CA
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 641 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto nullità del contratto di finanziamento e vertente tra già con sede in Parte_1 Parte_1
Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 48, cod. fisc./p.iva
, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5396 ed all'Albo P.IVA_1 dei Gruppi Bancari come Findomestic Gruppo al n. 3115.3,
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di in persona del suo Amministratore Delegato CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2
Gambi (cod. fisc. ), come da procura C.F._1 generale alle liti ai rogiti del Notaro di Firenze in Persona_1 data 4 dicembre 2014, rep. 83393 - fasc. 14265, registrata a
Firenze in data 5/12/2014 al n. 19705 serie 1T, nonché dell'avv.
Maria Teresa Bonofiglio (cod. fisc. come C.F._2 da procura generale alle liti ai rogiti del Notaro Persona_1 in data 10 maggio 2015, rep. 73574, registrata a Firenze il 10 maggio 2015 al n. 7520 serie IT, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, via Isonzo n. 63;
- appellante
e
(c.f. ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_3
Nicastro il 31.07.1957 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Zimatore (c.f.
sia congiuntamente che disgiuntamente C.F._4 dall'avv. Luca Griffo (c.f. ) per procura in CodiceFiscale_5 calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
26.10.2017 con cui è stato introdotto il giudizio RGAC n.
1715/2017 del Tribunale di Lamezia Terme;
- appellato
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
di Catanzaro, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lamezia
Terme, depositata in data 22 febbraio 2019 e comunicata in data
26 febbraio 2019:
- respingere le domande proposte dal sig. nei Parte_2 confronti di Parte_1
- condannare il sig. a restituire a Parte_2 Parte_1 la somma di € 13.585,20.=, oltre interessi come per legge
[...] dalla domanda al saldo:
- condannare il sig. , ovvero i procuratori Parte_2 antistatari in solido avv. Alessandro Zimatore e Luca Griffo a rifondare a la somma di € 6.061,29.=, Parte_1 oltre interessi, corrisposta da per spese, competenze Parte_1 ed onorari del giudizio di primo grado;
pag. 2/11 - con vittoria di onorari e spese del giudizio di primo grado e del presente gravame”.
Per : “Voglia l'On. Corte di Appello adita: Parte_2
- rigettare integralmente l'appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate nel presente atto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che in ogni caso tra le parti non è mai stato sottoscritto alcun valido contratto di apertura di credito cd “revolving” e/o che il contratto stipulato in data 27.9.1990 è nullo per assoluta indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art.
1346 c.c. (per tutte le ragioni già illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ribadite nella presente comparsa);
- condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze del grado di giudizio”.
Fatti di causa
1.
Il 27.9.90 si recava presso il Parte_2 rivenditore Tele Elettra s.a.s. con sede in Lamezia Terme per acquistare un videoregistratore, chiedendo che Parte_1 concedesse un finanziamento per l'importo di
[...] lire 1.100.000. Gli veniva pertanto offerto in visione un modulo prestampato, che egli sottoscriveva, in cui era reso noto di aver preso atto che la società finanziatrice avrebbe potuto aprire, , una linea di credito, con rimborso il 5 di ogni mese con rate mensili pari al 5% dell'importo concesso, comprensivi di interessi al 2,4% mensile e di premio assicurativo, pari all'1,6% in caso di adesione all'assicurazione. Seguiva sul retro l'esposizione di tutte le regole contrattali di utilizzo. Successivamente, nel 1992, decideva di attivare la linea di credito, Parte_1 mettendo a disposizione del cliente il credito rotativo pag. 3/11 mediante concessione di una somma iniziale pari a lire due milioni. A partire dal 2015 (v. pagina 4 atto introduttivo)
iniziava a prendere contatti con e Parte_2 Parte_1
a contestare le modalità di apertura del finanziamento.
Presentava quindi la parte ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al fine di accertare l'inesistenza del contratto di credito, per omessa stipulazione del relativo atto, con condanna di alla restituzione di tutte le somme Parte_1 indebitamente percepite in forza del rapporto di finanziamento (interessi, spese e commissioni) in misura pari ad euro 13.525,27, oltre interessi e rivalutazione da ogni singolo versamento al soddisfo;
in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto, con condanna di Parte_1 alla restituzione della somma di euro 13.525,27, oltre interessi da ogni singolo versamento al soddisfo, con condanna alle spese di lite. deduce che, contrariamente all'avverso Parte_1 assunto, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento del 27.9.1990 tra le parti veniva convenuta l'apertura di credito utilizzabile mediante carta revolving e il sottoscrittore utilizzava la linea di credito Parte_2 per 23 anni, così ribadendo implicitamente il consenso all'utilizzo della carta;
pertanto, il cliente era debitore degli importi finanziati e, precisamente, della somma di euro 5.588,66 relativa alle ultime rate non pagate.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTP che analizzava l'estratto conto prodotto da da cui risultano importi addebitati a titolo di Parte_1 interessi, spese, bolli e premi assicurativi, gli importi finanziati e le spese effettuate;
l'apertura del contratto di finanziamento con carta revolving in data 1.2.1992, con prima registrazione contabile datata 5.6.1992 e ultima registrazione datata 23.12.2015; il capitale erogato al cliente nel corso del rapporto pari ad € 34.399,76, pagamenti effettuati dal cliente ammontanti ad € 47.925,03, per una differenza di € 13.525,27, che pag. 4/11 rappresenta la somma versata dal cliente a titolo di interessi passivi e spese.
Con ordinanza 22.2.2019, oggetto di impugnazione, il Tribunale, così provvedeva:
a) dichiara la nullità del contratto di carta di credito revolving di cui al rapporto di finanziamento n. 20007993623501, per mancanza di forma scritta;
b) condanna alla ripetizione Parte_1 della somma di euro 13.525,27, oltre interessi come per legge dalla domanda al soddisfo;
c) condanna al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite anticipate Parte_2 per il presente giudizio, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, in euro 4.953,50 di cui euro 118,50 per spese e la rimanente parte per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa.
2.
Contesta la decisione , articolando Parte_1
i seguenti motivi di appello:
Errata applicazione dell'art. 117 TUB, poiché il contratto sarebbe stato sottoscritto nel 1990, prima dell'entrata in vigore del TUB (1993), e sarebbe quindi valido anche in assenza di forma scritta.
Errata applicazione del D.Lgs. 374/1999: la disciplina richiamata dal Tribunale risulta inapplicabile, in quanto successiva alla sottoscrizione del contratto, pena la violazione del generale principio di irretroattività della legge, previsto dall'art. 12 delle Preleggi.
In ordine agli utilizzi della linea di credito,l'importo complessivo utilizzato con la linea di credito, l'aumento del fido concesso, così come la rimborsabilità prevista il giorno 21 di ogni mese piuttosto che il giorno 5, sono irrilevanti ai pag. 5/11 fini della validità del contratto e della sua riconducibilità al modulo sottoscritto il 27.9.1990.
In ordine alla asserita violazione della L. 108/1996, non gravava su l'onere di provare che gli Parte_1 interessi applicati nel corso del contratto siano rimasti nei limiti della disciplina sull'usura e non abbiano subito alcuna capitalizzazione, non risultando sul punto alcuna contestazione da parte del cliente.
In ordine alla condanna al rimborso, illegittimità della condanna alla ripetizione delle somme, in quanto il contratto è valido e gli importi correttamente dovuti. In ragione della condanna, in data 7.3.2019, ha Parte_1 provveduto a versare a controparte la somma di € 13.585,20 onde in virtù della richiesta riforma dell'impugnata sentenza, dovrà essere Parte_2 condannato a restituire tale somma, maggiorata degli interessi, in quanto non dovuta.
Spese di lite: Il Tribunale ha condannato Parte_1 al pagamento delle spese di lite, per la somma di € 4.953,50, oltre, iva e cpa da distrarsi in favore degli avvocati antistatari, che ha provveduto a corrispondere Parte_1
e che in conseguenza della richiesta riforma della sentenza di primo grado dovrà essere rimborsata.
Il convenuto si è costituito, resistendo ad ogni difesa e contestazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Ragioni della decisione
3.
L'appello è fondato.
