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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 6181 dell'anno 2020, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 6494 dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14/07/2024 e vertente
TRA
in.p.l.r.pt. (C.F. Parte_1
), nonché dai singoli soci della stessa , C.F. P.IVA_1 Parte_2
, , C.F. , C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
, C.F. , C.F.
[...] C.F._3 Parte_5
, , C.F. C.F._4 Parte_6 C.F._5
, C.F. , C.F. Parte_7 C.F._6 Parte_8
, , C.F. , C.F._7 Parte_9 C.F._8 Pt_10
C.F. , C.F.
[...] C.F._9 Parte_11 C.F._10
C.F. , nonché dai soci della Parte_12 C.F._11 [...]
C.F. Parte_13 Parte_14
, C.F. , C.F._12 Parte_15 C.F._13 elettivamente domiciliati presso lo studio dall'Avv. Pietro Marsili (CF.
[...]
), in Roma, Via dei Due Macelli n. 60 che li rappresentata e difende, C.F._14
giusta procura in atti;
- Appellanti nella causa n. 6181/2020 –
E
C.F , C.F. CP_1 C.F._15 Parte_16
, C.F. , C.F._16 CP_2 C.F._17
C.F. , Controparte_3 C.F._18 Controparte_4
C.F. , C.F. , C.F._19 Controparte_5 C.F._20
in qualità di erede di C.F. Controparte_6 Persona_1
, C.F. , C.F._21 Controparte_7 C.F._22
C.F. Controparte_8 C.F._23 CP_9
C.F. , C.F.
[...] C.F._24 Controparte_10
, C.F. , C.F._25 Controparte_11 C.F._26
C.F. n.q. di erede di Parte_17 C.F._27 [...]
, C.F. , Persona_2 Parte_18 C.F._28
n.q. di erede di , C.F. Persona_2 Parte_19
, C.F. C.F._29 Parte_20
, C.F. , C.F._30 Parte_21 C.F._31
n.q. di erede di C.F. Persona_3 Parte_22
, n.q. di erede di C.F._32 Persona_3 Pt_23
C.F.
[...] C.F._33 Parte_24
C.F.[...], C.F. , Parte_25 C.F._34
C.F. , Parte_26 C.F._35 Pt_27
C.F. ,
[...] C.F._36 Parte_28
, C.F. CodiceFiscale_37 Parte_29
, C.F. , C.F._38 Parte_30 C.F._39
elettivamente domiciliati in Tivoli Terme (Roma) alla Via dei Fauni n. 57 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Ronchetti, che li rappresenta e CodiceFiscale_40
difende giusta procura in atti.
- Appellanti nella causa n. 6494/2020 - contro già (C.F. Controparte_12 Controparte_13
), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_2
presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, via Marcantonio Colonna, n.27, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Tiziana Ciotola C.F. , C.F._41
Avv. Carlo D'Amata C.F. e Avv. Alessandro Steri C.F. C.F._42
; C.F._43
- Appellata -
(C.F. , in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata in CP_14 P.IVA_3
Roma, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, via Marcantonio Colonna,
n.27, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Steri C.F.
; C.F._43
- Appellata - in persona del sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso i seguenti Controparte_15
indirizzi PEC degli avvocati incaricati: e Email_1
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martina Ramondo Email_2
(C.F. ) e Avv. Diana Scarpitti (C.F. ); C.F._44 C.F._45
- Appellato -
(C.F. ); Controparte_16 P.IVA_4
- Appellato, non costituito -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 393/2020 pubblicata il 03.03.2020.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 393/2020 pubblicata il 03.03.2020, il Tribunale di Tivoli ha così provveduto “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
“1) rigetta le domande formulate dagli attori;
2) condanna gli attori in solido al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi euro
8.994,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
In primo grado, gli attori hanno citato in giudizio l' , la Controparte_13
e i Comuni di Tivoli e per ottenere CP_14 Controparte_16
l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale dei terreni appartenenti all'ex Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, originariamente loro assegnati con decreto prefettizio del 16 ottobre 1946. In via subordinata, hanno richiesto l'accertamento dell'insussistenza di debiti verso i convenuti per prescrizione o usucapione, ovvero il riconoscimento del diritto di superficie o usufrutto gratuito sui terreni. Essi hanno fondato le proprie pretese sul godimento ininterrotto dei terreni dal 1946 al 1990 in virtù di concessione prefettizia, sostenendo che, a seguito dell'estinzione dell'ente proprietario originario, gli enti successivamente legittimati avrebbero omesso la riscossione dei canoni e si sarebbero disinteressati della gestione. Gli attori hanno quindi dedotto l'interversione del possesso a partire dal 1990, quando i contratti di affitto non erano stati rinnovati.
