Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00109/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Municipia S.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 19.02.2025, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74, 87 e 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi, nessuno intervenuto per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 17 aprile 2025 e depositato lo stesso giorno il signor -OMISSIS-, ricorrente, ha impugnato il silenzio serbato dalla società Municipia S.p.a., intimata, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241 del 1990 in data 19.02.2025 a mezzo PEC e volta ad esaminare ed estrarre copia, in carta libera, “ dell’elenco contenente la situazione debitoria complessiva, nonché degli estratti di ruolo e degli atti di riscossione emessi nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, con le corrispondenti relate di notifica, ivi comprese le comunicazioni di avvenuta notifica (C.A.N.) e le comunicazioni di avvenuto deposito (C.A.D.), nonché copia in carta semplice delle ingiunzioni di pagamento e comunicazioni nonché degli atti relativi alle procedure esecutive (fermi amministrativi e/o atti di pignoramento) e di qualsivoglia atto emessi relativamente agli atti di riscossione su indicati con riferimento all’intero territorio nazionale anch’essi con le corrispondenti relate di notifiche ivi comprese comunicazioni di avvenuta notifica (C.A.N.) e le comunicazioni di avvenuto deposito (C.A.D.)”.
Con un unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. b) e 6, e 24, comma 7, della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ”, la parte ricorrente censura l’illegittimità del silenzio diniego serbato dalla Società resistente in quanto, in tesi, si pone in contrasto con il diritto di accesso per come garantito dal dettato normativo di riferimento, dai principi di trasparenza e pubblicità nonché dai principi costituzionali di buona amministrazione, di imparzialità e di ragionevolezza. Infatti, il ricorrente ha, a suo dire, un interesse qualificato a prendere visione degli atti richiesti “ al fine di far accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e l’inefficacia delle presunte pretese creditorie nonché l’illegittimità dei fermi amministrativi”. Pertanto la Società resistente, rimanendo inerte, avrebbe illegittimamente violato l’obbligo di esibire i documenti non espressamente esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 con grave compromissione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, ostacolando in tal modo la parte ricorrente nella tutela dei propri interessi. In conclusione, è chiesto a questo Tribunale di “ dichiarare il diritto del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 19.02.2025 e di ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione dei documenti richiesti, mediante visione e/o estrazione di copia”.
2. Pur ritualmente resa notificataria del ricorso in argomento, Municipia S.p.a. non si è costituita in giudizio.
3. Con memoria del 6 giugno 2025 la parte ricorrente ha depositato in giudizio documentazione riferita ad altra persona e a un diverso contenzioso, ribadendo le conclusioni versate nel ricorso in esame. Il sign. -OMISSIS- ha depositato un’ulteriore memoria in data 16 giugno 2025, insistendo nelle domande presentate.
4. Il ricorso è passato in decisone alla camera di consiglio del 19 giugno 2025.
5. Il ricorso è infondato e va respinto stante l’eccessiva genericità dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente, in violazione di quanto previsto dall’art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990, secondo il quale “ 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
Quanto di seguito esposto vale a connotare del carattere esplorativo e generico, e dunque vietato, l’istanza di accesso proposta dalla parte ricorrente:
A) l’istanza non muove da alcuna comunicazione pervenuta al signor -OMISSIS- da parte dell’Amministrazione intimata quanto a poste debitorie a suo carico per qualsivoglia titolo. Al contrario la documentazione da ultimo depositata in giudizio in data 6 giugno 2025 si riferisce ad altra persona, diversa dal signor -OMISSIS-, ed in effetti il difensore ha comunicato il carattere erroneo di tale deposito;
B) la domanda è espressamente intesa ad esplorare la sussistenza di posizioni debitorie a carico della parte ricorrente eventualmente gestite dalla Municipia S.p.a. a vario titolo, su tutto il territorio nazionale;
C) il ricorrente non ha pertanto motivato alcun interesse concreto, diretto ed attuale alla conoscenza della documentazione richiesta, al contrario di quanto asserito nel ricorso. Egli nel gravame, così come nell’istanza, sembra adombrare un interesse difensivo, allorquando precisa che l’ostensione degli atti gli è necessaria “ al fine di far accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e l’inefficacia delle presunte pretese creditorie nonché l’illegittimità dei fermi amministrativi ”, ma tale interesse non è in alcun modo circostanziato, come traspare dal tenore dell’istanza di accesso in cui le esigenze difensive sono state enunciate nel suesposto modo, estremamente generico quale clausola di stile, e neppure sono state meglio sostanziate nel corso del presente giudizio.
6. Vale rammentare che secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza (ad esempio TAR Lazio, sez. III, 9.05.2024, n. 9156), se l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, va escluso il generico e indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, e rimarcata la condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Inoltre, in materia di accesso difensivo, adombrato solo genericamente, l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare, in alcun modo dimostrato nel caso di specie. Sul punto il Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale “ in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 4/2021; Cons. Stato, sez. III, 28.06.2024, n. 5745; da ultimo sentenza TRGA Trento, 26.05.2025, n. 92).
Sotto altro profilo, neppure può assumere rilievo alcuno la memoria, oltretutto inammissibile in quanto intempestiva, depositata in giudizio il 16.06.2025 con la quale il ricorrente precisa, in maniera postuma e parimenti generica poiché non meglio circostanziata, che “ L’interesse a conoscere tale documentazione risiede nella valutazione di poter accedere alla procedura di gestione della Crisi da Sovraindebitamento attraverso un Organismo di Composizione della Crisi; in mancanza di un quadro chiaro della propria esposizione debitoria, il sig. -OMISSIS- non ha ancora potuto intraprendere l’accesso alla suddetta procedura o, in alternativa, far dichiarare l’inefficacia delle presunte pretese creditorie”.,
7. Va ribadito pertanto, in uno con la costante e condivisibile giurisprudenza che “l’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990, non deve essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa; conseguentemente, deve ritenersi inammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito ad una istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda ostensiva abbia un oggetto generico e indeterminato, sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato dei destinatari dell’istanza ovvero, per taluni profili, non riguardi documenti esistenti, ma postuli un’attività di elaborazione di dati. Difatti, il diritto di accesso non garantisce al privato un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all’acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l’esercizio dell’attività amministrativa possa ritenersi svolta secondo i canoni di trasparenza. In altre parole, la disciplina sull’accesso tutela solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’Amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati ” (da ultimo, TAR Lazio, sez. V, 5.03.2025, n. 4782). Nel caso di specie invece l’istanza presentata dal ricorrente non solo si prospetta del tutto generica ma gli atti oggetto di ostensione non sono individuabili, quand’anche esistenti, senza necessità di una istruttoria o elaborazione da parte dell’Amministrazione, il che conferma ulteriormente la natura meramente esplorativa della medesima domanda di accesso.
8. Il ricorso va dunque respinto.
9. Nulla è dovuto per le spese in mancanza di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 giungo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO