni ovvero indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.
Il processo che porta alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi:
1. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva Habitat (fase 1), ogni Stato membro individua siti - denominati Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) - che ospitano habitat e specie elencati negli allegati I e II della Direttiva.
In questi allegati alcuni habitat e specie vengono ritenuti prioritari per la conservazione della natura a livello europeo e sono contrassegnati con un asterisco. Il processo di scelta dei siti è puramente scientifico;
per facilitare l'individuazione degli habitat la Commissione Europea ha pubblicato un Manuale di Interpretazione come riferimento per i rilevatori. I dati vengono trasmessi alla Commissione Europea attraverso un Formulario Standard compilato per ogni sito e completo di cartografia.
L'allora si è dotato di un Manuale Controparte_4 nazionale di interpretazione degli habitat di supporto per l'identificazione degli habitat della
Direttiva relativamente al territorio italiano.
2. Sulla base delle liste nazionali dei pSIC la Commissione, in base ai criteri di cui all'Allegato III
(fase 1) e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione.
8 R.G. n 1760/2019
Per analizzare le proposte dei vari Stati, la Commissione prima di pubblicare le liste iniziali dei
SIC ha organizzato dei seminari scientifici per ogni regione biogeografica;
ai seminari hanno partecipato, oltre ai rappresentanti degli Stati membri, esperti indipendenti e rappresentanti di organizzazioni non governative di livello europeo.
Durante i seminari biogeografici sono stati vagliati i siti proposti da ogni Stato per verificare che ospitassero, nella regione biogeografica in questione, un campione sufficientemente rappresentativo di ogni habitat e specie per la loro tutela complessiva a livello comunitario.
Alla fine delle consultazioni con gli Stati membri la Commissione può ritenere che esistano ancora delle riserve, ovvero che ci siano ancora habitat o specie non sufficientemente rappresentati nella rete di alcuni paesi o che necessitino di ulteriori analisi scientifiche.
3. Una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone
Speciali di Conservazione" il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.
In Italia l'individuazione dei pSIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica organizzati secondo il
Formulario Standard europeo e completi di cartografie;
il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.
I SIC, a seguito della definizione da parte delle regioni degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata.
Ebbene, la decisione di esecuzione (UE) 2024/424 della Commissione europea del 02/02/2024, che ha adottato il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, riconosce la Costa Jonica Foce Agri come Sito di
Interesse comunitario codice SIC IT9220080. Il suo inserimento nei SIC risale, però, al DM
03/04/2000 – G.U. n. 99 del 22/04/2000.
La porzione del sistema dunale attrezzato ricadente all'interno del sito Rete Costa Jonica – Foce
Agri IT9220080 è stata assoggettata alle norme del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell'Arco Jonico lucano approvato solo con DGR n. 904 del 07/07/2015. Mentre solo con nota n. 11005 del 28/04/2015 il ha trasmesso all'Ufficio regionale Compatibilità Controparte_3
Ambientale, quale Autorità competente, il rapporto preliminare utile per l'avvio dell'iter
9 R.G. n 1760/2019
amministrativo volto alla verifica della compatibilità ambientale del nuovo Regolamento
Urbanistico comprensivo del Piano d'Ambito Policoro.
Ebbene, dalla rapida disamina della normativa innanzi, considerato che le direttive pur essendo obbligatorie nei risultati devono essere attuate dall'autorità statali e delegate e necessitano, poi, di norma di attuazione, non v'è dubbio che, quando è stata bandita la gara per la vendita del terreno ubicato nel Comune di Policoro distinto al catasto al foglio n. 5 part. 812, giusta deliberazione commissariale n. 00166 del 13.12.2006, vigeva la Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvato con d.P.G.R. n. 267 del 28/07/1999, rispetto alla quale mancava la classificazione del terreno nel SIC, che si è avuta solo con DM 03/04/2000. Legittimamente, quindi, l'art.
5.9 delle norme tecniche di esecuzione del piano regolatore generale avevano destinato la zona D8 ad area CP_ campeggio;
destinazione urbanistica, questa, che è esattamente quella riportata dall' nel bando di gara, in conformità a quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Policoro in data 28/12/2006 e successivamente in data 06/08/2007, allegato all'atto di compravendita stipulato il 13/11/2007.
