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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 1327/2022
A VBBLICA ITA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa IA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1327/2022 promossa da:
), rappresentata e difesa dall' Avv. (C.F. C.F. 1 Parte 1
), elettivamente domiciliata presso lo studio Carlo EBOLI (C.F. C.F. 2
del difensore in San Cipriano Picentino (Sa) alla loc. Campigliano -Zona Industriale n.29 attrice-opponente contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ) e, per essa, Controparte 2 (già
CP 3 ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
ME (C.F. ), con studio in Milano - Bastioni di Porta C.F. 3
Nuova n. 19, elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore (SA) alla Via S.C. Amato n. 5, presso lo studio dell'Avv. Emanuela LAVORANTE
nonché CP 4 (C.F. C.F. 4
e C.F. 5 ), entrambi rappresentati e difesi Controparte_5 (C.F. C.F. 6 ), elettivamente domiciliati dall'Avv. Veronica RINALDI (C.F. presso lo studio del difensore in CA AI (SA) alla Via Aosta n. 29 convenuti-opposti
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione quale cessionaria di [...] 1. Controparte_1 rappresentata da Controparte_2
Parte 1 (quali debitori CP_6 intimava, in data 18.01.2022, a CP 4 e principali) nonché a Controparte_5 (quale terza datrice di ipoteca) atto di precetto dell'importo di € 80.051,46 - oltre spese -, a titolo di ratei ed interessi ancora dovuti in forza del contratto, stipulato il 25.05.2007 per notar Dott. Persona 1 rep. 150095 e Racc. 26661, con il quale Controparte_7 aveva concesso mutuo fondiario dell'importo di € 46.485,00, garantito da ipoteca volontaria sui beni immobili siti in CA
AI identificati al NCEU fg. 7 n. 116 sub. 4 e al NCT Fg. 7 part. 375 Fg. 7 part. 377, di proprietà pro quota di e di Controparte_5 CP 4
Avverso detto precetto, con atto di citazione notificato alla precettante nonché al condebitore ed alla terza datrice di ipoteca a mezzo PEC del 07.02.2022, interponeva opposizione adducendo che la avesse azionato un credito Parte 1 CP 1
,
già riscosso dalla sua cedente: precisava infatti, sul punto, che Controparte_5 (terza datrice di ipoteca) aveva ottenuto dall'intestato Ufficio ed in via di regresso, il decreto ingiuntivo n. 2056/2012 per l'importo di €uro 53.024,16 in danno della deducente e di CP_4
[...], in seguito al quale aveva incardinato la procedura n. 373/13 RGE Tribunale di
Salerno Sez. Dist. di Montecorvino Rovella, all'esito della quale la creditrice (in modifica dell'ordinanza di assegnazione dapprima resa - operata con sentenza n. 3722/201 -)aveva ricevuto l'assegnazione dell'importo di €uro 19.690,00 quale somma depositata su libretto acceso presso la BC IA, nonché la somma di €uro 38.747,57 attraverso l'assegnazione (ancora in corso) di un quinto della retribuzione netta dovuta alla opponente dal CE LA CO SR (in ordine alla quale pende RG n. 8635/2022 da parte del volto ad ottenere la sospensione dei pagamenti operati in favore della datore di lavoro terzo pignorato). in virtùDunque, l'opponente sosteneva di aver corrisposto alla Controparte_8 dell'azione di regresso subita da Controparte_5 la somma complessiva di €uro 58.437,57,
,
oltre l'importo di €uro 7.112,61 quali ratei regolarmente pagati (in numero di 18 tra l'anno
2007 e l'anno 2009), il tutto per un totale di €uro 65.550,18 pari all'intero credito vantato dalla banca comprensivo di interessi. Su tali basi la opponente eccepiva la nullità dell'atto di precetto opposto e, comunque, la assoluta inesistenza del credito azionato, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: "1. preliminarmente dichiarare nullo l'atto di precetto notificato, 2. nel merito accertare e dichiarare, in virtù delle somme così come corrisposte da parte dell'opponente, l'intervenuto pagamento del mutuo fondiario a rogito del notaio Dott. Persona 1 rep. 150095 e
Racc. 26661, del 25/5/2007 con il quale l' ha concesso a mutuo la somma Controparte_9 di € 46.485,00 ai Sig.ri Controparte 5 quale datrice di ipoteca;
CP 4 Parte 1
,
3. per l'effetto dichiarare non dovuta la somma richiesta da parte della società Controparte 1 con l'atto di precetto notificato in data 18 gennaio 2022 oggi opposto;
4. contestualmente concedere alla sig.ra Parte 1 azione di regresso nei confronti di per la quota pari al 50% di €uro CP 4
38.747,57 oltre interessi dalla stessa versate mediante l'accantonamento di un quinto dello stipendio così come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Salerno nella procedura di esecuzione mobiliare presso terzi RGE 373/2013 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assegnazione;
5.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
Con note depositate il 22.05.2023, la opponente riferiva di aver incardinato innanzi a
Questo Ufficio separato giudizio - RG n. 8635/2022 - volto, tra l'altro, ad accertare l'assenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'azione di regresso (per cui vi era stato monitorio) per essere intervenuto un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale (id est l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare R.G. 261/2012), onde ottenere la restituzione di quanto medio tempore corrisposto alla predetta.
1.1 Il contraddittorio si formalizzava innanzitutto con la costituzione di CP 1 avvenuta in data 22.06.2022, la quale instava per il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma dell'atto di precetto opposto e vinte le spese. Confermava che Controparte_6 e, per essa, la mandataria Parte 2
,
avesse incardinato dinnanzi all'intestato Ufficio, per il recupero del medesimo credito per cui è causa, la procedura esecutiva immobiliare n. 261/2012 RGE in danno di CP_4
[...] e Controparte_5 rispettivamente condebitore e terzo datore d'ipoteca-,
-
precisando, però, che detta procedura veniva dichiarata estinta ex art. 164 bis disp. Att.
C.p.c., ovvero per antieconomicità della stessa. Proseguiva evidenziando anch'essa che, nelle more della citata esecuzione, Controparte_5 aveva esercitato il proprio diritto di regresso, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 2056/2012 per l'importo di €uro 53.024,16, messo in esecuzione mediante la procedura di espropriazione presso terzi RGE 373/2013 Tribunale di Salerno ex. Sez. Distaccata di Montecorvino Rovella- che esitava
-
nell'assegnazione delle somme ivi pignorate. Tanto esposto, evidenziava che, dunque, né
e né la cedente Controparte_6 avevano di fatto soddisfatto il proprioCP 1 credito. 1.2 Si costituivano con unica comparsa del 06.07.2022 anche CP 4 e [...] CP 5 che, in via preliminare, eccepivano la titolarità del credito intimato da parte del cessionario, attesa la mancata allegazione del contratto di cessione (in ordine al quale, poi, formulavano espressa richiesta di ordine di esibizione in giudizio); sostenevano come non bastasse la pubblicazione dell'avviso della cessione a fornire prova di questa e dello specifico rapporto di credito dedotto in giudizio, non essendo ivi indicati la tipologia di crediti ceduti. Censuravano, inoltre, di nullità il contratto di mutuo fondiario per cui è causa per asserita violazione del limite di finanziabilità previsto dal secondo comma dell'art. 38 TUB, avendo il finanziamento di gran lunga superato l'80% del valore del bene ipotecato (individuato in €uro 42.400,00 dal CTU nell'R.G.E. 261/2012), avuto riguardo all'importo erogato dalla banca mutuante (€uro 46.485,00) ed al valore della ipoteca concessa (per Euro 69.727,50). Precisavano, ancora, di aver provveduto al pagamento di n. 18 ratei del mutuo de quo tra l'anno 2007 e l'anno 2009 per un importo complessivo di euro 7.112,61 e che tale somma non era stata neppure menzionata e/o decurtata in precetto, così come non erano stati ivi analiticamente indicati e documentalmente provati gli ulteriori importi intimati. Evidenziavano, infine, la improcedibilità, la irritualità e l'infondatezza dell'azione di regresso proposta dalla opponente in sede di opposizione a precetto e, quindi, così concludevano: "1) in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, sussistendo un adeguato fumus boni juris per tutti i motivi innanzi esposti, e per l'effetto sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c, per la sussistenza dei gravi motivi;
2) Nel merito, accertare, anche d'ufficio, il difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto in quanto non è stato dimostrato che nella cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio, pertanto, non vi è certezza circa la titolarità del diritto da parte del creditore cessionario, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione ed in subordine la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.; 3) In via subordinata, accertare la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità previsto dal secondo comma dell'art. 38 Tub, ed in via gradata qualora si volesse ipotizzare una conversione del mutuo fondiario in ordinario finanziamento ipotecario, dichiarare la nullità del precetto per omessa notifica del contratto di mutuo;
4) Sempre in via subordinata accertare l'infondatezza della pretesa creditoria ed assoluta carenza di prova in ordine al quantum, ragion per cui si chiede alla S.V. Ill.ma di voler disporre l'ordine di esibizione in giudizio del contratto di fondiario e, pertanto, dichiarare che la società Controparte 1 no ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
5) Infine, accertare e dichiarare l'improcedibilità, irritualità ed infondatezza dell'azione di regresso illegittimamente proposta dalla sig.ra Parte 1 ; 6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri fiscali e CNPA, e maggiorazione del 15%". 1.3 Celebrata la prima udienza in modalità scritta in data 15.06.2022, il giudizio subiva alcuni rinvii, così come richiesto dalle parti, a cagione delle trattative tra esse in corso volte ad addivenire ad una definizione bonaria della questione. Data l'infruttuosità di queste, il giudizio proseguiva con istruzione documentale, nell'ambito della quale gli opposti, con note del 10.12.2024 integravano le eccezioni originariamente formulate soggiungendo alla contestazione relativa al quantum precettato ed in seguito alla avvenuta produzione di controparte del contratto di mutuo fondiario in questione la doglianza relativa all'applicazione di tassi moratori usurai nell'articolato contrattuale, invocando la nullità della relativa clausola.
Giunta all'udienza del 17.09.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata dal G.I. a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali, dei quali le parti profittavano.
2. Così sunteggiati i punti essenziali della controversia, il Tribunale stima che l'eccezione preliminare sollevata da e Controparte_5 in punto di difetto di prova della CP 4
cessione del credito e della titolarità del diritto azionato non possa trovare accoglimento.
Com'è noto, la giurisprudenza è concorde nell'identificare la titolarità della posizione soggettiva con uno degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, il cui onere probatorio non può che incombere ex art. 2697 c.c. sul soggetto che vanti il diritto stesso.
Conseguentemente, in applicazione di detto orientamento, nella fattispecie di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB graverà in capo al cessionario la dimostrazione sia dell'avvenuta cessione del credito specificamente vantato che dell'inclusione dello stesso nell'operazione di cessione, “attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale" (Cass. Civ. n. 24798/2020). Ebbene, se la prova primaria della titolarità del credito è inconfutabilmente la produzione del contratto di cessione, il cessionario può comunque soddisfare tale prova anche mediante la produzione dell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché
l'avviso sia "sufficientemente chiaro e determinato quanto agli elementi identificativi dello specifico credito" (Cass. n.15884/2019). Una precisazione di questo tipo si rende necessaria atteso che, nelle operazioni di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'estratto in Gazzetta Ufficiale è da un lato idonea ad esonerare la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma, dall'altro, non è di per sé sufficiente a provare l'avvenuta cessione dello specifico credito (Cass. Civ. n.2780/2019). Per assumere quindi rilevanza probatoria, lo stesso avviso di pubblicazione deve consentire di ricondurre senza incertezze il credito controverso tra quelli oggetto di cessione per cartolarizzazione. In ogni caso, non deve escludersi che, specie nel caso in cui la contestazione sia generica, tale avviso, unitamente ad altri elementi ed integrazioni, possa essere valutato “secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito" come idoneo indizio per pervenire alla prova presuntiva dell'effettiva esistenza della dedotta cessione nonché della legittimazione del cessionario (Cass. Civ. 15884/2019): ciò potrebbe accadere in presenza di particolari ragioni, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione dell'avviso su iniziativa della stessa cedente, il possesso di un valido titolo esecutivo ovvero l'esecuzione delle formalità pubblicitarie richieste ai fini di opponibilità dalla normativa speciale, nonché in presenza di determinate allegazioni e/o integrazioni, quali comunicazioni stragiudiziali attestanti l'avvenuta notizia della cessione al ceduto e dichiarazioni confessorie del cedente (Cass.
