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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/09/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1312/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1312/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI RENZO IDA
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CALANDRA ANGELITA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di , nato il [...] in
[...] Persona_1
PESCARA (PE), da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 23/09/205:
1) AFFIDAMENTO MINORE
Il minore resta affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori che adotteranno di comune accordo, come raggiunto di persona o telefonicamente, mantenendosi pagina 2 di 6 sempre reperibili l'una nei confronti dell'altra, le decisioni più importanti che lo riguardano, mentre per le questioni ordinarie e di sbrigativa necessità si occuperà il genitore presso cui si trova al momento, in base ai turni di frequentazione di Per_1 seguito indicati.
2) COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE MINORE
Il minore resta collocato in maniera paritetica, secondo il regime dell'alternanza di seguito declinato, presso entrambi i genitori, agli indirizzi indicati: lunedi e martedi presso la mamma;
mercoledi-giovedi-venerdi presso il papà; sabato e domenica presso la mamma;
lunedi e martedi presso il papà; mercoledi-giovedi-venerdi presso la mamma;
sabato e domenica presso il papà
e così via di nuovo.
Orario di prelievo e riconsegna minore: infrasettimanale, in base all'orario scolastico;
nei fine settimana-periodi festivi e giorni di chiusura scolastica, orientativamente verso le 9 del mattino.
Nei periodi di spettanza, ognuno dei genitori potrà farsi coadiuvare dalle rispettive famiglie - naturalmente senza che ciò assuma una valenza sostitutiva totale e permanente - per gli spostamenti, la consumazione dei pasti, la frequentazione di coetanei o momenti ludico-sportivi.
Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà alternativamente la vigilia del 24 dicembre con un genitore e il 25-26 dicembre con l'altro, invertendo annualmente.
Analogamente, la vigilia di San Silvestro e Capodanno saranno alternati annualmente tra i genitori, con prelievo alle ore 14:00 del 31 dicembre e riconsegna alle ore 12:00 del 1° gennaio.
pagina 3 di 6 Il giorno della Befana sarà diviso tra i genitori, metà giornata con la madre e il pomeriggio con il padre, con possibilità di pernottamento.
Per Pasqua, i genitori si alterneranno annualmente nel trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua (prelievo ore 10:00 con pernottamento e riconsegna ore 10:00 del
Lunedì dell'LO) o il Lunedì dell'LO (prelievo ore 9:00 e riconsegna dopo il pernottamento il giorno successivo).
In ogni caso, per tutte le festività, sarà rispettato il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio una settimana esclusiva, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare, così da consentire di organizzare con lui un viaggio. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno, nonché la possibilità di vedersi se non è prevista la partenza in località turistica. Sul punto, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località di vacanza dove condurranno il minore e favoriranno una eventuale visita dell'altro genitore a metà periodo.
In occasione dei compleanni dei genitori o feste delle rispettive famiglie di origine
(compleanno zii o cugini, comunioni, ecc.), il minore passerà la giornata con il genitore festeggiato o parente del festeggiato, mentre il compleanno e le feste che riguardano direttamente il bambino saranno festeggiate insieme ove possibile o secondo il piano dell'alternanza del collocamento paritetico, consentendo comunque al genitore non turnista di fare visita al figlio.
Nei giorni in cui il bambino è con un genitore, l'altro conserva il diritto di sentirsi e mandarsi messaggi anche all'utenza dell'altro genitore, nei limiti del rispetto e senza pagina 4 di 6 esagerazioni, estromettendo dal rapporto fra le parti con il figlio terzi/e che non hanno rapporti famigliari/di parentela diretta con il minore.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze del figlio nel periodo di spettanza in base al collocamento paritetico, costituendo una cameretta ad hoc con ogni necessità, dalla cancelleria al vestiario, dal gioco allo sport.
L' Assegno Unico spetterà alla genitrice.
Sgravi e agevolazioni al 50%.
Spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate se non necessarie e comunque saranno disciplinate come da protocollo del Tribunale di Pescara, con rimborso entro e non oltre 10 giorni dall'esborso.
I doni in denaro ricevuti dal bimbo in occasione di battesimo e altre ricorrenze passate e future saranno vincolati fino alla maggiore età del beneficiario in apposito/i libretto/i acceso/i in Poste o altro istituto di credito, intestato/i al minore con le firme di entrambi i genitori, appositamente conservato a disposizione delle future esigenze del figlio, con rendiconto reciproco entro dicembre-gennaio di ogni anno.
4) ULTERIORI QUESTIONI
Ciascun genitore tutelerà il minore, senza frastornarlo con la presenza temporanea di terzi con i quali si sta intrattenendo una relazione affettiva almeno fintanto che non divenga stabile, si impegnano altresì a non fargli frequentare amicizie e luoghi non confacenti con l'età del piccolo.
Entrambi i genitori dovranno interessarsi del percorso didattico ed extrascolastico del figlio anche mediante partecipazioni ai relativi incontri, saggi, prove ed eventi.
Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro genitore ogni variazione dei propri recapiti (anche telefonici) e, nel periodo in cui il genitore avrà il bimbo con sé, si pagina 5 di 6 impegna a comunicare preventivamente eventuali spostamenti in altre località per un periodo superiore alle 48 ore.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, senza interferenze di terzi e estranei nei loro rapporti e per le questioni del minore;
ciascun genitore si impegna altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere, in presenza della minore, giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore.
I ricorrenti esprimono sin d'ora reciproco consenso al rinnovo dei documenti della minore e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio di breve periodo.
Per quanto non espressamente concordato in questa sede si fa pieno riferimento al
Protocollo del Tribunale di Pescara.
Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno definito ogni questione fra loro e che non hanno altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro poiché soddisfatti dalla regolamentazione concordata.
Le parti non hanno altri giudizi pendenti fra loro.
Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1312/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI RENZO IDA
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CALANDRA ANGELITA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di , nato il [...] in
[...] Persona_1
PESCARA (PE), da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 23/09/205:
1) AFFIDAMENTO MINORE
Il minore resta affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori che adotteranno di comune accordo, come raggiunto di persona o telefonicamente, mantenendosi pagina 2 di 6 sempre reperibili l'una nei confronti dell'altra, le decisioni più importanti che lo riguardano, mentre per le questioni ordinarie e di sbrigativa necessità si occuperà il genitore presso cui si trova al momento, in base ai turni di frequentazione di Per_1 seguito indicati.
2) COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE MINORE
Il minore resta collocato in maniera paritetica, secondo il regime dell'alternanza di seguito declinato, presso entrambi i genitori, agli indirizzi indicati: lunedi e martedi presso la mamma;
mercoledi-giovedi-venerdi presso il papà; sabato e domenica presso la mamma;
lunedi e martedi presso il papà; mercoledi-giovedi-venerdi presso la mamma;
sabato e domenica presso il papà
e così via di nuovo.
Orario di prelievo e riconsegna minore: infrasettimanale, in base all'orario scolastico;
nei fine settimana-periodi festivi e giorni di chiusura scolastica, orientativamente verso le 9 del mattino.
Nei periodi di spettanza, ognuno dei genitori potrà farsi coadiuvare dalle rispettive famiglie - naturalmente senza che ciò assuma una valenza sostitutiva totale e permanente - per gli spostamenti, la consumazione dei pasti, la frequentazione di coetanei o momenti ludico-sportivi.
Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà alternativamente la vigilia del 24 dicembre con un genitore e il 25-26 dicembre con l'altro, invertendo annualmente.
Analogamente, la vigilia di San Silvestro e Capodanno saranno alternati annualmente tra i genitori, con prelievo alle ore 14:00 del 31 dicembre e riconsegna alle ore 12:00 del 1° gennaio.
pagina 3 di 6 Il giorno della Befana sarà diviso tra i genitori, metà giornata con la madre e il pomeriggio con il padre, con possibilità di pernottamento.
Per Pasqua, i genitori si alterneranno annualmente nel trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua (prelievo ore 10:00 con pernottamento e riconsegna ore 10:00 del
Lunedì dell'LO) o il Lunedì dell'LO (prelievo ore 9:00 e riconsegna dopo il pernottamento il giorno successivo).
In ogni caso, per tutte le festività, sarà rispettato il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio una settimana esclusiva, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare, così da consentire di organizzare con lui un viaggio. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno, nonché la possibilità di vedersi se non è prevista la partenza in località turistica. Sul punto, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località di vacanza dove condurranno il minore e favoriranno una eventuale visita dell'altro genitore a metà periodo.
In occasione dei compleanni dei genitori o feste delle rispettive famiglie di origine
(compleanno zii o cugini, comunioni, ecc.), il minore passerà la giornata con il genitore festeggiato o parente del festeggiato, mentre il compleanno e le feste che riguardano direttamente il bambino saranno festeggiate insieme ove possibile o secondo il piano dell'alternanza del collocamento paritetico, consentendo comunque al genitore non turnista di fare visita al figlio.
Nei giorni in cui il bambino è con un genitore, l'altro conserva il diritto di sentirsi e mandarsi messaggi anche all'utenza dell'altro genitore, nei limiti del rispetto e senza pagina 4 di 6 esagerazioni, estromettendo dal rapporto fra le parti con il figlio terzi/e che non hanno rapporti famigliari/di parentela diretta con il minore.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze del figlio nel periodo di spettanza in base al collocamento paritetico, costituendo una cameretta ad hoc con ogni necessità, dalla cancelleria al vestiario, dal gioco allo sport.
L' Assegno Unico spetterà alla genitrice.
Sgravi e agevolazioni al 50%.
Spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate se non necessarie e comunque saranno disciplinate come da protocollo del Tribunale di Pescara, con rimborso entro e non oltre 10 giorni dall'esborso.
I doni in denaro ricevuti dal bimbo in occasione di battesimo e altre ricorrenze passate e future saranno vincolati fino alla maggiore età del beneficiario in apposito/i libretto/i acceso/i in Poste o altro istituto di credito, intestato/i al minore con le firme di entrambi i genitori, appositamente conservato a disposizione delle future esigenze del figlio, con rendiconto reciproco entro dicembre-gennaio di ogni anno.
4) ULTERIORI QUESTIONI
Ciascun genitore tutelerà il minore, senza frastornarlo con la presenza temporanea di terzi con i quali si sta intrattenendo una relazione affettiva almeno fintanto che non divenga stabile, si impegnano altresì a non fargli frequentare amicizie e luoghi non confacenti con l'età del piccolo.
Entrambi i genitori dovranno interessarsi del percorso didattico ed extrascolastico del figlio anche mediante partecipazioni ai relativi incontri, saggi, prove ed eventi.
Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro genitore ogni variazione dei propri recapiti (anche telefonici) e, nel periodo in cui il genitore avrà il bimbo con sé, si pagina 5 di 6 impegna a comunicare preventivamente eventuali spostamenti in altre località per un periodo superiore alle 48 ore.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, senza interferenze di terzi e estranei nei loro rapporti e per le questioni del minore;
ciascun genitore si impegna altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere, in presenza della minore, giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore.
I ricorrenti esprimono sin d'ora reciproco consenso al rinnovo dei documenti della minore e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio di breve periodo.
Per quanto non espressamente concordato in questa sede si fa pieno riferimento al
Protocollo del Tribunale di Pescara.
Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno definito ogni questione fra loro e che non hanno altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro poiché soddisfatti dalla regolamentazione concordata.
Le parti non hanno altri giudizi pendenti fra loro.
Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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