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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1467 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita Parte_1 P.IVA_1
a mezzo della procuratrice speciale (C.F. , incorporante Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con gli avv.ti Giulia Galati e CP_2
Gaetano Biocca
-attrice-
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. Berardo Di Ferdinando CP_3 C.F._1
-convenuta-
e
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._2 Controparte_5
) in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._3 Per_1
C.F. )
[...] C.F._4
-convenuti contumaci- nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_3 costituita a mezzo del procuratore speciale C.F. ), CP_7 C.F._5 in giudizio con l'avv.ta Sara Favaro
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 - PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: • accertare e dichiarare la inefficacia, nei confronti di parte attrice, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto di donazione a rogito del Notaio Dott. del 3 maggio 2016, Rep. 250430 – Racc. 64442, Persona_2 con cui la Sig.ra donava al nipote con espressa dispensa in tal caso degli CP_3 Persona_1 obblighi di collazione, il diritto di proprietà, dalla stessa vantata sul seguente bene immobile sito in Alba
Adriatica alla Via Calabria n. 26 e precisamente: “appartamento posto al secondo piano con balcone a livello e con annessi fondaco e posto macchina al piano primo seminterrato, della consistenza di quattro virgola cinque (4,5) vani catastali, confinante l'appartamento con vano scala, residua proprietà della parte donante ed a mezzo distacchi con proprietà eredi proprietà " salvo Persona_3 Parte_2 se altri o variati, il fondaco confinante con terrapieno, corridoio condominiale, immobile sopra descritto al precedente articolo uno, salvo se altri o variati, il posto macchina confinante con corsia di manovra, corridoio condominiale, proprietà e proprietà salvo se altri o variati”, Parte_3 Persona_4 riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 10, particella n° 250/23, Via Calabria
n. 26 piano S1-2, Categ. A/2, classe 2, vani 4,5, Superficie catastale totale 80 mq., Totale escluse aree scoperte 76 mq., R.C. Euro 441,57, e, per l'effetto, disporre l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. da parte del competente Conservatore dell'Ufficio Provinciale, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, di Teramo;
• in via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di inefficacia che precede, condannare i convenuti in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cc., al risarcimento del danno derivato all'esponente dalla impossibilità di soddisfare il proprio credito sui predetti immobili, da quantificare in misura pari al valore di mercato degli stessi;
• condannare i convenuti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA
e CPA.
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adìto: In via preliminare: - accertare e dichiarare, per le causali in narrativa, il difetto di legittimazione processuale dei creditori opposti, per carenza di prova relativa alla titolarità del credito azionato - accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'inammissibilità dell'azione ex art. 2901 c.c. per difetto di legittimazione attiva della e Parte_1 della relativa mandataria, ad agire in revocatoria. Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus del 19/02/2009 redatta su schema “ABI”, per violazione dell'art. 2, co. 2, lettera
a), della L. 287/1990 (cd. “legge antitrust”), e sua conseguente inefficacia ed inopponibilità nei confronti della convenuta;
- rigettare l'avversa domanda di inefficacia dell'atto impugnato ex art. 2901 c.c., ordinando al Conservatore dei RR.II. di Teramo la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole trascritta sull'immobile oggetto dell'atto dispositivo in conseguenza della stessa. In ogni caso: condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
2 - PER L'INTERVENUTA: “confermando altresì le deduzioni tutte svolte dalla precedente titolare del credito, che fa proprie e alle quali si richiama interamente”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo ) Parte_1 Pt_1 ha convenuto in giudizio , e (questi ultimi in CP_3 CP_4 Controparte_5 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore al fine di Persona_1 ottenere la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di donazione a rogito Notar Persona_2 in data 03.05.2016 e trascritto in data 05.05.2016, con il quale la ha disposto il CP_3 trasferimento gratuito in favore del nipote dell'immobile sito in Alba Adriatica, Persona_1 via Calabria, n. 26, censito al Catasto fabbricati del predetto Comune, al foglio 10, part. n. 250/23, piano S1-2, Cat. A/2, cl. 2, vani 4,5, r.c. euro 441,57; in via subordinata ha spiegato domanda ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di credito.
I-1.1. A sostegno delle domande così spiegate l'attrice ha allegato e dedotto:
- che la si era costituita fideiussore (specifico e generico) di CP_3 Parte_4
e nei confronti di Controparte_8
- che quest'ultima aveva maturato, nei confronti della garantita, linee creditorie per complessivi euro 232.486,94;
- che i crediti vantati da erano stati ceduti ai sensi della l. Controparte_8
n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. in favore di Pt_1
- che il 22.02.2016 la debitrice principale era stata dichiarata fallita;
- che il 03.05.2016 la aveva posto in essere la donazione suindicata, in favore del CP_3 nipote minore Persona_1
- che dovevano ritenersi sussistenti tutti i requisiti normativi richiesti per il positivo esperimento dell'actio pauliana;
- che, in subordine, era dato individuare i presupposti per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lesione del diritto di credito di Pt_1
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio , al fine del rigetto delle avverse CP_3 pretese, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
I-2.1. Ella ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- il difetto di legittimazione processuale dell'attrice, non avendo la stessa provato la titolarità del diritto di credito;
- l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione processuale dell'attrice, nella parte
3 in cui l'eventuale e non provata cessione del credito non avrebbe avuto ad oggetto anche il trasferimento della causa petendi qui azionata, da scorgersi nel diritto alla declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo;
- in via di eccezione riconvenzionale la nullità della fideiussione omnibus del 19.02.2009, in quanto redatta sulla scorta dello schema ABI, in ciò confliggendo con la l. n. 287/1990;
- nel merito, l'insussistenza dell'evento di danno, in ragione della conformazione del patrimonio della convenuta.
I-3. I genitori del donatario, pur destinatari di rituale vocatio in ius, non si sono costituiti in giudizio e, con provvedimento emesso a verbale dell'udienza del 28.10.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
I-4. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 13.09.2024 si è costituita Controparte_6 allegando di aver acquisito, a seguito di cessione in blocco di crediti pecuniari, da i diritti Pt_1 di credito vantati nei confronti della fallita e dei garanti e Parte_4 CP_3
facendo proprie tutte le difese spiegate da parte attrice. CP_9
I-5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-6. Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio) spiegata dalla convenuta (cfr., sulla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del 16.02.2016).
Risulta assorbente in proposito la produzione, da parte di nella propria memoria ex art. 183, Pt_1 comma 6, n. 2, c.p.c., della dichiarazione della cedente, con la quale Controparte_8 ha affermato “che il credito originariamente vantato dalla BNL SPA nei confronti della Società in oggetto
[...]
e derivante dalla posizione emarginata è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali
e quant'altro di ragione, nell'operazione di cessione pro-soluto di crediti - ai sensi dell' art. 58 del D.L. 1.9.1993
n. 385 e degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30.4.1999 n. 130 - conclusa in data 8 gennaio 2018 a favore di
[...]
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.
1 - Codice Fiscale e Partita IVA Parte_1
n. . Dell'avvenuta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U. della Repubblica P.IVA_1
Italiana n.7del 18 gennaio 2018, parte II”.
Tale elemento probatorio, unito all'avviso in Gazzetta (quest'ultimo, per vero, da solo insufficiente a dimostrare il trasferimento del credito e la sua inclusione nell'operazione, cfr. Cass. civ. n.
4 12007/2024; Cass. civ. n. 7866/2024; Cass. civ. n. 17944/2023; Cass. civ. n. 9412/2023), consente di ritenere provato il trasferimento del credito da ad Controparte_8 Pt_1
La dichiarazione della cedente, infatti, riveste particolare efficacia probatoria, atteso che con l'anzidetta dichiarazione la originaria titolare del credito afferma un fatto potenzialmente a sé sfavorevole, sicché non avrebbe razionalità alcuna la condotta di un soggetto istituzionale, il quale dichiari di essersi spogliato di una situazione giuridica soggettiva attiva, ove tale circostanza non fosse rispondente al vero.
È dal complesso delle risultanze di fatto, dunque, che risulta in capo ad la titolarità, dal lato Pt_1 attivo del credito posto alla base dell'actio pauliana qui esperita.
II-6.1. È altresì provata la circostanza del successivo passaggio da alla intervenuta Pt_1 [...]
avendo questa prodotto contratto di cessione (anonimizzato per evidenti ragioni CP_6 afferenti alla protezione dei dati personali) e lista notarizzata comprovante l'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione contrattuale di cessione.
II-7. Del pari, va disattesa l'ulteriore eccezione, tesa ad affermare la non inclusione, nel credito ceduto, del diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale, relativo alla declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. di eventuali atti dispositivi lesivi della garanzia patrimoniale generica del soggetto ceduto.
Deve in proposito osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria, unitamente all'azione surrogatoria e al sequestro conservativo, costituiscono i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica, rappresentata da tutti i beni presenti e futuri del debitore (cfr. art. 2740 c.c.).
