Articolo 9 della Legge 4 agosto 1990, n. 240
Articolo 8Articolo 10
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2 settembre 1990
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12 agosto 2006
Art. 9. 1. I soggetti gestori degli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia, ((...)) e Marcianise-Nola, gia' individuati dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonche' di Parma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal comitato dei Ministri di cui all' articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi non si applica il regime di concessione di cui all'articolo 3. L'ammissione alle provvidenze e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 novembre 1998, n. 413 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'interporto "Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unita'."
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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