La predetta prescrizione urbanistica, è rimasta invariata sino al 21/04/2017, allorquando il
Consiglio Comunale di Policoro con propria delibera n. 10 ha approvato il nuovo Regolamento
Urbanistico ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'11/08/1999, facendo proprie le prescrizioni dell'Ufficio Compatibilità Regione Basilicata che, con la determina dirigenziale dell'08/11/2016, aveva evidenziato delle criticità nel Piano Particolareggiato Ambito Policoro in ordine alle azioni a tutela degli habitat della zona D8 sulla quale erano previste nuove strutture per attività turistiche, che potevano provocare una discontinuità ecologica con disturbi diretti ed indiretti con la fauna presente. In detto parere, l'Ufficio aveva subordinato il giudizio favorevole in merito alla compatibilità ambientale all'eliminazione delle aree D8 non ancora attuate, ubicate all'interno della zona Sic “Costa Ionica Foce Agri”, da annettersi alla zona F3/3b.
Sulla scorta di tali prescrizioni, e all'esito della conferenza di pianificazione del 07/12/2016 del
Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, il ha adottato il Controparte_3 regolamento urbanistico con la delibera del 21/04/2017 sopra citata, con la conseguenza che solo e soltanto a partire da tale data le aree comprese nella zona D8 non ancora attuate, come giustappunto quella acquistata dall'attore, sono state annesse alla zona F3/3B.
Considerato l'arco temporale intercorso tra il momento in cui è stato pubblicato il bando di gara e venduto il terreno e quello in cui c'è stata la valutazione negativa dell'impatto ambientale di nuove
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strutture a realizzarsi nell'area D8 (la Valutazione ambientale strategica è stata introdotta dalla
Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21/07/2001 ma recepita con la parte seconda del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006, entrata in vigore il 31/07/2007, oggetto di successive modifiche e integrazioni), non si rinviene nessuno dei vizi del contratto lamentati da parte attrice, rientrando i mutamenti di destinazione e le prescrizioni di conformazione alla sopravvenuta normativa europea nell'alea ordinaria.
Dette conclusioni non paiono essere scalfite dalle deduzioni dell'arch. contenute nella Per_1 relazione tecnica eseguita a favore dell'attore, perché: è vero che la L.R. Basilicata n. 3 del
12/02/1990 nel disciplinare Piani Regionali Paesistici di area vasta, tra cui quello del Metaponto, ha previsto all'art. 5 che “Le disposizioni dei Piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale, nonché sulle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica. Tutte le trasformazioni fisiche d'uso, nonché tutte le relative modalità previste dai piani e dai programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere conformi alle prescrizioni dei PP.TT.PP.”; come risulta dalla relazione al “Piano territoriale paesistico di area vasta del Metapontino” approvato con DGR n. 6209 del 24/11/1987, paragrafo 6.3.
Modalità di Trasformazione in Presenza di Elementi di Rilevanza paesistica ed ambientale,“le varie modalità di trasformazione fisica del territorio risultano determinate nella Carta di progetto P1 della trasformabilità degli elementi di rilevanza paesistico-ambientale. In tale Carta le diverse modalità di trasformazione territoriale sono determinate, in ragione dei diversi usi antropici: insediativo (residenziale, produttivo e terziario); infrastrutturale;
produttivo agro-pastorale; produttivo estrattivo”. Con riferimento alle zone soggette a totale intrasformabilità, la relazione riferisce che “si tratta di aree sulle quali insistono elementi areali d'interesse naturalistico o a sensibilità geologica eccezionali;
su tali zone, in armonia con quanto prescritto al titolo III capo 1 delle Norme del Piano, i soli interventi ammessi sono quelli esclusivamente finalizzati alla conservazione e al ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi presenti. L'unica eccezione ammessa, nei casi tassativamente indicati in normativa, si riferisce al passaggio di canali infrastrutturali di primaria importanza nazionale, quando non esistano in assoluto alternative di percorso accettabili. In tal caso lo studio
d'impatto ambientale richiesto in normativa dovrà essere quello prescritto dall'apposita Direttiva comunitaria, tra poco in vigore anche in Italia”; nell'allegato C5 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice sono riportati, accanto ai caratteri costitutivi dell'ambito, gli usi compatibili. Volendo ritenere corretto quanto riportato dall'Architetto nella relazione tecnica di parte e cioè che l'area acquistata dall'attore in Policoro sia quella indicata con i codici 22AN6 e 23AA4, a pag. 1 del
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suddetto allegato tra gli usi compatibili è riportata espressamente “attività di svago, naturalistico- ricreative e campeggistiche limitatamente al carico attuale”. Espressione quest'ultima che, ferma la regolamentazione dell'attività campeggistica attuale, non esclude la realizzazione di nuove strutture, ferme le prescrizioni progettuali di massima riportate a seguire e cioè la “realizzazione di una rete di percorsi pedonali e piste ciclabili interni al bosco ed individuazione di radure da attrezzare con strutture discrete e leggere per la sosta e il ristoro”.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2002 attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti (scaglione euro 260.000,01-520.000,00) – come in motivazione.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA tutte le domande avanzate da parte attrice;
CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi euro 11.229,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 02/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
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N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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