Sentenza 22 giugno 2022
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/06/2022, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 01035/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01274/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mysun S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso originario:
- della nota prot. n. 7453 dell'8.7.2021 della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico - Sezione infrastrutture energetiche e digitali - Servizio energia e fonti alternative e rinnovabili;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/ conseguenziale e, in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse fatto valere:
- del provvedimento n. 34 del 23.3.2021 della Provincia di Brindisi - Area 4 - ambiente, ecologia e mobilità - Settore ambiente;
- del parere espresso dalla Regione Puglia - Servizio tutela e valorizzazione del paesaggio giusta nota prot. n. 29351 del 3.11.2020;
- del parere espresso dalla Soprintendenza giusta nota prot. n. 21281 dell'11.11.2020;
- degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del PPTR;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mysun S.r.l. il 5/11/2021, per l’annullamento:
- della nota prot. n. 26822 del 12.8.2021 della Provincia di Brindisi - Area 4 - ambiente, ecologia e mobilità - ambiente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/ conseguenziale e, in particolare, ove occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere:
- delle note prot. n. 9256 del 17.9.2021 e prot. n. 10416 del 5.10.2021 della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico - Sezione infrastrutture energetiche e digitali - Servizio energia e fonti alternative e rinnovabili;
- degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. e della “normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito” del PPTR.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Sticchi Damiani per la parte ricorrente, avv. T.T. Colelli per la parte resistente;
Visto l'art. 36, co. 2, c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, la ricorrente – la quale ha proposto innanzi alla Provincia di Brindisi istanza di V.I.A. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 15.06624 MW nei comuni di Erchie (BR) e Torre Santa Susanna (BR), in area agricola caratterizzata dalla presenza di cave naturalizzate e di una cava che ha cessato l’attività nel 2019 – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui la nota prot. n. 7453 dell’8.7.2021 della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico - Sezione infrastrutture energetiche e digitali - Servizio energia e fonti alternative e rinnovabili, “ … nella parte in cui pare aver ipotizzato la perdurante operatività delle prescrizioni nei termini di cui innanzi poste nei pareri espressi dalla Regione Puglia - Servizio tutela e valorizzazione del paesaggio e dalla Soprintendenza ” (cfr. ricorso, p. 6).
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 136 e 146 del d. lgs. 22.1.2004, n. 42, 7 della L.r. 7.10.2009, n. 20, 41, 42 e 97 della Cost., 1 del I protocollo addizionale CEDU, 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 6 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R., nonché della direttiva 2009/28/CE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e del principio di tipicità degli atti amministrativi; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 136 e 146 del d. lgs. 22.1.2004, n. 42, 7 della L.r. 7.10.2009, n. 20, 41, 42 e 97 della Cost., 1 del I protocollo addizionale CEDU, 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 6 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R., nonché della direttiva 2009/28/CE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e del principio di tipicità degli atti amministrativi. Eccesso di potere. Illegittimità in via derivata.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
1.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 5.11.2021 la ricorrente ha altresì impugnato gli atti in epigrafe, tra cui la nota della Provincia di Brindisi prot. n. 26822/21, e le note prot. n. 9256 del 17.9.2021 e prot. n. 10416 del 5.10.2021 della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico - Sezione infrastrutture energetiche e digitali - Servizio energia e fonti alternative e rinnovabili.
A sostegno dei motivi aggiunti, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 136 e 146 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, 7 della L.r. 7.10.2009, n. 20, 41, 42 e 97 della Cost., 1 del I protocollo addizionale CEDU, 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 6 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. e 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387, nonché della direttiva 2009/28/CE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e del principio di tipicità degli atti amministrativi. Eccesso di potere; 2) illegittimità in via derivata e autonoma.
Ha chiesto pertanto l’annullamento anche degli atti impugnati con motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 15.6.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, di rilevati profili di inammissibilità e di improcedibilità delle impugnative proposte.
2. Il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Invero, con ricorso originario la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 7453 dell’8.7.2021 della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico - Sezione infrastrutture energetiche e digitali - Servizio energia e fonti alternative e rinnovabili, “ … nella parte in cui pare aver ipotizzato la perdurante operatività delle prescrizioni nei termini di cui innanzi poste nei pareri espressi dalla Regione Puglia - Servizio tutela e valorizzazione del paesaggio e dalla Soprintendenza ” (cfr. ricorso, p. 6).