Dall'esposizione dei fatti si ricava che il Pt_2 Pt_2
27.9.1990 riceveva da un finanziamento di L. Parte_1
1.100.000 per l'acquisto di un videoregistratore presso il rivenditore Tele Elettra s.a.s., formalizzato tramite modulo prestampato debitamente sottoscritto dall'acquirente, su proposta del negoziante. Il modulo prestampato riportava la pag. 6/11 facoltà di di aprire gratuitamente una linea di Parte_1 credito, parallelamente o successivamente all'apertura del finanziamento, mediante rilascio di carta di credito nominativa, facoltà poi effettivamente esercitata da secondo il ricorrente, senza alcuna Parte_1 informazione preventiva, senza consenso né sottoscrizione da parte di . Parte_2
Le carte di credito “revolving” rappresentano una tipologia di credito con cui il cliente acquista beni e servizi nell'immediato e li rimborsa mediante rate di importo costante solitamente da corrispondersi all'inizio del mese successivo. L'addebito all'inizio del mese, infatti, non avverrà a saldo, come avviene con le carte di credito tradizionali, bensì mediante il pagamento di rate mensili il cui importo è contrattualmente stabilito.
Come è noto, i contratti in materia bancaria e finanziaria devono essere redatti per iscritto a pena di nullità poiché tale forma solenne è espressamente prevista ed imposta dall'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
Qualora un dato contratto di finanziamento contenga al suo interno una o più clausole che, di fatto, costituiscano un secondo contratto diverso da quello principale ed avente ad oggetto la concessione di una carta di credito revolving, si pone la questione se il requisito della forma scritta possa reputarsi osservato anche per la seconda delle contrattazioni attivate. Sul punto, la giurisprudenza di merito, anche dell'Arbitro Bancario Finanziario, ha ritenuto nulli i contratti di carte di credito revolving inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, rilevando al riguardo che la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente (Tribunale Chieti Sez. Ortona n. 230/2017; nonché decisioni ABF Collegio di Coordinamento n. 3257/2012; ABF Collegio di Milano n. 650/2012; ABF Collegio di Roma n. 6183/2013).
pag. 7/11 Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentenza n. 14/2012), a conferma di una precedente decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha reputato scorretta la pratica commerciale avente ad oggetto l'utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi, se da essi si evincano informazioni precise ed esaustive solo per il primo di tali prodotti.
In questi casi il cliente sarà tenuto a corrispondere all'istituto di credito soltanto il capitale ricevuto - oltre agli interessi al tasso legale - ma non gli interessi nella misura pattuita nel contratto nullo e potrà quindi richiedere la restituzione dell'importo illegittimamente versato, pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di capitale ed interessi convenuti e la somma tra il capitale e gli interessi legali.
In tema di prescrizione, infine, il termine per richiedere la ripetizione degli indebiti sarà pari a dieci anni dalla data di estinzione del finanziamento.
Inoltre, come chiarito da Banca d'Italia con il comunicato n. 313116/2010, anche per le carte di credito c.d. revolving vale l'obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti di attività finanziaria (vale a dire di figure professionali specificamente disciplinate), ai fini della promozione e della conclusione di contratti di finanziamento, essendo un obbligo espressamente previsto dal d.lgs. n. 374/1999 nonché dal regolamento attuativo emanato con d.m. 13 dicembre 2001, n. 485. La conseguenza è che qualora l'operazione sia stata posta in essere direttamente dall'agente commerciale, essa dovrà ritenersi nulla (v. decisione ABF Collegio Napoli 9474/2015; ABF Collegio Napoli n. 3265/2015; ABF Collegio di Roma n. 3574/2012).
4.
Sennonché, la giurisprudenza è pressoché unanime sull'irretroattività del TUB e l'art. 161 co. 6 TUB lo prevede espressamente: “I contratti già conclusi e i procedimenti
pag. 8/11 esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”.
A tale proposito, Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2023, n. 33199 ha espresso considerazioni che questo collegio intende recepire, perfettamente ralla fattispecie in esame:
“È pacifico tra le parti, e ne dà atto anche la sentenza impugnata, che il contratto di conto corrente è stato stipulato nel 1990. In tale epoca non era in vigore né la legge sulla c.d.
