Decreto presidenziale 12 maggio 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto presidenziale 12/05/2022, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2022
N. 00066/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00548/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Pulcini e Giovanni Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari dei seguenti provvedimenti:
- ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il S.U.A.P. del Comune di Carovigno ha dichiarato la decadenza del diritto della sig.ra GI OT ad esercitare l'attività di ristorazione in pretesa esecuzione della Informazione Interdittiva Antimafia emessa dal Prefetto di Brindisi prot. n.-OMISSIS-;
- Informazione Interdittiva Antimafia adottata dal Prefetto di Brindisi prot. n.-OMISSIS-, oltre atti consequenziali, presupposti e connessi, anche non conosciuti, ivi compresa per quanto possa occorrere la Relazione prefettizia allegata al D.P.R. 12 marzo 2021 nella sola parte in cui contiene un probabile riferimento alla posizione della sig.ra TT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini processuali depositata dalla ricorrente in calce al ricorso notificato alle controparti il 10 Maggio 2022 e depositato in pari data alle ore 19,05, ai fini della trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta;
Ritenute sussistenti le ragioni di urgenza allegate dalla parte ricorrente nella predetta istanza di abbreviazione dei termini processuali;
Letto ed applicato l’art. 53 c.p.a.;
P.Q.M.
accoglie la suindicata istanza di abbreviazione dei termini processuali presentata in calce al ricorso introduttivo del giudizio ai fini della trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta e, per l’effetto, dispone la riduzione alla metà dei termini processuali ex artt. 53 e 55 c.p.a. ai fini della trattazione della predetta istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 25 Maggio 2022.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 11 Maggio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.