Il Tribunale ha rigettato la domanda principale, ritenendola infondata per due ordini di motivi.
In primo luogo, i terreni oggetto della controversia, in quanto già appartenenti a enti ecclesiastici ospedalieri e successivamente trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali (ai sensi della legge 833/1978, del d.lgs. 502/1992 e della legge regionale 18/1994), hanno mantenuto natura indisponibile fino all'emanazione della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, risultando pertanto inusucapibili;
il possesso utile ai fini dell'usucapione avrebbe potuto decorrere solo dal 2014, non raggiungendo quindi il termine ventennale richiesto.
In secondo luogo, non è stata dimostrata una valida interversio possessionis ai sensi dell'art. 1141 c.c., non potendosi qualificare come tale né l'edificazione di manufatti sul terreno detenuto, né la mera mancata riscossione dei canoni da parte degli enti proprietari.
Pers Nell'appello RG 6181/2020 la e e i suoi Parte_1 Parte_1
soci indicati in epigrafe, nonché i soci indicati in epigrafe della Parte_13
hanno impugnato la sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:“
[...]
Voglia l'On. Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi d'appello, di cui al presente atto di citazione, annullare e/o riformare sentenza n. 393/2020, emessa dal Tribunale Civile di Tivoli, Giudice Dott.
Francesco Maria Ciaralli, a definizione del procedimento N.R.G. 5145/2015, pubblicata il 3.3.2020 e non notificata e, per l'effetto, voglia: - accogliere le conclusioni tutte formulate in primo grado, ossia: “in via principale, accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 Cod. Civ. e per i motivi di cui in narrativa, l'acquisto a titolo originario per usucapione in favore delle odierne Parti
Attrici, ciascuna per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, del diritto di proprietà dei terreni dell'ex Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, oggetto di originario affidamento/assegnazione alle medesime, con Decreto prefettizio del 16 ottobre 1946, n. 11290/779; in via principale, ordinarsi al Conservatore dei
RR.II di Roma ed al Reggente dell'UTE di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
in via subordinata, nella denegata ipotesi - per assurdo - di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare che non sono dovuti i canoni d'affitto in favore della Parte concedente/affidante, sia per intervenuta prescrizione sia per essere stato acquisito per usucapione dalle odierne
Parti Attrici, quantomeno, un diritto di usufrutto gratuito sui terreni, di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con separato atto di citazione iscritto con RG n. 6494/2020 la medesima sentenza è stata impugnata anche da altri appellanti, i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, - in via preliminare, accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia della sentenza impugnata;
- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza n.
393/2020 resa dal Tribunale di Tivoli in data 25.02.2020, pubblicata il 03.03.2020, a definizione del procedimento n. 5145/2015 RG, con accoglimento delle domande già avanzate in primo grado e quindi - accertare e dichiarare in capo agli appellanti il possesso uti dominus pacifico, non violento, continuo, mai interrotto, sommato a quello dei loro dante causa, protrattosi per oltre venti anni dei terreni come descritti nelle premesse e negli atti di causa, salvo ogni ulteriore ed eventuale integrazione effettuata
o da effettuare in sede di apposita Consulenza Tecnica di Ufficio, che vorrà disporsi,
e per l'effetto; - dichiarare in favore dei ricorrenti l'acquisizione dei suddetti terreni
a titolo originario per usucapione ex art. 1158 C.c., conseguentemente;
- rigettare le domande riconvenzionali proposte da controparte ed in particolare dall' CP_13
; - ordinare al Conservatore dei RR. II di Roma ed al Reggente dell'UTE di
[...]
effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni, in ogni caso;
- autorizzare l'UTE
e gli istanti ad effettuare le variazioni catastali dei mappali che consentono
l'identificazione, nelle misure indicate nelle premesse e negli atti di causa, a loro favore, dei beni sopra descritti e per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio di
Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione, ex art. 1158 C.c. a favore dei ricorrenti, sui beni in questione. - con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La La e il anno chiesto il rigetto Parte_31 CP_14 Controparte_15
degli appelli.
Il è rimasto contumace. Controparte_16
Riunite le impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. L'appello proposto dalla da soci Parte_1
e di Parte_1 Parte_13
è inammissibile.
La sentenza di primo grado ha respinto le domande di usucapione sotto un duplice profilo. Da un lato, ha ritenuto che fino all'emanazione della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, i terreni hanno avuto natura indisponibile, e pertanto erano inalienabili e inusucapibili. In secondo luogo, ha osservato che secondo la prospettazione degli stessi attori i terreni erano stati assegnati alle cooperative in concessione dall'allora proprietario Pio Istituto Santo Spirito e
Ospedali Riuniti con atto prefettizio del 16 ottobre 1946, cui aveva fatto seguito la stipula di contratti di affitto dei terreni, poi scaduti e non rinnovati, e che di conseguenza non poteva esservi stata usucapione in assenza di una interversione del possesso effettuata nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., non potendosi qualificare come tale l'eventuale edificazione di manufatti sul terreno detenuto né la mancata riscossione dei canoni di affitto da parte degli enti proprietari.