Civ. 10200/2021).
D'altra parte, pur conservando la propria particolarità, la cessione “in blocco” di crediti non può sottrarsi alla convinzione generale, ampiamente diffusa in giurisprudenza, secondo cui "la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento" (Tribunale Napoli, Sent. 21/05/2021).
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie risulta provata l'avvenuta cessione del credito dedotto in giudizio a CP 1 legittimamente titolare del diritto di agire per
, il recupero di tale credito, per mezzo della mandataria CP 10 CP_1 infatti, con la costituzione nel presente giudizio, ha prodotto l'estratto La
,
della Gazzetta Ufficiale, inerente all'operazione di cessione da Controparte_6 a CP_1
[...] (cfr. G.U. Parte I del 05.05.2018 sub All. C parte convenuta), recante l'indicazione di tutti gli elementi idonei di per sé a consentire l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione senza alcuna indeterminatezza e senza la necessità di enumerare ciascun rapporto in maniera specifica [“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese ulteriori danni, indennizzi e quant'altro).....sorti nel periodo compreso...tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate"]. Ad ulteriore sostegno dell'avviso quale indice probatorio della titolarità, è stato prodotto anche il contratto di mutuo del
15.06.2017 con i relativi allegati.
Pertanto il compendio documentale versato in atti dalla cessionaria è sufficiente per ritenere provata la cessione dei crediti di cui al precetto e la titolarità degli stessi in capo a
, nonché per dimostrare l'infondatezza dell'eccezione preliminare. CP 1
Per quanto esposto, la causa deve quindi essere esaminata nel merito.
2.1 Deve correttamente qualificarsi l'odierna opposizione come opposizione preventiva all'esecuzione, atteso che si contesta il diritto della creditrice di agire in executivis sotto molteplici profili, dei quali uno proposto dall'odierna opponente (concernente l'avvenuto pagamento della pretesa creditorea) e gli altri addotti dagli ulteriori convenuti, ovvero dal condebitore CP 4 e dalla terza datrice di ipoteca Controparte_5 che hanno
,
costruito, di fatto, una difesa “parallela", volta a contestare l'an ed il quantum per cui è causa.
2.2 Procedendo con ordine sistematico, si rileva come abbia sostenuto Parte 1
che il credito per cui vi è stato precetto sarebbe stato dalla medesima estinto in seguito all'intervenuto pagamento di esso alla terza ipotecaria SI ON: in particolare, la opponente ha sostenuto che il debito residuo di cui al rapporto del 2007 sarebbe stato rimborsato dalla medesima alla in seguito all'ottenimento da parte di quest'ultima
(agente in via di regresso) del decreto ingiuntivo n. 2056/2012 dell'importo di Euro
53.024,16, reso in danno della opponente e di CP 4 , ed alla incardinata procedura n. 373/13 RGE -Tribunale di Salerno Sez. Dist. di Montecorvino Rovella-, conclusasi (in seguito a sentenza n. 3722/201) con l'assegnazione alla procedente dell'importo di €uro
19.690,00 depositato su libretto bancario BC IA (cointestato al CP 4 e alla
Pt 1 , nonché della somma di €uro 38.747,57 attraverso la trattenuta (ancora in corso) di un quinto della retribuzione presso il terzo CE LA CO SR.
Detto rilievo è infondato, stante l'assoluta carenza di validità del pagamento fatto alla terza datrice di ipoteca (non a caso la stessa parte ha riferito di aver intrapreso altro giudizio -
RG n. 8635/2022 - volto ad ottenere la sospensione dei pagamenti operati in favore della da parte del datore di lavoro terzo pignorato).
Si osserva, infatti, in diritto che il giudizio di opposizione all'esecuzione è “un normale giudizio di cognizione”, diretto “all'accertamento negativo" della pretesa vantata dal creditore procedente e risultante dal titolo esecutivo: “in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito", senza che la negatività del fatto inverta l'onere della prova (cfr.
Cass. Civ. 5635/2017 ovvero 13212/2015). Sostanzialmente, il debitore opponente riveste la posizione sostanziale e processuale di attore ed è gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c. dell'onere di allegare la prova delle cause modificative o estintive del credito, potendo invece al contrario il creditore procedente contrastare le deduzioni di parte opponente, sia tecnicamente che con mere difese. Nella specie parte opponente non ha assolto al proprio onere di attore sostanziale e processuale, limitandosi a ribadire più volte di aver estinto il mutuo de quo per intervenuto pagamento del dovuto alla terza datrice di ipoteca – attrice in regresso.
-
Detta prospettazione, a fronte della quale si sarebbe in concreto verificata l'estinzione del rapporto di mutuo e, di conseguenza, il venir meno del titolo esecutivo di cui al precetto opposto, appare priva di pregio. Difatti, a nulla rileva la riportata circostanza, laddove non si registra un adempimento della terza ai sensi dell'art. 1180, ovvero una prestazione del terzo che liberi la debitrice, anche se eseguita contro la volontà del creditore.
A ciò consegue la permanenza del diritto per la banca creditrice di agire esecutivamente - sia nei confronti dell'odierna opponente che degli ulteriori convenuti (per quanto di rispettiva spettanza) - per il recupero delle somme ancora dovute in forza del valido titolo esecutivo costituito dal rapporto di mutuo fondiario del 2007 e mai recuperate anche a per conto di seguito della esecuzione n. 261/2012 (dapprima attivata da Parte 2 CP 8 sul bene concesso a garanzia del mutuo di proprietà pro quota del CP 4 e della
-in ragione della chiusura anticipata di essa per antieconomicità (v. doc. 1 produzione CP 1 ).
