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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/12/2024, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 5.12.2024
Causa n. 1210/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Mascia
e per la parte convenuta l'avv. D'Alessandris
La difesa di parte ricorrente dichiara di rinunciare agli atti quanto alla domanda di condanna al versamento dei contributi di cui al punto 4 delle conclusioni.
La difesa di parte resistente accetta tale rinuncia.
La difesa di parte ricorrente si riporta quindi al contenuto del ricorso e alla luce della giurisprudenza anche sopravvenuta al deposito del ricorso, sottolinea che sono stati indicati tutti gli elementi indicati dalla Cassazione al fine di supportare la domanda di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. Oltre ad aver illustrato le mansioni svolte dal lavoratore, sono stati indicati i minimi soglia del reddito di cittadinanza che può essere utile parametro dell'insufficienza della retribuzione ed insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
La difesa di parte resistente, si riporta alla memoria. Ribadisce che il parametro del reddito di cittadinanza è fuorviante e che comunque mancano le indicazioni personali che integrerebbero tale diritto. Insiste nel rigetto ed in subordine nella determinazione della retribuzione secondo il parametro minimo ritenuto rilevante dal Tribunale.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 5.12.2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1210 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
26/07/2023 avente ad oggetto: retribuzione adeguata ex art. 36 Cost.
da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASCIA DANIELE e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. D'ALESSANDRIS ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 26.7.2023 ha chiesto al suintestato Parte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1)
CP_ Disporsi la chiamata in causa dell' litisconsorte necessario per la domanda
di regolarizzazione contributiva;
Nel merito 2) Voglia il Giudice adito accertare
il diritto del ricorrente a ricevere ex art. 36 Cost il trattamento economico
parametrato sin dall'assunzione a quanto previsto dalla 3° o in subordine 2°
categoria del ccnl Metalmeccanici e o Controparte_3
1 secondo il diverso parametro che dovesse ritenersi di Giustizia 3) Voglia
conseguentemente il Giudice adito condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in via Chioda 74 Verona codice fiscale a corrispondere al ricorrente l'importo di € P.IVA_1
9.511,52 o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
4)
Voglia il Giudice adito condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in via Chioda 74 Verona codice
CP_ fiscale a corrispondere all' i contributi previdenziali nella P.IVA_1
misura di legge sulle somme dovute a titolo di differenze retributive;
5) Vittoria di spese e compensi di legge”.
Il ricorrente ha esposto, in sintesi: di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 22.3.2021 al 22.3.2022, con contratto a tempo determinato, di volta in volta prorogato, per lo svolgimento di mansioni di elettricista consistenti nella posa dei tubi elettrici, passaggio dei cavi all'interno degli stessi con creazione dell'impianto elettrico, fruttaggio, ovvero posizionamento delle varie prese elettriche, creazione di canaline per il passaggio dei cavi ed infine connessione della rete elettrica, presso vari cantieri nelle province di Bolzano, Teramo,
Bergamo, con partenza ogni mattina tra le 4 e le 5 e rientro tra le 18 e le 19, dal lunedì al venerdì e per mezza giornata (dalle 4/5 alle 14/15) per due sabati al mese, inquadramento nel livello D2 del CCNL settore metalmeccanica ANPIT;
di avere percepito una retribuzione oraria lorda pari ad € 5,65896; di non aver mai percepito retribuzione per lavoro straordinario che di fatto veniva retribuito con l'indennità di trasferta;
che l'impresa impiegava circa 18 operai tra installatori di impianti elettrici ed idraulici, oltre a due impiegate ed un geometra;
che la retribuzione prevista dal CCNL applicato dalla resistente è inferiore di circa il
40% rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL Metalmeccanici e siglato da Unionmeccanica e CGIL, CISL e UIL (CCNL Controparte_3
2 Metalmeccanici PMI), che per un lavoratore inquadrato nella 3^ categoria prevede una retribuzione oraria di € 9,50120; che in base all'art. 4, comma 9-bis dl 4/2019
(reddito di cittadinanza) un' offerta di lavoro può considerarsi “congrua” qualora preveda una retribuzione di € 858,00 netti mensili, parametro che rivela l'inadeguatezza della retribuzione percepita;
che in base al CCNL applicato la retribuzione mensile lorda era di € 978,95 (€ 5,65896 x 173); che considerando la percentuale della contribuzione del 9,19% e l'aliquota fiscale del 7/8%
(determinata tenendo conto delle detrazioni risultanti dalle buste paga), il netto di fatto percepito dal ricorrente era inferiore all'offerta “congrua”; che quindi la retribuzione percepita doveva ritenersi insufficiente rispetto al parametro costituzionale ex art. 36 Cost.; che dunque il Giudice, prendendo a parametro la
Contr retribuzione minima tabellare prevista dal CCNL Metalmeccanici applicato nel medesimo settore, per gli operai inquadrati nella 3^ categoria (a cui sono riconducibili le mansioni svolte dal ricorrente), le differenze retributive maturate ammontano ad € 9.511,52 o in subordine, volendo considerare il livello di inquadramento inferiore di cui alla 2^ categoria del predetto CCNL ad € 7.416,60,
come da analitici prospetti.
2. Si è costituita tempestivamente la resistente chiedendo il rigetto del CP_4
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Rileva in particolare che il ricorrente ha svolto mansioni di aiuto elettricista all'interno di una squadra diretta dal supervisore responsabile ed eccepisce che la retribuzione corrisposta sulla base del CCNL ANPIT deve ritenersi adeguata e proporzionata, richiamando giurisprudenza di merito relativa alla presunzione di legittimità dei livelli retributivi di cui ai contratti collettivi (e quindi definiti dalle parti sociali) ed ai limiti (e ai rischi) della determinazione giudiziale della giusta retribuzione nell'ambito della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita.
Rileva altresì che il ricorrente non ha dedotto nulla sulle reali condizioni
3 economiche personali e del suo nucleo familiare (valore ISEE, valore del patrimonio mobiliare e immobiliare, valore del reddito familiare), sui motivi che rendevano la retribuzione offerta dalla società più vantaggiosa e liberamente scelta riguardo al reddito di cittadinanza, se avesse comunque i requisiti per richiedere la misura a sostegno dei meno abbienti o ne fosse escluso e pertanto lavorare non era una scelta ma l'unica possibilità che gli consentisse di percepire un reddito.