Il rapporto obbligatorio, ricostruito in termini strutturali come la relazione tra debito e credito, risulta assistito esternamente, sul piano della sua corretta attuazione, dalla responsabilità patrimoniale del debitore.
Ove nel corso del dispiegarsi del rapporto obbligatorio il debitore metta a repentaglio la garanzia patrimoniale sulla quale opera la sua responsabilità, è dato al titolare dal lato attivo del rapporto obbligatorio la possibilità di azionare i rimedi volti alla conservazione dell'anzidetta garanzia.
Il presupposto per tale azionamento va dunque scorto nella titolarità del credito che, nel caso di specie, compete per le ragioni già dette ad e poi alla ulteriore cessionaria Pt_1 Controparte_6
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, qualora nel corso del giudizio ex art. 2901 c.c. la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (cfr., tra le molte, Cass. civ. n. 5649/2023).
5 II-8. In ordine all'eccezione riconvenzionale relativa alla nullità della fideiussione omnibus, si osserva quanto segue.
Con l'eccezione riconvenzionale, com'è noto, il convenuto deduce in giudizio una situazione sostanziale nuova e diversa rispetto a quella dedotta dall'attore, ma – diversamente dalla domanda riconvenzionale – quale mero fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione, senza in tal modo estendere l'ambito oggettivo del giudizio e ciò solo al fine di ottenere il rigetto della domanda della controparte.
Ebbene, l'eventuale positivo vaglio dell'eccezione riconvenzionale spiegata dalla convenuta in alcun modo potrebbe incidere su (tutti) i fatti costitutivi allegati e dedotti dall'attrice. E difatti, ha Pt_1 dedotto di essere creditrice della in forza: a) della garanzia fideiussoria specifica, relativa CP_3 al contratto di finanziamento chirografario n. 6097645, fino alla concorrenza di euro 340.000,00, del 30.03.2010 (cfr. doc. 7 – citazione); b) della fideiussione omnibus del 19.02.2009, rilasciata in favore di con importo massimo garantito di euro 460.000,00. Parte_4
La convenuta nulla ha contestato in merito al titolo sub a), limitandosi ad eccepire – in via impeditiva
– la nullità del titolo sub b), in quanto contratto a valle di intesa restrittiva della concorrenza.
Ne consegue che anche ove venisse accertato che il contratto di fideiussione omnibus presentasse i profili di nullità delineati nella comparsa della , ciò non inciderebbe comunque sull'altro CP_3 titolo a fondamento del credito vantato da (e ora da nei confronti di Pt_1 Controparte_6
(sulla non estensibilità della nullità per recepimento dello schema ABI alle CP_3 fideiussioni specifiche si v., peraltro, quanto recentemente statuito da Cass. civ. n. 21841/2024, secondo cui “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
II-9. Venendo al merito della controversia, risulta fondata la domanda principale spiegata ai sensi dell'art. 2901 c.c., con la quale l'attrice mira all'ottenimento della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di donazione stipulato da in favore di CP_3 Persona_1
Giova premettere sul piano strutturale che, ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana, è necessario il ricorrere dei seguenti presupposti: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore che ha posto in essere l'atto dispositivo revocando;
b) un pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla
6 garanzia patrimoniale di tale credito, il c.d. eventus damni; c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo avente causa;
in particolare, allorché si tratti di atto dispositivo posteriore al credito si richiede la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e, in caso di atto oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr. Cass. civ. n. 16221/2019).
II-9.a. Alcun dubbio sulla sussistenza della posizione creditoria legittimante la proposizione dell'azione revocatoria, sussistenza adeguatamente documentata (cfr., in particolare, doc. nn. 5 e 7
– citazione;
dichiarazione BNL – memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice;
doc. nn. 3, 4 e 5 – comparsa di intervento di , dovendosi sul punto richiamare quanto Controparte_6 statuito ai §§ II-6 e II-7.
II-9.b. Risulta altresì ricorrente il presupposto dell'evento di danno. Con tale locuzione si fa generalmente riferimento al pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alla garanzia patrimoniale che assiste il diritto di credito, che ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito. Esso deve sussistere fino al momento della proposizione dell'azione. L'evento di danno, poi, può apprezzarsi tanto sul piano quantitativo dell'effettiva diminuzione del patrimonio del disponente, quanto su quello qualitativo dei beni che formano la sua garanzia patrimoniale generica (cfr. Cass. civ. n. 1896/2012).
II-9.b.1. Nel caso di specie l'atto di donazione in favore di ha comportato un Persona_1 evidente peggioramento della garanzia patrimoniale generica offerta ai creditori della . CP_3
La convenuta, infatti, senza il versamento di alcun corrispettivo, ha acconsentito alla fuoriuscita dal suo patrimonio del diritto di proprietà del bene immobile sito in Alba Adriatica, via Calabria, n. 26, censito al Catasto fabbricati del predetto Comune, al foglio 10, part. n. 250/23, piano S1-2, Cat.
A/2, cl. 2, vani 4,5, r.c. euro 441,57. Ciò ha alterato la composizione qualitativa e quantitativa del suo patrimonio, realizzando in modo attuale l'evento di danno richiesto, ai fini della revocabilità dell'atto, dall'art. 2901 c.c.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia del creditore, spetta al debitore dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma solamente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca (cfr. Cass. civ. n. 21808/2015; Cass. civ., n.
2651/2013).
7 A fronte di tale consolidato orientamento pretorio la convenuta si è limitata ad allegazioni generiche e a richieste istruttorie esplorative.
In ogni caso, deve evidenziarsi come dalla documentazione relativa ai residui immobili di cui la
[...]
è titolare, in alcun modo risulta possibile trarre il convincimento circa il fatto che la garanzia CP_3 patrimoniale residua risulta tale da soddisfare ampiamente (come affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte) le ragioni della creditrice. Trattasi infatti in gran parte di fondi incolti o con irrisorio reddito dominicale o agrario, peraltro in proprietà indivisa e, per tale ragione, già di per sé più difficilmente e incomodamente aggredibili.
Deve altresì rilevarsi come le deduzioni in ordine all'iter della procedura concorsuale e di quella esecutiva immobiliare – sulla cui scorta la convenuta ritiene di argomentare l'insussistenza dell'evento di danno – sono rimaste sfornite di qualsivoglia compendio probatorio a loro indispensabile supporto.
II-9.c. In ordine all'atteggiamento soggettivo della donante, occorre rilevare che, trattandosi di atto a titolo gratuito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901 c.c. è sufficiente la mera previsione, da parte del solo debitore, del pregiudizio alle ragioni creditorie (cfr. Cass. civ. n.
17867/2007).
II-9.c.1. Nel caso di specie, l'atto di donazione è stato rogato il 03.05.2016 e, cioè, in data successiva alla dichiarazione di fallimento della debitrice principale. È pertanto evidente che, al momento della stipula dell'atto di donazione, la convenuta ben conoscesse/potesse conoscere il carattere pregiudizievole della propria condotta per i creditori, attesa la consistente alterazione del proprio patrimonio personale, conseguente alla sottoscrizione di un atto di liberalità.
II-9.c.2. In ordine, da ultimo, alla posizione di occorre evidenziare che, ex art. Persona_1
2901 c.c., non assume rilievo alcuno l'atteggiamento soggettivo del donatario in quanto, come già rilevato, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione, è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore-donante del carattere pregiudizievole del proprio comportamento (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 1141/2020).
II-10. Ne consegue la declaratoria di inefficacia, nei confronti della parte attrice e di quella intervenuta, dell'atto di donazione a rogito Notar in data 03.05.2016 (Rep. n. Persona_2
250430 – Racc. n. 64442) e trascritto in data 05.05.2016 (R.G. n. 6102 – R.P. n. 4270), dovendosi disporre l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
II-11. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-12. La domanda principale dell'attrice va accolta per le ragioni sin qui esposte. Non si fa luogo ad estromissione dell'attrice, invocata dall'intervenuta, in ragione della mancata espressa adesione
8 della convenuta (cfr. art. 111, comma 3, c.p.c.).
III-13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, tenuto conto del credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi in considerazione della complessità dell'affare e della limitata attività in concreto svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , (questi ultimi Parte_1 CP_3 CP_4 Controparte_5 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , con Persona_1
l'intervento di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_6 provvede:
- ACCOGLIE la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto
- DICHIARA inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di e di Parte_1 CP_6
l'atto di donazione a rogito Notar in data 03.05.2016 (Rep. n.
[...] Persona_2
250430 – Racc. n. 64442), trascritto in data 05.05.2016 (R.G. n. 6102 – R.P. n. 4270)
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
- CONDANNA alla refusione nei confronti di e di CP_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.051,50 per CP_6 compensi ed euro 1.124,24 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1467 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita Parte_1 P.IVA_1
a mezzo della procuratrice speciale (C.F. , incorporante Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con gli avv.ti Giulia Galati e CP_2
Gaetano Biocca
-attrice-
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. Berardo Di Ferdinando CP_3 C.F._1
-convenuta-
e
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._2 Controparte_5
) in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._3 Per_1
C.F. )
[...] C.F._4
-convenuti contumaci- nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_3 costituita a mezzo del procuratore speciale C.F. ), CP_7 C.F._5 in giudizio con l'avv.ta Sara Favaro
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 - PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: • accertare e dichiarare la inefficacia, nei confronti di parte attrice, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto di donazione a rogito del Notaio Dott. del 3 maggio 2016, Rep. 250430 – Racc. 64442, Persona_2 con cui la Sig.ra donava al nipote con espressa dispensa in tal caso degli CP_3 Persona_1 obblighi di collazione, il diritto di proprietà, dalla stessa vantata sul seguente bene immobile sito in Alba
Adriatica alla Via Calabria n. 26 e precisamente: “appartamento posto al secondo piano con balcone a livello e con annessi fondaco e posto macchina al piano primo seminterrato, della consistenza di quattro virgola cinque (4,5) vani catastali, confinante l'appartamento con vano scala, residua proprietà della parte donante ed a mezzo distacchi con proprietà eredi proprietà " salvo Persona_3 Parte_2 se altri o variati, il fondaco confinante con terrapieno, corridoio condominiale, immobile sopra descritto al precedente articolo uno, salvo se altri o variati, il posto macchina confinante con corsia di manovra, corridoio condominiale, proprietà e proprietà salvo se altri o variati”, Parte_3 Persona_4 riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 10, particella n° 250/23, Via Calabria
n. 26 piano S1-2, Categ. A/2, classe 2, vani 4,5, Superficie catastale totale 80 mq., Totale escluse aree scoperte 76 mq., R.C. Euro 441,57, e, per l'effetto, disporre l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. da parte del competente Conservatore dell'Ufficio Provinciale, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, di Teramo;
• in via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di inefficacia che precede, condannare i convenuti in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cc., al risarcimento del danno derivato all'esponente dalla impossibilità di soddisfare il proprio credito sui predetti immobili, da quantificare in misura pari al valore di mercato degli stessi;
• condannare i convenuti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA
e CPA.
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adìto: In via preliminare: - accertare e dichiarare, per le causali in narrativa, il difetto di legittimazione processuale dei creditori opposti, per carenza di prova relativa alla titolarità del credito azionato - accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'inammissibilità dell'azione ex art. 2901 c.c. per difetto di legittimazione attiva della e Parte_1 della relativa mandataria, ad agire in revocatoria. Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus del 19/02/2009 redatta su schema “ABI”, per violazione dell'art. 2, co. 2, lettera
a), della L. 287/1990 (cd. “legge antitrust”), e sua conseguente inefficacia ed inopponibilità nei confronti della convenuta;
- rigettare l'avversa domanda di inefficacia dell'atto impugnato ex art. 2901 c.c., ordinando al Conservatore dei RR.II. di Teramo la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole trascritta sull'immobile oggetto dell'atto dispositivo in conseguenza della stessa. In ogni caso: condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
2 - PER L'INTERVENUTA: “confermando altresì le deduzioni tutte svolte dalla precedente titolare del credito, che fa proprie e alle quali si richiama interamente”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo ) Parte_1 Pt_1 ha convenuto in giudizio , e (questi ultimi in CP_3 CP_4 Controparte_5 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore al fine di Persona_1 ottenere la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di donazione a rogito Notar Persona_2 in data 03.05.2016 e trascritto in data 05.05.2016, con il quale la ha disposto il CP_3 trasferimento gratuito in favore del nipote dell'immobile sito in Alba Adriatica, Persona_1 via Calabria, n. 26, censito al Catasto fabbricati del predetto Comune, al foglio 10, part. n. 250/23, piano S1-2, Cat. A/2, cl. 2, vani 4,5, r.c. euro 441,57; in via subordinata ha spiegato domanda ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di credito.
