Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/12/2025, n. 22558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22558 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3501 del 2025, proposto da
Associazione Produttori Agroalimentare Marche “Food Brand Marche”, in proprio e quale soggetto proponente del programma di investimenti riguardate il Distretto del Cibo “avente per titolo “Food Brand Marche”, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza contenuto nell’accordo di distretto del 20 novembre 2024, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Scalco, Nicola Baù e Federico Monaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu e Jacopo Fiori, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Cossu in Cagliari, via Gianturco 4;
Associazione Distretto Rurale del Chianti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo De Luca, Carlo Lepore e Maria Claudia Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto del Cibo Monregalese - Cebano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto Produttivo Agroalimentare di Puglia, Distretto del Cibo del Roero, Distretto Agroalimentare di Qualità Vino D'Abruzzo Società - Cooperativa Consortile a responsabilità limitata, Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese - Società Consortile Cooperativa a r.l., Distretto Agroalimentare di Qualità ON NT S.C. A R.L., Distretto del Cibo Olio Evo Molisano Società Consortile a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari ,
- della Graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare in data 31 dicembre 2024, inerente alla procedura indetta con l’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale del medesimo Ministero prot. n. 0544040 del 15 ottobre 2024, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del Cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Interministeriale n. 0461776 del 18 settembre 2024;
- del Decreto Direttoriale della Direzione Generale della Qualità Agroalimentare del M.A.S.A.F. prot. n. 0678624 del 30 dicembre 2024, pubblicato in data 27 febbraio 2025, di approvazione della citata graduatoria pubblicata in data 31 dicembre 2024;
- del Verbale della Commissione di Valutazione del 17 dicembre 2024 e dell’allegata scheda di valutazione del programma del ricorrente;
-di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, dell’Associazione Distretto Rurale del Chianti e del Distretto del Cibo Monregalese - Cebano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 28 febbraio 2025, tempestivamente depositato, l’Associazione Produttori Agroalimentare Marche “Food Brand Marche”, in proprio e quale soggetto proponente del programma di investimenti riguardante il Distretto del Cibo “avente per titolo “Food Brand Marche”, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza contenuto nell’accordo di distretto del 20 novembre 2024 (d’ora, in poi Associazione ricorrente), premesso di aver partecipato alla procedura, indetta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste a seguito all’Avviso Pubblico di cui alla nota prot. n. 0544040 del 15 ottobre 2024, per l’erogazione dei benefici dei Distretti del Cibo, come disciplinati dall’art. 66, comma 1, della Legge n. 289/2002, e dall’art. 1, comma 499, della Legge n. 205/2017, ha impugnato la graduatoria del II Bando del 31 dicembre 2024, nella parte in cui essa è stata collocata in posizione 30esima, non utile ai fini dell’attribuzione dei benefici di che trattasi, e tutti gli atti prodromici, anche istruttori, indicati in epigrafe.
L’Associazione ricorrente ha dedotto di aver ottenuto un punteggio pari a 65,17 con un contributo ammissibile di Euro 9.403.363,00, rimanendo così al di fuori dei primi 11 posti, in cui sono stati collocati i progetti ammessi al finanziamento.
Dopo aver ottenuto accesso agli atti ed esaminate le valutazioni tecniche della Commissione giudicatrice, l’Associazione ricorrente ha rilevato la sussistenza di presunti errori di valutazione che avrebbero inficiato la corretta attribuzione dei punteggi de quibus .
Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, deducendo l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice in relazione all’attribuzione del proprio punteggio, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stato lamentato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 8 del Decreto Interministeriale n. 0461776 del 18 settembre 2024 e dell’art. 11, comma 2 dell’Avviso pubblico - eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti, errore di fatto, contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità, difetto di motivazione e carenza di istruttoria in relazione all’incongruente valutazione operata dalla Commissione circa il parametro oggettivo “numero di segmenti della filiera coinvolti nell’accordo di distretto” del criterio “qualità del partenariato” dell’Ambito di valutazione n. 1 “organicità e pertinenza del programma di investimenti””.
Secondo la parte ricorrente, con riferimento al parametro numero dei segmenti di filiera coinvolti nell’accordo di distretto”, sarebbero stati erroneamente assegnati al programma de quo soltanto 6 punti, mentre sarebbero ad essa spettati 10 punti, essendo stati coinvolti quattro segmenti, come peraltro asseritamente riconosciuto dallo stesso Ministero, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico; tale errore di valutazione sarebbe facilmente riscontrabile dal mero esame del programma e darebbe luogo al riconoscimento del punteggio aggiuntivo suindicato.
1.2. Con il secondo motivo, è stato censurato “violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 12, comma 8 del Decreto Interministeriale n. 0461776 del 18 settembre 2024 e dell’art. 11, comma 2 dell’Avviso Pubblico, nonché Regolamento (C.E.) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, del Regolamento (C.E.) n. 852/2004, del D.Lgs. n. 281/1997 e degli artt. 1362 e ss. c.c. - eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti, errore di fatto, contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità, difetto di motivazione e carenza di istruttoria in relazione all’incongruente valutazione operata dalla Commissione circa il parametro oggettivo “incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria” del criterio “qualità del partenariato” dell’Ambito di valutazione n. 1 “organicità e pertinenza del programma di investimenti”.”.
La Commissione giudicatrice aveva assegnato al programma de quo, in relazione al parametro “incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria”, senza alcuna motivazione ed in maniera oggettivamente inspiegabile, il punteggio pari a 6 punti al posto dei 10 asseritamente spettanti; in particolare, la predetta Commissione avrebbe dovuto verificare quale fosse il rapporto percentuale di incidenza delle aziende di produzione primaria sul numero totale dei soggetti beneficiari del programma ed attribuire il punteggio corrispondente: il punteggio in questione - alla stregua di quanto previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico - era pari a 2 punti per un rapporto di incidenza compreso tra il 20% ed il 50%, a 6 punti per un rapporto di incidenza compreso tra il 50% ed il 70%, ed a 10 punti per un rapporto di incidenza superiore al 70%.
Nel caso di specie, 3 soggetti beneficiari su 4 (aziende Santa Liberata, LL e MO) sarebbero aziende che producono prodotti agricoli primari e, pertanto, il corretto rapporto di incidenza è del 75%, con conseguente titolo per il la parte ricorrente di vedersi attribuito il massimo punteggio di 10 punti.
1.3. Con il terzo motivo, è stato dedotto “eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, errore di fatto, sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in relazione all’erronea, incoerente e illogica valutazione operata dalla Commissione sul programma presentato dalla parte ricorrente - violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 12 del Decreto Interministeriale 20 n. 0461776 del 18 settembre 2024, nonché dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico.”.
Secondo l’Associazione ricorrente, le valutazioni discrezionali della Commissione giudicatrice presenterebbero evidenti profili di irragionevolezza, sproporzione ed arbitrio, poiché non sarebbero comprensibili i ragionamenti posti a fondamento dell’attribuzione dei punteggi contestati.
1.4. Con il quarto motivo, è stato lamentato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis , nonché dell’art. 3, della Legge n. 241/1990 e dell’art. 12 del D.M. - eccesso di potere per travisamento, carenza di istruttoria e motivazione in relazione all’omesso previo invio del c.d. preavviso di diniego ed alla conseguente lesione dei diritti di partecipazione e difesa del ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo di cui è causa.”.
In particolare, l’Amministrazione avrebbe errato nel non esplicitare prima dell’attribuzione del punteggio definitivo le ragioni ostative al riconoscimento dei punti agognati, così violando le garanzie partecipative ed il diritto di difesa.
Tanto premesso, la corretta attribuzione dei punteggi avrebbe quindi determinato il riconoscimento di complessivi 73,17 punti e il collocamento in graduatoria in settima posizione, utile ai fini del conseguimento dei benefici de quibus .
1.5. Per tali motivi, l’Associazione ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento, nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati.
2. In data 21 marzo 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
3. In data 25 marzo 2025, si è costituito in giudizio, quale controinteressato, il Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.c.a.r.l..
4. Con ordinanza n. 1991/2025, pubblicata il 3 aprile 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 2 aprile 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle concorrenti controinteressate ed ha chiesto all’Amministrazione di redigere una relazione di chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi mediante il riesame della domanda da parte della Commissione giudicatrice, fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 26 novembre 2025.
5. In data 28 aprile 2025, si è costituita in giudizio, quale controinteressata, l’Associazione riconosciuta Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna.
6. In data 8 maggio 2025, l’Associazione ricorrente ha documentato di aver integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le concorrenti controinteressate.
7. In data 4 giugno 2025, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto in giudizio la relazione istruttoria chiesta da questa Sezione, con la quale sono stati confermati i punteggi assegnati alla parte ricorrente.
8. In data 13 giugno 2025, si è costituita in giudizio, quale controinteressata, l’Associazione Distretto Rurale del Chianti.
9. In data 3 ottobre 2025, si è costituito in giudizio, quale controinteressato, il Distretto del Cibo Monregalese - Cebano.
10. Con distinte memorie depositate in vista della discussione, le parti hanno concluso, insistendo per le rispettive conclusioni; in particolare, la parte ricorrente ha contestato la relazione istruttoria, evidenziando come la Commissione giudicatrice non abbia adeguatamente spiegato le ragioni sottese all’attribuzione del punteggio, mentre l’Avvocatura dello Stato e le parti controinteressate hanno concluso per il rigetto dell’impugnazione.
11. Il Distretto Produttivo Agroalimentare di Puglia, il Distretto del Cibo del Roero, il Distretto Agroalimentare di Qualità Vino D'Abruzzo Società - Cooperativa Consortile a responsabilità limitata, il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese - Società Consortile Cooperativa a r.l., il Distretto Agroalimentare di Qualità ON NT S.C. A R.L. e il Distretto del Cibo Olio Evo Molisano Società Consortile a r.l., intimati quali controinteressati, non si sono costituiti in giudizio.
12. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
13. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
13.1. Giova premettere che il Bando, all’art. 11, prevedeva che l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice sarebbe dovuta avvenire in forza di quattro ambiti di valutazione, ossia: 1. Organicità e pertinenza del Programma di investimenti; 2. Idoneità dei singoli Progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di Distretto; 3. Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari; 4. Punteggio aggiuntivo relativo alla rinnovata composizione della compagine distrettuale.
Ciascuno di questi quattro ambiti è stato suddiviso dal Ministero in più criteri di valutazione; per ciascun criterio di valutazione, poi, sono stati ulteriormente previsti diversi parametri di valutazione, con l’indicazione, in relazione a ciascuno di essi, del punteggio conseguibile da ciascun partecipante.
Ciò premesso, con il primo motivo, l’Associazione ricorrente si duole che, con riferimento al parametro “numero dei segmenti di filiera coinvolti nell’accordo di distretto”, nell’Ambito di valutazione n. 1, sarebbero stati erroneamente assegnati al programma della parte ricorrente 6 punti invece dei 10 spettanti.
La valutazione della Commissione giudicatrice sarebbe, sul punto, manifestamente erronea, poiché, da un alto, darebbe atto, nella motivazione riportata a margine, di come l’accordo di distretto investa quattro segmenti della filiera (tale da consentire l’attribuzione del punteggio massimo di 10 punti), dall’altro lato, però, sarebbero stati illegittimamente assegnati 6 punti, previsti in presenza di segmenti coinvolti nella filiera fino a tre.
Sul punto, inoltre, la F.A.Q. n. 13 - redatta dal Ministero resistente, relativa all’individuazione dei segmenti della filiera, oltre alla produzione, trasformazione e commercializzazione, che permettevano di poter dimostrare la presenza di segmenti in numero superiore a 3 per l’attribuzione di n. 10 punti - aveva precisato che: “ i segmenti della filiera, ulteriori rispetto a produzione primaria, trasformazione e commercializzazione, e da considerare al fine del riconoscimento del punteggio, sono: formazione/consulenza e ricerca ”. L’accordo in questione prevedrebbe la sussistenza di tutti e quattro i segmenti suindicati, per come precisati dall’Amministrazione, per cui spetterebbero 10 punti.
A fronte di tali deduzioni, l’Amministrazione ha replicato, in sede di riesame istruttorio, eccependo che, in realtà, i segmenti considerati sarebbero stati tre (e non quattro), in quanto l’annotazione presente sul provvedimento sarebbe un mero “refuso”; inoltre, il programma non sarebbe dotato del segmento della “commercializzazione”, con ciò giustificando l’attribuzione dei 6 punti, previsti per l’ipotesi di progetti fino a tre segmenti, come quello in esame.
L’Associazione ricorrente ha, sul punto, controdedotto nelle proprie memorie, rilevando come tale valutazione sia erronea, essendo presente nel programma di che trattasi (anche) il segmento della “commercializzazione” e che, comunque, la Commissione giudicatrice avrebbe, in primo momento, fatto riferimento al mancato riconoscimento del segmento della “ricerca” per poi ribadire l’insussistenza del segmento della “commercializzazione”; tale condotta sarebbe, invero, sintomatica di un atteggiamento contraddittorio della Commissione giudicatrice ed, in quanto tale, inattendibile.
13.2. Ritiene il Collegio che tali doglianze non meritino condivisione.
Ed invero, occorre evidenziare come, in realtà, la Commissione giudicatrice abbia chiaramente esplicitato il proprio ragionamento, precisando come l’assegnazione dei 6 punti era dovuta al riconoscimento dei tre segmenti della filiera (produzione, trasformazione e ricerca), essendo stato escluso il segmento della “commercializzazione”.
A tal proposito, nel riesame istruttorio, la Commissione giudicatrice ha, in modo ragionevole, chiarito che “ il Soggetto beneficiario ISTITUTO HI EL IN (C.U.A.A. 01584420424) è risultato essere un’azienda con codice ATECO M.71.20.222 - Attività per la tutela di beni di produzione controllata, con investimenti in Tabella 3A. Tuttavia, questo soggetto NON è stato conteggiato nella filiera della COMMERCIALIZZAZIONE poiché gli interventi previsti nell’ambito del Progetto presentato riguardavano esclusivamente la promozione, il quale non è uno dei segmenti della filiera valevole ai fini dell’attribuzione del punteggio ”.
A sostegno di tale valutazione, la Commissione giudicatrice ha, poi, puntualizzato come “ l’Accordo di Distretto presentato dal ricorrente giustifica il coinvolgimento del segmento della commercializzazione sulla base della seguente dicitura: “COMMERCIALIZZAZIONE/PROMOZIONE (TAB 3A lettera B) - Attivata da uno dei consorzi soci fondatori del Distretto FBM e a favore di tutti i prodotti del Distretto FOODBRANDMARCHE; prevede che tutte le azioni di promozione della qualità e della sostenibilità delle produzioni del Distretto. Con le azioni del progetto si contribuirà a costruire uno strumento innovativo per la promozione dei prodotti tipici di qualità della Regione Marche che identifichi i prodotti di qualità certificati in un marchio condiviso”, facendo evidentemente riferimento agli interventi presentati dal Soggetto beneficiario Istituto Marchigiano Tutela Vini. Tuttavia, tale previsione, comunque di carattere generico, non è risultata coerente e riconducibile alle azioni e agli interventi presentati dal Soggetto beneficiario Istituto Marchigiano Tutela Vini ”.
Ebbene, le valutazioni di cui sopra non sono state adeguatamente scalfite dalle repliche dell’Associazione ricorrente, che ha genericamente richiamato la propria documentazione prodotta in giudizio senza tuttavia fornire prova adeguata che il soggetto di cui sopra fosse, in concreto, caratterizzato da un ambito sicuramente riconducibile al segmento della “commercializzazione”.
Ne consegue, quindi, che la valutazione impugnata è, sotto questo profilo, immune dai vizi denunciati per avere la Commissione giudicatrice correttamente assegnato il punteggio pari a 6 per il parametro “numero dei segmenti di filiera coinvolti nell’accordo di distretto”, nell’Ambito di valutazione n. 1.
13.3. Con il secondo motivo, l’Associazione ricorrente si duole dell’erronea valutazione operata dalla Commissione giudicatrice circa il parametro oggettivo “incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria” del criterio “qualità del partenariato” dell’Ambito di valutazione n. 1 “organicità e pertinenza del programma di investimenti”.”.
In particolare, la predetta Commissione avrebbe dovuto verificare quale fosse il rapporto percentuale di incidenza delle aziende di produzione primaria sul numero totale dei soggetti beneficiari del programma ed attribuire il punteggio corrispondente: il punteggio in questione - alla stregua di quanto previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico - era pari a 2 punti per un rapporto di incidenza compreso tra il 20% ed il 50%, a 6 punti per un rapporto di incidenza compreso tra il 50% ed il 70%, ed a 10 punti per un rapporto di incidenza superiore al 70%.
Ciò posto, nel caso di specie, 3 soggetti beneficiari su 4 (aziende Santa Liberata, LL e MO) sarebbero aziende che producono prodotti agricoli primari e, pertanto, il corretto rapporto di incidenza sarebbe del 75%, con conseguente titolo per la parte ricorrente di vedersi attribuito il massimo punteggio di 10 punti; la Commissione giudicatrice aveva invece inspiegabilmente riconosciuto il minor punteggio di 6 punti per la presenza di un’incidenza del 50%, avendo evidentemente riconosciuto l’apporto (soltanto) di 2 soggetti beneficiari su 4.
Nel dettaglio: 1) l’Azienda Agraria Santa Liberata di SA IO eserciterebbe, come attività prevalente, la coltivazione di colture vitivinicole, 2) la LL Cooperativa Agrobiologica eserciterebbe attività agricola di coltivazione mista di cereali, legumi da granella e semi oleosi; 3) la IN MO Cooperativa Agricola eserciterebbe, come attività prevalente, la produzione, la trasformazione e la raccolta di grano ed altri cereali provenienti ad agricoltura biologica, oltre alla produzione di paste secche.
La valutazione operata dalla Commissione giudicatrice si porrebbe, inoltre, in contrario con quanto previsto dall’art. 3, punto 17, del Regolamento n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, secondo cui per produzione primaria si intendono “ tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente alla macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici ”, oltre che da quanto disposto dal Regolamento n. 852/2004.
Inoltre, siffatta valutazione sarebbe contraria a tutta la documentazione prodotta in sede procedimentale, da cui sarebbe possibile desumere che le predette imprese avrebbero natura di soggetti addetti alla produzione primaria.
13.4. Ritiene il Collegio che tali doglianze non siano condivisibili.
La Commissione giudicatrice ha adeguatamente replicato, in sede istruttoria, evidenziando che “ contrariamente a quanto dichiarato, risultano solo 2 aziende di produzione primaria tra le 4 facenti parte dell’Accordo di distretto, per un’incidenza percentuale sulla compagine distrettuale pari al 50%. (…) Il possesso di un codice ATECO riferito alla produzione primaria non è di per sé sufficiente a determinare il riconoscimento o meno di un’azienda come di produzione primaria ai fini dell’ottenimento del punteggio in oggetto. (…) è evidente come la Commissione abbia giustamente conteggiato ai fini del punteggio solamente 2 aziende (ovvero GI MO COOPERATIVA CO e l’AZIENDA AGRARIA SANTA LIBERATA DI SAIN OR), ovvero quelle che presentano interventi relativi alla Tabella 1A, riferita agli “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria”, che è per l’appunto la categoria degli investimenti appositamente rivolta alle aziende di produzione primaria ”.
L’Amministrazione ha quindi concluso, non riconoscendo alla LL Cooperativa Agrobiologica, - che eserciterebbe attività agricola di coltivazione mista di cereali, legumi da granella e semi oleosi - natura di impresa di produzione primaria.
Ritiene il Collegio che la valutazione della Commissione giudicatrice appare, sul punto, corretta.
Ed invero, la documentazione esibita in sede procedimentale non risulta risolutiva in senso favorevole a quello prospettato dalla parte ricorrente, non potendosi desumere, in modo inequivoco, che l’attività svolta dalla beneficiaria LL Cooperativa Agrobiologica sia riconducibile a quella della produzione primaria: nell’Allegato 3 (doc. 19), nella sezione “settore di attività” è dato (soltanto) leggere che la predetta cooperativa svolgerebbe un’attività di programmazione e coordinamento dei soci, nonché di monitoraggio del ciclo produttivo e di sperimentazione delle coltura, ossia di attività, per così dire, “collaterali” rispetto a quella della produzione primaria in senso stretto.
La sopraesposta valutazione della Commissione giudicatrice risulta quindi coerente e logicamente ancorata ai criteri di valutazione previsti dalla lex specialis , dal momento che il requisito di che trattasi non poteva essere valutato in astratto, sulla base del (mero) possesso del codice ATECO, ma è stato accertato in concreto sulla base della documentazione presentata in sede procedimentale.
Sul punto, inoltre, va richiamato il recente insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in tema di valutazioni tecniche dell’Amministrazione, secondo cui “ se, all’esito dell’istruttoria, si fronteggiano opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare la decisione. In quest’ultimo caso, non si può ravvisare un ‘privilegio’ di insindacabilità dell’azione amministrativa, ma si deve constatare come la legge, decidendo di non disciplinare direttamente il conflitto di interessi e di apprestare solo i criteri ed i procedimenti per la loro risoluzione dialettica, abbia demandato all’Amministrazione il potere di decidere motivatamente quale debba prevalere ” (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 7 novembre 2025, n. 16).
Tanto chiarito, in assenza di errori manifesti, la valutazione offerta dalla Commissione giudicatrice deve quindi ritenersi immune dai vizi denunciati ed il punteggio attribuito appare quindi corretto.
13.5. Il rigetto del primo e del secondo motivo, implica altresì la reiezione anche del terzo motivo di gravame, con il quale è stata censurata la discrezionalità dell’Amministrazione nell’attribuzione dei punteggi di cui sopra, sia perché tale doglianza è stata genericamente articolata, sia perché, ad ogni modo, la Commissione giudicatrice ha chiarito, in sede di riesame istruttorio, in modo puntuale, le ragioni del proprio operato, perfettamente coerenti con le indicazioni contenute nella lex specialis .
13.6. Per quanto riguarda, poi, il quarto motivo di gravame, con cui l’Associazione ricorrente ha eccepito la violazione delle garanzie procedimentali e, segnatamente, dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. con riferimento al mancato accoglimento delle proprie doglianze in sede procedimentale, si evidenzia che, anche tale censura, non merita accoglimento, poiché il c.d. preavviso di rigetto non è applicabile nelle procedure selettiva, come quella in esame, e, comunque, non sono stati indicati gli elementi non conosciuti dall’Amministrazione che avrebbero potuto condurre ad un esito procedimentale differente.
13.7. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
14. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto, delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | IA Caminiti |
IL SEGRETARIO