3. Il giudice sentito personalmente il ricorrente all'udienza del 30.1.2024 e rinviata la causa in pendenza di trattative sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, all'udienza del 5.3.2024 ha preso atto dell'impossibilità di un accordo e rinviato per la discussione, ritenuta la causa istruita sulla base delle circostanze dedotte e non contestate;
l'udienza fissata veniva poi ricalendarizzata stante la sopravvenuta applicazione del magistrato in
Corte d'Appello. All'odierna udienza, preso atto della rinuncia agli atti da parte del ricorrente relativamente alla domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi asseritamente dovuti e della relativa accettazione della resistente, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza.
4. La questione oggetto del presente giudizio è stata chiarita dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione del 2.10.2023 (27711/2023, 27713/2023,
27769/2023) e da numerose pronunce delle Corti d'Appello (tra cui CdA Venezia,
sentenze 564 e 525 dell'11.11.2024, 518 del 7.10.2024, 438 del 17.7.2024 e 447
del 26.7.2024; Corte d'Appello di Milano, sentenza 570/2024; Corte d'Appello di
Torino, sentenza 430/2023 dell'11.10.2023; Corte d'Appello di Napoli, sentenza
1056/2024 del 21.3.2024; Corte d'Appello di Bologna, sentenza 441/2023 del
19.9.2023), secondo un orientamento interpretativo ormai prevalente e per la verità affatto nuovo.
4 4.1 La Corte di Cassazione ha affermato inequivocabilmente che: “Diversa è la
fattispecie, di cui si discute invece in questo giudizio, che si presenta allorché il
giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una
contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36
della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio
sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003,
9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque
l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta
retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice” (Cass., sentenza
27711/2023, punto 40).
Nessuna novità dunque si rinviene nell'affermazione dell'efficacia immediatamente precettiva e cogente dell'art. 36 Cost. e nella conseguente possibilità della verifica di conformità a Costituzione della retribuzione percepita,
anche quando la retribuzione è fissata dalla contrattazione collettiva di categoria,
sottoscritta da sindacati maggiormente rappresentativi.
Nel contratto di lavoro, infatti, in considerazione del rilievo che assume la persona del debitore della prestazione lavorativa (lavoratore), la quantificazione della controprestazione (retribuzione) a carico della controparte (datore di lavoro) non può essere parametrata ad un mero criterio di corrispettività, ma deve tener conto di quella che è stata definita “la dimensione extracontrattuale della persona che lavora”, profilo assunto al rango costituzionale attraverso la positivizzazione dei criteri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost.
4.2 In tale prospettiva, la recente giurisprudenza di legittimità richiamata,
riprendendo un orientamento consolidato (v. Cass. n. 24449/2016), ha ribadito che l'art. 36 Cost. garantisce due diritti distinti, ancorchè connessi: il diritto ad una
5 retribuzione “proporzionata”, criterio positivo e di carattere generale che implica la garanzia di “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”; il diritto ad una retribuzione
“sufficiente”, ovverosia “non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”: trattasi di “un limite negativo invalicabile in assoluto” che implica che la retribuzione deve consistere in: “ … una ricompensa
complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato
momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa …
43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione della
prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione
sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non
interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti
collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti
all'autonomia negoziale anche collettiva” (Cass. 27711/2023; v. anche Cass.
27713/2023; Cass. 27769/2023; Cass. 28320/2023; Cass. 28321/2023; Cass.
28323/2023).
4.3 Nel riprendere (citandoli puntualmente) orientamenti giurisprudenziali consolidati, con i citati arresti del 2023 la Suprema Corte ha approfondito la tematica alla luce del mutato contesto economico e delle relazioni industriali (con particolare riferimento ai modelli organizzativi della produzione, alle esternalizzazioni, alla sovrapposizione di una pluralità di contratti collettivi nel medesimo settore). Con precipuo riferimento al carattere della “sufficienza” della retribuzione, la Suprema Corte ha richiamato (elemento di novità rispetto al passato) la Direttiva Europea sui c.d. salari minimi adeguati n. 2022/2041, che ha chiarito che il concetto di “sufficienza” esclude dal suo ambito un salario
“povero” (al di sotto della soglia di povertà), mentre include un salario che sia in
6 grado di soddisfare non solo le minimali ed essenziali esigenze di vita dell'individuo, ma anche esigenze relative a beni immateriali, per esempio di carattere culturale. In tale prospettiva, del resto, anche l'art. 36 Cost. indica che la retribuzione “sufficiente” non è quella che garantisce la mera sussistenza materiale, ma quella che garantisce un quid pluris, ovvero un'esistenza “libera e dignitosa”.
4.4 La Corte di Cassazione ha approfondito anche il tema degli indici sintomatici dell'insufficienza della retribuzione, individuando il limite minimo invalicabile in parametri esterni alla contrattazione, quali gli indici AT di povertà assoluta e sul c.d. costo della vita, l'importo della NASPI, della CIG, della pensione di inabilità e del reddito di cittadinanza. Con la precisazione, per l'appunto, che non si tratta di indicatori che consentono di ritenere che una determinata retribuzione in linea con tali valori sia “sufficiente” ma che, al contrario, trattandosi di “forme di sostegno al reddito” consistenti in “somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza”, consentono di affermare che la predetta retribuzione verosimilmente non lo è.
4.5 Sicchè, pur ribadendo, in più punti delle citate sentenze del 2023, che dallo storico ruolo di “autorità salariale” rivestita dalle organizzazioni sindacali e datoriali deriva la sussistenza di una presunzione (relativa) di adeguatezza della retribuzione fissata dai contratti collettivi, non solo “in mancanza di una specifica contrattazione di categoria”, come talvolta si è affermato nella giurisprudenza di merito (richiamando erroneamente la sentenza n. 7528/2010 della Corte), ma anche “nonostante” una specifica contrattazione di categoria”.
4.6 La Suprema Corte ha delineato l'iter processuale che porta all'individuazione giudiziale della “giusta retribuzione” ex art. 36 Cost. Del resto, proprio in considerazione della natura relativa della citata presunzione, anche la retribuzione stabilita dai contratti collettivi è suscettibile di essere sottoposta, a prescindere
7 dalla misurazione della rappresentatività delle sigle firmatarie, al vaglio di compatibilità con l'art. 36 Cost.
