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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9676 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5012/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/10/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in S. Nicola la Strada Parte_1 C.F._1
(CE) alla via Bronzetti n. 88, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Fevola (C.F.
), il quale lo rapp.ta e difende, unitamente all'Avv. Manuela Iorio C.F._2
(C.F. ), in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del p.t., dom.to p.q. in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
lla P.zza Municipio presso la casa comunale CP_1
- Appellato contumace
È presente l'avvocato Massimiliano Ritondale per delega dell'Avvocato Fevola che si riportano alle difese e conclusioni in atti;
in particolare, in ordine alle questioni sollevate alla precedente udienza, richiama le note depositate in data 23 ottobre 2025; chiede che vengano ammessi i mezzi istruttori, per cui c'è stata istanza reiterata in appello;
in subordine la decisione.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 5012/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in S. Nicola la Strada Parte_1 C.F._1
(CE) alla via Bronzetti n. 88, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Fevola (C.F.
), il quale lo rapp.ta e difende, unitamente all'Avv. Manuela Iorio C.F._2
(C.F. ), in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del p.t., dom.to p.q. in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
lla P.zza Municipio presso la casa comunale CP_1
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2025 ed iscritto a ruolo in da-
ta 3 marzo 2025, il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2
17158, emessa dal GDP di Napoli a definizione del procedimento recante R.G.
n.44024/21, pubblicata il 25.07.2024.
Invero l'odierno appellante, in qualità di proprietario\responsabile in solido del motoveicolo tg. DJ07618, ha proposto opposizione avverso n. 55 verbali di accertamen-
to di violazione di norme del CDS (tutti richiamati nella sentenza appellata), emessi dal
Comando di Polizia Municipale del Comune di tra marzo e luglio 2021 per una CP_1
serie di condotte illecite tra cui la circolazione senza casco, circolazione in area pedona-
le, uso improprio di strumenti acustici, circolazione in senso opposto a quello consenti-
to, circolazione senza patente. L'attore aveva rilevato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta senza che egli ne avesse conoscenza, in quanto ha riferito che il padre,
sig. , affetto da infermità mentale, attestata da consulenza tecnica Persona_1
d'ufficio ex art. 445 bis – cron. n.1653/18 – RG.24627/17 versata in atti, dopo aver manomesso un cassetto e prelevato le chiavi del veicolo, lo avrebbe prestato ad un amico, tale Sig. . Persona_2
Con l'impugnata sentenza il ricorso veniva rigettato.
Mediante il proprio atto di appello, il sig. ha lamentato l'erroneità di tale statuizio- Pt_1
ne, lamentando l'omessa valutazione delle circostanze decisive ai fini del giudizio, ossia la sussistenza di una causa di esonero di responsabilità, l'omessa ammissione delle prove testimoniali e l'omessa motivazione sul punto.
Il evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi. Controparte_1
******
Preliminarmente occorre esaminare la tempestività dell'appello proposto.
Nel caso in esame, il giudizio di primo grado è stato introdotto e si è svolto secondo le modalità di cui all'art. 7 D. Lgs. N.150 del 2011 (“le controversie in materia di opposizio-
ne al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-
3
bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove
non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”).
Pertanto, come disposto dall'art. 434 c.p.c., l'appello avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio di prime cure andava proposto mediante ricorso, da depositarsi in cancelleria entro i trenta giorni successivi alla notifica della pronuncia ad opera della parte vittoriosa in primo grado o, in sua assenza, entro il termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
Invero, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il giudizio di
opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada,
instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto
al rito del lavoro, sicchè l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con
ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica,
oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di
deposito di quest'ultima ( in tal senso Cass., Sez. 6-3, 11 dicembre 2015, n. 25061; cfr.
da ultimo nello stesso senso da ultimo Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754, Rv. 671776 –
01 secondo cui “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministra-
tiva, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello
è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c.,
deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della
conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto
è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempi-
mento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge).
Pertanto, risulta irrilevante la data in cui l'atto di citazione in appello è stato avviato
4
alla notifica, mentre occorre aver riguardo, esclusivamente, alla data di deposito di
tale atto in sede di iscrizione a ruolo.
I principi poc'anzi enunciati sono espressione di un orientamento costante nella giuri-
sprudenza della Suprema Corte, essendosi affermato: (a) per un verso, che nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perchè
depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza, non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anzichè con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione (Cass., Sez. lav., 10 luglio 2015, n. 14401);
(b) per l'altro verso, che, in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro, e in particolare l'art. 434 c.p.c., sicchè, in detti giudizi, l'appello deve essere proposto in
forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività
del gravame vale la data di deposito dell'atto introduttivo (Cass., Sez. 6-2, 7 novembre
2016, n. 22564).
Inoltre, la decadenza maturata a carico dell'appellante non può essere superata median-
te la disposizione della conversione del rito, introdotto con citazione invece che con ricorso, e facendo conseguentemente applicazione, in grado di appello, del D.Lgs. n. 150
del 2011, art. 4, comma 5, che per il caso di mutamento del rito prevede che "gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito
prima del mutamento"; infatti, tale disposizione non può trovare applicazione nel presente caso, essendo riferita - secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass., Sez. 6-1, 6 luglio 2016, n. 13815; Cass., Sez. 6-1, 16 febbraio 2017, n. 4103;
Cass., Sez. 6-1, 12 maggio 2017, n. 11937; Cass., Sez. 6-1, 16 maggio 2017, n. 12133) - al
5
solo mutamento del rito disposto in primo grado, non già in grado di appello.
Infatti - come già è stato chiarito da Cass., Sez. 6-1, 18 agosto 2016, n. 17192 - l'art. 4
dispone la salvezza degli effetti processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento nel contesto di una disposizione che prevede, al comma
2, che la conversione del rito venga pronunciata "non oltre la prima udienza di compari-
zione delle parti": la norma in esame riguarda il solo caso in cui il giudizio sia stato erroneamente instaurato in primo grado secondo un rito difforme da quello previsto dalla legge, e non può quindi essere estesa all'ipotesi in cui l'errore sia caduto sulle modalità di proposizione dell'appello, essendosi correttamente svolto il primo grado nelle forme prescritte.
Nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'appello venga introdotto con atto di citazione anziché mediante ricorso, assume rilievo, al fine di determinarne la tempestività, la data di deposito della citazione presso la cancelleria del Giudice competente.
Ne consegue che l'irritualità del mezzo di impugnazione impiegato dalla parte non incide sull'ammissibilità della stessa, dovendo il Giudice d'appello procedere alla sua riqualifi-
cazione d'ufficio (cfr. Cass., sez. VI, 11.12.2015, n. 25061), fatta salva la verifica della tempestività.
Nel caso di specie, l'impugnazione avverso la sentenza n. 17158/24 del Giudice di Pace
di a definizione del procedimento recante R.G. n. 44024/21, depositata e pubbli- CP_1
cata in data il 25.07.2024, andava proposta entro il termine del 27 febbraio 2025.
Nel caso di specie, come evidenziato, il giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione che, sebbene notificata in data 24 febbraio 2025, è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli, quale Giudice competente in grado di appello, in data 3 marzo 2025 (cfr. data di iscrizione a ruolo della causa emergente dal registro telematico).
6
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'appello perché tardivo.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_1
• dichiara inammissibile l'appello perché tardivo;
• nulla per le spese;
• ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giu-
stizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 27 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/10/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in S. Nicola la Strada Parte_1 C.F._1
(CE) alla via Bronzetti n. 88, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Fevola (C.F.
), il quale lo rapp.ta e difende, unitamente all'Avv. Manuela Iorio C.F._2
(C.F. ), in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del p.t., dom.to p.q. in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
lla P.zza Municipio presso la casa comunale CP_1
- Appellato contumace
È presente l'avvocato Massimiliano Ritondale per delega dell'Avvocato Fevola che si riportano alle difese e conclusioni in atti;
in particolare, in ordine alle questioni sollevate alla precedente udienza, richiama le note depositate in data 23 ottobre 2025; chiede che vengano ammessi i mezzi istruttori, per cui c'è stata istanza reiterata in appello;
in subordine la decisione.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 5012/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in S. Nicola la Strada Parte_1 C.F._1
(CE) alla via Bronzetti n. 88, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Fevola (C.F.
), il quale lo rapp.ta e difende, unitamente all'Avv. Manuela Iorio C.F._2
(C.F. ), in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del p.t., dom.to p.q. in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
lla P.zza Municipio presso la casa comunale CP_1
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2025 ed iscritto a ruolo in da-
ta 3 marzo 2025, il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2
17158, emessa dal GDP di Napoli a definizione del procedimento recante R.G.
n.44024/21, pubblicata il 25.07.2024.
Invero l'odierno appellante, in qualità di proprietario\responsabile in solido del motoveicolo tg. DJ07618, ha proposto opposizione avverso n. 55 verbali di accertamen-
to di violazione di norme del CDS (tutti richiamati nella sentenza appellata), emessi dal
Comando di Polizia Municipale del Comune di tra marzo e luglio 2021 per una CP_1
serie di condotte illecite tra cui la circolazione senza casco, circolazione in area pedona-
le, uso improprio di strumenti acustici, circolazione in senso opposto a quello consenti-
to, circolazione senza patente. L'attore aveva rilevato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta senza che egli ne avesse conoscenza, in quanto ha riferito che il padre,
sig. , affetto da infermità mentale, attestata da consulenza tecnica Persona_1
d'ufficio ex art. 445 bis – cron. n.1653/18 – RG.24627/17 versata in atti, dopo aver manomesso un cassetto e prelevato le chiavi del veicolo, lo avrebbe prestato ad un amico, tale Sig. . Persona_2
Con l'impugnata sentenza il ricorso veniva rigettato.
