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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1124/2024 promossa tra:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Vincenzo Simone, c.f.: , C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montesano s/M (SA) alla via Marcellino, n. 15, giusta procura in atti
E
pagina1 di 5
nata il [...] a [...] Controparte_1
AI (VEN), c.f. residente in [...]C.F._3
Quintana Roo (Messico) REG L. 11 CASA A C.F._4 [...]
CP. , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Rosi Di Carlo, c.f. , elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Montesano s/M (SA) alla via Cupa, n.
3., giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti:
A) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato il [...] a [...], c.f.:
[...]
e , nata C.F._1 Controparte_1 il 22.06.1989 a La AI (VEN), c.f. C.F._3
B) ordinare al Comune di Sala Consilina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della pagina2 di 5 comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
C) dichiarare compensate le spese legali;
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
8/1/25
Oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
pagina3 di 5 Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra Parte_1
(C.F e
[...] C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...], c.f. Controparte_1
come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 2014, n. 1 atti di matrimonio, Parte I , del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sala Consilina) tra
[...]
(C.F e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...] Controparte_1
(VEN) (C.F. ); C.F._3
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
19/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina4 di 5 dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1124/2024 promossa tra:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Vincenzo Simone, c.f.: , C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montesano s/M (SA) alla via Marcellino, n. 15, giusta procura in atti
E
pagina1 di 5
nata il [...] a [...] Controparte_1
AI (VEN), c.f. residente in [...]C.F._3
Quintana Roo (Messico) REG L. 11 CASA A C.F._4 [...]
CP. , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Rosi Di Carlo, c.f. , elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Montesano s/M (SA) alla via Cupa, n.
3., giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti:
A) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato il [...] a [...], c.f.:
[...]
e , nata C.F._1 Controparte_1 il 22.06.1989 a La AI (VEN), c.f. C.F._3
B) ordinare al Comune di Sala Consilina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della pagina2 di 5 comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
C) dichiarare compensate le spese legali;
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
8/1/25
Oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
pagina3 di 5 Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra Parte_1
(C.F e
[...] C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...], c.f. Controparte_1
come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 2014, n. 1 atti di matrimonio, Parte I , del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sala Consilina) tra
[...]
(C.F e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...] Controparte_1
(VEN) (C.F. ); C.F._3
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
19/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina4 di 5 dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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