2.3 Quanto poi all'asserita violazione del limite di finanziabilità dell'80%, l'assunto dei convenuti CP 4 e non è coerente con l'attuale assetto giurisprudenziale in materia, così come sancito dalla recente pronuncia n. 33719/2022 delle Sezioni Unite della
Cassazione, condiviso da questo Tribunale.
Orbene, le Sezioni Unite, dirimendo una questione interpretativa svoltasi sul punto, hanno cristallizzato il principio di diritto applicabile alla odierna fattispecie - nel seguente
-
arresto: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto" (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 16/11/2022, n. 33719). La ratio legis dell'art. 38 comma 2 T.U.B. è, infatti, la tutela della stabilità patrimoniale della banca e il contenimento dei rischi nella concessione del credito fondiario, esclusiva finalità
percui viene attribuito alla banca, nell'ambito della vigilanza prudenziale ex artt. 51 e 53
T.U.B., il potere di fissare la percentuale massima del finanziamento. Pertanto, il limite di finanziabilità costituisce un elemento integrativo e/o specificativo del contratto di mutuo, privo di qualsiasi essenzialità che possa incidere sulla struttura della fattispecie negoziale nei suoi elementi fondamentali e tipizzati.
Quando l'erogazione del mutuo superi il limite normativo di cui all'art. 38 T.U.B. si configura un vizio incidente sull'oggetto e sul contenuto del contratto soltanto per specificazione, come tale, insuscettibile di determinare effetti caducatori sul contratto stesso e dunque di determinare la nullità totale o parziale del mutuo stesso e della connessa garanzia ipotecaria. Ne discende la validità del mutuo “sovrafinanziato", che rimane regolato dalla disciplina speciale del credito fondiario, esponendo la mutuante al rischio di sanzioni amministrative, in ragione della violazione di una norma improntata alla tenuta del sistema bancario e, conseguentemente, non imperativa, e di revocabilità della garanzia.
Ciò posto, in aderenza alla decisione delle Sezioni Unite, può quindi affermarsi che il mutuo del 2007 azionato in via esecutiva dalla CP 1 laddove sospettato di
,
erogazione superiore al limite di finanziabilità, rimarrebbe valido e fondiario anche in ipotesi di accertato superamento, che peraltro è da escludersi nel caso di specie, attesa l'erogazione di un capitale complessivo pari ad euro € 46.485,00, “in rapporto al valore degli immobili da ipotecare meglio identificati nella indicazione in calce" (cit. pag. 2 contratto di mutuo)- pari ad € 69.727,50 (importo garanzia) - quindi un capitale in evidenza inferiore agli euro
55.782,00 che costituisce per vero l'80% del valore garantito. 2.4 In ordine, infine, alla questione posta dai convenuti nelle note del CP 4 e
10.12.2024, resa in conseguenza del prodotto contratto di mutuo (in atti il 19.09.2022) ed inerente all'asserita all'applicazione di tassi moratori usurai nell'articolato contrattuale, deve darsi anzitutto atto della ammissibilità del rilievo, attesa la possibilità di proporre nuove eccezioni circoscritte e subordinate alla necessità di contrastare nuove argomentazioni o documenti prodotti dalla controparte che non avrebbero potuto essere altrimenti affrontati.
Cionondimeno, si rileva come anche tale censura si appalesi priva di pregio. Ed infatti, i convenuti hanno sostenuto che la valutazione dell'usura vada parametrata non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi di mora e che, nel caso di specie, il tasso di mora applicato nel contratto intercorso tra le parti in causa avrebbe superato, in diversi periodi, il tasso di usura (come da elaborata tabella in note).
Ebbene, con la recentissima ordinanza n. 15007 del 29.05.2024, la Corte di Cassazione ha confermato come in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non sia possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché si rende necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza [conf. Cass. Sez.
6-1 n. 31615-21, a mente della quale per la determinazione del tasso soglia in tema di usura bancaria, non si possono sommare (cumulo materiale) gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ma occorre valutarli separatamente, poiché perseguono funzioni diverse: gli interessi corrispettivi sono il compenso per l'uso del denaro, mentre quelli moratori sono una penale per l'inadempimento].
Insomma, non è consentita la determinazione del superamento del tasso soglia attraverso la somma del T.A.N. e del tasso di mora, in considerazione della differente natura degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori: il tasso di mora infatti viene imputato al mutuatario per il ritardo e l'inadempimento dell'obbligazione; circostanza totalmente differente rispetto alla funzione di remunerazione propria degli interessi relativi al capitale prestato al mutuatario ["gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per il tempo in cui ha perso la disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate ed autonome, risultando i primi sempre dovuti ed inclusi nelle rate (costituendo la remunerazione normale ed ordinaria prevista per il prestito in considerazione della naturale fruttuosità del denaro), laddove i secondi sono solo potenziali ed eventuali ed hanno funzione e natura risarcitoria trovando applicazione solo nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, ovvero di inadempimento del mutuatario" - Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3841/2024]. 3. Al lume delle suesposte argomentazioni la opposizione va, quindi, rigettata giacché infondata, da ciò conseguendone, avuto riguardo alla complessiva soccombenza in ordine alle questioni trattate, la condanna, ex art. 91 c.p.c., di Parte 1 CP 4 e
Controparte_5 al pagamento delle spese di causa in solido tra loro. Le stesse si liquidano in dispositivo in base al valore del credito per cui si è agito (€. 80.051,46) ed alla bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, previste per i giudizi di valore ricompreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, tenuto conto delle fasi espletate (studio
€. 1.276,00, introduttiva €. 814,00 e decisionale €. 2.127,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa IA Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 1327 /2022, promossa da Parte 1 contro in persona del legale rapp.te p.t., e [...] Controparte 1 CP 4
,
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni CP 5
,
diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione; pone a carico di Parte 1 CP 4 e [...] CP 5 , in solido ed in parti uguali tra di loro, il pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che liquida in complessivi €. 4.217,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 14.11.25
Il Giudice
IA RA
A VBBLICA ITA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa IA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1327/2022 promossa da:
), rappresentata e difesa dall' Avv. (C.F. C.F. 1 Parte 1
), elettivamente domiciliata presso lo studio Carlo EBOLI (C.F. C.F. 2
del difensore in San Cipriano Picentino (Sa) alla loc. Campigliano -Zona Industriale n.29 attrice-opponente contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ) e, per essa, Controparte 2 (già
CP 3 ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
ME (C.F. ), con studio in Milano - Bastioni di Porta C.F. 3
Nuova n. 19, elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore (SA) alla Via S.C. Amato n. 5, presso lo studio dell'Avv. Emanuela LAVORANTE
nonché CP 4 (C.F. C.F. 4
e C.F. 5 ), entrambi rappresentati e difesi Controparte_5 (C.F. C.F. 6 ), elettivamente domiciliati dall'Avv. Veronica RINALDI (C.F. presso lo studio del difensore in CA AI (SA) alla Via Aosta n. 29 convenuti-opposti
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione quale cessionaria di [...] 1. Controparte_1 rappresentata da Controparte_2
Parte 1 (quali debitori CP_6 intimava, in data 18.01.2022, a CP 4 e principali) nonché a Controparte_5 (quale terza datrice di ipoteca) atto di precetto dell'importo di € 80.051,46 - oltre spese -, a titolo di ratei ed interessi ancora dovuti in forza del contratto, stipulato il 25.05.2007 per notar Dott. Persona 1 rep. 150095 e Racc. 26661, con il quale Controparte_7 aveva concesso mutuo fondiario dell'importo di € 46.485,00, garantito da ipoteca volontaria sui beni immobili siti in CA
AI identificati al NCEU fg. 7 n. 116 sub. 4 e al NCT Fg. 7 part. 375 Fg. 7 part. 377, di proprietà pro quota di e di Controparte_5 CP 4
Avverso detto precetto, con atto di citazione notificato alla precettante nonché al condebitore ed alla terza datrice di ipoteca a mezzo PEC del 07.02.2022, interponeva opposizione adducendo che la avesse azionato un credito Parte 1 CP 1
,
già riscosso dalla sua cedente: precisava infatti, sul punto, che Controparte_5 (terza datrice di ipoteca) aveva ottenuto dall'intestato Ufficio ed in via di regresso, il decreto ingiuntivo n. 2056/2012 per l'importo di €uro 53.024,16 in danno della deducente e di CP_4
[...], in seguito al quale aveva incardinato la procedura n. 373/13 RGE Tribunale di
Salerno Sez. Dist. di Montecorvino Rovella, all'esito della quale la creditrice (in modifica dell'ordinanza di assegnazione dapprima resa - operata con sentenza n. 3722/201 -)aveva ricevuto l'assegnazione dell'importo di €uro 19.690,00 quale somma depositata su libretto acceso presso la BC IA, nonché la somma di €uro 38.747,57 attraverso l'assegnazione (ancora in corso) di un quinto della retribuzione netta dovuta alla opponente dal CE LA CO SR (in ordine alla quale pende RG n. 8635/2022 da parte del volto ad ottenere la sospensione dei pagamenti operati in favore della datore di lavoro terzo pignorato). in virtùDunque, l'opponente sosteneva di aver corrisposto alla Controparte_8 dell'azione di regresso subita da Controparte_5 la somma complessiva di €uro 58.437,57,
,
oltre l'importo di €uro 7.112,61 quali ratei regolarmente pagati (in numero di 18 tra l'anno
2007 e l'anno 2009), il tutto per un totale di €uro 65.550,18 pari all'intero credito vantato dalla banca comprensivo di interessi. Su tali basi la opponente eccepiva la nullità dell'atto di precetto opposto e, comunque, la assoluta inesistenza del credito azionato, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: "1. preliminarmente dichiarare nullo l'atto di precetto notificato, 2. nel merito accertare e dichiarare, in virtù delle somme così come corrisposte da parte dell'opponente, l'intervenuto pagamento del mutuo fondiario a rogito del notaio Dott. Persona 1 rep. 150095 e
Racc. 26661, del 25/5/2007 con il quale l' ha concesso a mutuo la somma Controparte_9 di € 46.485,00 ai Sig.ri Controparte 5 quale datrice di ipoteca;
CP 4 Parte 1
,
3. per l'effetto dichiarare non dovuta la somma richiesta da parte della società Controparte 1 con l'atto di precetto notificato in data 18 gennaio 2022 oggi opposto;
4. contestualmente concedere alla sig.ra Parte 1 azione di regresso nei confronti di per la quota pari al 50% di €uro CP 4
38.747,57 oltre interessi dalla stessa versate mediante l'accantonamento di un quinto dello stipendio così come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Salerno nella procedura di esecuzione mobiliare presso terzi RGE 373/2013 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assegnazione;
5.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
Con note depositate il 22.05.2023, la opponente riferiva di aver incardinato innanzi a
Questo Ufficio separato giudizio - RG n. 8635/2022 - volto, tra l'altro, ad accertare l'assenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'azione di regresso (per cui vi era stato monitorio) per essere intervenuto un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale (id est l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare R.G. 261/2012), onde ottenere la restituzione di quanto medio tempore corrisposto alla predetta.
1.1 Il contraddittorio si formalizzava innanzitutto con la costituzione di CP 1 avvenuta in data 22.06.2022, la quale instava per il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma dell'atto di precetto opposto e vinte le spese. Confermava che Controparte_6 e, per essa, la mandataria Parte 2
,
avesse incardinato dinnanzi all'intestato Ufficio, per il recupero del medesimo credito per cui è causa, la procedura esecutiva immobiliare n. 261/2012 RGE in danno di CP_4
[...] e Controparte_5 rispettivamente condebitore e terzo datore d'ipoteca-,
-
precisando, però, che detta procedura veniva dichiarata estinta ex art. 164 bis disp. Att.
C.p.c., ovvero per antieconomicità della stessa. Proseguiva evidenziando anch'essa che, nelle more della citata esecuzione, Controparte_5 aveva esercitato il proprio diritto di regresso, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 2056/2012 per l'importo di €uro 53.024,16, messo in esecuzione mediante la procedura di espropriazione presso terzi RGE 373/2013 Tribunale di Salerno ex. Sez. Distaccata di Montecorvino Rovella- che esitava
-
nell'assegnazione delle somme ivi pignorate. Tanto esposto, evidenziava che, dunque, né
e né la cedente Controparte_6 avevano di fatto soddisfatto il proprioCP 1 credito. 1.2 Si costituivano con unica comparsa del 06.07.2022 anche CP 4 e [...] CP 5 che, in via preliminare, eccepivano la titolarità del credito intimato da parte del cessionario, attesa la mancata allegazione del contratto di cessione (in ordine al quale, poi, formulavano espressa richiesta di ordine di esibizione in giudizio); sostenevano come non bastasse la pubblicazione dell'avviso della cessione a fornire prova di questa e dello specifico rapporto di credito dedotto in giudizio, non essendo ivi indicati la tipologia di crediti ceduti. Censuravano, inoltre, di nullità il contratto di mutuo fondiario per cui è causa per asserita violazione del limite di finanziabilità previsto dal secondo comma dell'art. 38 TUB, avendo il finanziamento di gran lunga superato l'80% del valore del bene ipotecato (individuato in €uro 42.400,00 dal CTU nell'R.G.E. 261/2012), avuto riguardo all'importo erogato dalla banca mutuante (€uro 46.485,00) ed al valore della ipoteca concessa (per Euro 69.727,50). Precisavano, ancora, di aver provveduto al pagamento di n. 18 ratei del mutuo de quo tra l'anno 2007 e l'anno 2009 per un importo complessivo di euro 7.112,61 e che tale somma non era stata neppure menzionata e/o decurtata in precetto, così come non erano stati ivi analiticamente indicati e documentalmente provati gli ulteriori importi intimati. Evidenziavano, infine, la improcedibilità, la irritualità e l'infondatezza dell'azione di regresso proposta dalla opponente in sede di opposizione a precetto e, quindi, così concludevano: "1) in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, sussistendo un adeguato fumus boni juris per tutti i motivi innanzi esposti, e per l'effetto sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c, per la sussistenza dei gravi motivi;
2) Nel merito, accertare, anche d'ufficio, il difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto in quanto non è stato dimostrato che nella cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio, pertanto, non vi è certezza circa la titolarità del diritto da parte del creditore cessionario, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione ed in subordine la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.; 3) In via subordinata, accertare la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità previsto dal secondo comma dell'art. 38 Tub, ed in via gradata qualora si volesse ipotizzare una conversione del mutuo fondiario in ordinario finanziamento ipotecario, dichiarare la nullità del precetto per omessa notifica del contratto di mutuo;
4) Sempre in via subordinata accertare l'infondatezza della pretesa creditoria ed assoluta carenza di prova in ordine al quantum, ragion per cui si chiede alla S.V. Ill.ma di voler disporre l'ordine di esibizione in giudizio del contratto di fondiario e, pertanto, dichiarare che la società Controparte 1 no ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
5) Infine, accertare e dichiarare l'improcedibilità, irritualità ed infondatezza dell'azione di regresso illegittimamente proposta dalla sig.ra Parte 1 ; 6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri fiscali e CNPA, e maggiorazione del 15%". 1.3 Celebrata la prima udienza in modalità scritta in data 15.06.2022, il giudizio subiva alcuni rinvii, così come richiesto dalle parti, a cagione delle trattative tra esse in corso volte ad addivenire ad una definizione bonaria della questione. Data l'infruttuosità di queste, il giudizio proseguiva con istruzione documentale, nell'ambito della quale gli opposti, con note del 10.12.2024 integravano le eccezioni originariamente formulate soggiungendo alla contestazione relativa al quantum precettato ed in seguito alla avvenuta produzione di controparte del contratto di mutuo fondiario in questione la doglianza relativa all'applicazione di tassi moratori usurai nell'articolato contrattuale, invocando la nullità della relativa clausola.
Giunta all'udienza del 17.09.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata dal G.I. a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali, dei quali le parti profittavano.
2. Così sunteggiati i punti essenziali della controversia, il Tribunale stima che l'eccezione preliminare sollevata da e Controparte_5 in punto di difetto di prova della CP 4
cessione del credito e della titolarità del diritto azionato non possa trovare accoglimento.
Com'è noto, la giurisprudenza è concorde nell'identificare la titolarità della posizione soggettiva con uno degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, il cui onere probatorio non può che incombere ex art. 2697 c.c. sul soggetto che vanti il diritto stesso.
Conseguentemente, in applicazione di detto orientamento, nella fattispecie di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB graverà in capo al cessionario la dimostrazione sia dell'avvenuta cessione del credito specificamente vantato che dell'inclusione dello stesso nell'operazione di cessione, “attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale" (Cass. Civ. n. 24798/2020). Ebbene, se la prova primaria della titolarità del credito è inconfutabilmente la produzione del contratto di cessione, il cessionario può comunque soddisfare tale prova anche mediante la produzione dell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché
l'avviso sia "sufficientemente chiaro e determinato quanto agli elementi identificativi dello specifico credito" (Cass. n.15884/2019). Una precisazione di questo tipo si rende necessaria atteso che, nelle operazioni di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'estratto in Gazzetta Ufficiale è da un lato idonea ad esonerare la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma, dall'altro, non è di per sé sufficiente a provare l'avvenuta cessione dello specifico credito (Cass. Civ. n.2780/2019). Per assumere quindi rilevanza probatoria, lo stesso avviso di pubblicazione deve consentire di ricondurre senza incertezze il credito controverso tra quelli oggetto di cessione per cartolarizzazione. In ogni caso, non deve escludersi che, specie nel caso in cui la contestazione sia generica, tale avviso, unitamente ad altri elementi ed integrazioni, possa essere valutato “secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito" come idoneo indizio per pervenire alla prova presuntiva dell'effettiva esistenza della dedotta cessione nonché della legittimazione del cessionario (Cass. Civ. 15884/2019): ciò potrebbe accadere in presenza di particolari ragioni, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione dell'avviso su iniziativa della stessa cedente, il possesso di un valido titolo esecutivo ovvero l'esecuzione delle formalità pubblicitarie richieste ai fini di opponibilità dalla normativa speciale, nonché in presenza di determinate allegazioni e/o integrazioni, quali comunicazioni stragiudiziali attestanti l'avvenuta notizia della cessione al ceduto e dichiarazioni confessorie del cedente (Cass.