L'iter delineato dalla Suprema Corte si articola in una c.d. pars destruens, in cui la retribuzione in concreto percepita (in genere, sulla base di un determinato
CCNL) viene sottoposta a verifica di compatibilità con i criteri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost. e, in caso di esito negativo di tale verifica, una c.d.
pars construens in cui si procede all'individuazione, in sostituzione di quella in concreto erogata, di una retribuzione parametro coerente con il dettato costituzionale.
Nella prima fase, incombe sul lavoratore che deduca la violazione dell'art. 36
Cost. allegare e provare il lavoro svolto, l'entità della retribuzione in concreto percepita, nonché “criteri di raffronto”, ovverosia “utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. nn. 11881/1990,
163/1986, 4096/1986, 7563/1987)” (Cass. 27711/2023).
In altri termini, a fronte di una presunzione (relativa) di coerenza tra retribuzione stabilita dalle parti sociali (la cui natura di “Autorità salariali” è, come detto, in linea di principio ribadita dal recente orientamento di legittimità) e parametri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost., incombe sul lavoratore l'onere di allegare indici sintomatici idonei a “scardinare” la predetta presunzione relativa,
caducandola per il venir meno dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli elementi su cui essa si fonda.
Tali circostanze non possono limitarsi al mero raffronto tra il trattamento economico complessivo percepito in concreto dal lavoratore e quello, maggiore,
previsto da un altro contratto collettivo. Deve, infatti, innanzitutto essere tenuto fermo il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha chiarito
8 che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., il confronto non può essere svolto tra singoli emolumenti previsti dal CCNL in concreto applicato e quelli previsti dal CCNL
invocato come parametro, bensì deve essere svolto tra il trattamento globalmente percepito in base al CCNL applicato al rapporto e le voci contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione prevista dal
CCNL assunto quale parametro, con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (si tratta del c.d. trattamento minimo:
paga pase, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, ovverosia il c.d.
minimo costituzionale, v. Cass. 26925/2016; Cass. 13617/2020; Cass. 7528/2010;
Cass. 18584/2008; Cass. 14791/2008; Cass. 17274/2004).
Accertata l'inadeguatezza della retribuzione in concreto percepita (le cui previsioni contrattuali devono ritenersi, dunque, in concreto nulle per contrasto con l'art. 36 Cost.), nell'ambito della c.d. pars construens il giudice deve procedere ad individuare, in positivo, un CCNL parametro che preveda una
“giusta retribuzione”, in diretta applicazione dei generali criteri previsti dalla norma costituzionale e in applicazione del potere conferitogli dall'art. 2099, comma 2, c.c., in difetto di accordo delle parti» (così Corte d'Appello di Venezia,
sentenza 447/2024).
La Corte di Cassazione nelle citate sentenze dell'ottobre 2023, suggerisce vari criteri di determinazione anche equitativa della retribuzione “adeguata” (rapporto tra salario minimo lordo e 60% del salario lordo mediano o 50% del salario lordo medio, di cui alla direttiva 2022/2041 considerando 28 e art. 5; altro CCNL del settore - “categoria affine”- in cui opera il datore di lavoro e per “prestazioni analoghe”), che, si sottolinea in questa sede, rimane comunque frutto di una valutazione inevitabilmente discrezionale che deve essere operata con massima prudenza e supportata da adeguata motivazione “giacchè [il giudice] difficilmente
9 è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (ex multis, Cass. 2245/2006,
546/2021).
In tale prospettiva, la Corte d'Appello di Venezia, con orientamento condiviso da questo Giudice, ha ritenuto preferibile il ricorso al CCNL di settore affine (che consente di discernere le voci componenti la retribuzione parametro), anche in base alla maggiore corrispondenza, dal punto di vista descrittivo, della declaratoria all'attività in concreto svolta;
tra più alternative possibili, si ritiene inoltre preferibile quella che determina il minore scostamento dagli importi previsti dal CCNL applicato con riferimento a mansioni analoghe (e dunque con esclusione del criterio del trattamento retributivo mediano tra quelli previsti dai contratti collettivi di settori affini). L'operazione di riconduzione della retribuzione oltre la soglia invalicabile dell'art. 36 Cost. opera naturalmente solo con riferimento a quelle voci che costituiscono il minimo costituzionale, ossia come detto, paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la 14ª mensilità.
5. Facendo applicazione al caso di specie dei richiamati principi si deve concludere che il ricorrente abbia correttamente allegato elementi idonei a vincere la presunzione di adeguatezza della retribuzione, raffrontando l'importo netto della retribuzione percepita a quello dell'offerta congrua di cui al reddito di cittadinanza. In particolare, come si evince dalle buste paga in atti (doc. 10 e 11
parte ricorrente) la retribuzione oraria (minimo conglobato ed E.P.R.) riconosciuta
è stata pari ad € 5,65896 fino a giugno 2021, poi aumentata ad € 5,80346 e così
rimasta per tutta la durata del rapporto, cessato in data 22 marzo 2022. Il mensile lordo quindi risultava pari ad € 979,00008 poi aumentata ad € 1.003,99858. A tali valori va aggiunto il rateo di 13^, quindi si ottengono i seguenti importi mensili
10 lordi: € 1.060,58342 ed € 1.087,66513. Trasformando tali valori al netto delle aliquote fiscali e previdenziali (così come dedotti e non contestati;
quanto a quella fiscale il ricorrente ha incluso le detrazioni spettanti) si ottengono i seguenti valori netti: € 888,874964 ed € 911,572145.
Si tratta di valori di poco al di sopra dell'offerta considerata congrua ex art. 4,
comma 9bis DL 4/2019, pari ad € 858,00 mensili netti (che giova ricordarlo non rappresenta comunque la soglia della retribuzione sufficiente).
Oltre al parametro indicato dal ricorrente, appare utile anche fare riferimento all'ancora più significativo indice di povertà assoluta definito dall'AT (che questo Giudice può utilizzare ad integrazione di quello indicato in ricorso) che nel
2021 per una persona singola (di età compresa tra 30 e 59 anni) residente in un grande comune del Veneto nel 2021 era pari ad € 871,83 e nel 2022 ad € 982,92
(valori che aumentano ove si consideri l'area metropolitana, ove effettivamente il ricorrente vive: € 932,32 per il 2021 e € 1.043,30 per il 2022).