Nell'atto di impugnazione gli appellanti hanno indicato, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., di impugnare la sentenza di primo grado «in quanto ritiene i beni oggetto di domanda facenti parte fino al 2014 del patrimonio indisponibile delle parti appellate e dunque non usucapibili», e nell'illustrazione dei motivi hanno argomentato in maniera approfondita circa la natura disponibile dei terreni oggetto di causa in quanto mai destinati a finalità di pubblico interesse. Essi hanno inoltre insistito nella richiesta di ammissione delle prove già dedotte in primo grado e non ammesse, e in particolare sulla consulenza tecnica d'ufficio
«che determini con assoluta certezza sia la natura, l'evoluzione e la storia dei terreni de quibus sia l'entità dei singoli lotti interessati dall'usucapione, per ciascuna porzione facente capo agli odierni appellanti», rappresentando che ciò sarebbe necessario «proprio a seguito dell'avvenuta ripartizione interna dei vari lotti tra i singoli soci e, dunque della sopravvenuta esigenza di individuare compiutamente le dette unità immobiliari».
Nessuna censura è stata tuttavia proposta avverso la parte della sentenza con cui il primo giudice ha affermato che gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di un'interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c.
Nell'atto di appello tale censura non è stata sollevata tra le parti del provvedimento appellate, né è stata svolta alcuna specifica critica avverso le valutazioni del primo giudice sul punto.
Per costante giurisprudenza «Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse» (Cass. Civ. 13880/2020).
Il gravame è quindi inammissibile, in quanto investe unicamente una delle due autonome ragioni della decisione su cui si fonda la sentenza di primo grado.
Comunque, preme rilevare che la non usucapibilità dei terreni oggetto di causa
è stata più volte affermata da questa Corte e ancora di recente confermata dalla Suprema Corte, che proprio con riguardo a terreni appartenuti all'ente ospedaliero e pervenuti alla Controparte_17 [...]
ha ribadito che dal quadro normativo ricordato dal primo giudice Pt_32
«discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n.264/1974, convertito in Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero ( Cass.
29560/2023)» così Cass. Sez. 2, 23/12/2024 n. 34123 ha stabilito « I beni appartenuti a enti ospedalieri, poi trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 66 della
L. n. 833/1978 e successivamente alle aziende sanitarie locali (ASL), sono considerati parte del patrimonio indisponibile e quindi non usucapibili. Questo, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 264 del 1974, convertito in L. 386 del 1974, che vieta l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni degli enti ospedalieri fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria».
Gli appellanti della sentenza di primo grado il cui appello era stato iscritto al
NRG 6494/2020 riunito poi al presente giudizio, hanno impugnato la sentenza censurando entrambe le ragioni della decisione.
Con il primo motivo gli appellanti contestano il rigetto della domanda di usucapione da parte del giudice di primo grado nella parte in cui questi ha ritenuto i beni indisponibili in quanto destinati ex lege a finalità di pubblico interesse. Essi sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato la normativa, non considerando che i beni in questione non risultano oggetto di specifici vincoli di destinazione per servizi pubblici e che, al contrario, sono stati nella loro piena disponibilità per oltre settant'anni.
Con il secondo motivo deducono omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla natura del possesso uti dominus e sulla intervenuta usucapione, evidenziando che il possesso è stato da loro esercitato in modo pacifico, non violento e ininterrotto per oltre vent'anni, come richiesto dall'art. 1158 c.c., senza contestazioni da parte dell'amministrazione pubblica.
Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la possibilità di interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c., nonostante le opere di bonifica, infrastrutturazione e l'utilizzo esclusivo dei terreni da parte degli appellanti. In particolare, sotto questo profilo sostengono che, anche ammesso che l'originario possesso fosse stato concesso in uso o affitto, si sarebbe successivamente trasformato in possesso utile all'acquisto della proprietà;
l'interversione sarebbe avvenuta mediante l'utilizzo esclusivo dei terreni per attività agricole e residenziali, senza riconoscere alcun diritto agli enti pubblici, la realizzazione di opere infrastrutturali (quali bonifiche, recinzioni, costruzioni), la stipula di contratti per i servizi idrici, elettrici e di somministrazione del gas metano, il pagamento delle tasse e delle tariffe imposte dall'ente locale, la mancanza di opposizione da parte delle amministrazioni pubbliche, protrattasi per decenni. L'interversione del possesso, del resto, può derivare da atti concludenti, senza necessità di una manifestazione espressa;
la legge non impone un atto formale di interversione, ma un comportamento inequivocabile e pubblico.
Con il terzo motivo gli appellanti denunciano la mancata ammissione delle prove testimoniali e delle altre richieste istruttorie presentate in primo grado, deducendo che il giudice avrebbe dovuto escutere i testimoni per ricostruire l'effettiva destinazione storica e attuale dei terreni e disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertarne l'estensione e la ripartizione. La mancata ammissione di tali prove avrebbe condizionato in modo determinante l'esito del giudizio.
Anche tale appello deve essere respinto.
Come si è già evidenziato, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la non usucapibilità dei terreni ubicati nei comuni di Tivoli e di
[...]
già appartenuti, come quelli oggetto di causa, all'ente ospedaliero CP_16
Con ordinanza Cass. 23/12/2024, Controparte_17
n. 34123, già richiamata, nel confermare la sentenza resa da questa Corte di appello ha condannato i ricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma terzo, ed ai sensi dell'art. 96, comma quarto, secondo e terzo comma c.p.c.- ed ha osservato che l'art. 7 del d.l. 264 del 1974 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria"), convertito dalla l. 386 del 1974, prevedeva per quanto interessa che: "Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli".
Con l'art. 66 della l. 833/78 è stato previsto che "Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o
a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, [compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi] ; b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro- psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali. I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio. È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria. Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi per regolare
i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a)
e b) del primo comma. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61. Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica. Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi". Con D.Lgs.
n.502/1992 sono state soppresse le ed istituite le nuove dotate di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale ed è stato previsto (art. 5, come modificato dal D.Lgs. 517/93) che i beni di cui all'art. 65 venivano trasferiti con provvedimento regionale al patrimonio di queste ultime. Il trasferimento, per quanto concerne la regione , è avvenuto con la Legge regionale CP_14
n.18/1994 (art. 23 e 24, quest'ultimo abrogato dalla l. reg. 14/2008, art. 1, comma 11). In particolare, l'art. 23 della l. 18 del 1994 (Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere), ha previsto che "1. Tutti
i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'articolo 24, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del
1992, facevano parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Sono parimenti trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali i beni di cui all'articolo
65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. 2. 1 suddetti beni di cui al comma 1 sono classificati in: a) beni destinati alla erogazione di servizi igienicosanitari;
b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico - monumentali.
3. I beni di cui alla lettera a) sono trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere con decreto del
Presidente della Giunta regionale. Per i beni di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24". La legge regionale del n.14 del 2008 CP_14
ha previsto (art. 1, comma 6) che immobili - come quelli di cui trattasi - di cui agli artt. 23 e 24 della l. reg. 18/1994 "che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti". “Questa Corte ha precisato - nella ordinanza n. 30720/2018 … - che "l'art. 7 del D.L. n. 264/1974, poi convertito in Legge n. 386/1974, ha introdotto - proprio in vista della progettata istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri - il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, "fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria" e con espressa previsione che "gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli". Da ciò consegue che i beni degli enti ospedalieri, oggi disciolti, sono stati totalmente sottratti al commercio, e quindi inseriti nel patrimonio indisponibile, per espressa previsione di legge dello
Stato. Solo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978 è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del vincolo di destinazione anzidetto, su proposta dall'assemblea generale della previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti;
con l'ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al
Servizio Sanitario Nazionale (cfr. artt.39 e 40 Legge n. 833/1978)". La Corte ha anche sottolineato come dal richiamato quadro normativo "discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L.
n. 264/1974, convertito in Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero" (Cass. n. 30720 del 2018; Cass.
21573/2020; Cass. 29560/2023)».
Nel caso in esame non è stato peraltro allegato che la procedura di rimozione del vincolo di destinazione sia mai stata neppure iniziata. Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che tale vincolo sia venuto meno solo con la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, che all'art. 2, comma 92, ha direttamente autorizzato l' «ad alienare i “Terreni ex CP_13 Controparte_17
” … ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio».
[...]
Il primo motivo di appello deve quindi essere respinto. Si ritiene che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa»
(Cass. n.5102/2024, Rv. 670188 – 01).
Gli altri motivi di gravame devono quindi essere dichiarati inammissibili.