I-1.1. A sostegno delle domande così spiegate l'attrice ha allegato e dedotto:
- che la si era costituita fideiussore (specifico e generico) di CP_3 Parte_4
e nei confronti di Controparte_8
- che quest'ultima aveva maturato, nei confronti della garantita, linee creditorie per complessivi euro 232.486,94;
- che i crediti vantati da erano stati ceduti ai sensi della l. Controparte_8
n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. in favore di Pt_1
- che il 22.02.2016 la debitrice principale era stata dichiarata fallita;
- che il 03.05.2016 la aveva posto in essere la donazione suindicata, in favore del CP_3 nipote minore Persona_1
- che dovevano ritenersi sussistenti tutti i requisiti normativi richiesti per il positivo esperimento dell'actio pauliana;
- che, in subordine, era dato individuare i presupposti per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lesione del diritto di credito di Pt_1
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio , al fine del rigetto delle avverse CP_3 pretese, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
I-2.1. Ella ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- il difetto di legittimazione processuale dell'attrice, non avendo la stessa provato la titolarità del diritto di credito;
- l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione processuale dell'attrice, nella parte
3 in cui l'eventuale e non provata cessione del credito non avrebbe avuto ad oggetto anche il trasferimento della causa petendi qui azionata, da scorgersi nel diritto alla declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo;
- in via di eccezione riconvenzionale la nullità della fideiussione omnibus del 19.02.2009, in quanto redatta sulla scorta dello schema ABI, in ciò confliggendo con la l. n. 287/1990;
- nel merito, l'insussistenza dell'evento di danno, in ragione della conformazione del patrimonio della convenuta.
I-3. I genitori del donatario, pur destinatari di rituale vocatio in ius, non si sono costituiti in giudizio e, con provvedimento emesso a verbale dell'udienza del 28.10.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
I-4. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 13.09.2024 si è costituita Controparte_6 allegando di aver acquisito, a seguito di cessione in blocco di crediti pecuniari, da i diritti Pt_1 di credito vantati nei confronti della fallita e dei garanti e Parte_4 CP_3
facendo proprie tutte le difese spiegate da parte attrice. CP_9
I-5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-6. Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio) spiegata dalla convenuta (cfr., sulla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del 16.02.2016).
Risulta assorbente in proposito la produzione, da parte di nella propria memoria ex art. 183, Pt_1 comma 6, n. 2, c.p.c., della dichiarazione della cedente, con la quale Controparte_8 ha affermato “che il credito originariamente vantato dalla BNL SPA nei confronti della Società in oggetto
[...]
e derivante dalla posizione emarginata è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali
e quant'altro di ragione, nell'operazione di cessione pro-soluto di crediti - ai sensi dell' art. 58 del D.L. 1.9.1993
n. 385 e degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30.4.1999 n. 130 - conclusa in data 8 gennaio 2018 a favore di
[...]
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.
1 - Codice Fiscale e Partita IVA Parte_1
n. . Dell'avvenuta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U. della Repubblica P.IVA_1
Italiana n.7del 18 gennaio 2018, parte II”.
Tale elemento probatorio, unito all'avviso in Gazzetta (quest'ultimo, per vero, da solo insufficiente a dimostrare il trasferimento del credito e la sua inclusione nell'operazione, cfr. Cass. civ. n.
4 12007/2024; Cass. civ. n. 7866/2024; Cass. civ. n. 17944/2023; Cass. civ. n. 9412/2023), consente di ritenere provato il trasferimento del credito da ad Controparte_8 Pt_1
La dichiarazione della cedente, infatti, riveste particolare efficacia probatoria, atteso che con l'anzidetta dichiarazione la originaria titolare del credito afferma un fatto potenzialmente a sé sfavorevole, sicché non avrebbe razionalità alcuna la condotta di un soggetto istituzionale, il quale dichiari di essersi spogliato di una situazione giuridica soggettiva attiva, ove tale circostanza non fosse rispondente al vero.
È dal complesso delle risultanze di fatto, dunque, che risulta in capo ad la titolarità, dal lato Pt_1 attivo del credito posto alla base dell'actio pauliana qui esperita.
II-6.1. È altresì provata la circostanza del successivo passaggio da alla intervenuta Pt_1 [...]
avendo questa prodotto contratto di cessione (anonimizzato per evidenti ragioni CP_6 afferenti alla protezione dei dati personali) e lista notarizzata comprovante l'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione contrattuale di cessione.
II-7. Del pari, va disattesa l'ulteriore eccezione, tesa ad affermare la non inclusione, nel credito ceduto, del diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale, relativo alla declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. di eventuali atti dispositivi lesivi della garanzia patrimoniale generica del soggetto ceduto.
Deve in proposito osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria, unitamente all'azione surrogatoria e al sequestro conservativo, costituiscono i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica, rappresentata da tutti i beni presenti e futuri del debitore (cfr. art. 2740 c.c.).
