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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2604/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Mugnano del Cardinale alla Via Campo n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mario Aniello Ercolino, che lo rappresenta e difende;
- attore - CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._2 alla via G. Ungaretti n. 19;
- convenuto contumace - Oggetto: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cod. civ.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: «1) accertare e dichiarare la unica ed esclusiva responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 e 2051 del C.C. per violazione delle norme comuni di Controparte_1 prudenza e specifiche di sicurezza, in ordine alla caduta causata il giorno 04.05.2021 in Baiano alla via G. Ungaretti 19 all'interno dell'abitazione di proprietà, in cui veniva coinvolto il Sig.
[...]
; 2) condannare di conseguenza il convenuto al risarcimento di tutti i Pt_1 Controparte_1 danni materiali e non, subiti dall'attore a seguito di quanto esposto e in Parte_1 particolare il danno biologico permanente, il danno alla vita di relazione e alla sua incidenza alla sua capacità lavorativa specifica, il danno morale, l'inabilità totale e parziale, le spese e cure tutte affrontate e da affrontare, pagando quella somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria, somma che complessivamente si contiene nel limite della fascia di competenza fino a €26.000,00; 3) condannare altresì il convenuto al pagamento in favore dell'istante delle Controparte_1 spese, diritti e onorari della presente procedura con clausola di attribuzione». SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio il Sig. Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, subiti a seguito dell'infortunio occorsogli in data 4 maggio 2021. L'attore esponeva che, mentre si trovava in visita presso l'abitazione del convenuto, su richiesta di quest'ultimo, lo stava aiutando a riporre alcuni scatoloni su un soppalco;
a tal fine, utilizzava una scala che, a causa del suo posizionamento instabile, provocava la sua caduta rovinosa al suolo. A seguito del sinistro, l'attore riportava lesioni personali (frattura del polso destro e infrazioni costali multiple) che rendevano necessarie cure mediche, un intervento chirurgico e un lungo periodo di convalescenza. Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, il convenuto Sig. non si Controparte_1 costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 3 novembre 2022. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale sulla persona dell'attore, al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni, il nesso causale con il sinistro e la quantificazione dei postumi invalidanti. Il CTU, Dott.
[...]
depositava la propria relazione in data 12 gennaio 2025. Per_1
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice nelle note di trattazione scritta depositate in data 16 ottobre 2025, con le quali insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva del convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. e di condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 15.488,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. L'attore ha invocato la responsabilità del convenuto sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051 c.c. La fattispecie concreta, relativa ai danni subiti da un soggetto a seguito di una caduta provocata da una scala instabile all'interno dell'abitazione altrui, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra quest'ultimo e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Tale relazione di custodia è una relazione di fatto, che non presuppone necessariamente un titolo giuridico sulla cosa, ma consiste nel potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n. 14526 del 25.05.2023; Cass. n. 13583 del 21.05.2019). Nel caso di specie, non vi è dubbio che il Sig. , in qualità di proprietario e Controparte_1 residente dell'immobile in cui è avvenuto il sinistro, avesse la piena ed esclusiva custodia dell'abitazione e degli oggetti in essa contenuti, inclusa la scala utilizzata dall'attore. Ai fini dell'affermazione di tale responsabilità, il danneggiato è tenuto a provare unicamente il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, ossia che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 8466 del 05.05.2020). L'attore ha assolto a tale onere probatorio. Dalla documentazione sanitaria e, soprattutto, dalla relazione del CTU, emerge in modo inequivocabile che il Sig. ha subito lesioni fisiche a seguito della caduta avvenuta il 4 Pt_1 maggio 2021. Il consulente d'ufficio ha, infatti, giudicato "attendibilmente compatibile la frattura del radio a dx e le infrazioni costali multiple a seguito di un trauma come quello che, dalle dichiarazioni rese dal periziando [...] risulta essere stato riportato il 04/05/2021". La dinamica del sinistro, come descritta dall'attore, riconduce la causa della caduta alla "scala
[...] posizionata in modo instabile", integrando così la prova del nesso eziologico tra la condizione della cosa in custodia e il danno. Una volta provato il nesso causale, grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del "caso fortuito", inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, dotato di un'efficacia causale autonoma e tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno (Cass. n. 16225 del 08.06.2023; Cass. n. 14526 del 25.05.2023). Tale fattore può essere rappresentato anche dalla condotta dello stesso danneggiato, purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità rispetto al normale utilizzo della cosa (Cass. n. 13583 del 21.05.2019). Nel presente giudizio, il convenuto, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova liberatoria. Non è emerso alcun elemento che possa configurare un caso fortuito o una condotta anomala e imprevedibile dell'attore. Al contrario, risulta che il Sig. si trovasse Pt_1 sul luogo per una "visita di piacere" e che stesse utilizzando la scala per collaborare con il convenuto su sua espressa richiesta. Tale circostanza esclude che la sua condotta possa essere qualificata come imprevedibile o abnorme, tale da integrare un fattore causale esclusivo dell'evento. In assenza di prova del caso fortuito, la responsabilità per i danni occorsi all'attore deve essere integralmente ascritta al convenuto Sig. ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. Pertanto, il Sig. deve essere dichiarato responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso in data 04.05.2021. Accertata la responsabilità del convenuto, si procede alla liquidazione dei danni subiti dall'attore. Il danno non patrimoniale, nella sua componente di danno biologico, deve essere liquidato tenendo conto della lesione all'integrità psico-fisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente (Cass. n. 22858 del 20.10.2020). La liquidazione di entrambe le componenti non comporta una duplicazione risarcitoria, in quanto l'invalidità permanente è suscettibile di valutazione solo dal momento in cui, cessata la malattia, i postumi si sono stabilizzati (Cass. n. 22858 del 20.10.2020). Il CTU, nella persona del Dott. , con valutazione congrua, immune da vizi logici Persona_1
e scientifici, che questo Giudice fa propria, ha accertato quanto segue: Invalidità Temporanea: un periodo complessivo di 110 giorni, così ripartito: o 20 giorni di Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.); o 30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 50%; o 60 giorni di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 25%. Invalidità Permanente: postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica nella misura del 6% (sei per cento), derivanti dalla sindrome algodisfunzionale del polso destro e dagli esiti cicatriziali. Per la liquidazione del danno, in assenza di una tabella unica nazionale per le lesioni c.d. "non micropermanenti" (anche se nel caso di specie si tratta di lesione "micropermanente"), la giurisprudenza di legittimità ha da tempo avallato l'utilizzo di criteri standardizzati e uniformi, come le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quali parametri di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale. La liquidazione deve essere effettuata applicando i valori monetari previsti dalle suddette tabelle (nella versione più aggiornata) in relazione alla percentuale di invalidità permanente (6%), all'età del danneggiato al momento del sinistro (41 anni, essendo nato il [...] e l'evento occorso il 04/05/2021), e ai giorni di invalidità temporanea totale e parziale come accertati dal CTU. Non si ravvisano i presupposti per una "personalizzazione" del danno in aumento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incremento del risarcimento è possibile solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni di pari entità. Nel caso di specie, l'attore non ha allegato né provato tali circostanze. L'attore ha diritto al risarcimento del danno emergente, costituito, innanzitutto, dalle spese mediche sostenute e ritenute congrue. Il CTU ha verificato la documentazione prodotta, riconoscendo come congrue e causalmente riconducibili al sinistro spese per un totale di € 803,72. Tale importo, non essendo stato oggetto di contestazione, deve essere riconosciuto all'attore. Di poi, quanto al danno biologico, in considerazione della invalidità permanente e temporanea, con relative percentuali, come sopra declinate, l'attore ha diritto a ricevere, a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente, la somma di € 5.447,61 e, a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea, la somma di € 1.968,50. In conclusione, dichiarata la responsabilità civile di per il danno occorso a Controparte_1
, il primo va condannato al pagamento, nei confronti di quest'ultimo, a titolo di Parte_1 risarcimento danni della somma di € 8.219,83. Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, devalutata alla data del fatto illecito (04/05/2021) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, devono essere calcolati gli interessi legali, quali danno da ritardato adempimento. Sulla somma complessiva così determinata alla data della presente decisione, decorreranno i soli interessi legali fino al saldo effettivo. Sull'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale (€ 803,72), trattandosi di debito di valore, spettano rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino alla presente sentenza, e da qui gli interessi legali fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Si dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, Avv. Mario Aniello Ercolino, che ne ha fatto richiesta. Anche le spese della CTU, che qui si liquidano in dispositivo, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Nella persona del giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro occorso in data 4 maggio 2021. Controparte_1
Condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 8.219,83 oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, Controparte_1 che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Aniello Ercolino, dichiaratosi antistatario, oltre spese di CTU liquidate in complessive € 1.245,00. Così deciso in data 18 dicembre 2025.
Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2604/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Mugnano del Cardinale alla Via Campo n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mario Aniello Ercolino, che lo rappresenta e difende;
- attore - CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._2 alla via G. Ungaretti n. 19;
- convenuto contumace - Oggetto: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cod. civ.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: «1) accertare e dichiarare la unica ed esclusiva responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 e 2051 del C.C. per violazione delle norme comuni di Controparte_1 prudenza e specifiche di sicurezza, in ordine alla caduta causata il giorno 04.05.2021 in Baiano alla via G. Ungaretti 19 all'interno dell'abitazione di proprietà, in cui veniva coinvolto il Sig.
[...]
; 2) condannare di conseguenza il convenuto al risarcimento di tutti i Pt_1 Controparte_1 danni materiali e non, subiti dall'attore a seguito di quanto esposto e in Parte_1 particolare il danno biologico permanente, il danno alla vita di relazione e alla sua incidenza alla sua capacità lavorativa specifica, il danno morale, l'inabilità totale e parziale, le spese e cure tutte affrontate e da affrontare, pagando quella somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria, somma che complessivamente si contiene nel limite della fascia di competenza fino a €26.000,00; 3) condannare altresì il convenuto al pagamento in favore dell'istante delle Controparte_1 spese, diritti e onorari della presente procedura con clausola di attribuzione». SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio il Sig. Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, subiti a seguito dell'infortunio occorsogli in data 4 maggio 2021. L'attore esponeva che, mentre si trovava in visita presso l'abitazione del convenuto, su richiesta di quest'ultimo, lo stava aiutando a riporre alcuni scatoloni su un soppalco;
a tal fine, utilizzava una scala che, a causa del suo posizionamento instabile, provocava la sua caduta rovinosa al suolo. A seguito del sinistro, l'attore riportava lesioni personali (frattura del polso destro e infrazioni costali multiple) che rendevano necessarie cure mediche, un intervento chirurgico e un lungo periodo di convalescenza. Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, il convenuto Sig. non si Controparte_1 costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 3 novembre 2022. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale sulla persona dell'attore, al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni, il nesso causale con il sinistro e la quantificazione dei postumi invalidanti. Il CTU, Dott.
[...]
depositava la propria relazione in data 12 gennaio 2025. Per_1
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice nelle note di trattazione scritta depositate in data 16 ottobre 2025, con le quali insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva del convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. e di condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 15.488,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. L'attore ha invocato la responsabilità del convenuto sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051 c.c. La fattispecie concreta, relativa ai danni subiti da un soggetto a seguito di una caduta provocata da una scala instabile all'interno dell'abitazione altrui, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra quest'ultimo e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Tale relazione di custodia è una relazione di fatto, che non presuppone necessariamente un titolo giuridico sulla cosa, ma consiste nel potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n. 14526 del 25.05.2023; Cass. n. 13583 del 21.05.2019). Nel caso di specie, non vi è dubbio che il Sig. , in qualità di proprietario e Controparte_1 residente dell'immobile in cui è avvenuto il sinistro, avesse la piena ed esclusiva custodia dell'abitazione e degli oggetti in essa contenuti, inclusa la scala utilizzata dall'attore. Ai fini dell'affermazione di tale responsabilità, il danneggiato è tenuto a provare unicamente il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, ossia che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 8466 del 05.05.2020). L'attore ha assolto a tale onere probatorio. Dalla documentazione sanitaria e, soprattutto, dalla relazione del CTU, emerge in modo inequivocabile che il Sig. ha subito lesioni fisiche a seguito della caduta avvenuta il 4 Pt_1 maggio 2021. Il consulente d'ufficio ha, infatti, giudicato "attendibilmente compatibile la frattura del radio a dx e le infrazioni costali multiple a seguito di un trauma come quello che, dalle dichiarazioni rese dal periziando [...] risulta essere stato riportato il 04/05/2021". La dinamica del sinistro, come descritta dall'attore, riconduce la causa della caduta alla "scala