In definitiva gli appelli vanno rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore indeterminato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna gli appellanti, in solido, al rimborso in favore di ciascuno degli appellati costituiti delle spese del presente grado, che liquida in € 9.991,00 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosi deciso in Roma 23.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Assunta Marini
Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 6181 dell'anno 2020, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 6494 dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14/07/2024 e vertente
TRA
in.p.l.r.pt. (C.F. Parte_1
), nonché dai singoli soci della stessa , C.F. P.IVA_1 Parte_2
, , C.F. , C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
, C.F. , C.F.
[...] C.F._3 Parte_5
, , C.F. C.F._4 Parte_6 C.F._5
, C.F. , C.F. Parte_7 C.F._6 Parte_8
, , C.F. , C.F._7 Parte_9 C.F._8 Pt_10
C.F. , C.F.
[...] C.F._9 Parte_11 C.F._10
C.F. , nonché dai soci della Parte_12 C.F._11 [...]
C.F. Parte_13 Parte_14
, C.F. , C.F._12 Parte_15 C.F._13 elettivamente domiciliati presso lo studio dall'Avv. Pietro Marsili (CF.
[...]
), in Roma, Via dei Due Macelli n. 60 che li rappresentata e difende, C.F._14
giusta procura in atti;
- Appellanti nella causa n. 6181/2020 –
E
C.F , C.F. CP_1 C.F._15 Parte_16
, C.F. , C.F._16 CP_2 C.F._17
C.F. , Controparte_3 C.F._18 Controparte_4
C.F. , C.F. , C.F._19 Controparte_5 C.F._20
in qualità di erede di C.F. Controparte_6 Persona_1
, C.F. , C.F._21 Controparte_7 C.F._22
C.F. Controparte_8 C.F._23 CP_9
C.F. , C.F.
[...] C.F._24 Controparte_10
, C.F. , C.F._25 Controparte_11 C.F._26
C.F. n.q. di erede di Parte_17 C.F._27 [...]
, C.F. , Persona_2 Parte_18 C.F._28
n.q. di erede di , C.F. Persona_2 Parte_19
, C.F. C.F._29 Parte_20
, C.F. , C.F._30 Parte_21 C.F._31
n.q. di erede di C.F. Persona_3 Parte_22
, n.q. di erede di C.F._32 Persona_3 Pt_23
C.F.
[...] C.F._33 Parte_24
C.F.[...], C.F. , Parte_25 C.F._34
C.F. , Parte_26 C.F._35 Pt_27
C.F. ,
[...] C.F._36 Parte_28
, C.F. CodiceFiscale_37 Parte_29
, C.F. , C.F._38 Parte_30 C.F._39
elettivamente domiciliati in Tivoli Terme (Roma) alla Via dei Fauni n. 57 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Ronchetti, che li rappresenta e CodiceFiscale_40
difende giusta procura in atti.
- Appellanti nella causa n. 6494/2020 - contro già (C.F. Controparte_12 Controparte_13
), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_2
presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, via Marcantonio Colonna, n.27, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Tiziana Ciotola C.F. , C.F._41
Avv. Carlo D'Amata C.F. e Avv. Alessandro Steri C.F. C.F._42
; C.F._43
- Appellata -
(C.F. , in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata in CP_14 P.IVA_3
Roma, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, via Marcantonio Colonna,
n.27, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Steri C.F.
; C.F._43
- Appellata - in persona del sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso i seguenti Controparte_15
indirizzi PEC degli avvocati incaricati: e Email_1
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martina Ramondo Email_2
(C.F. ) e Avv. Diana Scarpitti (C.F. ); C.F._44 C.F._45
- Appellato -
(C.F. ); Controparte_16 P.IVA_4
- Appellato, non costituito -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 393/2020 pubblicata il 03.03.2020.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 393/2020 pubblicata il 03.03.2020, il Tribunale di Tivoli ha così provveduto “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
“1) rigetta le domande formulate dagli attori;
2) condanna gli attori in solido al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi euro
8.994,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
In primo grado, gli attori hanno citato in giudizio l' , la Controparte_13
e i Comuni di Tivoli e per ottenere CP_14 Controparte_16
l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale dei terreni appartenenti all'ex Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, originariamente loro assegnati con decreto prefettizio del 16 ottobre 1946. In via subordinata, hanno richiesto l'accertamento dell'insussistenza di debiti verso i convenuti per prescrizione o usucapione, ovvero il riconoscimento del diritto di superficie o usufrutto gratuito sui terreni. Essi hanno fondato le proprie pretese sul godimento ininterrotto dei terreni dal 1946 al 1990 in virtù di concessione prefettizia, sostenendo che, a seguito dell'estinzione dell'ente proprietario originario, gli enti successivamente legittimati avrebbero omesso la riscossione dei canoni e si sarebbero disinteressati della gestione. Gli attori hanno quindi dedotto l'interversione del possesso a partire dal 1990, quando i contratti di affitto non erano stati rinnovati.