“trasparenza bancaria” (legge n. 154 del 1992), né il d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. t.u.b.) che, rispettivamente agli articoli 3 e 117, hanno introdotto nell'ordinamento la forma scritta ad substantiam per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari. Tanto determina che la Corte territoriale ha errato laddove ha affermato, sic et simpliciter, la nullità dell'apertura di credito che, nella tesi del correntista e odierno ricorrente incidentale, era stata stipulata in epoca coeva al conto corrente. Invero, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la nullità dell'apertura di credito derivava nella specie dalla sanzione prevista dall'art. 117 t.u.b. omette di considerare l'irretroattività della citata disposizione e, conseguentemente, di accertare previamente se e in che periodo la predetta apertura di credito sia stata stipulata tra le parti, tenendo ulteriormente conto che, prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni speciali, non sussistevano requisiti formali per la conclusione del predetto contratto che, quindi, poteva essere concluso anche per fatti concludenti e provato con prove costituende o per presunzioni”.
Sulla questione, si è pronunciata anche Cass. civ., sez. I, ord., 24 novembre 2022, n. 34600:“In base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993 restano regolati dalle norme anteriori”.
Nel caso di specie, l'importo del finanziamento concesso per l'acquisto di un bene veniva successivamente riportato su una carta rilasciata al cliente dopo che questi aveva comunque sottoscritto il relativo modulo, all'atto dell'acquisto del videoregistratore. L'opponente (che non ha mai negato di aver sottoscritto il finanziamento) dapprima ha eccepito la mancata stipula del contratto di carta pag. 9/11 revolving (contenuta nel finanziamento) per poi rilevare la carenza dei requisiti di forma prescritti ex art. 117 TUB della linea di credito a tempo indeterminato.
Tuttavia, allorché veniva concluso il contratto di finanziamento prima (1990), l'apertura di credito poi (1992), non era ancora in vigore una disciplina speciale né sulla forma da dare al contratto, né sulla qualifica dell'operatore commerciale o finanziario e gli accordi circa il rilascio di una carta revolving (o rotativa), sono da considerarsi validi: nella prima pagine del contratto di finanziamento è presente la clausola relativa alla concessione in favore del consumatore di una linea di credito utilizzabile anche mediante l'emissione di una carta di credito revolving; a tergo, il consumatore ha approvato le condizioni della linea di credito anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. Stante la contestualità dei due rapporti negoziali, non può dubitarsi del fatto che l'opponente abbia consapevolmente espresso il proprio consenso all'apertura di tale linea di credito tramite carta revolving.
Né può parlarsi di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, risultando nel modulo sottoscritto esattamente stabilito il tasso di interesse applicato, in tutte le sue singole componenti, e le scadenze mensili delle rate.
D'altro canto, l'odierno appellato appare aver regolarmente utilizzato la carta concessagli, per un lungo e considerevole lasso di tempo, avendo valutato le condizioni di apertura di credito evidentemente vantaggiose, rispetto ai propri piani di risparmio.
La pronuncia va pertanto riformata, accogliendo le conclusioni presentate dall'appellante, con aggravio di spese, liquidate sulla base del valore della causa, le quattro fasi, ai minimi, per la non particolare difficoltà delle questioni affrontate, e relative sia al primo che al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
209/2019, emessa il 22.2.2019 dal Tribunale di Lamezia
pag. 10/11 Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma del provvedimento impugnato, così provvede:
- dichiara validamente concluso il contratto di finanziamento tra le parti e per l'effetto respinge la domanda proposta con ricorso da;
Parte_2
- condanna alla restituzione a Parte_2 della somma di € 13.585,20 oltre Parte_1 interessi come per legge dalla domanda al saldo:
- condanna a rifondere a Parte_2 la somma di € 6.061,29 oltre Parte_1 interessi, corrisposta da per spese, competenze Parte_1 ed onorari del giudizio di primo grado;
- condanna a rifondere a Parte_2 le spese relative ad entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, liquidate le prime in euro 2728,00 e per l'appello in euro 2906,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa previdenza nella misura di legge.
