Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/04/2026, n. 7848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7848 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03996/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3996 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ams Group S.r.l. Unip, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Borsci e Alvise Arvalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alvise Arvalli in Padova;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
nei confronti
M.G. Lorenzatto - S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto: “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”;
2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AMS GROUP S.R.L. UNIP il 22/4/2025:
l’annullamento della Determinazione 27.11.2024, n. 25860, del Direttore della Direzione Gene-rale, Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna e della nota ricevuta via pec il 24.1.2025 con cui è stata comunicata a AMS Group S.r.l. Unip., richiedendosi alla stessa di provvedere, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico per il pay-back dispositivi medici anni 2015-2018 ricalcolata nell’Allegato 1 alla Determinazione, ovvero di segnalare eventuali cause ostative al pagamento, con l’avvertimento che, diversamente, il debito sarebbe stato compensato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la memoria del 4 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. VA IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorso introduttivo è stato proposto onde contestare gli atti indicati in epigrafe, applicativi della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018;
- con i successivi motivi aggiunti si è impugnata la Determinazione 27.11.2024, n. 25860 della Regione Emilia Romagna e della nota ricevuta via pec il 24.1.2025 con cui è stata comunicata a AMS Group S.r.l. Unip., richiedendosi alla stessa di provvedere, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico per il pay-back dispositivi medici anni 2015-2018;
- si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe indicate chiedendo il rigetto del ricorso;
- in pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, secondo cui: “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015”;
- nell’imminenza dell’udienza straordinaria del 24 aprile 2026 e precisamente il 4 aprile 2026 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato che la società ha corrisposto la somma ridotta prevista dal menzionato art. 7 del d.l. n. 95/2025 e non ha, pertanto, interesse alla prosecuzione del contenzioso;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e che, ancora, l’andamento del giudizio giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IU, Presidente FF, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VA IU |
IL SEGRETARIO