CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
SE LA, RE
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1098 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 539/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv.to Difensore_1 , riceveva l'avviso di liquidazione n. 2024/002/SC/000001098 notificato alla ricorrente dall'Agenzia delle entrate contenente l'invito a versare l'imposta di registro liquidata dall'Ufficio e dovuta per la registrazione della sentenza civile n.1098/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 13/11/2024.
Tale sentenza aveva per oggetto la liquidazione del danno morale subito dalla sig.ra Ricorrente_1 per effetto del reato accertato con sentenza n. 460/2019 del Tribunale di Isernia, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 517/2020, divenuta definitiva.
Ai sensi degli art. 59 lett. d) e 60 del d.P.R. n. 131/1986, Testo Unico sull'imposta di registro, l'Agenzia delle entrate in data 18.9.2025, comunicava la presenza di tale fattispecie al Tribunale di Viterbo, esortando quest'ultimo a voler richiedere la registrazione a debito dell'atto giudiziario trasmesso per la registrazione ma senza tale annotazione all'esito di tale richiesta, il Tribunale di Viterbo integrava la propria richiesta di registrazione della sentenza in questione formulando l'apposita richiesta di registrazione con prenotazione a debito.
Ricevuta tale comunicazione integrativa l'Ufficio poteva registrare la sentenza con prenotazione debito dell'imposta di registro nei confronti dell'odierna ricorrente e successivamente provvedeva allo sgravio delle somme portate dall'avviso impugnato che nel frattempo erano iscritte a ruolo.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate chiedendo la cessata materia del contendere.
In udienza il ricorrente insiste per la condanna alle spese di parte resistente. L'Agenzia chiedeva invece la compensazione delle spese per la tipologia dell'iter svolto.
La Corte, letti gli atti e ascoltate le parti in udienza, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché l'Agenzia delle entrate, si attivava comunicando al Tribunale di Viterbo la presenza della fattispecie richiedendo la registrazione a debito dell'atto giudiziario trasmesso e, successivamente, annullava il provvedimento impugnato con sgravio delle somme iscritte a ruolo, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
SE LA, RE
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1098 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 539/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv.to Difensore_1 , riceveva l'avviso di liquidazione n. 2024/002/SC/000001098 notificato alla ricorrente dall'Agenzia delle entrate contenente l'invito a versare l'imposta di registro liquidata dall'Ufficio e dovuta per la registrazione della sentenza civile n.1098/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 13/11/2024.
Tale sentenza aveva per oggetto la liquidazione del danno morale subito dalla sig.ra Ricorrente_1 per effetto del reato accertato con sentenza n. 460/2019 del Tribunale di Isernia, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 517/2020, divenuta definitiva.
Ai sensi degli art. 59 lett. d) e 60 del d.P.R. n. 131/1986, Testo Unico sull'imposta di registro, l'Agenzia delle entrate in data 18.9.2025, comunicava la presenza di tale fattispecie al Tribunale di Viterbo, esortando quest'ultimo a voler richiedere la registrazione a debito dell'atto giudiziario trasmesso per la registrazione ma senza tale annotazione all'esito di tale richiesta, il Tribunale di Viterbo integrava la propria richiesta di registrazione della sentenza in questione formulando l'apposita richiesta di registrazione con prenotazione a debito.
Ricevuta tale comunicazione integrativa l'Ufficio poteva registrare la sentenza con prenotazione debito dell'imposta di registro nei confronti dell'odierna ricorrente e successivamente provvedeva allo sgravio delle somme portate dall'avviso impugnato che nel frattempo erano iscritte a ruolo.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate chiedendo la cessata materia del contendere.
In udienza il ricorrente insiste per la condanna alle spese di parte resistente. L'Agenzia chiedeva invece la compensazione delle spese per la tipologia dell'iter svolto.
La Corte, letti gli atti e ascoltate le parti in udienza, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché l'Agenzia delle entrate, si attivava comunicando al Tribunale di Viterbo la presenza della fattispecie richiedendo la registrazione a debito dell'atto giudiziario trasmesso e, successivamente, annullava il provvedimento impugnato con sgravio delle somme iscritte a ruolo, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.