Civ. 10200/2021).
D'altra parte, pur conservando la propria particolarità, la cessione “in blocco” di crediti non può sottrarsi alla convinzione generale, ampiamente diffusa in giurisprudenza, secondo cui "la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento" (Tribunale Napoli, Sent. 21/05/2021).
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie risulta provata l'avvenuta cessione del credito dedotto in giudizio a CP 1 legittimamente titolare del diritto di agire per
, il recupero di tale credito, per mezzo della mandataria CP 10 CP_1 infatti, con la costituzione nel presente giudizio, ha prodotto l'estratto La
,
della Gazzetta Ufficiale, inerente all'operazione di cessione da Controparte_6 a CP_1
[...] (cfr. G.U. Parte I del 05.05.2018 sub All. C parte convenuta), recante l'indicazione di tutti gli elementi idonei di per sé a consentire l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione senza alcuna indeterminatezza e senza la necessità di enumerare ciascun rapporto in maniera specifica [“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese ulteriori danni, indennizzi e quant'altro).....sorti nel periodo compreso...tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate"]. Ad ulteriore sostegno dell'avviso quale indice probatorio della titolarità, è stato prodotto anche il contratto di mutuo del
15.06.2017 con i relativi allegati.
Pertanto il compendio documentale versato in atti dalla cessionaria è sufficiente per ritenere provata la cessione dei crediti di cui al precetto e la titolarità degli stessi in capo a
, nonché per dimostrare l'infondatezza dell'eccezione preliminare. CP 1
Per quanto esposto, la causa deve quindi essere esaminata nel merito.
2.1 Deve correttamente qualificarsi l'odierna opposizione come opposizione preventiva all'esecuzione, atteso che si contesta il diritto della creditrice di agire in executivis sotto molteplici profili, dei quali uno proposto dall'odierna opponente (concernente l'avvenuto pagamento della pretesa creditorea) e gli altri addotti dagli ulteriori convenuti, ovvero dal condebitore CP 4 e dalla terza datrice di ipoteca Controparte_5 che hanno
,
costruito, di fatto, una difesa “parallela", volta a contestare l'an ed il quantum per cui è causa.
2.2 Procedendo con ordine sistematico, si rileva come abbia sostenuto Parte 1
che il credito per cui vi è stato precetto sarebbe stato dalla medesima estinto in seguito all'intervenuto pagamento di esso alla terza ipotecaria SI ON: in particolare, la opponente ha sostenuto che il debito residuo di cui al rapporto del 2007 sarebbe stato rimborsato dalla medesima alla in seguito all'ottenimento da parte di quest'ultima
(agente in via di regresso) del decreto ingiuntivo n. 2056/2012 dell'importo di Euro
53.024,16, reso in danno della opponente e di CP 4 , ed alla incardinata procedura n. 373/13 RGE -Tribunale di Salerno Sez. Dist. di Montecorvino Rovella-, conclusasi (in seguito a sentenza n. 3722/201) con l'assegnazione alla procedente dell'importo di €uro
19.690,00 depositato su libretto bancario BC IA (cointestato al CP 4 e alla
Pt 1 , nonché della somma di €uro 38.747,57 attraverso la trattenuta (ancora in corso) di un quinto della retribuzione presso il terzo CE LA CO SR.
Detto rilievo è infondato, stante l'assoluta carenza di validità del pagamento fatto alla terza datrice di ipoteca (non a caso la stessa parte ha riferito di aver intrapreso altro giudizio -
RG n. 8635/2022 - volto ad ottenere la sospensione dei pagamenti operati in favore della da parte del datore di lavoro terzo pignorato).
Si osserva, infatti, in diritto che il giudizio di opposizione all'esecuzione è “un normale giudizio di cognizione”, diretto “all'accertamento negativo" della pretesa vantata dal creditore procedente e risultante dal titolo esecutivo: “in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito", senza che la negatività del fatto inverta l'onere della prova (cfr.
Cass. Civ. 5635/2017 ovvero 13212/2015). Sostanzialmente, il debitore opponente riveste la posizione sostanziale e processuale di attore ed è gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c. dell'onere di allegare la prova delle cause modificative o estintive del credito, potendo invece al contrario il creditore procedente contrastare le deduzioni di parte opponente, sia tecnicamente che con mere difese. Nella specie parte opponente non ha assolto al proprio onere di attore sostanziale e processuale, limitandosi a ribadire più volte di aver estinto il mutuo de quo per intervenuto pagamento del dovuto alla terza datrice di ipoteca – attrice in regresso.
-
Detta prospettazione, a fronte della quale si sarebbe in concreto verificata l'estinzione del rapporto di mutuo e, di conseguenza, il venir meno del titolo esecutivo di cui al precetto opposto, appare priva di pregio. Difatti, a nulla rileva la riportata circostanza, laddove non si registra un adempimento della terza ai sensi dell'art. 1180, ovvero una prestazione del terzo che liberi la debitrice, anche se eseguita contro la volontà del creditore.
A ciò consegue la permanenza del diritto per la banca creditrice di agire esecutivamente - sia nei confronti dell'odierna opponente che degli ulteriori convenuti (per quanto di rispettiva spettanza) - per il recupero delle somme ancora dovute in forza del valido titolo esecutivo costituito dal rapporto di mutuo fondiario del 2007 e mai recuperate anche a per conto di seguito della esecuzione n. 261/2012 (dapprima attivata da Parte 2 CP 8 sul bene concesso a garanzia del mutuo di proprietà pro quota del CP 4 e della
-in ragione della chiusura anticipata di essa per antieconomicità (v. doc. 1 produzione CP 1 ).