Il rapporto obbligatorio, ricostruito in termini strutturali come la relazione tra debito e credito, risulta assistito esternamente, sul piano della sua corretta attuazione, dalla responsabilità patrimoniale del debitore.
Ove nel corso del dispiegarsi del rapporto obbligatorio il debitore metta a repentaglio la garanzia patrimoniale sulla quale opera la sua responsabilità, è dato al titolare dal lato attivo del rapporto obbligatorio la possibilità di azionare i rimedi volti alla conservazione dell'anzidetta garanzia.
Il presupposto per tale azionamento va dunque scorto nella titolarità del credito che, nel caso di specie, compete per le ragioni già dette ad e poi alla ulteriore cessionaria Pt_1 Controparte_6
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, qualora nel corso del giudizio ex art. 2901 c.c. la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (cfr., tra le molte, Cass. civ. n. 5649/2023).
5 II-8. In ordine all'eccezione riconvenzionale relativa alla nullità della fideiussione omnibus, si osserva quanto segue.
Con l'eccezione riconvenzionale, com'è noto, il convenuto deduce in giudizio una situazione sostanziale nuova e diversa rispetto a quella dedotta dall'attore, ma – diversamente dalla domanda riconvenzionale – quale mero fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione, senza in tal modo estendere l'ambito oggettivo del giudizio e ciò solo al fine di ottenere il rigetto della domanda della controparte.
Ebbene, l'eventuale positivo vaglio dell'eccezione riconvenzionale spiegata dalla convenuta in alcun modo potrebbe incidere su (tutti) i fatti costitutivi allegati e dedotti dall'attrice. E difatti, ha Pt_1 dedotto di essere creditrice della in forza: a) della garanzia fideiussoria specifica, relativa CP_3 al contratto di finanziamento chirografario n. 6097645, fino alla concorrenza di euro 340.000,00, del 30.03.2010 (cfr. doc. 7 – citazione); b) della fideiussione omnibus del 19.02.2009, rilasciata in favore di con importo massimo garantito di euro 460.000,00. Parte_4
La convenuta nulla ha contestato in merito al titolo sub a), limitandosi ad eccepire – in via impeditiva
– la nullità del titolo sub b), in quanto contratto a valle di intesa restrittiva della concorrenza.
Ne consegue che anche ove venisse accertato che il contratto di fideiussione omnibus presentasse i profili di nullità delineati nella comparsa della , ciò non inciderebbe comunque sull'altro CP_3 titolo a fondamento del credito vantato da (e ora da nei confronti di Pt_1 Controparte_6
(sulla non estensibilità della nullità per recepimento dello schema ABI alle CP_3 fideiussioni specifiche si v., peraltro, quanto recentemente statuito da Cass. civ. n. 21841/2024, secondo cui “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
II-9. Venendo al merito della controversia, risulta fondata la domanda principale spiegata ai sensi dell'art. 2901 c.c., con la quale l'attrice mira all'ottenimento della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di donazione stipulato da in favore di CP_3 Persona_1
Giova premettere sul piano strutturale che, ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana, è necessario il ricorrere dei seguenti presupposti: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore che ha posto in essere l'atto dispositivo revocando;
b) un pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla
6 garanzia patrimoniale di tale credito, il c.d. eventus damni; c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo avente causa;
in particolare, allorché si tratti di atto dispositivo posteriore al credito si richiede la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e, in caso di atto oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr. Cass. civ. n. 16221/2019).
II-9.a. Alcun dubbio sulla sussistenza della posizione creditoria legittimante la proposizione dell'azione revocatoria, sussistenza adeguatamente documentata (cfr., in particolare, doc. nn. 5 e 7
– citazione;
dichiarazione BNL – memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice;
doc. nn. 3, 4 e 5 – comparsa di intervento di , dovendosi sul punto richiamare quanto Controparte_6 statuito ai §§ II-6 e II-7.
II-9.b. Risulta altresì ricorrente il presupposto dell'evento di danno. Con tale locuzione si fa generalmente riferimento al pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alla garanzia patrimoniale che assiste il diritto di credito, che ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito. Esso deve sussistere fino al momento della proposizione dell'azione. L'evento di danno, poi, può apprezzarsi tanto sul piano quantitativo dell'effettiva diminuzione del patrimonio del disponente, quanto su quello qualitativo dei beni che formano la sua garanzia patrimoniale generica (cfr. Cass. civ. n. 1896/2012).
II-9.b.1. Nel caso di specie l'atto di donazione in favore di ha comportato un Persona_1 evidente peggioramento della garanzia patrimoniale generica offerta ai creditori della . CP_3
La convenuta, infatti, senza il versamento di alcun corrispettivo, ha acconsentito alla fuoriuscita dal suo patrimonio del diritto di proprietà del bene immobile sito in Alba Adriatica, via Calabria, n. 26, censito al Catasto fabbricati del predetto Comune, al foglio 10, part. n. 250/23, piano S1-2, Cat.
A/2, cl. 2, vani 4,5, r.c. euro 441,57. Ciò ha alterato la composizione qualitativa e quantitativa del suo patrimonio, realizzando in modo attuale l'evento di danno richiesto, ai fini della revocabilità dell'atto, dall'art. 2901 c.c.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia del creditore, spetta al debitore dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma solamente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca (cfr. Cass. civ. n. 21808/2015; Cass. civ., n.
2651/2013).
7 A fronte di tale consolidato orientamento pretorio la convenuta si è limitata ad allegazioni generiche e a richieste istruttorie esplorative.
In ogni caso, deve evidenziarsi come dalla documentazione relativa ai residui immobili di cui la
[...]
è titolare, in alcun modo risulta possibile trarre il convincimento circa il fatto che la garanzia CP_3 patrimoniale residua risulta tale da soddisfare ampiamente (come affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte) le ragioni della creditrice. Trattasi infatti in gran parte di fondi incolti o con irrisorio reddito dominicale o agrario, peraltro in proprietà indivisa e, per tale ragione, già di per sé più difficilmente e incomodamente aggredibili.
Deve altresì rilevarsi come le deduzioni in ordine all'iter della procedura concorsuale e di quella esecutiva immobiliare – sulla cui scorta la convenuta ritiene di argomentare l'insussistenza dell'evento di danno – sono rimaste sfornite di qualsivoglia compendio probatorio a loro indispensabile supporto.
II-9.c. In ordine all'atteggiamento soggettivo della donante, occorre rilevare che, trattandosi di atto a titolo gratuito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901 c.c. è sufficiente la mera previsione, da parte del solo debitore, del pregiudizio alle ragioni creditorie (cfr. Cass. civ. n.
17867/2007).
II-9.c.1. Nel caso di specie, l'atto di donazione è stato rogato il 03.05.2016 e, cioè, in data successiva alla dichiarazione di fallimento della debitrice principale. È pertanto evidente che, al momento della stipula dell'atto di donazione, la convenuta ben conoscesse/potesse conoscere il carattere pregiudizievole della propria condotta per i creditori, attesa la consistente alterazione del proprio patrimonio personale, conseguente alla sottoscrizione di un atto di liberalità.
II-9.c.2. In ordine, da ultimo, alla posizione di occorre evidenziare che, ex art. Persona_1
2901 c.c., non assume rilievo alcuno l'atteggiamento soggettivo del donatario in quanto, come già rilevato, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione, è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore-donante del carattere pregiudizievole del proprio comportamento (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 1141/2020).
II-10. Ne consegue la declaratoria di inefficacia, nei confronti della parte attrice e di quella intervenuta, dell'atto di donazione a rogito Notar in data 03.05.2016 (Rep. n. Persona_2
250430 – Racc. n. 64442) e trascritto in data 05.05.2016 (R.G. n. 6102 – R.P. n. 4270), dovendosi disporre l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
II-11. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-12. La domanda principale dell'attrice va accolta per le ragioni sin qui esposte. Non si fa luogo ad estromissione dell'attrice, invocata dall'intervenuta, in ragione della mancata espressa adesione
8 della convenuta (cfr. art. 111, comma 3, c.p.c.).
III-13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, tenuto conto del credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi in considerazione della complessità dell'affare e della limitata attività in concreto svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , (questi ultimi Parte_1 CP_3 CP_4 Controparte_5 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , con Persona_1
l'intervento di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_6 provvede:
- ACCOGLIE la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto
- DICHIARA inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di e di Parte_1 CP_6
l'atto di donazione a rogito Notar in data 03.05.2016 (Rep. n.
[...] Persona_2
250430 – Racc. n. 64442), trascritto in data 05.05.2016 (R.G. n. 6102 – R.P. n. 4270)
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
- CONDANNA alla refusione nei confronti di e di CP_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.051,50 per CP_6 compensi ed euro 1.124,24 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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