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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2024, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/6/2024, del 3/6/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.7777/2023 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi del sig. rapp.ti e difesi dagli
[...] Controparte_1
Avv. Cerchia Ferdinando e Stefania Lombardi , elett.te domiciliati presso il loro studio sito in C.so V. Emanuele, 17 C/mare di Stabia (NA), nonché presso l'indirizzo digitale Pec: Email_1 ricorrenti
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_2
AZZANO STEFANO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S. resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda dei ricorrenti n.q. di eredi volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del diritto del loro dante CP_2 causa a percepire l'indennità di accompagnamento, il presente Controparte_1 giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 13/12/2023, successivamente alla formulazione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per AT recante n. R.G. 1880/2021, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 27/04/2021. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_2 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per AT. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per AT (TU che ha ritenuto la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, senza diritto all'accompagnamento) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti).
La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi corretta ed esaurientemente
1 motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dalla ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico.
Il consulente tecnico ha ben evidenziato che nella fattispecie non si riscontra una perdita di autonomia né nella deambulazione, né nel compimento degli atti fondamentali della vita;
non si è riscontrata, inoltre, la necessità di assistenza globale e continuativa.
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta solo invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, senza alcun riconoscimento della connotazione di gravità, così come accertato dal TU nominato nel procedimento per
ATO.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
e in qualità di eredi del sig. Parte_2 Parte_3 CP_1 con ricorso del 13/12/2023 nei confronti dell' così provvede :
[...] CP_2 rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le CP_2 spese del giudizio. Così deciso in Torre Annunziata, il 01/07/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
2
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/6/2024, del 3/6/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.7777/2023 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi del sig. rapp.ti e difesi dagli
[...] Controparte_1
Avv. Cerchia Ferdinando e Stefania Lombardi , elett.te domiciliati presso il loro studio sito in C.so V. Emanuele, 17 C/mare di Stabia (NA), nonché presso l'indirizzo digitale Pec: Email_1 ricorrenti
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_2
AZZANO STEFANO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S. resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda dei ricorrenti n.q. di eredi volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del diritto del loro dante CP_2 causa a percepire l'indennità di accompagnamento, il presente Controparte_1 giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 13/12/2023, successivamente alla formulazione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per AT recante n. R.G. 1880/2021, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 27/04/2021. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_2 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per AT. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per AT (TU che ha ritenuto la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, senza diritto all'accompagnamento) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti).
La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi corretta ed esaurientemente
1 motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dalla ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico.
Il consulente tecnico ha ben evidenziato che nella fattispecie non si riscontra una perdita di autonomia né nella deambulazione, né nel compimento degli atti fondamentali della vita;
non si è riscontrata, inoltre, la necessità di assistenza globale e continuativa.
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta solo invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, senza alcun riconoscimento della connotazione di gravità, così come accertato dal TU nominato nel procedimento per
ATO.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
e in qualità di eredi del sig. Parte_2 Parte_3 CP_1 con ricorso del 13/12/2023 nei confronti dell' così provvede :
[...] CP_2 rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le CP_2 spese del giudizio. Così deciso in Torre Annunziata, il 01/07/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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