Il Tribunale ha rigettato la domanda principale, ritenendola infondata per due ordini di motivi.
In primo luogo, i terreni oggetto della controversia, in quanto già appartenenti a enti ecclesiastici ospedalieri e successivamente trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali (ai sensi della legge 833/1978, del d.lgs. 502/1992 e della legge regionale 18/1994), hanno mantenuto natura indisponibile fino all'emanazione della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, risultando pertanto inusucapibili;
il possesso utile ai fini dell'usucapione avrebbe potuto decorrere solo dal 2014, non raggiungendo quindi il termine ventennale richiesto.
In secondo luogo, non è stata dimostrata una valida interversio possessionis ai sensi dell'art. 1141 c.c., non potendosi qualificare come tale né l'edificazione di manufatti sul terreno detenuto, né la mera mancata riscossione dei canoni da parte degli enti proprietari.
Pers Nell'appello RG 6181/2020 la e e i suoi Parte_1 Parte_1
soci indicati in epigrafe, nonché i soci indicati in epigrafe della Parte_13
hanno impugnato la sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:“
[...]
Voglia l'On. Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi d'appello, di cui al presente atto di citazione, annullare e/o riformare sentenza n. 393/2020, emessa dal Tribunale Civile di Tivoli, Giudice Dott.
Francesco Maria Ciaralli, a definizione del procedimento N.R.G. 5145/2015, pubblicata il 3.3.2020 e non notificata e, per l'effetto, voglia: - accogliere le conclusioni tutte formulate in primo grado, ossia: “in via principale, accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 Cod. Civ. e per i motivi di cui in narrativa, l'acquisto a titolo originario per usucapione in favore delle odierne Parti
Attrici, ciascuna per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, del diritto di proprietà dei terreni dell'ex Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, oggetto di originario affidamento/assegnazione alle medesime, con Decreto prefettizio del 16 ottobre 1946, n. 11290/779; in via principale, ordinarsi al Conservatore dei
RR.II di Roma ed al Reggente dell'UTE di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
in via subordinata, nella denegata ipotesi - per assurdo - di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare che non sono dovuti i canoni d'affitto in favore della Parte concedente/affidante, sia per intervenuta prescrizione sia per essere stato acquisito per usucapione dalle odierne
Parti Attrici, quantomeno, un diritto di usufrutto gratuito sui terreni, di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con separato atto di citazione iscritto con RG n. 6494/2020 la medesima sentenza è stata impugnata anche da altri appellanti, i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, - in via preliminare, accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia della sentenza impugnata;
- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza n.
393/2020 resa dal Tribunale di Tivoli in data 25.02.2020, pubblicata il 03.03.2020, a definizione del procedimento n. 5145/2015 RG, con accoglimento delle domande già avanzate in primo grado e quindi - accertare e dichiarare in capo agli appellanti il possesso uti dominus pacifico, non violento, continuo, mai interrotto, sommato a quello dei loro dante causa, protrattosi per oltre venti anni dei terreni come descritti nelle premesse e negli atti di causa, salvo ogni ulteriore ed eventuale integrazione effettuata
o da effettuare in sede di apposita Consulenza Tecnica di Ufficio, che vorrà disporsi,
e per l'effetto; - dichiarare in favore dei ricorrenti l'acquisizione dei suddetti terreni
a titolo originario per usucapione ex art. 1158 C.c., conseguentemente;
- rigettare le domande riconvenzionali proposte da controparte ed in particolare dall' CP_13
; - ordinare al Conservatore dei RR. II di Roma ed al Reggente dell'UTE di
[...]
effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni, in ogni caso;
- autorizzare l'UTE
e gli istanti ad effettuare le variazioni catastali dei mappali che consentono
l'identificazione, nelle misure indicate nelle premesse e negli atti di causa, a loro favore, dei beni sopra descritti e per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio di
Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione, ex art. 1158 C.c. a favore dei ricorrenti, sui beni in questione. - con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La La e il anno chiesto il rigetto Parte_31 CP_14 Controparte_15
degli appelli.
Il è rimasto contumace. Controparte_16
Riunite le impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. L'appello proposto dalla da soci Parte_1
e di Parte_1 Parte_13
è inammissibile.
La sentenza di primo grado ha respinto le domande di usucapione sotto un duplice profilo. Da un lato, ha ritenuto che fino all'emanazione della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, i terreni hanno avuto natura indisponibile, e pertanto erano inalienabili e inusucapibili. In secondo luogo, ha osservato che secondo la prospettazione degli stessi attori i terreni erano stati assegnati alle cooperative in concessione dall'allora proprietario Pio Istituto Santo Spirito e
Ospedali Riuniti con atto prefettizio del 16 ottobre 1946, cui aveva fatto seguito la stipula di contratti di affitto dei terreni, poi scaduti e non rinnovati, e che di conseguenza non poteva esservi stata usucapione in assenza di una interversione del possesso effettuata nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., non potendosi qualificare come tale l'eventuale edificazione di manufatti sul terreno detenuto né la mancata riscossione dei canoni di affitto da parte degli enti proprietari.