Catanzaro, 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Fabrizio Cosentino Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 641 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto nullità del contratto di finanziamento e vertente tra già con sede in Parte_1 Parte_1
Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 48, cod. fisc./p.iva
, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5396 ed all'Albo P.IVA_1 dei Gruppi Bancari come Findomestic Gruppo al n. 3115.3,
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di in persona del suo Amministratore Delegato CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2
Gambi (cod. fisc. ), come da procura C.F._1 generale alle liti ai rogiti del Notaro di Firenze in Persona_1 data 4 dicembre 2014, rep. 83393 - fasc. 14265, registrata a
Firenze in data 5/12/2014 al n. 19705 serie 1T, nonché dell'avv.
Maria Teresa Bonofiglio (cod. fisc. come C.F._2 da procura generale alle liti ai rogiti del Notaro Persona_1 in data 10 maggio 2015, rep. 73574, registrata a Firenze il 10 maggio 2015 al n. 7520 serie IT, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, via Isonzo n. 63;
- appellante
e
(c.f. ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_3
Nicastro il 31.07.1957 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Zimatore (c.f.
sia congiuntamente che disgiuntamente C.F._4 dall'avv. Luca Griffo (c.f. ) per procura in CodiceFiscale_5 calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
26.10.2017 con cui è stato introdotto il giudizio RGAC n.
1715/2017 del Tribunale di Lamezia Terme;
- appellato
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
di Catanzaro, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lamezia
Terme, depositata in data 22 febbraio 2019 e comunicata in data
26 febbraio 2019:
- respingere le domande proposte dal sig. nei Parte_2 confronti di Parte_1
- condannare il sig. a restituire a Parte_2 Parte_1 la somma di € 13.585,20.=, oltre interessi come per legge
[...] dalla domanda al saldo:
- condannare il sig. , ovvero i procuratori Parte_2 antistatari in solido avv. Alessandro Zimatore e Luca Griffo a rifondare a la somma di € 6.061,29.=, Parte_1 oltre interessi, corrisposta da per spese, competenze Parte_1 ed onorari del giudizio di primo grado;
pag. 2/11 - con vittoria di onorari e spese del giudizio di primo grado e del presente gravame”.
Per : “Voglia l'On. Corte di Appello adita: Parte_2
- rigettare integralmente l'appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate nel presente atto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che in ogni caso tra le parti non è mai stato sottoscritto alcun valido contratto di apertura di credito cd “revolving” e/o che il contratto stipulato in data 27.9.1990 è nullo per assoluta indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art.
1346 c.c. (per tutte le ragioni già illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ribadite nella presente comparsa);
- condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze del grado di giudizio”.
Fatti di causa
1.
Il 27.9.90 si recava presso il Parte_2 rivenditore Tele Elettra s.a.s. con sede in Lamezia Terme per acquistare un videoregistratore, chiedendo che Parte_1 concedesse un finanziamento per l'importo di
[...] lire 1.100.000. Gli veniva pertanto offerto in visione un modulo prestampato, che egli sottoscriveva, in cui era reso noto di aver preso atto che la società finanziatrice avrebbe potuto aprire, , una linea di credito, con rimborso il 5 di ogni mese con rate mensili pari al 5% dell'importo concesso, comprensivi di interessi al 2,4% mensile e di premio assicurativo, pari all'1,6% in caso di adesione all'assicurazione. Seguiva sul retro l'esposizione di tutte le regole contrattali di utilizzo. Successivamente, nel 1992, decideva di attivare la linea di credito, Parte_1 mettendo a disposizione del cliente il credito rotativo pag. 3/11 mediante concessione di una somma iniziale pari a lire due milioni. A partire dal 2015 (v. pagina 4 atto introduttivo)
iniziava a prendere contatti con e Parte_2 Parte_1
a contestare le modalità di apertura del finanziamento.
