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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/10/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1641/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa VA AL, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1641/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Redipuglia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rosario Perri, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
SI RI e NC RI IO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Claudio Monteverdi n. 20 presso lo studio dell'Avv. Laura Romano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001552551000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000429277000, n. 33020160001855417000, n.
33020170000624459000, n. 3302020180001068620000, n. 3302020180002527710000 e n.
33020190000539917000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.12.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229001552551000, notificata il 6.12.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000429277000, n. 33020160001855417000, n.
33020170000624459000, n. 3302020180001068620000, n. 3302020180002527710000 e n.
33020190000539917000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) la nullità CP_1 dell'intimazione opposta per mancata notifica degli atti prodromici;
b) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse annullata l'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito, nonché per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contenuti negli atti impugnati.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità dell'ente impositore rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, tenuto conto anche della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale;
f) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi CP_3 attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione del compimento di atti interruttivi della prescrizione e della sospensione dei termini nel periodo di emergenza sanitaria.
4. Con ordinanza depositata il 9.08.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
20.12.2023 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 6.12.2023 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per vizi formali.
6. Ciò posto, è infondata l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, posto che dalla documentazione allegata dall' emerge che: CP_1
a) l'avviso di addebito n. 33020160000429277000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'8/2014 Par al 12/2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65035574123-6 7.05.2016 e consegnata a mani di il 12.05.2016; Parte_3
b) l'avviso di addebito n. 33020160000429277000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2015 al 12/2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65037290560-5 dell'8.11.2016 e consegnato a mani di l'11.11.2016; Parte_3
c) l'avviso di addebito n. 33020170000624459000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2016 al 12/2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66545308653-5 del 21.09.2017 e consegnato a mani della figlia del destinatario il 28.09.2017;
d) l'avviso di addebito n. 3302020180001068620000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2017 al 12/2017, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66548373253-0 del 9.07.2018 e consegnato a mani di (moglie) il 12.07.2018; Controparte_4
e) l'avviso di addebito n. 3302020180002527710000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2017 al 12/2018, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 68953910992-1 del 3.01.2019 e consegnato l'8.01.2019;
f) l'avviso di addebito n. 33020190000539917000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2018 al 12/2018, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 68955775642-2 dell'11.07.2019 e consegnato a mani di qualificatasi moglie il 17.07.2019. Controparte_4
Ciò detto, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014
e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. […] Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 - in cui non
è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012,
4895/2014, 14501/2016). […] Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.” (Cass. Civ. ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023).
Nella fattispecie in esame, gli avvisi di addebito opposti risultano essere stati notificati direttamente dall'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presso gli indirizzi risultanti dalla lista dei domicili fiscali allegati dall;
pertanto, il relativo procedimento CP_1 notificatorio deve intendersi perfezionato, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile
2001, con la consegna del plico al domicilio di volta in volta prescelto dal destinatario.
Di conseguenza, non meritano accoglimento le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla sottoscrizione dell'attestazione di ricevimento degli avvisi da parte di soggetto diverso dal destinatario dell'atto.
Ed infatti, l'ufficiale postale ha il solo onere di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito deve essere disattesa, posto che l'ente previdenziale ha dato prova della rituale notificazione degli atti al domicilio del destinatario, il cui numero della raccomandata (che compare sulla comunicazione) coincide con quello riportato sul rispettivo avviso di ricevimento. 7. Per quanto concerne il merito della controversia contributiva, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ebbene, con la propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver compiuto degli atti CP_3 interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03020179004392780000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020160000429277000 e n. 33020160001855417000, notificata a mani del destinatario il
15.11.2017;
b) il preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900001318000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000429277000, n. 33020160001855417000, n. 33020170000624459000, n.
33020180001068620000 e n. 33020180002527710000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani di (familiare convivente) in data 4.09.2019, con comunicazione informativa Controparte_4 inviata con lettera racc. a/r n. 57327065433-8 il 17.09.2019.
Orbene, per quanto concerne i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020160000429277000 e n.
33020160001855417000, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n. 03020179004392780000 (risalente al 15.11.2017) e, poi, del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900001318000 (risalente al 17.09.2019), ed è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata;
sicché, alla data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento impugnata, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020170000624459000, n. 3302020180001068620000 e n. 3302020180002527710000, notificati, rispettivamente, nelle date del 28.09.2017, del 12.07.2018 e dell'8.01.2019, posto che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900001318000 (risalente al 17.09.2019) e, poi, è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Per quanto concerne, infine, i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33020190000539917000
(notificato il 17.07.2019), alcuna prescrizione poteva dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione opposta (23.06.2023) atteso che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 33020160000429277000, n. 33020160001855417000, n.
33020170000624459000, n. 3302020180001068620000, n. 3302020180002527710000 e n.
33020190000539917000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondere nella misura della metà (pari ad €
1.347,75, oltre accessori di legge) a favore di ciascuna parte convenuta.