Nell'atto di impugnazione gli appellanti hanno indicato, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., di impugnare la sentenza di primo grado «in quanto ritiene i beni oggetto di domanda facenti parte fino al 2014 del patrimonio indisponibile delle parti appellate e dunque non usucapibili», e nell'illustrazione dei motivi hanno argomentato in maniera approfondita circa la natura disponibile dei terreni oggetto di causa in quanto mai destinati a finalità di pubblico interesse. Essi hanno inoltre insistito nella richiesta di ammissione delle prove già dedotte in primo grado e non ammesse, e in particolare sulla consulenza tecnica d'ufficio
«che determini con assoluta certezza sia la natura, l'evoluzione e la storia dei terreni de quibus sia l'entità dei singoli lotti interessati dall'usucapione, per ciascuna porzione facente capo agli odierni appellanti», rappresentando che ciò sarebbe necessario «proprio a seguito dell'avvenuta ripartizione interna dei vari lotti tra i singoli soci e, dunque della sopravvenuta esigenza di individuare compiutamente le dette unità immobiliari».
Nessuna censura è stata tuttavia proposta avverso la parte della sentenza con cui il primo giudice ha affermato che gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di un'interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c.
Nell'atto di appello tale censura non è stata sollevata tra le parti del provvedimento appellate, né è stata svolta alcuna specifica critica avverso le valutazioni del primo giudice sul punto.
Per costante giurisprudenza «Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse» (Cass. Civ. 13880/2020).
Il gravame è quindi inammissibile, in quanto investe unicamente una delle due autonome ragioni della decisione su cui si fonda la sentenza di primo grado.
Comunque, preme rilevare che la non usucapibilità dei terreni oggetto di causa
è stata più volte affermata da questa Corte e ancora di recente confermata dalla Suprema Corte, che proprio con riguardo a terreni appartenuti all'ente ospedaliero e pervenuti alla Controparte_17 [...]
ha ribadito che dal quadro normativo ricordato dal primo giudice Pt_32
«discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n.264/1974, convertito in Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero ( Cass.
29560/2023)» così Cass. Sez. 2, 23/12/2024 n. 34123 ha stabilito « I beni appartenuti a enti ospedalieri, poi trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 66 della
L. n. 833/1978 e successivamente alle aziende sanitarie locali (ASL), sono considerati parte del patrimonio indisponibile e quindi non usucapibili. Questo, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 264 del 1974, convertito in L. 386 del 1974, che vieta l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni degli enti ospedalieri fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria».
Gli appellanti della sentenza di primo grado il cui appello era stato iscritto al
NRG 6494/2020 riunito poi al presente giudizio, hanno impugnato la sentenza censurando entrambe le ragioni della decisione.
Con il primo motivo gli appellanti contestano il rigetto della domanda di usucapione da parte del giudice di primo grado nella parte in cui questi ha ritenuto i beni indisponibili in quanto destinati ex lege a finalità di pubblico interesse. Essi sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato la normativa, non considerando che i beni in questione non risultano oggetto di specifici vincoli di destinazione per servizi pubblici e che, al contrario, sono stati nella loro piena disponibilità per oltre settant'anni.
Con il secondo motivo deducono omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla natura del possesso uti dominus e sulla intervenuta usucapione, evidenziando che il possesso è stato da loro esercitato in modo pacifico, non violento e ininterrotto per oltre vent'anni, come richiesto dall'art. 1158 c.c., senza contestazioni da parte dell'amministrazione pubblica.
Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la possibilità di interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c., nonostante le opere di bonifica, infrastrutturazione e l'utilizzo esclusivo dei terreni da parte degli appellanti. In particolare, sotto questo profilo sostengono che, anche ammesso che l'originario possesso fosse stato concesso in uso o affitto, si sarebbe successivamente trasformato in possesso utile all'acquisto della proprietà;
l'interversione sarebbe avvenuta mediante l'utilizzo esclusivo dei terreni per attività agricole e residenziali, senza riconoscere alcun diritto agli enti pubblici, la realizzazione di opere infrastrutturali (quali bonifiche, recinzioni, costruzioni), la stipula di contratti per i servizi idrici, elettrici e di somministrazione del gas metano, il pagamento delle tasse e delle tariffe imposte dall'ente locale, la mancanza di opposizione da parte delle amministrazioni pubbliche, protrattasi per decenni. L'interversione del possesso, del resto, può derivare da atti concludenti, senza necessità di una manifestazione espressa;
la legge non impone un atto formale di interversione, ma un comportamento inequivocabile e pubblico.
Con il terzo motivo gli appellanti denunciano la mancata ammissione delle prove testimoniali e delle altre richieste istruttorie presentate in primo grado, deducendo che il giudice avrebbe dovuto escutere i testimoni per ricostruire l'effettiva destinazione storica e attuale dei terreni e disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertarne l'estensione e la ripartizione. La mancata ammissione di tali prove avrebbe condizionato in modo determinante l'esito del giudizio.
Anche tale appello deve essere respinto.
Come si è già evidenziato, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la non usucapibilità dei terreni ubicati nei comuni di Tivoli e di
[...]
già appartenuti, come quelli oggetto di causa, all'ente ospedaliero CP_16
Con ordinanza Cass. 23/12/2024, Controparte_17
n. 34123, già richiamata, nel confermare la sentenza resa da questa Corte di appello ha condannato i ricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma terzo, ed ai sensi dell'art. 96, comma quarto, secondo e terzo comma c.p.c.- ed ha osservato che l'art. 7 del d.l. 264 del 1974 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria"), convertito dalla l. 386 del 1974, prevedeva per quanto interessa che: "Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli".
Con l'art. 66 della l. 833/78 è stato previsto che "Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o
a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, [compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi] ; b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro- psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali. I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio. È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria. Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi per regolare
i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a)
e b) del primo comma. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61. Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica. Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi". Con D.Lgs.
n.502/1992 sono state soppresse le ed istituite le nuove dotate di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale ed è stato previsto (art. 5, come modificato dal D.Lgs. 517/93) che i beni di cui all'art. 65 venivano trasferiti con provvedimento regionale al patrimonio di queste ultime. Il trasferimento, per quanto concerne la regione , è avvenuto con la Legge regionale CP_14
n.18/1994 (art. 23 e 24, quest'ultimo abrogato dalla l. reg. 14/2008, art. 1, comma 11). In particolare, l'art. 23 della l. 18 del 1994 (Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere), ha previsto che "1. Tutti
i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'articolo 24, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del
1992, facevano parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Sono parimenti trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali i beni di cui all'articolo
65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. 2. 1 suddetti beni di cui al comma 1 sono classificati in: a) beni destinati alla erogazione di servizi igienicosanitari;
b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico - monumentali.
3. I beni di cui alla lettera a) sono trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere con decreto del
Presidente della Giunta regionale. Per i beni di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24". La legge regionale del n.14 del 2008 CP_14
ha previsto (art. 1, comma 6) che immobili - come quelli di cui trattasi - di cui agli artt. 23 e 24 della l. reg. 18/1994 "che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti". “Questa Corte ha precisato - nella ordinanza n. 30720/2018 … - che "l'art. 7 del D.L. n. 264/1974, poi convertito in Legge n. 386/1974, ha introdotto - proprio in vista della progettata istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri - il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, "fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria" e con espressa previsione che "gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli". Da ciò consegue che i beni degli enti ospedalieri, oggi disciolti, sono stati totalmente sottratti al commercio, e quindi inseriti nel patrimonio indisponibile, per espressa previsione di legge dello
Stato. Solo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978 è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del vincolo di destinazione anzidetto, su proposta dall'assemblea generale della previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti;
con l'ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al
Servizio Sanitario Nazionale (cfr. artt.39 e 40 Legge n. 833/1978)". La Corte ha anche sottolineato come dal richiamato quadro normativo "discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L.
n. 264/1974, convertito in Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero" (Cass. n. 30720 del 2018; Cass.
21573/2020; Cass. 29560/2023)».
Nel caso in esame non è stato peraltro allegato che la procedura di rimozione del vincolo di destinazione sia mai stata neppure iniziata. Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che tale vincolo sia venuto meno solo con la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, che all'art. 2, comma 92, ha direttamente autorizzato l' «ad alienare i “Terreni ex CP_13 Controparte_17
” … ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio».
[...]
Il primo motivo di appello deve quindi essere respinto. Si ritiene che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa»
(Cass. n.5102/2024, Rv. 670188 – 01).
Gli altri motivi di gravame devono quindi essere dichiarati inammissibili.
In definitiva gli appelli vanno rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore indeterminato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna gli appellanti, in solido, al rimborso in favore di ciascuno degli appellati costituiti delle spese del presente grado, che liquida in € 9.991,00 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosi deciso in Roma 23.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Assunta Marini
Franco Petrolati