E' lo stesso ricorrente ad aver dichiarato, chiarendo la sua effettiva situazione: “In
quel periodo ho lasciato la casa dei miei dove vivevo, perché in forza del lavoro
che avevo trovato potevo pagarmi un affitto. In casa eravamo in tre coinquilini e
pagavamo a testa Euro 320,00. E' un appartamento a Borgo Nuovo qui a Verona.
Avevo circa 900 euro nette al mese, raramente si arrivava a 1000. Vivevo con i
580 euro, riuscivo a mettermi da parte circa 100 euro al mese. Ho dovuto
chiedere a volte aiuto ai miei genitori per il mezzo, guido uno scooter, non ho mai
fatto il progetto di acquistare un' auto proprio in ragione delle entrate che avevo.
Al lavoro ci andavo in scooter. La compagnia mi rimborsava per il pasto
massimo 5 euro;
in ogni caso portavo il pranzo da casa. Segnavo che non avevo
mangiato al lavoro e mi venivano dati 5 euro in busta. Se al lavoro il
responsabile che aveva la carta prendeva il cibo per me non mi venivano versati.
Attualmente sono disoccupato”.
11 La retribuzione netta percepita dal ricorrente, dunque, appare evidentemente inadeguata e non sufficiente in base all'art. 36 Cost.
6. Sotto il profilo ricostruttivo, in assenza di contestazioni relative al CCNL
CONFAPI utilizzato quale parametro della “giusta” retribuzione dal ricorrente,
considerando che il predetto CCNL è applicabile per espressa previsione al medesimo settore (installazione impianti, anche elettrici e di reti telefoniche), si ritiene che l'inquadramento contrattuale a cui riparametrare la giusta retribuzione sia quello di cui alla 2^ categoria, come indicato in via subordinata.
In fatto, per come dedotto e non contestato le mansioni svolte dal ricorrente consistevano: “nella posa dei tubi elettrici, passaggio dei cavi all'interno degli
stessi con creazione dell'impianto elettrico, fruttaggio, ovvero posizionamento
delle varie prese elettriche, creazione di canaline per il passaggio dei cavi ed
infine connessione della rete elettrica” (capitolo di prova 2 di cui al ricorso); lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio ha dichiarato che: “Ho lavorato per la
resistente come installatore di tubazione elettrica, impianti elettrici dal marzo
2021 al marzo 2022 come indicato in ricorso” (v. verbale del 30.1.2024); è
pacifico che lavorasse in squadra (capitolo di prova 10 di cui al ricorso) diretta da un supervisore e responsabile (capitolo 8 della narrativa in fatto); nel contratto di assunzione, nella clausola 3 viene indicata la mansione di “elettricista”; la parte resistente definisce nelle proprie difese, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni,
il lavoro del ricorrente di “aiuto elettricista”.
Tali elementi di fatto possono essere qualificati considerando che l'inquadramento riconosciuto al ricorrente (e non contestato) è “D2” che si riferisce agli operatori comuni che per quanto riguarda i manutentori/montatori ricomprende l'operaio che: “Esegue semplici lavori di costruzione, di
manutenzione, di saldatura o di montaggio di attrezzature, di macchinari,
d'impianti o parti di essi;
ovvero esegue attività ausiliarie nell'attrezzamento di
12 macchinari o in operazioni similari;
ovvero effettua semplici montaggi in linea
e/o collaudi visivi con strumenti preregolati”. Quanto agli operai comuni include coloro che: “Con il necessario pregresso affiancamento e/o modesto periodo di
formazione, effettua semplici attività esecutive e ripetitive, in linea, di assemblaggio, di manutenzione ecc., sfalcio dell'erba, sostituzione corpi illuminanti, accensione/spegnimento impianti secondo procedure prefissate” (art. 245, pag. 296, doc. 2 ricorrente).
Valutando la descrizione fatta dallo stesso ricorrente e la declaratoria del CCNL
applicato, si evince che, in assenza di pregressa esperienza lavorativa nel settore o di formazione specifica (di cui non viene fatto cenno nel ricorso), il ricorrente svolgesse semplici mansioni esecutive relative e accessorie all'installazione di impianti elettrici, sotto la direzione di un responsabile/capo squadra.
Tali mansioni appaiono riconducibili alla 2^ categoria del CCNL Confapi,
secondo cui appartengono a questa categoria: “i lavoratori che svolgono attività
per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze
professionali di tipo elementare”; “Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di
categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di
costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro
parti, oppure eseguono attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinario o in
operazioni similari”; “Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria
superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di
montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni
similari” (art. 11, pag. 58 doc. 3 ricorrente).
Non appare invece possibile ricondurre le mansioni per come descritte dalla parte alla superiore 3^ categoria che prevede innanzitutto: “i lavoratori qualificati che
svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di
13 qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente
esperienza di lavoro”; “Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti
elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici (manutentore elettrico;
installatore impianti); “Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o
semplici disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore,
lavori di normale difficoltà di esecuzione: - per installazione di impianti elettrici,
di sicurezza e di telefonia interna, civili ed industriali in bassa e media tensione,
richiedenti cablaggi ripetitivi anche con interventi relativi al loro aggiustaggio,
riparazione; - ovvero eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per
lavori accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o industriali e/o
la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di corpi
scaldanti o refrigeranti: installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia
interna; tubista impianti termosanitari e di condizionamento;
ramista;
primarista”. Rispetto a tali declaratorie e profili esemplificativi, infatti mancano specifiche e puntuali allegazioni, da cui desumere l'autonomia e la relativa responsabilità nell'esecuzione delle mansioni (di normale difficoltà) proprie di questo livello che presuppone comunque una pregressa esperienza o formazione.
7. Individuato così anche il livello del CCNL parametro, va rilevato che la ricostruzione della retribuzione effettuata dal ricorrente appare corretta (doc. 12
ricorso), prendendo come riferimento i soli elementi retributivi costituenti il minimo costituzionale (quindi paga oraria di € 8,56330 e da giugno 2021 €
8,67050 anziché € 5,6590), nonchè le ore lavorate come da buste paga.
14 Le differenze retributive complessivamente dovute risultano quindi pari ad Euro
7.416,60 lorde (comprensivi dell'incidenza su 13^ e TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione 5200-26000),
considerando l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione senza attività istruttoria, fase decisionale) e la condotta processuale delle parti (in particolare la sostanziale indisponibilità alla conciliazione della resistente, anche in base ai principi più volte illustrati dal giudice alle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di Euro 7.416,60 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre al
15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 5.12.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
15
SEZIONE LAVORO
Udienza del 5.12.2024
Causa n. 1210/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Mascia
e per la parte convenuta l'avv. D'Alessandris
La difesa di parte ricorrente dichiara di rinunciare agli atti quanto alla domanda di condanna al versamento dei contributi di cui al punto 4 delle conclusioni.