2.2. Orbene, ciò che la ricorrente ha soltanto ipotizzato nel ricorso originario (“ … nella parte in cui pare avere ipotizzato … ”), ha costituito oggetto di specifica attuazione nella nota provinciale prot. n. 26822/21, impugnata con motivi aggiunti.
Invero, si legge in detta nota che: “ questo Servizio ritiene che le rimodulazioni in riduzione da operare al progetto in parola, siano esclusivamente quelle di cui alla nota prot. n. 8078 del 02/11/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia in quanto titolo autorizzativo di portata paesaggistica, conseguentemente, il layout dell’impianto e la potenza nominale devono essere quelle derivanti dall’applicazione delle misure riduttive impartite dal Servizio Regionale competente ”.
2.3. Ne consegue che è venuto meno l’interesse al ricorso originario, essendo l’ambito di operatività della VIA in esame chiarita con portata precettiva dalla successiva nota provinciale prot. n. 26822/21, impugnata con motivi aggiunti.
2.4. Per tali ragioni, il ricorso originario va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse da parte della ricorrente.
3. Venendo ora all’esame dei motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato sia la nota provinciale prot. n. 26822/21, sia le note regionali prot. n. 9256/21 e prot. n. 10416/21.
3.1. Orbene, per quel che riguarda le note regionali da ultimo citate, trattasi chiaramente di atti endoprocedimentali, e segnatamente, di preavvisi di diniego, ex art. 10- bis l. n. 241/90.
Invero, si legge nell’incipit iniziale della nota prot. n. 10416/21 quanto segue: “ Riscontro alle osservazioni presentate dalla Società proponente alla nota prot.9256 del 17/09/2021 di Comunicazione motivi ostativi ” (cfr. nota cit, p. 1).
3.2. Si legge infine nella parte finale di detta nota che: “ questa Sezione concede la proroga richiesta pari a n.30 giorni dal ricevimento della presente, per la presentazione della documentazione. Ai sensi dell’art.10 bis della Legge n.241/90, i termini per la conclusione del procedimento in oggetto
si intendono interrotti e, pertanto, la scrivente Sezione è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardi nella conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica in conseguenza della proroga richiesta. Ai sensi del citato art.10bis, scaduto il termine concesso, questa Sezione procederà alla
valutazione della documentazione trasmessa, dando comunicazione dell’eventuale
accoglimento della stessa ” (cfr. nota cit, p. 3).
3.3. All’evidenza, trattasi di atti endoprocedimentali, non essendo ancora concluso il relativo procedimento, dovendo la Regione esprimere una determinazione finale e conclusiva in ordine all’istanza di parte ricorrente.
3.4. Per tali ragioni, i motivi aggiunti, nella parte aventi ad oggetto l’impugnativa delle citate note regionali prot. n. 9256/21 e prot. n. 10416/21, vanno dichiarati inammissibili, per carenza di interesse da parte della ricorrente.
4. Residua lo scrutinio di legittimità della nota provinciale prot. n. 26822/21, avente senz’altro natura immediatamente lesiva per la ricorrente, imponendo una rimodulazione dell’impianto che la ricorrente asserisce essere in insanabile contrasto con la VIA da essa ottenuta, e comunque, tale da rendere la realizzazione del detto impianto di fatto irrealizzabile.
Tuttavia, al fine del detto scrutinio, occorre preventivamente acquisire, a cura della Regione, l’originale della nota prot. n. 8078 del 02/11/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
A tal fine, si assegna alla Regione termine di gg. 60 per provvedere a tale incombente istruttorio.
5. Il giudizio, pertanto, relativamente a tale capo di domanda, va rinviato per le ulteriori determinazioni all’udienza pubblica del 16.11.2022.
6. Spese all’esito del definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso originario;
- dichiara l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso le note regionali prot. n. 9256/21 e prot. n. 10416/21;
- ordina gli incombenti istruttori descritti in narrativa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza pubblica del 16.11.2022.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO