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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 96/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 22 gennaio 2025 alle ore 09.00, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Teams, sono comparsi:
l'avv. PANELLA ANTONIO Controparte_2
-per l'avv. BAIOCCHI Controparte_1
MOLINA I difensori delle parti concludono e discutono riportandosi agli atti e alle conclusioni rassegnate nelle note conclusive, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 96/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANELLA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PANELLA ANTONIO
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAIOCCHI MOLINA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 36 51016 MONTECATINI presso il difensore avv. BAIOCCHI MOLINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-cessione credito derivante da contratto bancario
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e, in particolare:
-parte opponente: “All'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e per l'effetto In via principale - Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione processuale e/o ad agire e/o titolarità attiva della soc. nei confronti del sig. e, Controparte_1 Parte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11975/2022 R.G.; In via subordinata - Accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11975/2022 R.G. per mancanza dei contratti di finanziamento del 30.06.2003 e del 31.01.2004 posti a fondamento del credito oggetto di causa;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e, Parte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo medesimo;
In via ulteriormente subordinata -
pagina 2 di 6 Accertare e dichiarare prescritta la pretesa creditoria avanzata dalla soc. Controparte_1 nei confronti del sig. e, conseguentemente, revocare il decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11975/2022 R.G.; In estremo subordine - Accertare l'indeterminatezza del contratto di finanziamento n. 0010151268626000 dell'1.10.2002, formulato dalla soc. e, per effetto Controparte_3 del combinato disposto di cui agli artt. 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c., dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto medesimo;
- Conseguentemente, dichiarare non dovute le somme a titolo di interessi moratori, penali e spese previste dalle suddette norme contrattuali;
- Accertare la difformità del Tasso Annuo Effettivo Globale effettivamente applicato nel contratto di finanziamento predisposto dalla rispetto a quello dichiarato nel contratto medesimo e, conseguentemente, Controparte_3 dichiarare la nullità del contratto stesso e/o della clausola inerente il TAEG e non dovuti i relativi interessi;
- In accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11975/2022 R.G., e dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. in merito al contratto oggetto di causa;
In ogni Parte_1 caso - Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c., oltre spese di ctu e ctp”.
-parte opposta: “In via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. In via principale, rigettare le domande tutte avversarie – previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria - previa adozione di ogni provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm, – accertare e conseguentemente condannare il Sig. , al pagamento di un importo pari alla linea di Parte_1 fido utilizzata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o altra somma meglio vista o di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa e anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO Controparte_4
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum, alla luce del “principio di chiarezza e sinteticità” di cui all'art. 121, si richiamano per relationem gli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti, rimandando agli stessi per completezza.
Giova tuttavia rilevare che il presente giudizio è stato introdotto dal sig. , al Parte_1
fine di proporre opposizione, avverso il decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, con il quale il
Tribunale di Firenze gli ha ingiunto di pagare la somma di €14.232,88 in favore della società
[...]
in forza di quattro cessioni di credito pro-soluto ex art 58 Controparte_1
TUB.
A motivo dell'opposizione ha eccepito ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva Parte_1
dell'opposta; la mancata prova del credito ingiunto e la prescrizione del relativo diritto, nonchè la nullità dei finanziamenti dai quali sarebbe derivato il credito ingiunto.
pagina 3 di 6 L'opposta si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza dell'opposizione ed ottenere la concessione della provvisoria esecuzione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, e, in subordine, al fine di ottenere la restituzione ex art 2033 c.c. delle somme finanziate ed utilizzate dal sig. . Parte_1
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed inutilmente esperito il tentativo di mediazione, la causa passa in decisione dopo essere stata istruita dalle parti mediante atti e documenti, nonchè mediante CTU diretta alla verifica delle ipotesi di nullità prospettate dall'opponente.
L'opposizione si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento.
ONERI PROBATORI DELLE PARTI
Nel giudizio di opposizione, com'è noto, vi è un'inversione dell'onere della prova tra opposto e opponente, dato che solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e
l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 6421.2003 Cass.
n. 26128.2010, Cass. n. 16340.2009); pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, mentre all'opponente compete di far valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 82421.2006 e Cass. n.
13240.2019).
In punto sempre di onere della prova, secondo principi consolidati in giurisprudenza, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. S.U. n.
13533.2001, Cass. n. 3472. 2008, Cass. n. 8736.2014).
Nelle controversie in materia bancaria, è altresì principio ormai consolidato in giurisprudenza, che l'estratto conto certificato ex art 50 TUB che, peraltro, può essere utilizzato anche nel caso in cui il credito sia stato oggetto di operazioni cartolarizzazione ex art 58 TUB (Cass. n. 31577.2019), è idoneo in sede monitoria a fondare la pretesa e quindi ad ottenere il decreto ingiuntivo ma, tuttavia, nella fase a cognizione piena risulta insufficiente a provare l'esistenza del credito, dato che in tale sede deve essere pagina 4 di 6 necessariamente pubblicato anche il relativo contratto sulla cui base si fonda la pretesa creditoria;
in tale fase, quindi, trovano applicazione le usuali regole probatorie, anche se l'estratto conto può valere come indizio di prova, rimesso al prudente apprezzamento del Giudice (Cass. n.21092.2016, Cass. n.
1892.2023).
Venendo al caso concreto, va osservato che la parte opposta, parte attrice in senso sostanziale del presente giudizio, è venuta meno all'onere probatorio cui era gravata.
Difatti, per quanto la documentazione prodotta dalla cessionaria opposta (l'estratto ex art. 50
TUB, atti cessione), sia stata idonea ad ottenere l'opposta ingiunzione, non è sufficiente a provare la titolarità in capo all'opposta del credito, né l'esistenza del credito stesso.
Secondo i soprarichiamati principi, a fronte dell'opposizione del , Parte_1 [...]
aveva l'onere di provare la cessione e che il credito per cui causa era Controparte_1
ricompresa nella cessione ex art 58 TUB.
Va ricordato che, in linea generale, in tema di cessione, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.
1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (Cass. 5478.2024, ed ex multis, cfr. Cass. 17944.2023, Cass. 28790.2024).
Quindi, sostanzialmente, una cosa è l'esistenza del contratto di cessione e un'altra è la notifica/avviso di cessione, dato che quest'ultima non prova l'esistenza della cessione stessa né, tanto meno, che il credito del debitore sia stato incluso nella cessione medesima (Cass. 5478.2024, Cass.
28790.2024. Cass., n. 21821.2023, Cass. 3405.2024).
Come accertato anche dal CTU nominato, la documentazione prodotta dall'opposta, è assolutamente insufficiente, dato non solo la mancanza degli atti di cessione, ma anche la mancanza dei contratti dai quali il credito ingiunto si sarebbe originato.
Stante la mancata prova dell'esistenza del credito e della titolarità dello stesso da parte dell'opposta, il decreto ingiuntivo va revocato.
pagina 5 di 6 Le ragioni che conducono alla revoca del decreto, comportano altresì il rigetto della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., risultata anch'essa priva di prova dei relativi fatti giustificativi ex art. 2697
c.c..
SPESE DI LITE
Venendo alle spese di lite, vengono regolate sulla base del principio della soccombenza di cui all'art 91 cpc e pertanto vanno poste a carico di parte opposta.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo sulla base delle Tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate ai parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore individuabile a posteriori come da NIR (scaglione tra €5.201 a €26.000) nei valori minimi, dato la ridotta attività espletata.
Parimenti le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico della parte opposta- soccombente.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione promossa dal sig. così dispone: Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022
CONDANNA parte opposta al pagamento Controparte_1 delle spese di giudizio dell'opposizione che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso del contributo unificato e della marca iscrizione, oltre rimborso spese al 15 %, IVA e CAP
PONE definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU liquidate come da decreto.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17.17.
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sabrina Luperini
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 96/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 22 gennaio 2025 alle ore 09.00, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Teams, sono comparsi:
l'avv. PANELLA ANTONIO Controparte_2
-per l'avv. BAIOCCHI Controparte_1
MOLINA I difensori delle parti concludono e discutono riportandosi agli atti e alle conclusioni rassegnate nelle note conclusive, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 96/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANELLA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PANELLA ANTONIO
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAIOCCHI MOLINA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 36 51016 MONTECATINI presso il difensore avv. BAIOCCHI MOLINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-cessione credito derivante da contratto bancario
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e, in particolare:
-parte opponente: “All'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e per l'effetto In via principale - Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione processuale e/o ad agire e/o titolarità attiva della soc. nei confronti del sig. e, Controparte_1 Parte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11975/2022 R.G.; In via subordinata - Accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11975/2022 R.G. per mancanza dei contratti di finanziamento del 30.06.2003 e del 31.01.2004 posti a fondamento del credito oggetto di causa;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e, Parte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo medesimo;
In via ulteriormente subordinata -
pagina 2 di 6 Accertare e dichiarare prescritta la pretesa creditoria avanzata dalla soc. Controparte_1 nei confronti del sig. e, conseguentemente, revocare il decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11975/2022 R.G.; In estremo subordine - Accertare l'indeterminatezza del contratto di finanziamento n. 0010151268626000 dell'1.10.2002, formulato dalla soc. e, per effetto Controparte_3 del combinato disposto di cui agli artt. 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c., dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto medesimo;
- Conseguentemente, dichiarare non dovute le somme a titolo di interessi moratori, penali e spese previste dalle suddette norme contrattuali;
- Accertare la difformità del Tasso Annuo Effettivo Globale effettivamente applicato nel contratto di finanziamento predisposto dalla rispetto a quello dichiarato nel contratto medesimo e, conseguentemente, Controparte_3 dichiarare la nullità del contratto stesso e/o della clausola inerente il TAEG e non dovuti i relativi interessi;
- In accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11975/2022 R.G., e dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. in merito al contratto oggetto di causa;
In ogni Parte_1 caso - Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c., oltre spese di ctu e ctp”.
-parte opposta: “In via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. In via principale, rigettare le domande tutte avversarie – previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria - previa adozione di ogni provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm, – accertare e conseguentemente condannare il Sig. , al pagamento di un importo pari alla linea di Parte_1 fido utilizzata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o altra somma meglio vista o di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa e anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO Controparte_4
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum, alla luce del “principio di chiarezza e sinteticità” di cui all'art. 121, si richiamano per relationem gli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti, rimandando agli stessi per completezza.
Giova tuttavia rilevare che il presente giudizio è stato introdotto dal sig. , al Parte_1
fine di proporre opposizione, avverso il decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022, con il quale il
Tribunale di Firenze gli ha ingiunto di pagare la somma di €14.232,88 in favore della società
[...]
in forza di quattro cessioni di credito pro-soluto ex art 58 Controparte_1
TUB.
A motivo dell'opposizione ha eccepito ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva Parte_1
dell'opposta; la mancata prova del credito ingiunto e la prescrizione del relativo diritto, nonchè la nullità dei finanziamenti dai quali sarebbe derivato il credito ingiunto.
pagina 3 di 6 L'opposta si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza dell'opposizione ed ottenere la concessione della provvisoria esecuzione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, e, in subordine, al fine di ottenere la restituzione ex art 2033 c.c. delle somme finanziate ed utilizzate dal sig. . Parte_1
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed inutilmente esperito il tentativo di mediazione, la causa passa in decisione dopo essere stata istruita dalle parti mediante atti e documenti, nonchè mediante CTU diretta alla verifica delle ipotesi di nullità prospettate dall'opponente.
L'opposizione si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento.
ONERI PROBATORI DELLE PARTI
Nel giudizio di opposizione, com'è noto, vi è un'inversione dell'onere della prova tra opposto e opponente, dato che solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e
l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 6421.2003 Cass.
n. 26128.2010, Cass. n. 16340.2009); pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, mentre all'opponente compete di far valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 82421.2006 e Cass. n.
13240.2019).
In punto sempre di onere della prova, secondo principi consolidati in giurisprudenza, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. S.U. n.
13533.2001, Cass. n. 3472. 2008, Cass. n. 8736.2014).
Nelle controversie in materia bancaria, è altresì principio ormai consolidato in giurisprudenza, che l'estratto conto certificato ex art 50 TUB che, peraltro, può essere utilizzato anche nel caso in cui il credito sia stato oggetto di operazioni cartolarizzazione ex art 58 TUB (Cass. n. 31577.2019), è idoneo in sede monitoria a fondare la pretesa e quindi ad ottenere il decreto ingiuntivo ma, tuttavia, nella fase a cognizione piena risulta insufficiente a provare l'esistenza del credito, dato che in tale sede deve essere pagina 4 di 6 necessariamente pubblicato anche il relativo contratto sulla cui base si fonda la pretesa creditoria;
in tale fase, quindi, trovano applicazione le usuali regole probatorie, anche se l'estratto conto può valere come indizio di prova, rimesso al prudente apprezzamento del Giudice (Cass. n.21092.2016, Cass. n.
1892.2023).
Venendo al caso concreto, va osservato che la parte opposta, parte attrice in senso sostanziale del presente giudizio, è venuta meno all'onere probatorio cui era gravata.
Difatti, per quanto la documentazione prodotta dalla cessionaria opposta (l'estratto ex art. 50
TUB, atti cessione), sia stata idonea ad ottenere l'opposta ingiunzione, non è sufficiente a provare la titolarità in capo all'opposta del credito, né l'esistenza del credito stesso.
Secondo i soprarichiamati principi, a fronte dell'opposizione del , Parte_1 [...]
aveva l'onere di provare la cessione e che il credito per cui causa era Controparte_1
ricompresa nella cessione ex art 58 TUB.
Va ricordato che, in linea generale, in tema di cessione, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.
1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (Cass. 5478.2024, ed ex multis, cfr. Cass. 17944.2023, Cass. 28790.2024).
Quindi, sostanzialmente, una cosa è l'esistenza del contratto di cessione e un'altra è la notifica/avviso di cessione, dato che quest'ultima non prova l'esistenza della cessione stessa né, tanto meno, che il credito del debitore sia stato incluso nella cessione medesima (Cass. 5478.2024, Cass.
28790.2024. Cass., n. 21821.2023, Cass. 3405.2024).
Come accertato anche dal CTU nominato, la documentazione prodotta dall'opposta, è assolutamente insufficiente, dato non solo la mancanza degli atti di cessione, ma anche la mancanza dei contratti dai quali il credito ingiunto si sarebbe originato.
Stante la mancata prova dell'esistenza del credito e della titolarità dello stesso da parte dell'opposta, il decreto ingiuntivo va revocato.
pagina 5 di 6 Le ragioni che conducono alla revoca del decreto, comportano altresì il rigetto della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., risultata anch'essa priva di prova dei relativi fatti giustificativi ex art. 2697
c.c..
SPESE DI LITE
Venendo alle spese di lite, vengono regolate sulla base del principio della soccombenza di cui all'art 91 cpc e pertanto vanno poste a carico di parte opposta.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo sulla base delle Tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate ai parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore individuabile a posteriori come da NIR (scaglione tra €5.201 a €26.000) nei valori minimi, dato la ridotta attività espletata.
Parimenti le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico della parte opposta- soccombente.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione promossa dal sig. così dispone: Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4556/2022 del 22.11.2022
CONDANNA parte opposta al pagamento Controparte_1 delle spese di giudizio dell'opposizione che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso del contributo unificato e della marca iscrizione, oltre rimborso spese al 15 %, IVA e CAP
PONE definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU liquidate come da decreto.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17.17.
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22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sabrina Luperini