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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6143 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8141/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8141/2024
Oggi 22 dicembre 2025 alle ore 10.04 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per 'avv. PARISI NINO, oggi sostituito dall'avv. CAPONNETTO AGNESE Parte_1
Per l'avv. PICCIONE RA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'opponente preliminarmente insiste nella richiesta di CTU già avanzata nonché
nell'assegnazione di termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8141/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in via del vespro, 100 98122 Messina;
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PARISI NINO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Corso Gaetano D'Agata 96012 Avola;
rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONE
RA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 22 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 7
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale la ditta “ ”, proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1831/2024- R.G. 5956/2024, emesso dal Tribunale di Catania, in data
13.06.2024, notificato, a mezzo pec, il 19.06.2024, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 36.360,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fattura emessa dall'opposta per fornitura di conglomerato bituminoso a seguito della sottoscrizione di un contratto tra le parti in data 08.05.2023.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, deducendo preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata per inefficacia probatoria della documentazione prodotta a supporto del credito e l'impossibilità di determinazione del quantum.
Chiedeva al Tribunale adito di: “ 1) In via preliminare ritenere e dichiarare nulla per mancanza di requisiti di legge l'ordinanza allegata al D.I. e l'atto impugnato;
2) In via principale ritenere e dichiarare manifestamente infondato in fatto ed in diritto quanto richiesto dalla Controparte_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo impugnato, per le ragioni ampiamente
[...] argomentate in narrativa;
3) Per l'effetto revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, secondo quanto dedotto in narrativa;
4) In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse le somme ingiunte dovute, ridurre il debito nella misura che verrà determinata in corso di causa con conseguente revoca del D.I. opposto;
Con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei, perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva al G.I.: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda di opposizione al Decreto Ingiuntivo in oggetto che merita di essere rigettata per i motivi esposti in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione o causale ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.”
Con decreto ex art.171 bis cpc del 22.11.2024 il G.I. differiva l'udienza per la comparizione delle parti al 05.03.2025 e assegnava i termini di cui all'art.171 ter cpc.
Con ordinanza dell'11.03.2025 il G.I. rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava all'udienza del 03.12.2025 per la decisione ex art.281 sexies cpc ( udienza poi rinviata per i medesimi incombenti al 22.12.2025).
pagina 3 di 7 Indi all'udienza del 22.12.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il GI decideva la causa ex art. 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Secondo il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi
(onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova è una condizione necessaria per affermare la sussistenza di un diritto.
pagina 4 di 7 Dall'altro lato colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Nel caso in esame l'odierna opposta, nei fatti, sostiene che in data 08.05.2023 ha stipulato con la società “ -odierna opponente, un contratto di servizio per fornitura di conglomerato Parte_1 bituminoso, per lavori di manutenzione straordinaria e di ammodernamento strade urbane eseguite nel mese di giugno, luglio e settembre 2023 nel Controparte_2
Nel contratto si stabiliva che i lavori consistevano esattamente nella “fornitura di circa 360 tonnellate di conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazione stradali in ambito extraurbano, in ambito urbano, confezionato a caldo in centrale cin bitume puro (del tipo 50/70 o
70/100 con IP compreso tra – 1,2 e + 1,2) e tappetino di usura”, e venivano stimati in € 38.000,00, oltre I.V.A.
Parte opposta eseguiva i lavori concordati e mai contestati e successivamente, nel mese di settembre
2023, provvedeva ed emettere la fattura nr. 221 per l'importo di € 46.360,00 (all.5).
Dopo numerosi solleciti al fine di ottenere il pagamento del dovuto, in data 15/12/2023, parte opponente, proponeva direttamente alla ditta “ un piano di rientro con pagamenti Controparte_1 rateizzati.
Tale proposta di rateizzazione veniva accettata dall'opposta, che riceveva, alla sottoscrizione della medesima, la somma di € 10.000,00 (diecimila euro).
Non avendo l'Impreser rispettato gli accordi assunti con il citato piano di rientro la ditta CP_1
decideva di agire in via monitoria, azionando la fattura de quo, decurtando l'importo già
[...] incassato.
Preliminarmente, parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo impugnato, in quanto l'opposta avrebbe “notificato copia informale del decreto emesso che è mancante di ogni attestazione di conformità o di ogni altro elemento da cui far discendere la sua autenticità, e, pertanto, l'inefficacia totale dell'atto opposto con conseguente revoca dello stesso”.
Tale eccezione sollevata dalla difesa di parte opponente in ordine all'omessa attestazione di conformità del D.I. oggetto di opposizione, va rigettata, atteso che con pec del 19.06.2024 (v. doc. 2 prod. opposta) la “ ” ha dimostrato di aver notificato alla società “ Controparte_1 Parte_1
, oltre al ricorso per D.I., anche relata di notifica firmata digitalmente, nonché il D.I. n.
[...]
1831/2024, tutti muniti di attestazione di conformità così come ricavabili dal relativo fascicolo telematico.
pagina 5 di 7 Pertanto, l'atto processuale notificato è pienamente valido ed efficace in quanto, e oltre a rispettare le disposizioni tecniche di notifica, ha comunque raggiunto lo scopo previsto dalla normativa di riferimento, ovvero quello di portare a conoscenza del destinatario un atto giuridico (nel nostro caso il provvedimento monitorio) che sia conforme all'originale.
Entrando nel merito della controversia, l'opponente eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento poiché la pretesa creditoria sarebbe infondata per inefficacia probatoria della documentazione prodotta a supporto del credito stesso.
Rileva sul punto il decidente che, per come emerge dalla documentazione depositata in atti dall'opposta, risulta che questa ha fornito idonea prova del credito ingiunto, stante la produzione in giudizio del contratto di servizio per la fornitura di conglomerato bituminoso stipulato tra le parti, della fattura elettronica e delle scritture contabili della autenticate da notaio, il computo Controparte_1 metrico, il piano di rientro proposto dall'opponente e accettato dall'opposta nonché le diffide di pagamento del 29.11.2023 e del 19.02.2024.
Nella scarna e generica opposizione l'opponente contesta la validità della fattura posta a base del decreto ingiuntivo, sostenendo che la stessa, essendo atto di produzione unilaterale, non può in questa sede assurgere a dimostrazione e prova del credito.
Detta argomentazione difensiva nel caso di specie non coglie nel segno.
Invero, le fatture, solo labialmente e genericamente contestate, costituiscono elementi indiziari che, unitamente alle prove assunte in giudizio, consentono a questo G.I. di accertare la sussistenza del credito ingiunto.
Invero la fattura, ancorché documento di parte, è valido elemento di prova in relazione alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi di mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra le parti, fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito (Corte appello Lecce sez. II, 18/10/2021, n.1111).
Peraltro, l'opponente, che appunto, non nega l'esistenza del rapporto, non ha sollevato alcuna contestazione tempestiva sulle fatture in oggetto, né ha richiesto l'emissione di nota di credito al fine di farla annullare.
E peraltro, posto che risulta effettuato il pagamento di un acconto pari ad euro 10.000,00, effettuato a seguito di una proposta di un piano di rientro fatta direttamente dall'opponente, l'adempimento parziale dell'obbligazione dimostra il riconoscimento del rapporto e implicitamente del credito.
Ogni generica contestazione sull'an ed anche sul quantum del credito va quindi respinta, non avendo parte opponente provato alcun fatto estintivo e/o modificativo della pretesa fatta valere.
Alla luce di quanto detto, discende che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 debba essere rigettata, con conseguente conferma del DI opposto.
[...]
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata e tenuto conto della fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies cpc.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8141/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da , in persona del legale rappresentante p.t., e per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1831/2024- R.G. 5956/2024, emesso dal Tribunale di Catania, in data 13.06.2024, che dichiara definitivamente esecutivo.