Presentava quindi la parte ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al fine di accertare l'inesistenza del contratto di credito, per omessa stipulazione del relativo atto, con condanna di alla restituzione di tutte le somme Parte_1 indebitamente percepite in forza del rapporto di finanziamento (interessi, spese e commissioni) in misura pari ad euro 13.525,27, oltre interessi e rivalutazione da ogni singolo versamento al soddisfo;
in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto, con condanna di Parte_1 alla restituzione della somma di euro 13.525,27, oltre interessi da ogni singolo versamento al soddisfo, con condanna alle spese di lite. deduce che, contrariamente all'avverso Parte_1 assunto, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento del 27.9.1990 tra le parti veniva convenuta l'apertura di credito utilizzabile mediante carta revolving e il sottoscrittore utilizzava la linea di credito Parte_2 per 23 anni, così ribadendo implicitamente il consenso all'utilizzo della carta;
pertanto, il cliente era debitore degli importi finanziati e, precisamente, della somma di euro 5.588,66 relativa alle ultime rate non pagate.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTP che analizzava l'estratto conto prodotto da da cui risultano importi addebitati a titolo di Parte_1 interessi, spese, bolli e premi assicurativi, gli importi finanziati e le spese effettuate;
l'apertura del contratto di finanziamento con carta revolving in data 1.2.1992, con prima registrazione contabile datata 5.6.1992 e ultima registrazione datata 23.12.2015; il capitale erogato al cliente nel corso del rapporto pari ad € 34.399,76, pagamenti effettuati dal cliente ammontanti ad € 47.925,03, per una differenza di € 13.525,27, che pag. 4/11 rappresenta la somma versata dal cliente a titolo di interessi passivi e spese.
Con ordinanza 22.2.2019, oggetto di impugnazione, il Tribunale, così provvedeva:
a) dichiara la nullità del contratto di carta di credito revolving di cui al rapporto di finanziamento n. 20007993623501, per mancanza di forma scritta;
b) condanna alla ripetizione Parte_1 della somma di euro 13.525,27, oltre interessi come per legge dalla domanda al soddisfo;
c) condanna al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite anticipate Parte_2 per il presente giudizio, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, in euro 4.953,50 di cui euro 118,50 per spese e la rimanente parte per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa.
2.
Contesta la decisione , articolando Parte_1
i seguenti motivi di appello:
Errata applicazione dell'art. 117 TUB, poiché il contratto sarebbe stato sottoscritto nel 1990, prima dell'entrata in vigore del TUB (1993), e sarebbe quindi valido anche in assenza di forma scritta.
Errata applicazione del D.Lgs. 374/1999: la disciplina richiamata dal Tribunale risulta inapplicabile, in quanto successiva alla sottoscrizione del contratto, pena la violazione del generale principio di irretroattività della legge, previsto dall'art. 12 delle Preleggi.
In ordine agli utilizzi della linea di credito,l'importo complessivo utilizzato con la linea di credito, l'aumento del fido concesso, così come la rimborsabilità prevista il giorno 21 di ogni mese piuttosto che il giorno 5, sono irrilevanti ai pag. 5/11 fini della validità del contratto e della sua riconducibilità al modulo sottoscritto il 27.9.1990.
In ordine alla asserita violazione della L. 108/1996, non gravava su l'onere di provare che gli Parte_1 interessi applicati nel corso del contratto siano rimasti nei limiti della disciplina sull'usura e non abbiano subito alcuna capitalizzazione, non risultando sul punto alcuna contestazione da parte del cliente.
In ordine alla condanna al rimborso, illegittimità della condanna alla ripetizione delle somme, in quanto il contratto è valido e gli importi correttamente dovuti. In ragione della condanna, in data 7.3.2019, ha Parte_1 provveduto a versare a controparte la somma di € 13.585,20 onde in virtù della richiesta riforma dell'impugnata sentenza, dovrà essere Parte_2 condannato a restituire tale somma, maggiorata degli interessi, in quanto non dovuta.
Spese di lite: Il Tribunale ha condannato Parte_1 al pagamento delle spese di lite, per la somma di € 4.953,50, oltre, iva e cpa da distrarsi in favore degli avvocati antistatari, che ha provveduto a corrispondere Parte_1
e che in conseguenza della richiesta riforma della sentenza di primo grado dovrà essere rimborsata.
Il convenuto si è costituito, resistendo ad ogni difesa e contestazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Ragioni della decisione
3.
L'appello è fondato.