[...] posizionata in modo instabile", integrando così la prova del nesso eziologico tra la condizione della cosa in custodia e il danno. Una volta provato il nesso causale, grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del "caso fortuito", inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, dotato di un'efficacia causale autonoma e tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno (Cass. n. 16225 del 08.06.2023; Cass. n. 14526 del 25.05.2023). Tale fattore può essere rappresentato anche dalla condotta dello stesso danneggiato, purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità rispetto al normale utilizzo della cosa (Cass. n. 13583 del 21.05.2019). Nel presente giudizio, il convenuto, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova liberatoria. Non è emerso alcun elemento che possa configurare un caso fortuito o una condotta anomala e imprevedibile dell'attore. Al contrario, risulta che il Sig. si trovasse Pt_1 sul luogo per una "visita di piacere" e che stesse utilizzando la scala per collaborare con il convenuto su sua espressa richiesta. Tale circostanza esclude che la sua condotta possa essere qualificata come imprevedibile o abnorme, tale da integrare un fattore causale esclusivo dell'evento. In assenza di prova del caso fortuito, la responsabilità per i danni occorsi all'attore deve essere integralmente ascritta al convenuto Sig. ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. Pertanto, il Sig. deve essere dichiarato responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso in data 04.05.2021. Accertata la responsabilità del convenuto, si procede alla liquidazione dei danni subiti dall'attore. Il danno non patrimoniale, nella sua componente di danno biologico, deve essere liquidato tenendo conto della lesione all'integrità psico-fisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente (Cass. n. 22858 del 20.10.2020). La liquidazione di entrambe le componenti non comporta una duplicazione risarcitoria, in quanto l'invalidità permanente è suscettibile di valutazione solo dal momento in cui, cessata la malattia, i postumi si sono stabilizzati (Cass. n. 22858 del 20.10.2020). Il CTU, nella persona del Dott. , con valutazione congrua, immune da vizi logici Persona_1
e scientifici, che questo Giudice fa propria, ha accertato quanto segue: Invalidità Temporanea: un periodo complessivo di 110 giorni, così ripartito: o 20 giorni di Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.); o 30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 50%; o 60 giorni di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 25%. Invalidità Permanente: postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica nella misura del 6% (sei per cento), derivanti dalla sindrome algodisfunzionale del polso destro e dagli esiti cicatriziali. Per la liquidazione del danno, in assenza di una tabella unica nazionale per le lesioni c.d. "non micropermanenti" (anche se nel caso di specie si tratta di lesione "micropermanente"), la giurisprudenza di legittimità ha da tempo avallato l'utilizzo di criteri standardizzati e uniformi, come le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quali parametri di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale. La liquidazione deve essere effettuata applicando i valori monetari previsti dalle suddette tabelle (nella versione più aggiornata) in relazione alla percentuale di invalidità permanente (6%), all'età del danneggiato al momento del sinistro (41 anni, essendo nato il [...] e l'evento occorso il 04/05/2021), e ai giorni di invalidità temporanea totale e parziale come accertati dal CTU. Non si ravvisano i presupposti per una "personalizzazione" del danno in aumento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incremento del risarcimento è possibile solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni di pari entità. Nel caso di specie, l'attore non ha allegato né provato tali circostanze. L'attore ha diritto al risarcimento del danno emergente, costituito, innanzitutto, dalle spese mediche sostenute e ritenute congrue. Il CTU ha verificato la documentazione prodotta, riconoscendo come congrue e causalmente riconducibili al sinistro spese per un totale di € 803,72. Tale importo, non essendo stato oggetto di contestazione, deve essere riconosciuto all'attore. Di poi, quanto al danno biologico, in considerazione della invalidità permanente e temporanea, con relative percentuali, come sopra declinate, l'attore ha diritto a ricevere, a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente, la somma di € 5.447,61 e, a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea, la somma di € 1.968,50. In conclusione, dichiarata la responsabilità civile di per il danno occorso a Controparte_1
, il primo va condannato al pagamento, nei confronti di quest'ultimo, a titolo di Parte_1 risarcimento danni della somma di € 8.219,83. Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, devalutata alla data del fatto illecito (04/05/2021) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, devono essere calcolati gli interessi legali, quali danno da ritardato adempimento. Sulla somma complessiva così determinata alla data della presente decisione, decorreranno i soli interessi legali fino al saldo effettivo. Sull'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale (€ 803,72), trattandosi di debito di valore, spettano rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino alla presente sentenza, e da qui gli interessi legali fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Si dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, Avv. Mario Aniello Ercolino, che ne ha fatto richiesta. Anche le spese della CTU, che qui si liquidano in dispositivo, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Nella persona del giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro occorso in data 4 maggio 2021. Controparte_1
Condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 8.219,83 oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, Controparte_1 che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Aniello Ercolino, dichiaratosi antistatario, oltre spese di CTU liquidate in complessive € 1.245,00. Così deciso in data 18 dicembre 2025.
Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa