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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel.
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 580/2025 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in VIA DEI TIGLI, 2, Parte_1 P.IVA_1 ARESE (MI) presso lo studio dell'avv. PATRIZIO RENATO TOGNONI, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA DELLA PASSIONE, 8, CP_1 P.IVA_2 MILANO presso lo studio dell'avv. MARCO MOIRAGHI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta: IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1192/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione III civile, Giudice Dott.ssa Filoni, nell'ambito del giudizio n. R.G. 3935/2022, depositata in cancelleria in data 26/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che il danno subito dalla in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore e Amministratore Unico signor per l'incendio dell'autovettura Jeep Gran Cherokee targato Controparte_2 FE748MZ di cui è causa ammonta ad € 25.300,00 o a quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia ad istruzione probatoria esaurita e per l'effetto
- condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'attrice della somma di € 25.300,00 o a quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società e la sua mala gestio nella gestione del CP_1 sinistro per cui è causa e per l'effetto pagina 1 di 8 - condannare la società al risarcimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. CP_1 1218 e 1224, dell'ulteriore danno subito dalla a causa della mancata liquidazione del sinistro nei Parte_1 termini di legge nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia ad istruzione probatoria esaurita.
- respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa agli atti depositati, in particolare la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- ammettere prova per testi dei capitoli contrassegnati dai numeri da 1 a 8 così come dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183 VI c.p.c. n. 2 con i testi ivi indicati;
Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi con i testi indicati nella memoria istruttoria.
Per CP_1 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così G I U D I C A R E Nel merito in via preliminare: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'appellante ex art. 148 bis c.p.c. Nel merito in via subordinata: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da avanti al Tribunale di Pavia conclusasi con la sentenza n. Parte_1 1192/2024 pubblicata il 26 luglio 2024 e non notificata, con integrale sua conferma. In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello non venisse immediatamente respinto e la causa fosse rimessa in istruttoria: A) Si chiede l'ammissione delle prove come già articolate in primo grado e qui di seguito richiamate e confermate: 1) Vero che in data 14 agosto 2021 presentava denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Broni (si indica fin Parte_2 d'ora a teste il Dott. c/o e interrogatorio formale del legale rappresentante di Testimone_1 Controparte_3 [...]
) Pt_1 2) Vero che tg* FE748MZ è stato parcheggiato in San Cipriano Po (PV) via Tobagi dalla fine di Persona_1 aprile come risulta dalla denuncia presentata da che si rammostra (si indica fin d'ora a teste il Dott. Parte_2
c/o e interrogatorio formale del legale rappresentante di ) Testimone_1 Controparte_3 Parte_1
3) Vero che San Cipriano Po dista da Pavia via Vittorio Emanuele II, Km 21 come da estratto di GoogleMaps che si rammostra (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o e interrogatorio formale del legale Testimone_1 Controparte_3 rappresentante di ). Parte_1
4) Vero che le indagini compiute su incarico di hanno permesso di accertare che alcun intervento dei Vigili CP_1 del Fuoco è stato effettuato per domare l'incendio del veicolo Jeep Gran Cherokee Tg. FE748MZ (si indicano fin d'ora a testi: il Dott. c/o il e/o altri da questi indicato VVFF del Testimone_1 Controparte_3 Controparte_4 distaccamento di Lodi ovvero di altro competente per San Cipriano Po).
5) Vero che alcun Agente della Polizia Locale di San Cipriano Po è intervenuto nei giorni intercorrenti tra il 6 e il 13 agosto 2021 in via Walter Tobagi in relazione all'incendio di cui è causa (si indicano fin d'ora a testi: il Dott.
[...]
c/o il Comandante pro tempore della Polizia Locale di San Cipriano Po o altro Agente da Tes_1 Controparte_3 questi indicato). 6) Vero che alcun Militare dell'Arma dei Carabinieri è intervenuto nei giorni intercorrenti tra il 6 e il 13 agosto 2021 in via Walter Tobagi in relazione all'incendio di cui è causa (si indicano fin d'ora a testi: il Dott. c/o Testimone_1 [...]
il Comandante pro tempore della Polizia Locale di San Cipriano Po o altro Agente da questi indicato). CP_3 7) Vero che alcun Agente della Polizia di Stato è intervenuto nei giorni intercorrenti tra il 6 e il 13 agosto 2021 in via Walter Tobagi in relazione all'incendio di cui è causa (si indicano fin d'ora a testi: il Dott. c/o Testimone_1 [...]
il Comandante pro tempore della Polizia Locale di San Cipriano Po o altro Agente da questi indicato). CP_3 8) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che il veicolo Jeep Gran Cherokee tg* FE748MZ era stato immatricolato nuovo in Italia nel mese di luglio 2016 (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 [...]
CP_3 9) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che il mezzo, all'epoca del fatto, era ancora di proprietà della società con sede a Brescia (BS) che l'aveva concesso in locazione alla società CP_5 Parte_3
con sede a Stradella (PV) in via Pietro Bianchi n. 5 (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o
[...] Testimone_1
Controparte_3 pagina 2 di 8 10) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che la detta locazione sarebbe cessata il 31 agosto 2021 e che in data 08 gennaio 2021 veniva tuttavia inserita una nuova annotazione di proroga del leasing sino al 28 aprile 202 (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 Controparte_3 11) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che in data 29 marzo 2021 il leasing è stato ceduto a favore della società con sede legale ad Alessandria (AL) in via Tortona n. 1/A che è quindi divenuta Parte_1 utilizzatrice del veicolo Jeep Gran Cherokee tg* FE748MZ (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 [...]
CP_3 12) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che infine in data 13 luglio 2021 è stata annotata la cessazione della circolazione della vettura di cui è causa in seguito alla sua demolizione (si indica fin d'ora a teste il Dott.
c/o Testimone_1 Controparte_3
13) Vero che nel periodo intercorso tra la sua immatricolazione e la demolizione il veicolo di cui è causa è risultato essere privo di revisione come risulta dall'interrogatorio della apposita banca dati che si rammostra (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 Controparte_3
14) Vero che la e cioè la società che in precedenza aveva in locazione il veicolo, era Parte_3 amministrata da e dalla moglie (si indica fin d'ora a teste il Dott. Controparte_2 Parte_3 Testimone_1 c/o Controparte_3
15) Vero che in occasione dell'incontro avuto di persona con quest'ultimo ha confermato quanto riferito Parte_2 nella dichiarazione presentata alle Autorità e cioè di essersi accorto dell'incendio del veicolo al rientro dalla vacanze estive (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 Controparte_3
16) Vero che in occasione dell'incontro avuto di persona con ha confermato che il mancato intervenuto in Parte_2 loco dei Vigili del Fuoco (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 Controparte_3
17) Vero che in seguito agli accessi in loco è risultato che Via Tobagi è una zona industriale isolata in cui sono presenti due soli immobili di recente costruzione, adibiti per lo più ad uffici, i quali però al momento del sopralluogo sono risultati chiusi e non utilizzati da tempo (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o 18) Vero che Testimone_1 Controparte_3 ogni tentativo di reperire eventuali testimonianze in loco ha avuto esito negativo (si indica fin d'ora a teste il Dott.
[...]
c/o Tes_1 Controparte_3 19) Vero che alcuna telecamera e/o impianto di video sorveglianza è stato rilevato in loco (si indica fin d'ora a teste il Dott.
c/o Testimone_1 Controparte_3 B. Per l'ipotesi in cui parte attrice li riproponesse, si reitera e conferma opposizione all' ammissione dei capitoli di prova dedotti ex adverso con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. per i motivi già dedotti nella terza memoria ex art. 183 VI c.p.c qui integralmente ritrascritti e confermati( ….) Per tutti i capitoli se ed in quanto ammessi di insiste per essere introdotti a prova contraria con conferma dei testi già indicati a prova diretta e con i medesimi testi indicati ex adverso ove ammessi a deporre disattendendo i motivi di opposizioni anche qui illustrati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ( in avanti , in persona Parte_4 Pt_1 del suo legale rappresentante pro tempore e amministratore unico citava in Controparte_2 giudizio la società ( in avanti ) per vedere accertato il diritto ad ottenere CP_1 CP_1 l'indennizzo per il danno subito dal proprio veicolo Jeep Gran Cherokee targato FE748MZ, andato distrutto a causa di un incendio, accertato in data 13 agosto 2021, chiedendo la condanna della società assicuratrice al pagamento in proprio favore della somma di € 25.300,00 o a quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna della medesima società al risarcimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 1224, dell'ulteriore danno subito dalla L.G., a causa della mancata liquidazione del sinistro, nei termini di legge, nella misura ritenuta equa e di giustizia ad istruzione probatoria esaurita Si costituiva che, contestata la pretesa attorea, ne chiedeva il rigetto eccependo, in primo CP_1 luogo, che l'attore non avesse fornito la prova del fatto costitutivo del diritto vantato nella sua estensione in quanto il “narrato da non sol appare poco credibile, ma soprattutto non Parte_2 è in alcun modo utile a fornire prova che l'incendio del veicolo abbia avuto luogo con le modalità descritte”, atteso che il veicolo era stato sostanzialmente abbandonato, essendo già inutilizzabile per pagina 3 di 8 essere stato in precedenza coinvolto in plurimi sinistri, in via subordinata chiedendo ravvisarsi la condizione di inoperatività della polizza per colpa grave dell'assicurato ai sensi dell'art. 4 delle condizioni di polizza “Esclusioni Riguardanti L'assicurazione Incendio e Furto”, in ulteriore subordine contestando la pretesa attorea in termini di quantum.
Con sentenza n.1192/2024 il Tribunale di Pavia ha rigettato la domanda della società Pt_1 condannando parte attrice alle spese di lite. In particolare il Tribunale, ricostruita la storia e lo stato del veicolo, individuati plurimi elementi deponenti nel senso che l'auto al momento del sinistro non fosse utilizzabile, nonché valutate le caratteristiche del luogo prescelto per il parcheggio, ha ritenuto che non fosse stata “raggiunta la prova che l'evento oggetto della garanzia si sia verificato nei termini e nei modi dedotti, ed inoltre sono emersi che denotano o come l'auto non utilizzabile sia stata parcheggiata, per un considerevole periodo, senza sorveglianza: condotta che, unitariamente valutata, esclude il diritto all'indennizzo de quo, secondo quanto stabilito ex art. 4 sulle esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto in caso di colpa grave”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello L.G., affidandolo ad un unico motivo, con cui ha censurato la sentenza per “errata valutazione delle prove documentali acquisite nel corso del giudizio e per difetto di motivazione”.
L'appellante contesta che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, dalla circostanza che il veicolo fosse rimasto parcheggiato per un lungo periodo, o dalla mancanza di revisione dello stesso, possa desumersi che esso fosse inutilizzabile, essendo dipesa la mancata revisione ad una semplice dimenticanza dovuta alle continue proroghe conseguenti allo stato di emergenza sanitaria dovute all'epidemia da Covid disposte nel corso del 2020. La prova per testi, non ammessa dal primo giudice, sarebbe stata utile ad accertare l'effettivo funzionamento e utilizzo del mezzo, seppure saltuario, da parte del , il quale, seppure aveva in uso una diversa auto aziendale, si era recato più volte nel Parte_2 luogo del parcheggio, che era una zona industriale in cui erano anche presenti abitazioni munite di apparecchiatura di videosorveglianza, per “mettere in funzione l'auto”. Lamenta, inoltre, la violazione del dovere di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176, 1375 e 1224 c.c. da parte della compagnia assicuratrice, per non essersi , posta a conoscenza del fatto accaduto durante il tempo CP_1 dell'assicurazione, attivata nei confronti del proprio assicurato, dimostrando così la non disponibilità a prestare la garanzia dovuta, nonostante la corretta esecuzione da parte di degli adempimenti Pt_1 contrattualmente previsti ai fini della liquidazione dell'indennizzo, e in particolare l'avvenuta trasmissione della documentazione necessaria, comprensiva anche del certificato di rottamazione dell'autovettura oggetto di causa.
Si è costituita che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 CP_1 bis c.p.c., ha contraddetto le avverse deduzioni e chiesto, nel merito, la reiezione del gravame, siccome infondato, e la conferma dell'impugnata sentenza.
Alla prima udienza di trattazione del 19 giugno 2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale dell'11settembre 2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
*** pagina 4 di 8
L'appello deve essere rigettato.
Le doglianze dell'appellante si incentrano prevalentemente sulla valutazione operata dal giudice di prime cure avuto riguardo alla condizione di inutilizzabilità/ abbandono del mezzo.
Invero la decisione del giudice di prime cure si fonda sulla scorta di un doppio registro motivazionale, avendo il giudicante affermato, in primo luogo, che non è stata raggiunta la prova che l'evento oggetto della garanzia si sia verificato come dedotto, avendo inoltre reputato sussistente l'inoperatività della polizza per colpa grave rilevante ai sensi dell'art.4 delle esclusioni di polizza.A tale doppio fondamento motivazionale il giudice è giunto operando l'apprezzamento dei medesimi elementi probatori enucleati nel corpo della motivazione e su cui si appunta la censura dell'appellante.
Va richiamato che in tema di assicurazione contro i danni, sull'assicurato incombe l'onere di provare la verificazione dell'evento, il danno, che presuppone l'esistenza e consistenza del bene oggetto del rischio assicurato immediatamente prima del sinistro, nonché il nesso di causalità, oltre, infine, l'entità del danno come elemento determinante l'entità del credito, gravando poi sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Deve premettersi che l'appellante ha fondato il proprio diritto all'indennizzo sulla allegazione della sussistenza del contratto di assicurazione a copertura dell'evento assicurato e del verificarsi dell'evento consistente nell'incendio del veicolo.
Stante la pacifica sussistenza del contratto, l'onere incombente sull'assicurato non può ritenersi esaurito nella mera prova del fatto materiale dell'incendio del mezzo assicurato, essendo questo un elemento in fatto che concorre a dare conto della sussistenza dei presupposti integranti il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo. In ultima analisi l'appellante ha rimesso la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, per come oggetto del rischio oggetto di polizza, fondamentalmente, sia in punto di an che di quantum, alla denuncia sporta ai carabineri in data 14.8.2021, riscontrata, solo in ordine alla circostanza della intervenuta distruzione del mezzo, dai rilievi fotografici e dal certificato di rottamazione.
La giurisprudenza sul punto è costante nel ritenere che la mera esistenza di una polizza e la presentazione della denuncia alle autorità non sono elementi sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo e, segnatamente, non permettono da soli di assolvere l'onore probatorio incombente sull'assicurato.Infatti la denuncia non è di per sé una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria in quanto il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, come nel caso di specie, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie. Pertanto per provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo l'assicurato non può limitarsi alla produzione della denuncia alle autorità, che consiste in una mera dichiarazione di parte, come tale avente valore di semplice indizio, ma occorre che dimostri che l'autovettura esisteva effettivamente, che fosse preesistente nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato, e che era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di trasporto nonché dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata distruzione a causa dell'incendio. In altri termini la prova del fatto costitutivo investe, prima ancora del verificarsi di un sinistro quale evento oggetto del rischio assicurato, che sia dimostrata la c.d. “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato pagina 5 di 8 di un apprezzabile valore economico. In particolare è stato affermato ( Cassazione civile sez. VI - 07/11/2022, n. 32637) che "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" ( tra le altre Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01)”.
Il giudice di prime cure ha pertanto individuato ed enucleato una serie di elementi che depongono per essere il veicolo al momento del sinistro non più utilizzabile, di fatto “abbandonato”, evidenziando l'emersione di un quadro probatorio non appagante, quanto al verificarsi del sinistro e alle condizioni del bene all'epoca, secondo la rappresentazione datane dall'assicurato, affermando in proposito
“Quindi, analizzando unitamente, sia la cronologia dalla cessione del leasing, il 29 marzo 2021, al parcheggio senza utilizzazione dell'auto, dall'aprile 2021 all'agosto 2021, unitamente, al concomitante uso di un'auto aziendale da parte del Sig , vi sono elementi per ritenere che l'auto, al momento del sinistro, non fosse Parte_2 utilizzabile.” (p.7 sentenza impugnata).
Sul punto le deduzioni dell'appellante sono rimaste del tutto inconferenti, non avendo in alcun modo l'appellante contraddetto le circostanze in fatto assunte dal giudice per svolgere il vaglio inerente la tenuta probatoria della denuncia avuto particolare riguardo alla storia del veicolo, all'essere stato in precedenza interessato da sinistro in cui era stato coinvolto un veicolo “di proprietà della società“Baschi Blu2 s.rl. moglie di ” e da un danno al motore, Parte_5 Parte_2 dal non essere stato revisionato dall'immatricolazione avvenuta nel 2016, dall'essere stato parcato nel luogo in cui si è appurato l'intervento incendio sin dall' aprile 2021, immeditatamente concomitante sia alla cessione del leasing del 29.3.3021 da parte della società amministrata dalla moglie di Pt_3 [...]
e da che alla stipulazione della polizza del 1.4.2021. Parte_2 Controparte_6
A fonte dell'incontestata emergenza delle esposte circostanze in fatto ha piuttosto inutilmente Parte_2 tentato di inficiare la valenza significativa di alcune di esse. Al riguardo, in particolare, viene in rilievo come la dichiarazione del titolare della carrozzeria pure utilizzata dal giudice di prime cure, come correttamente affermato, nulla dica in Parte_6 ordine alla funzionalità del veicolo. Nè il lamentato accoglimento del mezzo istruttorio consistente nella testimonianza di consentirebbe di superare il dato riportato in tale dichiarazione, Testimone_2 atteso che l'unica circostanza riferibile al portato conoscitivo del predetto per come oggetto Tes_2 della memoria ex art. 183 co VI n 2 c.p.c. dell'appellante, è stato articolato in termini tali da non investire il punto dirimente dell'effettivo funzionamento del veicolo (p.3 memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c “'E' vero che l'autovettura Jeep Gran Cherokee targata FE748MZ al momento della riparazione nel dicembre 2020 presentava solo un piccolo danno alla carrozzeria posizionato sulla parte destra della portiera posteriore ?“). A ciò si aggiunga che nelle medesime date indicate nella richiamata dichiarazione, 21, 22 dicembre 2020, risulta che fosse stata richiesta un'auto sostitutiva proprio per rottura al motore ( doc.8 fasc.I grado ). CP_1 Peraltro lo stesso appellante ha ammesso che in costanza della posa in sosta del veicolo in via Tobagi, prolungatasi per mesi, senza allegazione di alcuna ragione giustificatrice di tale mancato ordinario utilizzo, avesse in uso altra auto aziendale, dato che rende ancora più debole la prospettata Parte_2 integrità e funzionalità del veicolo- tra l'altro parcato quantomeno fuori mano- ancorata, nella pagina 6 di 8 prospettiva dell'appellante, all'avere non tanto utilizzato il mezzo ma, al più, nell'avere Parte_2 provveduto in più occasioni a “mettere in funzione il mezzo”.
Nello sviluppo motivazionale della sentenza il dato afferente l'essere stato il veicolo parcato in una zona più o meno isolata, assistita da telecamere di sorveglianza o meno, assume pertanto valenza significativa, prima ancora che nella prospettiva della ritenuta integrazione della colpa grave di cui all'art. 4 delle condizioni di esclusione di polizza, quale elemento idoneo a saldarsi con gli altri concorrendo a delineare il quadro della ritenuta inutilizzabilità del veicolo all'epoca del sinistro. Anche su tale passaggio le deduzioni dell'appellante si rivelano non idonee a inficiare le valutazioni adottate dal giudice di prime cure, atteso che dal complesso delle foto rimesse in atti, oltre che dal contenuto della denuncia ( “perché è una zona tranquilla e con tre strutture”) risulta che il luogo prescelto per il parcheggio, via Walter Tobagi, è una strada chiusa sita in una zona periferica industriale, a circa 20 km dal centro di Pavia, priva di densità abitativa e poco frequentata, come dimostrato altresì dal fatto che l'incendio non è stato segnalato da alcuno e che non abbia allertato, nonostante la forte propagazione atta a distruggere completamente il mezzo, né i vigili del fuoco né l'intervento di autorità.
Infine l'appellante non ha provato le circostanze allegate in sede di denuncia quanto alla preesistenza del mezzo nelle condizioni di normale utilizzo e funzionalità, deponendo invece i dati in atti per un radicale svilimento del veicolo e per il suo inutilizzo in forza di una inidoneità al suo fisiologico uso quale bene atto alla circolazione e trasporto.
Tutte le carenze sopra indicate in termini di allegazione utile a fondare la prova del fatto costitutivo della pretesa indennitaria da parte dell'appellante non sono superabili con il supplemento istruttorio invocato. Infatti, come anche osservato in sede di ordinanza del 3 maggio 2023, le prove orali sollecitate dall'appellante ( in particolare il cap. 6 “ E' vero che L'autovettura Jeep Gran Cherokee targata FE748MZ veniva regolarmente utilizzata dal signor nel periodo che ha preceduto Parte_2 l'incendio del mezzo”) risultano contrarie al contenuto della denuncia resa da le cui Controparte_7 dichiarazioni sono state fatte proprie dalla società appellante che ha depositato in causa denuncia, e ne ha richiamato il contenuto nell'atto di citazione, senza dedurre alcun motivo per cui il medesimo possa aver dichiarato il falso.Tutte le altre circostanze sono pacifiche o inconferenti. Parte_2
Quanto esposto ha carattere assorbente in ordine alla domanda che investe l'asserito mancato riconoscimento del danno per la mancata liquidazione del sinistro.
Al rigetto dell'appello consegue che l'appellante deve rifondere alla controparte le spese di lite. Queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della pagina 7 di 8 difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...] avverso la sentenza n. 1192/ 2024 del Tribunale di Pavia così dispone: Parte_4
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di che si CP_8 liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 17 settembre 2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta per comodità il passaggio della denuncia non aderente all'articolato richiamato: “ In questi mesi, mi sono recato più volte in via Tobagi per metterla in funzione, al fine di evitare che la batteria andasse giù e non ho mai riscontrato spie accese di nessun tipo In data 26.07.2021, mi sono recato nuovamente in via Tobagi, per recuperare delle attrezzature per il mare dal cofano posteriore. In data 30.07.2021, andavo via tre giorni con la mia compagna, in provincia di Cuneo precisamente a Fornace per poi fare rientro il 01.08.2021 verso le ore 17.00. Il giorno 6.08.2021, sono nuovamente ripartito per andare in Grecia, nella settimana precedente alla mia partenza non mi sono mai recato in via Tobagi per verificare le condizioni della mia Jeep. In data 13.08.2021, ho fatto rientro e nella mattinata odierna mi sono recato in via Tobagi ed ho constatato che l'autovettura Jeep era bruciata”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel.
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 580/2025 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in VIA DEI TIGLI, 2, Parte_1 P.IVA_1 ARESE (MI) presso lo studio dell'avv. PATRIZIO RENATO TOGNONI, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA DELLA PASSIONE, 8, CP_1 P.IVA_2 MILANO presso lo studio dell'avv. MARCO MOIRAGHI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta: IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1192/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione III civile, Giudice Dott.ssa Filoni, nell'ambito del giudizio n. R.G. 3935/2022, depositata in cancelleria in data 26/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che il danno subito dalla in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore e Amministratore Unico signor per l'incendio dell'autovettura Jeep Gran Cherokee targato Controparte_2 FE748MZ di cui è causa ammonta ad € 25.300,00 o a quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia ad istruzione probatoria esaurita e per l'effetto
- condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'attrice della somma di € 25.300,00 o a quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società e la sua mala gestio nella gestione del CP_1 sinistro per cui è causa e per l'effetto pagina 1 di 8 - condannare la società al risarcimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. CP_1 1218 e 1224, dell'ulteriore danno subito dalla a causa della mancata liquidazione del sinistro nei Parte_1 termini di legge nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia ad istruzione probatoria esaurita.
- respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa agli atti depositati, in particolare la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- ammettere prova per testi dei capitoli contrassegnati dai numeri da 1 a 8 così come dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183 VI c.p.c. n. 2 con i testi ivi indicati;
Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi con i testi indicati nella memoria istruttoria.
Per CP_1 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così G I U D I C A R E Nel merito in via preliminare: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'appellante ex art. 148 bis c.p.c. Nel merito in via subordinata: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da avanti al Tribunale di Pavia conclusasi con la sentenza n. Parte_1 1192/2024 pubblicata il 26 luglio 2024 e non notificata, con integrale sua conferma. In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello non venisse immediatamente respinto e la causa fosse rimessa in istruttoria: A) Si chiede l'ammissione delle prove come già articolate in primo grado e qui di seguito richiamate e confermate: 1) Vero che in data 14 agosto 2021 presentava denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Broni (si indica fin Parte_2 d'ora a teste il Dott. c/o e interrogatorio formale del legale rappresentante di Testimone_1 Controparte_3 [...]
) Pt_1 2) Vero che tg* FE748MZ è stato parcheggiato in San Cipriano Po (PV) via Tobagi dalla fine di Persona_1 aprile come risulta dalla denuncia presentata da che si rammostra (si indica fin d'ora a teste il Dott. Parte_2
c/o e interrogatorio formale del legale rappresentante di ) Testimone_1 Controparte_3 Parte_1
3) Vero che San Cipriano Po dista da Pavia via Vittorio Emanuele II, Km 21 come da estratto di GoogleMaps che si rammostra (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o e interrogatorio formale del legale Testimone_1 Controparte_3 rappresentante di ). Parte_1
4) Vero che le indagini compiute su incarico di hanno permesso di accertare che alcun intervento dei Vigili CP_1 del Fuoco è stato effettuato per domare l'incendio del veicolo Jeep Gran Cherokee Tg. FE748MZ (si indicano fin d'ora a testi: il Dott. c/o il e/o altri da questi indicato VVFF del Testimone_1 Controparte_3 Controparte_4 distaccamento di Lodi ovvero di altro competente per San Cipriano Po).
5) Vero che alcun Agente della Polizia Locale di San Cipriano Po è intervenuto nei giorni intercorrenti tra il 6 e il 13 agosto 2021 in via Walter Tobagi in relazione all'incendio di cui è causa (si indicano fin d'ora a testi: il Dott.
[...]
c/o il Comandante pro tempore della Polizia Locale di San Cipriano Po o altro Agente da Tes_1 Controparte_3 questi indicato). 6) Vero che alcun Militare dell'Arma dei Carabinieri è intervenuto nei giorni intercorrenti tra il 6 e il 13 agosto 2021 in via Walter Tobagi in relazione all'incendio di cui è causa (si indicano fin d'ora a testi: il Dott. c/o Testimone_1 [...]
il Comandante pro tempore della Polizia Locale di San Cipriano Po o altro Agente da questi indicato). CP_3 7) Vero che alcun Agente della Polizia di Stato è intervenuto nei giorni intercorrenti tra il 6 e il 13 agosto 2021 in via Walter Tobagi in relazione all'incendio di cui è causa (si indicano fin d'ora a testi: il Dott. c/o Testimone_1 [...]
il Comandante pro tempore della Polizia Locale di San Cipriano Po o altro Agente da questi indicato). CP_3 8) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che il veicolo Jeep Gran Cherokee tg* FE748MZ era stato immatricolato nuovo in Italia nel mese di luglio 2016 (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 [...]
CP_3 9) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che il mezzo, all'epoca del fatto, era ancora di proprietà della società con sede a Brescia (BS) che l'aveva concesso in locazione alla società CP_5 Parte_3
con sede a Stradella (PV) in via Pietro Bianchi n. 5 (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o
[...] Testimone_1
Controparte_3 pagina 2 di 8 10) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che la detta locazione sarebbe cessata il 31 agosto 2021 e che in data 08 gennaio 2021 veniva tuttavia inserita una nuova annotazione di proroga del leasing sino al 28 aprile 202 (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 Controparte_3 11) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che in data 29 marzo 2021 il leasing è stato ceduto a favore della società con sede legale ad Alessandria (AL) in via Tortona n. 1/A che è quindi divenuta Parte_1 utilizzatrice del veicolo Jeep Gran Cherokee tg* FE748MZ (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 [...]
CP_3 12) Vero che dagli accertamenti eseguiti presso il P.R.A. è risultato che infine in data 13 luglio 2021 è stata annotata la cessazione della circolazione della vettura di cui è causa in seguito alla sua demolizione (si indica fin d'ora a teste il Dott.
c/o Testimone_1 Controparte_3
13) Vero che nel periodo intercorso tra la sua immatricolazione e la demolizione il veicolo di cui è causa è risultato essere privo di revisione come risulta dall'interrogatorio della apposita banca dati che si rammostra (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 Controparte_3
14) Vero che la e cioè la società che in precedenza aveva in locazione il veicolo, era Parte_3 amministrata da e dalla moglie (si indica fin d'ora a teste il Dott. Controparte_2 Parte_3 Testimone_1 c/o Controparte_3
15) Vero che in occasione dell'incontro avuto di persona con quest'ultimo ha confermato quanto riferito Parte_2 nella dichiarazione presentata alle Autorità e cioè di essersi accorto dell'incendio del veicolo al rientro dalla vacanze estive (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 Controparte_3
16) Vero che in occasione dell'incontro avuto di persona con ha confermato che il mancato intervenuto in Parte_2 loco dei Vigili del Fuoco (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o Testimone_1 Controparte_3
17) Vero che in seguito agli accessi in loco è risultato che Via Tobagi è una zona industriale isolata in cui sono presenti due soli immobili di recente costruzione, adibiti per lo più ad uffici, i quali però al momento del sopralluogo sono risultati chiusi e non utilizzati da tempo (si indica fin d'ora a teste il Dott. c/o 18) Vero che Testimone_1 Controparte_3 ogni tentativo di reperire eventuali testimonianze in loco ha avuto esito negativo (si indica fin d'ora a teste il Dott.
[...]
c/o Tes_1 Controparte_3 19) Vero che alcuna telecamera e/o impianto di video sorveglianza è stato rilevato in loco (si indica fin d'ora a teste il Dott.
c/o Testimone_1 Controparte_3 B. Per l'ipotesi in cui parte attrice li riproponesse, si reitera e conferma opposizione all' ammissione dei capitoli di prova dedotti ex adverso con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. per i motivi già dedotti nella terza memoria ex art. 183 VI c.p.c qui integralmente ritrascritti e confermati( ….) Per tutti i capitoli se ed in quanto ammessi di insiste per essere introdotti a prova contraria con conferma dei testi già indicati a prova diretta e con i medesimi testi indicati ex adverso ove ammessi a deporre disattendendo i motivi di opposizioni anche qui illustrati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ( in avanti , in persona Parte_4 Pt_1 del suo legale rappresentante pro tempore e amministratore unico citava in Controparte_2 giudizio la società ( in avanti ) per vedere accertato il diritto ad ottenere CP_1 CP_1 l'indennizzo per il danno subito dal proprio veicolo Jeep Gran Cherokee targato FE748MZ, andato distrutto a causa di un incendio, accertato in data 13 agosto 2021, chiedendo la condanna della società assicuratrice al pagamento in proprio favore della somma di € 25.300,00 o a quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna della medesima società al risarcimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 1224, dell'ulteriore danno subito dalla L.G., a causa della mancata liquidazione del sinistro, nei termini di legge, nella misura ritenuta equa e di giustizia ad istruzione probatoria esaurita Si costituiva che, contestata la pretesa attorea, ne chiedeva il rigetto eccependo, in primo CP_1 luogo, che l'attore non avesse fornito la prova del fatto costitutivo del diritto vantato nella sua estensione in quanto il “narrato da non sol appare poco credibile, ma soprattutto non Parte_2 è in alcun modo utile a fornire prova che l'incendio del veicolo abbia avuto luogo con le modalità descritte”, atteso che il veicolo era stato sostanzialmente abbandonato, essendo già inutilizzabile per pagina 3 di 8 essere stato in precedenza coinvolto in plurimi sinistri, in via subordinata chiedendo ravvisarsi la condizione di inoperatività della polizza per colpa grave dell'assicurato ai sensi dell'art. 4 delle condizioni di polizza “Esclusioni Riguardanti L'assicurazione Incendio e Furto”, in ulteriore subordine contestando la pretesa attorea in termini di quantum.
Con sentenza n.1192/2024 il Tribunale di Pavia ha rigettato la domanda della società Pt_1 condannando parte attrice alle spese di lite. In particolare il Tribunale, ricostruita la storia e lo stato del veicolo, individuati plurimi elementi deponenti nel senso che l'auto al momento del sinistro non fosse utilizzabile, nonché valutate le caratteristiche del luogo prescelto per il parcheggio, ha ritenuto che non fosse stata “raggiunta la prova che l'evento oggetto della garanzia si sia verificato nei termini e nei modi dedotti, ed inoltre sono emersi che denotano o come l'auto non utilizzabile sia stata parcheggiata, per un considerevole periodo, senza sorveglianza: condotta che, unitariamente valutata, esclude il diritto all'indennizzo de quo, secondo quanto stabilito ex art. 4 sulle esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto in caso di colpa grave”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello L.G., affidandolo ad un unico motivo, con cui ha censurato la sentenza per “errata valutazione delle prove documentali acquisite nel corso del giudizio e per difetto di motivazione”.
L'appellante contesta che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, dalla circostanza che il veicolo fosse rimasto parcheggiato per un lungo periodo, o dalla mancanza di revisione dello stesso, possa desumersi che esso fosse inutilizzabile, essendo dipesa la mancata revisione ad una semplice dimenticanza dovuta alle continue proroghe conseguenti allo stato di emergenza sanitaria dovute all'epidemia da Covid disposte nel corso del 2020. La prova per testi, non ammessa dal primo giudice, sarebbe stata utile ad accertare l'effettivo funzionamento e utilizzo del mezzo, seppure saltuario, da parte del , il quale, seppure aveva in uso una diversa auto aziendale, si era recato più volte nel Parte_2 luogo del parcheggio, che era una zona industriale in cui erano anche presenti abitazioni munite di apparecchiatura di videosorveglianza, per “mettere in funzione l'auto”. Lamenta, inoltre, la violazione del dovere di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176, 1375 e 1224 c.c. da parte della compagnia assicuratrice, per non essersi , posta a conoscenza del fatto accaduto durante il tempo CP_1 dell'assicurazione, attivata nei confronti del proprio assicurato, dimostrando così la non disponibilità a prestare la garanzia dovuta, nonostante la corretta esecuzione da parte di degli adempimenti Pt_1 contrattualmente previsti ai fini della liquidazione dell'indennizzo, e in particolare l'avvenuta trasmissione della documentazione necessaria, comprensiva anche del certificato di rottamazione dell'autovettura oggetto di causa.
Si è costituita che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 CP_1 bis c.p.c., ha contraddetto le avverse deduzioni e chiesto, nel merito, la reiezione del gravame, siccome infondato, e la conferma dell'impugnata sentenza.
Alla prima udienza di trattazione del 19 giugno 2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale dell'11settembre 2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
*** pagina 4 di 8
L'appello deve essere rigettato.
Le doglianze dell'appellante si incentrano prevalentemente sulla valutazione operata dal giudice di prime cure avuto riguardo alla condizione di inutilizzabilità/ abbandono del mezzo.
Invero la decisione del giudice di prime cure si fonda sulla scorta di un doppio registro motivazionale, avendo il giudicante affermato, in primo luogo, che non è stata raggiunta la prova che l'evento oggetto della garanzia si sia verificato come dedotto, avendo inoltre reputato sussistente l'inoperatività della polizza per colpa grave rilevante ai sensi dell'art.4 delle esclusioni di polizza.A tale doppio fondamento motivazionale il giudice è giunto operando l'apprezzamento dei medesimi elementi probatori enucleati nel corpo della motivazione e su cui si appunta la censura dell'appellante.
Va richiamato che in tema di assicurazione contro i danni, sull'assicurato incombe l'onere di provare la verificazione dell'evento, il danno, che presuppone l'esistenza e consistenza del bene oggetto del rischio assicurato immediatamente prima del sinistro, nonché il nesso di causalità, oltre, infine, l'entità del danno come elemento determinante l'entità del credito, gravando poi sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Deve premettersi che l'appellante ha fondato il proprio diritto all'indennizzo sulla allegazione della sussistenza del contratto di assicurazione a copertura dell'evento assicurato e del verificarsi dell'evento consistente nell'incendio del veicolo.
Stante la pacifica sussistenza del contratto, l'onere incombente sull'assicurato non può ritenersi esaurito nella mera prova del fatto materiale dell'incendio del mezzo assicurato, essendo questo un elemento in fatto che concorre a dare conto della sussistenza dei presupposti integranti il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo. In ultima analisi l'appellante ha rimesso la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, per come oggetto del rischio oggetto di polizza, fondamentalmente, sia in punto di an che di quantum, alla denuncia sporta ai carabineri in data 14.8.2021, riscontrata, solo in ordine alla circostanza della intervenuta distruzione del mezzo, dai rilievi fotografici e dal certificato di rottamazione.
La giurisprudenza sul punto è costante nel ritenere che la mera esistenza di una polizza e la presentazione della denuncia alle autorità non sono elementi sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo e, segnatamente, non permettono da soli di assolvere l'onore probatorio incombente sull'assicurato.Infatti la denuncia non è di per sé una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria in quanto il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, come nel caso di specie, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie. Pertanto per provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo l'assicurato non può limitarsi alla produzione della denuncia alle autorità, che consiste in una mera dichiarazione di parte, come tale avente valore di semplice indizio, ma occorre che dimostri che l'autovettura esisteva effettivamente, che fosse preesistente nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato, e che era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di trasporto nonché dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata distruzione a causa dell'incendio. In altri termini la prova del fatto costitutivo investe, prima ancora del verificarsi di un sinistro quale evento oggetto del rischio assicurato, che sia dimostrata la c.d. “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato pagina 5 di 8 di un apprezzabile valore economico. In particolare è stato affermato ( Cassazione civile sez. VI - 07/11/2022, n. 32637) che "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" ( tra le altre Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01)”.
Il giudice di prime cure ha pertanto individuato ed enucleato una serie di elementi che depongono per essere il veicolo al momento del sinistro non più utilizzabile, di fatto “abbandonato”, evidenziando l'emersione di un quadro probatorio non appagante, quanto al verificarsi del sinistro e alle condizioni del bene all'epoca, secondo la rappresentazione datane dall'assicurato, affermando in proposito
“Quindi, analizzando unitamente, sia la cronologia dalla cessione del leasing, il 29 marzo 2021, al parcheggio senza utilizzazione dell'auto, dall'aprile 2021 all'agosto 2021, unitamente, al concomitante uso di un'auto aziendale da parte del Sig , vi sono elementi per ritenere che l'auto, al momento del sinistro, non fosse Parte_2 utilizzabile.” (p.7 sentenza impugnata).