La difesa di parte resistente accetta tale rinuncia.
La difesa di parte ricorrente si riporta quindi al contenuto del ricorso e alla luce della giurisprudenza anche sopravvenuta al deposito del ricorso, sottolinea che sono stati indicati tutti gli elementi indicati dalla Cassazione al fine di supportare la domanda di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. Oltre ad aver illustrato le mansioni svolte dal lavoratore, sono stati indicati i minimi soglia del reddito di cittadinanza che può essere utile parametro dell'insufficienza della retribuzione ed insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
La difesa di parte resistente, si riporta alla memoria. Ribadisce che il parametro del reddito di cittadinanza è fuorviante e che comunque mancano le indicazioni personali che integrerebbero tale diritto. Insiste nel rigetto ed in subordine nella determinazione della retribuzione secondo il parametro minimo ritenuto rilevante dal Tribunale.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 5.12.2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1210 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
26/07/2023 avente ad oggetto: retribuzione adeguata ex art. 36 Cost.
da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASCIA DANIELE e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. D'ALESSANDRIS ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 26.7.2023 ha chiesto al suintestato Parte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1)
CP_ Disporsi la chiamata in causa dell' litisconsorte necessario per la domanda
di regolarizzazione contributiva;
Nel merito 2) Voglia il Giudice adito accertare
il diritto del ricorrente a ricevere ex art. 36 Cost il trattamento economico
parametrato sin dall'assunzione a quanto previsto dalla 3° o in subordine 2°
categoria del ccnl Metalmeccanici e o Controparte_3
1 secondo il diverso parametro che dovesse ritenersi di Giustizia 3) Voglia
conseguentemente il Giudice adito condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in via Chioda 74 Verona codice fiscale a corrispondere al ricorrente l'importo di € P.IVA_1
9.511,52 o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
4)
Voglia il Giudice adito condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in via Chioda 74 Verona codice
CP_ fiscale a corrispondere all' i contributi previdenziali nella P.IVA_1
misura di legge sulle somme dovute a titolo di differenze retributive;
5) Vittoria di spese e compensi di legge”.
Il ricorrente ha esposto, in sintesi: di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 22.3.2021 al 22.3.2022, con contratto a tempo determinato, di volta in volta prorogato, per lo svolgimento di mansioni di elettricista consistenti nella posa dei tubi elettrici, passaggio dei cavi all'interno degli stessi con creazione dell'impianto elettrico, fruttaggio, ovvero posizionamento delle varie prese elettriche, creazione di canaline per il passaggio dei cavi ed infine connessione della rete elettrica, presso vari cantieri nelle province di Bolzano, Teramo,
Bergamo, con partenza ogni mattina tra le 4 e le 5 e rientro tra le 18 e le 19, dal lunedì al venerdì e per mezza giornata (dalle 4/5 alle 14/15) per due sabati al mese, inquadramento nel livello D2 del CCNL settore metalmeccanica ANPIT;
di avere percepito una retribuzione oraria lorda pari ad € 5,65896; di non aver mai percepito retribuzione per lavoro straordinario che di fatto veniva retribuito con l'indennità di trasferta;
che l'impresa impiegava circa 18 operai tra installatori di impianti elettrici ed idraulici, oltre a due impiegate ed un geometra;
che la retribuzione prevista dal CCNL applicato dalla resistente è inferiore di circa il
40% rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL Metalmeccanici e siglato da Unionmeccanica e CGIL, CISL e UIL (CCNL Controparte_3
2 Metalmeccanici PMI), che per un lavoratore inquadrato nella 3^ categoria prevede una retribuzione oraria di € 9,50120; che in base all'art. 4, comma 9-bis dl 4/2019
(reddito di cittadinanza) un' offerta di lavoro può considerarsi “congrua” qualora preveda una retribuzione di € 858,00 netti mensili, parametro che rivela l'inadeguatezza della retribuzione percepita;
che in base al CCNL applicato la retribuzione mensile lorda era di € 978,95 (€ 5,65896 x 173); che considerando la percentuale della contribuzione del 9,19% e l'aliquota fiscale del 7/8%
(determinata tenendo conto delle detrazioni risultanti dalle buste paga), il netto di fatto percepito dal ricorrente era inferiore all'offerta “congrua”; che quindi la retribuzione percepita doveva ritenersi insufficiente rispetto al parametro costituzionale ex art. 36 Cost.; che dunque il Giudice, prendendo a parametro la
Contr retribuzione minima tabellare prevista dal CCNL Metalmeccanici applicato nel medesimo settore, per gli operai inquadrati nella 3^ categoria (a cui sono riconducibili le mansioni svolte dal ricorrente), le differenze retributive maturate ammontano ad € 9.511,52 o in subordine, volendo considerare il livello di inquadramento inferiore di cui alla 2^ categoria del predetto CCNL ad € 7.416,60,
come da analitici prospetti.
2. Si è costituita tempestivamente la resistente chiedendo il rigetto del CP_4
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Rileva in particolare che il ricorrente ha svolto mansioni di aiuto elettricista all'interno di una squadra diretta dal supervisore responsabile ed eccepisce che la retribuzione corrisposta sulla base del CCNL ANPIT deve ritenersi adeguata e proporzionata, richiamando giurisprudenza di merito relativa alla presunzione di legittimità dei livelli retributivi di cui ai contratti collettivi (e quindi definiti dalle parti sociali) ed ai limiti (e ai rischi) della determinazione giudiziale della giusta retribuzione nell'ambito della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita.
Rileva altresì che il ricorrente non ha dedotto nulla sulle reali condizioni
3 economiche personali e del suo nucleo familiare (valore ISEE, valore del patrimonio mobiliare e immobiliare, valore del reddito familiare), sui motivi che rendevano la retribuzione offerta dalla società più vantaggiosa e liberamente scelta riguardo al reddito di cittadinanza, se avesse comunque i requisiti per richiedere la misura a sostegno dei meno abbienti o ne fosse escluso e pertanto lavorare non era una scelta ma l'unica possibilità che gli consentisse di percepire un reddito.