2.3 Quanto poi all'asserita violazione del limite di finanziabilità dell'80%, l'assunto dei convenuti CP 4 e non è coerente con l'attuale assetto giurisprudenziale in materia, così come sancito dalla recente pronuncia n. 33719/2022 delle Sezioni Unite della
Cassazione, condiviso da questo Tribunale.
Orbene, le Sezioni Unite, dirimendo una questione interpretativa svoltasi sul punto, hanno cristallizzato il principio di diritto applicabile alla odierna fattispecie - nel seguente
-
arresto: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto" (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 16/11/2022, n. 33719). La ratio legis dell'art. 38 comma 2 T.U.B. è, infatti, la tutela della stabilità patrimoniale della banca e il contenimento dei rischi nella concessione del credito fondiario, esclusiva finalità
percui viene attribuito alla banca, nell'ambito della vigilanza prudenziale ex artt. 51 e 53
T.U.B., il potere di fissare la percentuale massima del finanziamento. Pertanto, il limite di finanziabilità costituisce un elemento integrativo e/o specificativo del contratto di mutuo, privo di qualsiasi essenzialità che possa incidere sulla struttura della fattispecie negoziale nei suoi elementi fondamentali e tipizzati.
Quando l'erogazione del mutuo superi il limite normativo di cui all'art. 38 T.U.B. si configura un vizio incidente sull'oggetto e sul contenuto del contratto soltanto per specificazione, come tale, insuscettibile di determinare effetti caducatori sul contratto stesso e dunque di determinare la nullità totale o parziale del mutuo stesso e della connessa garanzia ipotecaria. Ne discende la validità del mutuo “sovrafinanziato", che rimane regolato dalla disciplina speciale del credito fondiario, esponendo la mutuante al rischio di sanzioni amministrative, in ragione della violazione di una norma improntata alla tenuta del sistema bancario e, conseguentemente, non imperativa, e di revocabilità della garanzia.
Ciò posto, in aderenza alla decisione delle Sezioni Unite, può quindi affermarsi che il mutuo del 2007 azionato in via esecutiva dalla CP 1 laddove sospettato di
,
erogazione superiore al limite di finanziabilità, rimarrebbe valido e fondiario anche in ipotesi di accertato superamento, che peraltro è da escludersi nel caso di specie, attesa l'erogazione di un capitale complessivo pari ad euro € 46.485,00, “in rapporto al valore degli immobili da ipotecare meglio identificati nella indicazione in calce" (cit. pag. 2 contratto di mutuo)- pari ad € 69.727,50 (importo garanzia) - quindi un capitale in evidenza inferiore agli euro
55.782,00 che costituisce per vero l'80% del valore garantito. 2.4 In ordine, infine, alla questione posta dai convenuti nelle note del CP 4 e
10.12.2024, resa in conseguenza del prodotto contratto di mutuo (in atti il 19.09.2022) ed inerente all'asserita all'applicazione di tassi moratori usurai nell'articolato contrattuale, deve darsi anzitutto atto della ammissibilità del rilievo, attesa la possibilità di proporre nuove eccezioni circoscritte e subordinate alla necessità di contrastare nuove argomentazioni o documenti prodotti dalla controparte che non avrebbero potuto essere altrimenti affrontati.
Cionondimeno, si rileva come anche tale censura si appalesi priva di pregio. Ed infatti, i convenuti hanno sostenuto che la valutazione dell'usura vada parametrata non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi di mora e che, nel caso di specie, il tasso di mora applicato nel contratto intercorso tra le parti in causa avrebbe superato, in diversi periodi, il tasso di usura (come da elaborata tabella in note).
Ebbene, con la recentissima ordinanza n. 15007 del 29.05.2024, la Corte di Cassazione ha confermato come in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non sia possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché si rende necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza [conf. Cass. Sez.
6-1 n. 31615-21, a mente della quale per la determinazione del tasso soglia in tema di usura bancaria, non si possono sommare (cumulo materiale) gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ma occorre valutarli separatamente, poiché perseguono funzioni diverse: gli interessi corrispettivi sono il compenso per l'uso del denaro, mentre quelli moratori sono una penale per l'inadempimento].
Insomma, non è consentita la determinazione del superamento del tasso soglia attraverso la somma del T.A.N. e del tasso di mora, in considerazione della differente natura degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori: il tasso di mora infatti viene imputato al mutuatario per il ritardo e l'inadempimento dell'obbligazione; circostanza totalmente differente rispetto alla funzione di remunerazione propria degli interessi relativi al capitale prestato al mutuatario ["gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per il tempo in cui ha perso la disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate ed autonome, risultando i primi sempre dovuti ed inclusi nelle rate (costituendo la remunerazione normale ed ordinaria prevista per il prestito in considerazione della naturale fruttuosità del denaro), laddove i secondi sono solo potenziali ed eventuali ed hanno funzione e natura risarcitoria trovando applicazione solo nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, ovvero di inadempimento del mutuatario" - Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3841/2024]. 3. Al lume delle suesposte argomentazioni la opposizione va, quindi, rigettata giacché infondata, da ciò conseguendone, avuto riguardo alla complessiva soccombenza in ordine alle questioni trattate, la condanna, ex art. 91 c.p.c., di Parte 1 CP 4 e
Controparte_5 al pagamento delle spese di causa in solido tra loro. Le stesse si liquidano in dispositivo in base al valore del credito per cui si è agito (€. 80.051,46) ed alla bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, previste per i giudizi di valore ricompreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, tenuto conto delle fasi espletate (studio
€. 1.276,00, introduttiva €. 814,00 e decisionale €. 2.127,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa IA Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 1327 /2022, promossa da Parte 1 contro in persona del legale rapp.te p.t., e [...] Controparte 1 CP 4
,
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni CP 5
,
diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione; pone a carico di Parte 1 CP 4 e [...] CP 5 , in solido ed in parti uguali tra di loro, il pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che liquida in complessivi €. 4.217,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 14.11.25
Il Giudice
IA RA