Mediante il proprio atto di appello, il sig. ha lamentato l'erroneità di tale statuizio- Pt_1
ne, lamentando l'omessa valutazione delle circostanze decisive ai fini del giudizio, ossia la sussistenza di una causa di esonero di responsabilità, l'omessa ammissione delle prove testimoniali e l'omessa motivazione sul punto.
Il evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi. Controparte_1
******
Preliminarmente occorre esaminare la tempestività dell'appello proposto.
Nel caso in esame, il giudizio di primo grado è stato introdotto e si è svolto secondo le modalità di cui all'art. 7 D. Lgs. N.150 del 2011 (“le controversie in materia di opposizio-
ne al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-
3
bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove
non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”).
Pertanto, come disposto dall'art. 434 c.p.c., l'appello avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio di prime cure andava proposto mediante ricorso, da depositarsi in cancelleria entro i trenta giorni successivi alla notifica della pronuncia ad opera della parte vittoriosa in primo grado o, in sua assenza, entro il termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
Invero, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il giudizio di
opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada,
instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto
al rito del lavoro, sicchè l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con
ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica,
oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di
deposito di quest'ultima ( in tal senso Cass., Sez. 6-3, 11 dicembre 2015, n. 25061; cfr.
da ultimo nello stesso senso da ultimo Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754, Rv. 671776 –
01 secondo cui “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministra-
tiva, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello
è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c.,
deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della
conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto
è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempi-
mento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge).
Pertanto, risulta irrilevante la data in cui l'atto di citazione in appello è stato avviato
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alla notifica, mentre occorre aver riguardo, esclusivamente, alla data di deposito di
tale atto in sede di iscrizione a ruolo.
I principi poc'anzi enunciati sono espressione di un orientamento costante nella giuri-
sprudenza della Suprema Corte, essendosi affermato: (a) per un verso, che nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perchè
depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza, non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anzichè con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione (Cass., Sez. lav., 10 luglio 2015, n. 14401);
(b) per l'altro verso, che, in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro, e in particolare l'art. 434 c.p.c., sicchè, in detti giudizi, l'appello deve essere proposto in
forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività
del gravame vale la data di deposito dell'atto introduttivo (Cass., Sez. 6-2, 7 novembre
2016, n. 22564).
Inoltre, la decadenza maturata a carico dell'appellante non può essere superata median-
te la disposizione della conversione del rito, introdotto con citazione invece che con ricorso, e facendo conseguentemente applicazione, in grado di appello, del D.Lgs. n. 150
del 2011, art. 4, comma 5, che per il caso di mutamento del rito prevede che "gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito
prima del mutamento"; infatti, tale disposizione non può trovare applicazione nel presente caso, essendo riferita - secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass., Sez. 6-1, 6 luglio 2016, n. 13815; Cass., Sez. 6-1, 16 febbraio 2017, n. 4103;
Cass., Sez. 6-1, 12 maggio 2017, n. 11937; Cass., Sez. 6-1, 16 maggio 2017, n. 12133) - al
5
solo mutamento del rito disposto in primo grado, non già in grado di appello.
Infatti - come già è stato chiarito da Cass., Sez. 6-1, 18 agosto 2016, n. 17192 - l'art. 4
dispone la salvezza degli effetti processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento nel contesto di una disposizione che prevede, al comma
2, che la conversione del rito venga pronunciata "non oltre la prima udienza di compari-
zione delle parti": la norma in esame riguarda il solo caso in cui il giudizio sia stato erroneamente instaurato in primo grado secondo un rito difforme da quello previsto dalla legge, e non può quindi essere estesa all'ipotesi in cui l'errore sia caduto sulle modalità di proposizione dell'appello, essendosi correttamente svolto il primo grado nelle forme prescritte.
Nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'appello venga introdotto con atto di citazione anziché mediante ricorso, assume rilievo, al fine di determinarne la tempestività, la data di deposito della citazione presso la cancelleria del Giudice competente.
Ne consegue che l'irritualità del mezzo di impugnazione impiegato dalla parte non incide sull'ammissibilità della stessa, dovendo il Giudice d'appello procedere alla sua riqualifi-
cazione d'ufficio (cfr. Cass., sez. VI, 11.12.2015, n. 25061), fatta salva la verifica della tempestività.
Nel caso di specie, l'impugnazione avverso la sentenza n. 17158/24 del Giudice di Pace
di a definizione del procedimento recante R.G. n. 44024/21, depositata e pubbli- CP_1
cata in data il 25.07.2024, andava proposta entro il termine del 27 febbraio 2025.
Nel caso di specie, come evidenziato, il giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione che, sebbene notificata in data 24 febbraio 2025, è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli, quale Giudice competente in grado di appello, in data 3 marzo 2025 (cfr. data di iscrizione a ruolo della causa emergente dal registro telematico).
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Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'appello perché tardivo.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_1
• dichiara inammissibile l'appello perché tardivo;
• nulla per le spese;
• ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giu-
stizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 27 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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