2. ON , in persona del legale rappresentante p.t, a rifondere in favore di Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Catania, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8141/2024
Oggi 22 dicembre 2025 alle ore 10.04 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per 'avv. PARISI NINO, oggi sostituito dall'avv. CAPONNETTO AGNESE Parte_1
Per l'avv. PICCIONE RA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'opponente preliminarmente insiste nella richiesta di CTU già avanzata nonché
nell'assegnazione di termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8141/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in via del vespro, 100 98122 Messina;
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PARISI NINO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Corso Gaetano D'Agata 96012 Avola;
rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONE
RA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 22 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 7
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale la ditta “ ”, proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1831/2024- R.G. 5956/2024, emesso dal Tribunale di Catania, in data
13.06.2024, notificato, a mezzo pec, il 19.06.2024, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 36.360,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fattura emessa dall'opposta per fornitura di conglomerato bituminoso a seguito della sottoscrizione di un contratto tra le parti in data 08.05.2023.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, deducendo preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata per inefficacia probatoria della documentazione prodotta a supporto del credito e l'impossibilità di determinazione del quantum.
Chiedeva al Tribunale adito di: “ 1) In via preliminare ritenere e dichiarare nulla per mancanza di requisiti di legge l'ordinanza allegata al D.I. e l'atto impugnato;
2) In via principale ritenere e dichiarare manifestamente infondato in fatto ed in diritto quanto richiesto dalla Controparte_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo impugnato, per le ragioni ampiamente
[...] argomentate in narrativa;
3) Per l'effetto revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, secondo quanto dedotto in narrativa;
4) In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse le somme ingiunte dovute, ridurre il debito nella misura che verrà determinata in corso di causa con conseguente revoca del D.I. opposto;
Con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei, perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva al G.I.: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda di opposizione al Decreto Ingiuntivo in oggetto che merita di essere rigettata per i motivi esposti in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione o causale ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.”
Con decreto ex art.171 bis cpc del 22.11.2024 il G.I. differiva l'udienza per la comparizione delle parti al 05.03.2025 e assegnava i termini di cui all'art.171 ter cpc.
Con ordinanza dell'11.03.2025 il G.I. rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava all'udienza del 03.12.2025 per la decisione ex art.281 sexies cpc ( udienza poi rinviata per i medesimi incombenti al 22.12.2025).
pagina 3 di 7 Indi all'udienza del 22.12.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il GI decideva la causa ex art. 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Secondo il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi
(onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova è una condizione necessaria per affermare la sussistenza di un diritto.
pagina 4 di 7 Dall'altro lato colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Nel caso in esame l'odierna opposta, nei fatti, sostiene che in data 08.05.2023 ha stipulato con la società “ -odierna opponente, un contratto di servizio per fornitura di conglomerato Parte_1 bituminoso, per lavori di manutenzione straordinaria e di ammodernamento strade urbane eseguite nel mese di giugno, luglio e settembre 2023 nel Controparte_2
Nel contratto si stabiliva che i lavori consistevano esattamente nella “fornitura di circa 360 tonnellate di conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazione stradali in ambito extraurbano, in ambito urbano, confezionato a caldo in centrale cin bitume puro (del tipo 50/70 o
70/100 con IP compreso tra – 1,2 e + 1,2) e tappetino di usura”, e venivano stimati in € 38.000,00, oltre I.V.A.
Parte opposta eseguiva i lavori concordati e mai contestati e successivamente, nel mese di settembre
2023, provvedeva ed emettere la fattura nr. 221 per l'importo di € 46.360,00 (all.5).
Dopo numerosi solleciti al fine di ottenere il pagamento del dovuto, in data 15/12/2023, parte opponente, proponeva direttamente alla ditta “ un piano di rientro con pagamenti Controparte_1 rateizzati.
Tale proposta di rateizzazione veniva accettata dall'opposta, che riceveva, alla sottoscrizione della medesima, la somma di € 10.000,00 (diecimila euro).
Non avendo l'Impreser rispettato gli accordi assunti con il citato piano di rientro la ditta CP_1
decideva di agire in via monitoria, azionando la fattura de quo, decurtando l'importo già
[...] incassato.
Preliminarmente, parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo impugnato, in quanto l'opposta avrebbe “notificato copia informale del decreto emesso che è mancante di ogni attestazione di conformità o di ogni altro elemento da cui far discendere la sua autenticità, e, pertanto, l'inefficacia totale dell'atto opposto con conseguente revoca dello stesso”.
Tale eccezione sollevata dalla difesa di parte opponente in ordine all'omessa attestazione di conformità del D.I. oggetto di opposizione, va rigettata, atteso che con pec del 19.06.2024 (v. doc. 2 prod. opposta) la “ ” ha dimostrato di aver notificato alla società “ Controparte_1 Parte_1
, oltre al ricorso per D.I., anche relata di notifica firmata digitalmente, nonché il D.I. n.
[...]
1831/2024, tutti muniti di attestazione di conformità così come ricavabili dal relativo fascicolo telematico.
pagina 5 di 7 Pertanto, l'atto processuale notificato è pienamente valido ed efficace in quanto, e oltre a rispettare le disposizioni tecniche di notifica, ha comunque raggiunto lo scopo previsto dalla normativa di riferimento, ovvero quello di portare a conoscenza del destinatario un atto giuridico (nel nostro caso il provvedimento monitorio) che sia conforme all'originale.
Entrando nel merito della controversia, l'opponente eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento poiché la pretesa creditoria sarebbe infondata per inefficacia probatoria della documentazione prodotta a supporto del credito stesso.
Rileva sul punto il decidente che, per come emerge dalla documentazione depositata in atti dall'opposta, risulta che questa ha fornito idonea prova del credito ingiunto, stante la produzione in giudizio del contratto di servizio per la fornitura di conglomerato bituminoso stipulato tra le parti, della fattura elettronica e delle scritture contabili della autenticate da notaio, il computo Controparte_1 metrico, il piano di rientro proposto dall'opponente e accettato dall'opposta nonché le diffide di pagamento del 29.11.2023 e del 19.02.2024.
Nella scarna e generica opposizione l'opponente contesta la validità della fattura posta a base del decreto ingiuntivo, sostenendo che la stessa, essendo atto di produzione unilaterale, non può in questa sede assurgere a dimostrazione e prova del credito.
Detta argomentazione difensiva nel caso di specie non coglie nel segno.
Invero, le fatture, solo labialmente e genericamente contestate, costituiscono elementi indiziari che, unitamente alle prove assunte in giudizio, consentono a questo G.I. di accertare la sussistenza del credito ingiunto.
Invero la fattura, ancorché documento di parte, è valido elemento di prova in relazione alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi di mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra le parti, fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito (Corte appello Lecce sez. II, 18/10/2021, n.1111).
Peraltro, l'opponente, che appunto, non nega l'esistenza del rapporto, non ha sollevato alcuna contestazione tempestiva sulle fatture in oggetto, né ha richiesto l'emissione di nota di credito al fine di farla annullare.
E peraltro, posto che risulta effettuato il pagamento di un acconto pari ad euro 10.000,00, effettuato a seguito di una proposta di un piano di rientro fatta direttamente dall'opponente, l'adempimento parziale dell'obbligazione dimostra il riconoscimento del rapporto e implicitamente del credito.
Ogni generica contestazione sull'an ed anche sul quantum del credito va quindi respinta, non avendo parte opponente provato alcun fatto estintivo e/o modificativo della pretesa fatta valere.
Alla luce di quanto detto, discende che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 debba essere rigettata, con conseguente conferma del DI opposto.
[...]
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata e tenuto conto della fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies cpc.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8141/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da , in persona del legale rappresentante p.t., e per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1831/2024- R.G. 5956/2024, emesso dal Tribunale di Catania, in data 13.06.2024, che dichiara definitivamente esecutivo.
2. ON , in persona del legale rappresentante p.t, a rifondere in favore di Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Catania, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
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