Lamezia Terme, 3.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa VA AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa VA AL, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1641/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Redipuglia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rosario Perri, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
SI RI e NC RI IO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Claudio Monteverdi n. 20 presso lo studio dell'Avv. Laura Romano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001552551000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000429277000, n. 33020160001855417000, n.
33020170000624459000, n. 3302020180001068620000, n. 3302020180002527710000 e n.
33020190000539917000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.12.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229001552551000, notificata il 6.12.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000429277000, n. 33020160001855417000, n.
33020170000624459000, n. 3302020180001068620000, n. 3302020180002527710000 e n.
33020190000539917000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) la nullità CP_1 dell'intimazione opposta per mancata notifica degli atti prodromici;
b) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse annullata l'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito, nonché per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contenuti negli atti impugnati.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità dell'ente impositore rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, tenuto conto anche della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale;
f) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi CP_3 attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione del compimento di atti interruttivi della prescrizione e della sospensione dei termini nel periodo di emergenza sanitaria.
4. Con ordinanza depositata il 9.08.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
20.12.2023 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 6.12.2023 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per vizi formali.
6. Ciò posto, è infondata l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, posto che dalla documentazione allegata dall' emerge che: CP_1
a) l'avviso di addebito n. 33020160000429277000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'8/2014 Par al 12/2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65035574123-6 7.05.2016 e consegnata a mani di il 12.05.2016; Parte_3
b) l'avviso di addebito n. 33020160000429277000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2015 al 12/2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65037290560-5 dell'8.11.2016 e consegnato a mani di l'11.11.2016; Parte_3
c) l'avviso di addebito n. 33020170000624459000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2016 al 12/2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66545308653-5 del 21.09.2017 e consegnato a mani della figlia del destinatario il 28.09.2017;
d) l'avviso di addebito n. 3302020180001068620000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2017 al 12/2017, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66548373253-0 del 9.07.2018 e consegnato a mani di (moglie) il 12.07.2018; Controparte_4
e) l'avviso di addebito n. 3302020180002527710000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2017 al 12/2018, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 68953910992-1 del 3.01.2019 e consegnato l'8.01.2019;
f) l'avviso di addebito n. 33020190000539917000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo dall'1/2018 al 12/2018, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 68955775642-2 dell'11.07.2019 e consegnato a mani di qualificatasi moglie il 17.07.2019. Controparte_4
Ciò detto, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014
e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. […] Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 - in cui non
è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012,
4895/2014, 14501/2016). […] Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.” (Cass. Civ. ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023).
Nella fattispecie in esame, gli avvisi di addebito opposti risultano essere stati notificati direttamente dall'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presso gli indirizzi risultanti dalla lista dei domicili fiscali allegati dall;
pertanto, il relativo procedimento CP_1 notificatorio deve intendersi perfezionato, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile
2001, con la consegna del plico al domicilio di volta in volta prescelto dal destinatario.
Di conseguenza, non meritano accoglimento le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla sottoscrizione dell'attestazione di ricevimento degli avvisi da parte di soggetto diverso dal destinatario dell'atto.
Ed infatti, l'ufficiale postale ha il solo onere di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito deve essere disattesa, posto che l'ente previdenziale ha dato prova della rituale notificazione degli atti al domicilio del destinatario, il cui numero della raccomandata (che compare sulla comunicazione) coincide con quello riportato sul rispettivo avviso di ricevimento. 7. Per quanto concerne il merito della controversia contributiva, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ebbene, con la propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver compiuto degli atti CP_3 interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03020179004392780000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020160000429277000 e n. 33020160001855417000, notificata a mani del destinatario il
15.11.2017;
b) il preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900001318000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000429277000, n. 33020160001855417000, n. 33020170000624459000, n.
33020180001068620000 e n. 33020180002527710000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani di (familiare convivente) in data 4.09.2019, con comunicazione informativa Controparte_4 inviata con lettera racc. a/r n. 57327065433-8 il 17.09.2019.
Orbene, per quanto concerne i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020160000429277000 e n.
33020160001855417000, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n. 03020179004392780000 (risalente al 15.11.2017) e, poi, del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900001318000 (risalente al 17.09.2019), ed è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata;
sicché, alla data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento impugnata, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020170000624459000, n. 3302020180001068620000 e n. 3302020180002527710000, notificati, rispettivamente, nelle date del 28.09.2017, del 12.07.2018 e dell'8.01.2019, posto che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900001318000 (risalente al 17.09.2019) e, poi, è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Per quanto concerne, infine, i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33020190000539917000
(notificato il 17.07.2019), alcuna prescrizione poteva dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione opposta (23.06.2023) atteso che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 33020160000429277000, n. 33020160001855417000, n.
33020170000624459000, n. 3302020180001068620000, n. 3302020180002527710000 e n.
33020190000539917000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondere nella misura della metà (pari ad €
1.347,75, oltre accessori di legge) a favore di ciascuna parte convenuta.
Lamezia Terme, 3.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa VA AL