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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/08/2025, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9573/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9573/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; CP_1
nata in [...] il [...]; Parte_5
nata in [...] il [...]; Parte_6
nato in [...] il [...]; Parte_7
nata in [...] il [...]; Parte_8
nata in [...] il [...]; Parte_9
nato in [...] il [...]; Parte_10 rappresentati e difesi dall'avv. Concettina Soldovieri del foro di Salerno RICORRENTI contro
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 17.7.2025, tenuta nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 25.7.2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di
1 apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da ER
, nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
[...]
- nasceva a Vione (BS) il 15.11.1875. Emigrato in Argentina (senza ER mai naturalizzarsi cittadino argentino o rinunciare alla cittadinanza italiana: cfr. all. 4) sposava il 17.10.1899 in Lehman (Provincia di Santa Fe, Argentina): dall'unione Controparte_3 nasceva in data 3.1.1905 . Persona_2
- Dall'unione di con nasceva il 19.3.1935 Persona_2 Parte_1
Persona_3
- Dall'unione di con nascevano tre Persona_3 Controparte_4 figli:
- il 17.2.1962 ; Parte_1
- il 13.7.1964 Parte_2
- il 26.10.1965 Parte_5
- Dall'unione di con nascevano il 7.8.1983 Parte_1 Persona_4
e il 22.11.1984 Parte_3 Parte_4
- Dall'unione di con nascevano il Parte_2 Persona_5
27.8.1994 e il 22.4.1996 Parte_9 CP_1
- Dall'unione di con nascevano Parte_5 Persona_6 quattro figli:
- il 22.3.1994 Parte_8
- il 31.1.1997 Parte_7
- il 5.1.1999 Parte_6
- il 31.1.2002 Parte_10
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_2
27.5.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 28.12.2023, non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 17.7.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 27.6.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
2 Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_11 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
3 familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Nell'ordinamento argentino, va inoltre osservato, la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. L'accordo tra Italia e Argentina ratificato con la Legge 18 maggio 1973 n. 282 stabilisce che l'acquisizione della cittadinanza argentina non provoca la perdita di quella italiana (e viceversa), con conservazione della precedente cittadinanza e sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima (v. art. 1 e ss. Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina).
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Va solo aggiunto che – in applicazione dei principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio della donna con cittadino straniero neppure quando matrimonio e filiazione siano anteriori all'1.1.1948, data dell'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che nata in [...] Persona_2 padre nato in [...] e cittadino italiano, era cittadina italiana per nascita e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero in quanto la sentenza della Parte_1
Corte Costituzionale n.87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, trova applicazione (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: era Persona_2 dunque cittadina italiana, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti anche se nati prima dell'1.1.1948, e in particolare a Persona_3 nato 1935 e ascendente diretto dei ricorrenti.
4 Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_2 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; CP_1
nata in [...] il [...]; Parte_5
nata in [...] il [...]; Parte_6
nato in [...] il [...]; Parte_7
nata in [...] il [...]; Parte_8
nata in [...] il [...]; Parte_9
nato in [...] il [...]; Parte_10 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_2 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 12 agosto 2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
5
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9573/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; CP_1
nata in [...] il [...]; Parte_5
nata in [...] il [...]; Parte_6
nato in [...] il [...]; Parte_7
nata in [...] il [...]; Parte_8
nata in [...] il [...]; Parte_9
nato in [...] il [...]; Parte_10 rappresentati e difesi dall'avv. Concettina Soldovieri del foro di Salerno RICORRENTI contro
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 17.7.2025, tenuta nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 25.7.2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di
1 apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da ER
, nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
[...]
- nasceva a Vione (BS) il 15.11.1875. Emigrato in Argentina (senza ER mai naturalizzarsi cittadino argentino o rinunciare alla cittadinanza italiana: cfr. all. 4) sposava il 17.10.1899 in Lehman (Provincia di Santa Fe, Argentina): dall'unione Controparte_3 nasceva in data 3.1.1905 . Persona_2
- Dall'unione di con nasceva il 19.3.1935 Persona_2 Parte_1
Persona_3
- Dall'unione di con nascevano tre Persona_3 Controparte_4 figli:
- il 17.2.1962 ; Parte_1
- il 13.7.1964 Parte_2
- il 26.10.1965 Parte_5
- Dall'unione di con nascevano il 7.8.1983 Parte_1 Persona_4
e il 22.11.1984 Parte_3 Parte_4
- Dall'unione di con nascevano il Parte_2 Persona_5
27.8.1994 e il 22.4.1996 Parte_9 CP_1
- Dall'unione di con nascevano Parte_5 Persona_6 quattro figli:
- il 22.3.1994 Parte_8
- il 31.1.1997 Parte_7
- il 5.1.1999 Parte_6
- il 31.1.2002 Parte_10
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_2
27.5.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 28.12.2023, non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 17.7.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 27.6.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
2 Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_11 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
3 familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Nell'ordinamento argentino, va inoltre osservato, la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. L'accordo tra Italia e Argentina ratificato con la Legge 18 maggio 1973 n. 282 stabilisce che l'acquisizione della cittadinanza argentina non provoca la perdita di quella italiana (e viceversa), con conservazione della precedente cittadinanza e sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima (v. art. 1 e ss. Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina).
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Va solo aggiunto che – in applicazione dei principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio della donna con cittadino straniero neppure quando matrimonio e filiazione siano anteriori all'1.1.1948, data dell'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che nata in [...] Persona_2 padre nato in [...] e cittadino italiano, era cittadina italiana per nascita e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero in quanto la sentenza della Parte_1
Corte Costituzionale n.87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, trova applicazione (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: era Persona_2 dunque cittadina italiana, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti anche se nati prima dell'1.1.1948, e in particolare a Persona_3 nato 1935 e ascendente diretto dei ricorrenti.
4 Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_2 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; CP_1
nata in [...] il [...]; Parte_5
nata in [...] il [...]; Parte_6
nato in [...] il [...]; Parte_7
nata in [...] il [...]; Parte_8
nata in [...] il [...]; Parte_9
nato in [...] il [...]; Parte_10 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_2 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 12 agosto 2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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