Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 2023
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Sentenza 12 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità ex art. 2051 c.c.

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché il proprietario dell'immobile aveva la custodia della cosa (la scala) e l'attore ha provato il nesso causale tra la cosa e il danno. Il convenuto, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova liberatoria (caso fortuito).

  • Rigettato
    Responsabilità ex art. 2043 c.c.

    La fattispecie è stata inquadrata nella responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.), rendendo assorbente tale norma rispetto all'art. 2043 c.c.

  • Accolto
    Liquidazione del danno biologico (permanente e temporaneo)

    Il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale (danno biologico) sulla base della CTU, considerando l'invalidità permanente (6%) e temporanea (110 giorni), utilizzando i criteri delle tabelle del Tribunale di Milano. Non sono state ravvisate le condizioni per la personalizzazione del danno.

  • Accolto
    Risarcimento delle spese mediche

    Il Tribunale ha riconosciuto congrue e causalmente riconducibili al sinistro le spese mediche per un totale di € 803,72, non essendo state oggetto di contestazione.

  • Accolto
    Spese di lite

    Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del convenuto, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 2023
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 2023
    Data del deposito : 12 dicembre 2025

    Testo completo