Dall'esposizione dei fatti si ricava che il Pt_2 Pt_2
27.9.1990 riceveva da un finanziamento di L. Parte_1
1.100.000 per l'acquisto di un videoregistratore presso il rivenditore Tele Elettra s.a.s., formalizzato tramite modulo prestampato debitamente sottoscritto dall'acquirente, su proposta del negoziante. Il modulo prestampato riportava la pag. 6/11 facoltà di di aprire gratuitamente una linea di Parte_1 credito, parallelamente o successivamente all'apertura del finanziamento, mediante rilascio di carta di credito nominativa, facoltà poi effettivamente esercitata da secondo il ricorrente, senza alcuna Parte_1 informazione preventiva, senza consenso né sottoscrizione da parte di . Parte_2
Le carte di credito “revolving” rappresentano una tipologia di credito con cui il cliente acquista beni e servizi nell'immediato e li rimborsa mediante rate di importo costante solitamente da corrispondersi all'inizio del mese successivo. L'addebito all'inizio del mese, infatti, non avverrà a saldo, come avviene con le carte di credito tradizionali, bensì mediante il pagamento di rate mensili il cui importo è contrattualmente stabilito.
Come è noto, i contratti in materia bancaria e finanziaria devono essere redatti per iscritto a pena di nullità poiché tale forma solenne è espressamente prevista ed imposta dall'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
Qualora un dato contratto di finanziamento contenga al suo interno una o più clausole che, di fatto, costituiscano un secondo contratto diverso da quello principale ed avente ad oggetto la concessione di una carta di credito revolving, si pone la questione se il requisito della forma scritta possa reputarsi osservato anche per la seconda delle contrattazioni attivate. Sul punto, la giurisprudenza di merito, anche dell'Arbitro Bancario Finanziario, ha ritenuto nulli i contratti di carte di credito revolving inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, rilevando al riguardo che la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente (Tribunale Chieti Sez. Ortona n. 230/2017; nonché decisioni ABF Collegio di Coordinamento n. 3257/2012; ABF Collegio di Milano n. 650/2012; ABF Collegio di Roma n. 6183/2013).
pag. 7/11 Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentenza n. 14/2012), a conferma di una precedente decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha reputato scorretta la pratica commerciale avente ad oggetto l'utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi, se da essi si evincano informazioni precise ed esaustive solo per il primo di tali prodotti.
In questi casi il cliente sarà tenuto a corrispondere all'istituto di credito soltanto il capitale ricevuto - oltre agli interessi al tasso legale - ma non gli interessi nella misura pattuita nel contratto nullo e potrà quindi richiedere la restituzione dell'importo illegittimamente versato, pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di capitale ed interessi convenuti e la somma tra il capitale e gli interessi legali.
In tema di prescrizione, infine, il termine per richiedere la ripetizione degli indebiti sarà pari a dieci anni dalla data di estinzione del finanziamento.
Inoltre, come chiarito da Banca d'Italia con il comunicato n. 313116/2010, anche per le carte di credito c.d. revolving vale l'obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti di attività finanziaria (vale a dire di figure professionali specificamente disciplinate), ai fini della promozione e della conclusione di contratti di finanziamento, essendo un obbligo espressamente previsto dal d.lgs. n. 374/1999 nonché dal regolamento attuativo emanato con d.m. 13 dicembre 2001, n. 485. La conseguenza è che qualora l'operazione sia stata posta in essere direttamente dall'agente commerciale, essa dovrà ritenersi nulla (v. decisione ABF Collegio Napoli 9474/2015; ABF Collegio Napoli n. 3265/2015; ABF Collegio di Roma n. 3574/2012).
4.
Sennonché, la giurisprudenza è pressoché unanime sull'irretroattività del TUB e l'art. 161 co. 6 TUB lo prevede espressamente: “I contratti già conclusi e i procedimenti
pag. 8/11 esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”.
A tale proposito, Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2023, n. 33199 ha espresso considerazioni che questo collegio intende recepire, perfettamente ralla fattispecie in esame:
“È pacifico tra le parti, e ne dà atto anche la sentenza impugnata, che il contratto di conto corrente è stato stipulato nel 1990. In tale epoca non era in vigore né la legge sulla c.d.
“trasparenza bancaria” (legge n. 154 del 1992), né il d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. t.u.b.) che, rispettivamente agli articoli 3 e 117, hanno introdotto nell'ordinamento la forma scritta ad substantiam per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari. Tanto determina che la Corte territoriale ha errato laddove ha affermato, sic et simpliciter, la nullità dell'apertura di credito che, nella tesi del correntista e odierno ricorrente incidentale, era stata stipulata in epoca coeva al conto corrente. Invero, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la nullità dell'apertura di credito derivava nella specie dalla sanzione prevista dall'art. 117 t.u.b. omette di considerare l'irretroattività della citata disposizione e, conseguentemente, di accertare previamente se e in che periodo la predetta apertura di credito sia stata stipulata tra le parti, tenendo ulteriormente conto che, prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni speciali, non sussistevano requisiti formali per la conclusione del predetto contratto che, quindi, poteva essere concluso anche per fatti concludenti e provato con prove costituende o per presunzioni”.
Sulla questione, si è pronunciata anche Cass. civ., sez. I, ord., 24 novembre 2022, n. 34600:“In base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993 restano regolati dalle norme anteriori”.
Nel caso di specie, l'importo del finanziamento concesso per l'acquisto di un bene veniva successivamente riportato su una carta rilasciata al cliente dopo che questi aveva comunque sottoscritto il relativo modulo, all'atto dell'acquisto del videoregistratore. L'opponente (che non ha mai negato di aver sottoscritto il finanziamento) dapprima ha eccepito la mancata stipula del contratto di carta pag. 9/11 revolving (contenuta nel finanziamento) per poi rilevare la carenza dei requisiti di forma prescritti ex art. 117 TUB della linea di credito a tempo indeterminato.
Tuttavia, allorché veniva concluso il contratto di finanziamento prima (1990), l'apertura di credito poi (1992), non era ancora in vigore una disciplina speciale né sulla forma da dare al contratto, né sulla qualifica dell'operatore commerciale o finanziario e gli accordi circa il rilascio di una carta revolving (o rotativa), sono da considerarsi validi: nella prima pagine del contratto di finanziamento è presente la clausola relativa alla concessione in favore del consumatore di una linea di credito utilizzabile anche mediante l'emissione di una carta di credito revolving; a tergo, il consumatore ha approvato le condizioni della linea di credito anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. Stante la contestualità dei due rapporti negoziali, non può dubitarsi del fatto che l'opponente abbia consapevolmente espresso il proprio consenso all'apertura di tale linea di credito tramite carta revolving.
Né può parlarsi di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, risultando nel modulo sottoscritto esattamente stabilito il tasso di interesse applicato, in tutte le sue singole componenti, e le scadenze mensili delle rate.
D'altro canto, l'odierno appellato appare aver regolarmente utilizzato la carta concessagli, per un lungo e considerevole lasso di tempo, avendo valutato le condizioni di apertura di credito evidentemente vantaggiose, rispetto ai propri piani di risparmio.
La pronuncia va pertanto riformata, accogliendo le conclusioni presentate dall'appellante, con aggravio di spese, liquidate sulla base del valore della causa, le quattro fasi, ai minimi, per la non particolare difficoltà delle questioni affrontate, e relative sia al primo che al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
209/2019, emessa il 22.2.2019 dal Tribunale di Lamezia
pag. 10/11 Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma del provvedimento impugnato, così provvede:
- dichiara validamente concluso il contratto di finanziamento tra le parti e per l'effetto respinge la domanda proposta con ricorso da;
Parte_2
- condanna alla restituzione a Parte_2 della somma di € 13.585,20 oltre Parte_1 interessi come per legge dalla domanda al saldo:
- condanna a rifondere a Parte_2 la somma di € 6.061,29 oltre Parte_1 interessi, corrisposta da per spese, competenze Parte_1 ed onorari del giudizio di primo grado;
- condanna a rifondere a Parte_2 le spese relative ad entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, liquidate le prime in euro 2728,00 e per l'appello in euro 2906,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa previdenza nella misura di legge.
Catanzaro, 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Fabrizio Cosentino Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11