3. Il giudice sentito personalmente il ricorrente all'udienza del 30.1.2024 e rinviata la causa in pendenza di trattative sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, all'udienza del 5.3.2024 ha preso atto dell'impossibilità di un accordo e rinviato per la discussione, ritenuta la causa istruita sulla base delle circostanze dedotte e non contestate;
l'udienza fissata veniva poi ricalendarizzata stante la sopravvenuta applicazione del magistrato in
Corte d'Appello. All'odierna udienza, preso atto della rinuncia agli atti da parte del ricorrente relativamente alla domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi asseritamente dovuti e della relativa accettazione della resistente, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza.
4. La questione oggetto del presente giudizio è stata chiarita dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione del 2.10.2023 (27711/2023, 27713/2023,
27769/2023) e da numerose pronunce delle Corti d'Appello (tra cui CdA Venezia,
sentenze 564 e 525 dell'11.11.2024, 518 del 7.10.2024, 438 del 17.7.2024 e 447
del 26.7.2024; Corte d'Appello di Milano, sentenza 570/2024; Corte d'Appello di
Torino, sentenza 430/2023 dell'11.10.2023; Corte d'Appello di Napoli, sentenza
1056/2024 del 21.3.2024; Corte d'Appello di Bologna, sentenza 441/2023 del
19.9.2023), secondo un orientamento interpretativo ormai prevalente e per la verità affatto nuovo.
4 4.1 La Corte di Cassazione ha affermato inequivocabilmente che: “Diversa è la
fattispecie, di cui si discute invece in questo giudizio, che si presenta allorché il
giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una
contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36
della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio
sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003,
9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque
l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta
retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice” (Cass., sentenza
27711/2023, punto 40).
Nessuna novità dunque si rinviene nell'affermazione dell'efficacia immediatamente precettiva e cogente dell'art. 36 Cost. e nella conseguente possibilità della verifica di conformità a Costituzione della retribuzione percepita,
anche quando la retribuzione è fissata dalla contrattazione collettiva di categoria,
sottoscritta da sindacati maggiormente rappresentativi.
Nel contratto di lavoro, infatti, in considerazione del rilievo che assume la persona del debitore della prestazione lavorativa (lavoratore), la quantificazione della controprestazione (retribuzione) a carico della controparte (datore di lavoro) non può essere parametrata ad un mero criterio di corrispettività, ma deve tener conto di quella che è stata definita “la dimensione extracontrattuale della persona che lavora”, profilo assunto al rango costituzionale attraverso la positivizzazione dei criteri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost.
4.2 In tale prospettiva, la recente giurisprudenza di legittimità richiamata,
riprendendo un orientamento consolidato (v. Cass. n. 24449/2016), ha ribadito che l'art. 36 Cost. garantisce due diritti distinti, ancorchè connessi: il diritto ad una
5 retribuzione “proporzionata”, criterio positivo e di carattere generale che implica la garanzia di “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”; il diritto ad una retribuzione
“sufficiente”, ovverosia “non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”: trattasi di “un limite negativo invalicabile in assoluto” che implica che la retribuzione deve consistere in: “ … una ricompensa
complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato
momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa …
43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione della
prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione
sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non
interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti
collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti
all'autonomia negoziale anche collettiva” (Cass. 27711/2023; v. anche Cass.
27713/2023; Cass. 27769/2023; Cass. 28320/2023; Cass. 28321/2023; Cass.
28323/2023).
4.3 Nel riprendere (citandoli puntualmente) orientamenti giurisprudenziali consolidati, con i citati arresti del 2023 la Suprema Corte ha approfondito la tematica alla luce del mutato contesto economico e delle relazioni industriali (con particolare riferimento ai modelli organizzativi della produzione, alle esternalizzazioni, alla sovrapposizione di una pluralità di contratti collettivi nel medesimo settore). Con precipuo riferimento al carattere della “sufficienza” della retribuzione, la Suprema Corte ha richiamato (elemento di novità rispetto al passato) la Direttiva Europea sui c.d. salari minimi adeguati n. 2022/2041, che ha chiarito che il concetto di “sufficienza” esclude dal suo ambito un salario
“povero” (al di sotto della soglia di povertà), mentre include un salario che sia in
6 grado di soddisfare non solo le minimali ed essenziali esigenze di vita dell'individuo, ma anche esigenze relative a beni immateriali, per esempio di carattere culturale. In tale prospettiva, del resto, anche l'art. 36 Cost. indica che la retribuzione “sufficiente” non è quella che garantisce la mera sussistenza materiale, ma quella che garantisce un quid pluris, ovvero un'esistenza “libera e dignitosa”.
4.4 La Corte di Cassazione ha approfondito anche il tema degli indici sintomatici dell'insufficienza della retribuzione, individuando il limite minimo invalicabile in parametri esterni alla contrattazione, quali gli indici AT di povertà assoluta e sul c.d. costo della vita, l'importo della NASPI, della CIG, della pensione di inabilità e del reddito di cittadinanza. Con la precisazione, per l'appunto, che non si tratta di indicatori che consentono di ritenere che una determinata retribuzione in linea con tali valori sia “sufficiente” ma che, al contrario, trattandosi di “forme di sostegno al reddito” consistenti in “somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza”, consentono di affermare che la predetta retribuzione verosimilmente non lo è.
4.5 Sicchè, pur ribadendo, in più punti delle citate sentenze del 2023, che dallo storico ruolo di “autorità salariale” rivestita dalle organizzazioni sindacali e datoriali deriva la sussistenza di una presunzione (relativa) di adeguatezza della retribuzione fissata dai contratti collettivi, non solo “in mancanza di una specifica contrattazione di categoria”, come talvolta si è affermato nella giurisprudenza di merito (richiamando erroneamente la sentenza n. 7528/2010 della Corte), ma anche “nonostante” una specifica contrattazione di categoria”.
4.6 La Suprema Corte ha delineato l'iter processuale che porta all'individuazione giudiziale della “giusta retribuzione” ex art. 36 Cost. Del resto, proprio in considerazione della natura relativa della citata presunzione, anche la retribuzione stabilita dai contratti collettivi è suscettibile di essere sottoposta, a prescindere
7 dalla misurazione della rappresentatività delle sigle firmatarie, al vaglio di compatibilità con l'art. 36 Cost.
L'iter delineato dalla Suprema Corte si articola in una c.d. pars destruens, in cui la retribuzione in concreto percepita (in genere, sulla base di un determinato
CCNL) viene sottoposta a verifica di compatibilità con i criteri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost. e, in caso di esito negativo di tale verifica, una c.d.
pars construens in cui si procede all'individuazione, in sostituzione di quella in concreto erogata, di una retribuzione parametro coerente con il dettato costituzionale.
Nella prima fase, incombe sul lavoratore che deduca la violazione dell'art. 36
Cost. allegare e provare il lavoro svolto, l'entità della retribuzione in concreto percepita, nonché “criteri di raffronto”, ovverosia “utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. nn. 11881/1990,
163/1986, 4096/1986, 7563/1987)” (Cass. 27711/2023).
In altri termini, a fronte di una presunzione (relativa) di coerenza tra retribuzione stabilita dalle parti sociali (la cui natura di “Autorità salariali” è, come detto, in linea di principio ribadita dal recente orientamento di legittimità) e parametri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost., incombe sul lavoratore l'onere di allegare indici sintomatici idonei a “scardinare” la predetta presunzione relativa,
caducandola per il venir meno dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli elementi su cui essa si fonda.
Tali circostanze non possono limitarsi al mero raffronto tra il trattamento economico complessivo percepito in concreto dal lavoratore e quello, maggiore,
previsto da un altro contratto collettivo. Deve, infatti, innanzitutto essere tenuto fermo il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha chiarito
8 che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., il confronto non può essere svolto tra singoli emolumenti previsti dal CCNL in concreto applicato e quelli previsti dal CCNL
invocato come parametro, bensì deve essere svolto tra il trattamento globalmente percepito in base al CCNL applicato al rapporto e le voci contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione prevista dal
CCNL assunto quale parametro, con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (si tratta del c.d. trattamento minimo:
paga pase, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, ovverosia il c.d.
minimo costituzionale, v. Cass. 26925/2016; Cass. 13617/2020; Cass. 7528/2010;
Cass. 18584/2008; Cass. 14791/2008; Cass. 17274/2004).
Accertata l'inadeguatezza della retribuzione in concreto percepita (le cui previsioni contrattuali devono ritenersi, dunque, in concreto nulle per contrasto con l'art. 36 Cost.), nell'ambito della c.d. pars construens il giudice deve procedere ad individuare, in positivo, un CCNL parametro che preveda una
“giusta retribuzione”, in diretta applicazione dei generali criteri previsti dalla norma costituzionale e in applicazione del potere conferitogli dall'art. 2099, comma 2, c.c., in difetto di accordo delle parti» (così Corte d'Appello di Venezia,
sentenza 447/2024).
La Corte di Cassazione nelle citate sentenze dell'ottobre 2023, suggerisce vari criteri di determinazione anche equitativa della retribuzione “adeguata” (rapporto tra salario minimo lordo e 60% del salario lordo mediano o 50% del salario lordo medio, di cui alla direttiva 2022/2041 considerando 28 e art. 5; altro CCNL del settore - “categoria affine”- in cui opera il datore di lavoro e per “prestazioni analoghe”), che, si sottolinea in questa sede, rimane comunque frutto di una valutazione inevitabilmente discrezionale che deve essere operata con massima prudenza e supportata da adeguata motivazione “giacchè [il giudice] difficilmente
9 è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (ex multis, Cass. 2245/2006,
546/2021).
In tale prospettiva, la Corte d'Appello di Venezia, con orientamento condiviso da questo Giudice, ha ritenuto preferibile il ricorso al CCNL di settore affine (che consente di discernere le voci componenti la retribuzione parametro), anche in base alla maggiore corrispondenza, dal punto di vista descrittivo, della declaratoria all'attività in concreto svolta;
tra più alternative possibili, si ritiene inoltre preferibile quella che determina il minore scostamento dagli importi previsti dal CCNL applicato con riferimento a mansioni analoghe (e dunque con esclusione del criterio del trattamento retributivo mediano tra quelli previsti dai contratti collettivi di settori affini). L'operazione di riconduzione della retribuzione oltre la soglia invalicabile dell'art. 36 Cost. opera naturalmente solo con riferimento a quelle voci che costituiscono il minimo costituzionale, ossia come detto, paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la 14ª mensilità.
5. Facendo applicazione al caso di specie dei richiamati principi si deve concludere che il ricorrente abbia correttamente allegato elementi idonei a vincere la presunzione di adeguatezza della retribuzione, raffrontando l'importo netto della retribuzione percepita a quello dell'offerta congrua di cui al reddito di cittadinanza. In particolare, come si evince dalle buste paga in atti (doc. 10 e 11
parte ricorrente) la retribuzione oraria (minimo conglobato ed E.P.R.) riconosciuta
è stata pari ad € 5,65896 fino a giugno 2021, poi aumentata ad € 5,80346 e così
rimasta per tutta la durata del rapporto, cessato in data 22 marzo 2022. Il mensile lordo quindi risultava pari ad € 979,00008 poi aumentata ad € 1.003,99858. A tali valori va aggiunto il rateo di 13^, quindi si ottengono i seguenti importi mensili
10 lordi: € 1.060,58342 ed € 1.087,66513. Trasformando tali valori al netto delle aliquote fiscali e previdenziali (così come dedotti e non contestati;
quanto a quella fiscale il ricorrente ha incluso le detrazioni spettanti) si ottengono i seguenti valori netti: € 888,874964 ed € 911,572145.
Si tratta di valori di poco al di sopra dell'offerta considerata congrua ex art. 4,
comma 9bis DL 4/2019, pari ad € 858,00 mensili netti (che giova ricordarlo non rappresenta comunque la soglia della retribuzione sufficiente).
Oltre al parametro indicato dal ricorrente, appare utile anche fare riferimento all'ancora più significativo indice di povertà assoluta definito dall'AT (che questo Giudice può utilizzare ad integrazione di quello indicato in ricorso) che nel
2021 per una persona singola (di età compresa tra 30 e 59 anni) residente in un grande comune del Veneto nel 2021 era pari ad € 871,83 e nel 2022 ad € 982,92
(valori che aumentano ove si consideri l'area metropolitana, ove effettivamente il ricorrente vive: € 932,32 per il 2021 e € 1.043,30 per il 2022).
E' lo stesso ricorrente ad aver dichiarato, chiarendo la sua effettiva situazione: “In
quel periodo ho lasciato la casa dei miei dove vivevo, perché in forza del lavoro
che avevo trovato potevo pagarmi un affitto. In casa eravamo in tre coinquilini e
pagavamo a testa Euro 320,00. E' un appartamento a Borgo Nuovo qui a Verona.
Avevo circa 900 euro nette al mese, raramente si arrivava a 1000. Vivevo con i
580 euro, riuscivo a mettermi da parte circa 100 euro al mese. Ho dovuto
chiedere a volte aiuto ai miei genitori per il mezzo, guido uno scooter, non ho mai
fatto il progetto di acquistare un' auto proprio in ragione delle entrate che avevo.
Al lavoro ci andavo in scooter. La compagnia mi rimborsava per il pasto
massimo 5 euro;
in ogni caso portavo il pranzo da casa. Segnavo che non avevo
mangiato al lavoro e mi venivano dati 5 euro in busta. Se al lavoro il
responsabile che aveva la carta prendeva il cibo per me non mi venivano versati.
Attualmente sono disoccupato”.
11 La retribuzione netta percepita dal ricorrente, dunque, appare evidentemente inadeguata e non sufficiente in base all'art. 36 Cost.
6. Sotto il profilo ricostruttivo, in assenza di contestazioni relative al CCNL
CONFAPI utilizzato quale parametro della “giusta” retribuzione dal ricorrente,
considerando che il predetto CCNL è applicabile per espressa previsione al medesimo settore (installazione impianti, anche elettrici e di reti telefoniche), si ritiene che l'inquadramento contrattuale a cui riparametrare la giusta retribuzione sia quello di cui alla 2^ categoria, come indicato in via subordinata.
In fatto, per come dedotto e non contestato le mansioni svolte dal ricorrente consistevano: “nella posa dei tubi elettrici, passaggio dei cavi all'interno degli
stessi con creazione dell'impianto elettrico, fruttaggio, ovvero posizionamento
delle varie prese elettriche, creazione di canaline per il passaggio dei cavi ed
infine connessione della rete elettrica” (capitolo di prova 2 di cui al ricorso); lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio ha dichiarato che: “Ho lavorato per la
resistente come installatore di tubazione elettrica, impianti elettrici dal marzo
2021 al marzo 2022 come indicato in ricorso” (v. verbale del 30.1.2024); è
pacifico che lavorasse in squadra (capitolo di prova 10 di cui al ricorso) diretta da un supervisore e responsabile (capitolo 8 della narrativa in fatto); nel contratto di assunzione, nella clausola 3 viene indicata la mansione di “elettricista”; la parte resistente definisce nelle proprie difese, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni,
il lavoro del ricorrente di “aiuto elettricista”.
Tali elementi di fatto possono essere qualificati considerando che l'inquadramento riconosciuto al ricorrente (e non contestato) è “D2” che si riferisce agli operatori comuni che per quanto riguarda i manutentori/montatori ricomprende l'operaio che: “Esegue semplici lavori di costruzione, di
manutenzione, di saldatura o di montaggio di attrezzature, di macchinari,
d'impianti o parti di essi;
ovvero esegue attività ausiliarie nell'attrezzamento di
12 macchinari o in operazioni similari;
ovvero effettua semplici montaggi in linea
e/o collaudi visivi con strumenti preregolati”. Quanto agli operai comuni include coloro che: “Con il necessario pregresso affiancamento e/o modesto periodo di
formazione, effettua semplici attività esecutive e ripetitive, in linea, di assemblaggio, di manutenzione ecc., sfalcio dell'erba, sostituzione corpi illuminanti, accensione/spegnimento impianti secondo procedure prefissate” (art. 245, pag. 296, doc. 2 ricorrente).
Valutando la descrizione fatta dallo stesso ricorrente e la declaratoria del CCNL
applicato, si evince che, in assenza di pregressa esperienza lavorativa nel settore o di formazione specifica (di cui non viene fatto cenno nel ricorso), il ricorrente svolgesse semplici mansioni esecutive relative e accessorie all'installazione di impianti elettrici, sotto la direzione di un responsabile/capo squadra.
Tali mansioni appaiono riconducibili alla 2^ categoria del CCNL Confapi,
secondo cui appartengono a questa categoria: “i lavoratori che svolgono attività
per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze
professionali di tipo elementare”; “Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di
categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di
costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro
parti, oppure eseguono attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinario o in
operazioni similari”; “Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria
superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di
montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni
similari” (art. 11, pag. 58 doc. 3 ricorrente).
Non appare invece possibile ricondurre le mansioni per come descritte dalla parte alla superiore 3^ categoria che prevede innanzitutto: “i lavoratori qualificati che
svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di
13 qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente
esperienza di lavoro”; “Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti
elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici (manutentore elettrico;
installatore impianti); “Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o
semplici disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore,
lavori di normale difficoltà di esecuzione: - per installazione di impianti elettrici,
di sicurezza e di telefonia interna, civili ed industriali in bassa e media tensione,
richiedenti cablaggi ripetitivi anche con interventi relativi al loro aggiustaggio,
riparazione; - ovvero eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per
lavori accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o industriali e/o
la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di corpi
scaldanti o refrigeranti: installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia
interna; tubista impianti termosanitari e di condizionamento;
ramista;
primarista”. Rispetto a tali declaratorie e profili esemplificativi, infatti mancano specifiche e puntuali allegazioni, da cui desumere l'autonomia e la relativa responsabilità nell'esecuzione delle mansioni (di normale difficoltà) proprie di questo livello che presuppone comunque una pregressa esperienza o formazione.
7. Individuato così anche il livello del CCNL parametro, va rilevato che la ricostruzione della retribuzione effettuata dal ricorrente appare corretta (doc. 12
ricorso), prendendo come riferimento i soli elementi retributivi costituenti il minimo costituzionale (quindi paga oraria di € 8,56330 e da giugno 2021 €
8,67050 anziché € 5,6590), nonchè le ore lavorate come da buste paga.
14 Le differenze retributive complessivamente dovute risultano quindi pari ad Euro
7.416,60 lorde (comprensivi dell'incidenza su 13^ e TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione 5200-26000),
considerando l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione senza attività istruttoria, fase decisionale) e la condotta processuale delle parti (in particolare la sostanziale indisponibilità alla conciliazione della resistente, anche in base ai principi più volte illustrati dal giudice alle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di Euro 7.416,60 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre al
15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 5.12.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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