Sul punto le deduzioni dell'appellante sono rimaste del tutto inconferenti, non avendo in alcun modo l'appellante contraddetto le circostanze in fatto assunte dal giudice per svolgere il vaglio inerente la tenuta probatoria della denuncia avuto particolare riguardo alla storia del veicolo, all'essere stato in precedenza interessato da sinistro in cui era stato coinvolto un veicolo “di proprietà della società“Baschi Blu2 s.rl. moglie di ” e da un danno al motore, Parte_5 Parte_2 dal non essere stato revisionato dall'immatricolazione avvenuta nel 2016, dall'essere stato parcato nel luogo in cui si è appurato l'intervento incendio sin dall' aprile 2021, immeditatamente concomitante sia alla cessione del leasing del 29.3.3021 da parte della società amministrata dalla moglie di Pt_3 [...]
e da che alla stipulazione della polizza del 1.4.2021. Parte_2 Controparte_6
A fonte dell'incontestata emergenza delle esposte circostanze in fatto ha piuttosto inutilmente Parte_2 tentato di inficiare la valenza significativa di alcune di esse. Al riguardo, in particolare, viene in rilievo come la dichiarazione del titolare della carrozzeria pure utilizzata dal giudice di prime cure, come correttamente affermato, nulla dica in Parte_6 ordine alla funzionalità del veicolo. Nè il lamentato accoglimento del mezzo istruttorio consistente nella testimonianza di consentirebbe di superare il dato riportato in tale dichiarazione, Testimone_2 atteso che l'unica circostanza riferibile al portato conoscitivo del predetto per come oggetto Tes_2 della memoria ex art. 183 co VI n 2 c.p.c. dell'appellante, è stato articolato in termini tali da non investire il punto dirimente dell'effettivo funzionamento del veicolo (p.3 memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c “'E' vero che l'autovettura Jeep Gran Cherokee targata FE748MZ al momento della riparazione nel dicembre 2020 presentava solo un piccolo danno alla carrozzeria posizionato sulla parte destra della portiera posteriore ?“). A ciò si aggiunga che nelle medesime date indicate nella richiamata dichiarazione, 21, 22 dicembre 2020, risulta che fosse stata richiesta un'auto sostitutiva proprio per rottura al motore ( doc.8 fasc.I grado ). CP_1 Peraltro lo stesso appellante ha ammesso che in costanza della posa in sosta del veicolo in via Tobagi, prolungatasi per mesi, senza allegazione di alcuna ragione giustificatrice di tale mancato ordinario utilizzo, avesse in uso altra auto aziendale, dato che rende ancora più debole la prospettata Parte_2 integrità e funzionalità del veicolo- tra l'altro parcato quantomeno fuori mano- ancorata, nella pagina 6 di 8 prospettiva dell'appellante, all'avere non tanto utilizzato il mezzo ma, al più, nell'avere Parte_2 provveduto in più occasioni a “mettere in funzione il mezzo”.
Nello sviluppo motivazionale della sentenza il dato afferente l'essere stato il veicolo parcato in una zona più o meno isolata, assistita da telecamere di sorveglianza o meno, assume pertanto valenza significativa, prima ancora che nella prospettiva della ritenuta integrazione della colpa grave di cui all'art. 4 delle condizioni di esclusione di polizza, quale elemento idoneo a saldarsi con gli altri concorrendo a delineare il quadro della ritenuta inutilizzabilità del veicolo all'epoca del sinistro. Anche su tale passaggio le deduzioni dell'appellante si rivelano non idonee a inficiare le valutazioni adottate dal giudice di prime cure, atteso che dal complesso delle foto rimesse in atti, oltre che dal contenuto della denuncia ( “perché è una zona tranquilla e con tre strutture”) risulta che il luogo prescelto per il parcheggio, via Walter Tobagi, è una strada chiusa sita in una zona periferica industriale, a circa 20 km dal centro di Pavia, priva di densità abitativa e poco frequentata, come dimostrato altresì dal fatto che l'incendio non è stato segnalato da alcuno e che non abbia allertato, nonostante la forte propagazione atta a distruggere completamente il mezzo, né i vigili del fuoco né l'intervento di autorità.
Infine l'appellante non ha provato le circostanze allegate in sede di denuncia quanto alla preesistenza del mezzo nelle condizioni di normale utilizzo e funzionalità, deponendo invece i dati in atti per un radicale svilimento del veicolo e per il suo inutilizzo in forza di una inidoneità al suo fisiologico uso quale bene atto alla circolazione e trasporto.
Tutte le carenze sopra indicate in termini di allegazione utile a fondare la prova del fatto costitutivo della pretesa indennitaria da parte dell'appellante non sono superabili con il supplemento istruttorio invocato. Infatti, come anche osservato in sede di ordinanza del 3 maggio 2023, le prove orali sollecitate dall'appellante ( in particolare il cap. 6 “ E' vero che L'autovettura Jeep Gran Cherokee targata FE748MZ veniva regolarmente utilizzata dal signor nel periodo che ha preceduto Parte_2 l'incendio del mezzo”) risultano contrarie al contenuto della denuncia resa da le cui Controparte_7 dichiarazioni sono state fatte proprie dalla società appellante che ha depositato in causa denuncia, e ne ha richiamato il contenuto nell'atto di citazione, senza dedurre alcun motivo per cui il medesimo possa aver dichiarato il falso.Tutte le altre circostanze sono pacifiche o inconferenti. Parte_2
Quanto esposto ha carattere assorbente in ordine alla domanda che investe l'asserito mancato riconoscimento del danno per la mancata liquidazione del sinistro.
Al rigetto dell'appello consegue che l'appellante deve rifondere alla controparte le spese di lite. Queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della pagina 7 di 8 difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...] avverso la sentenza n. 1192/ 2024 del Tribunale di Pavia così dispone: Parte_4
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di che si CP_8 liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 17 settembre 2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta per comodità il passaggio della denuncia non aderente all'articolato richiamato: “ In questi mesi, mi sono recato più volte in via Tobagi per metterla in funzione, al fine di evitare che la batteria andasse giù e non ho mai riscontrato spie accese di nessun tipo In data 26.07.2021, mi sono recato nuovamente in via Tobagi, per recuperare delle attrezzature per il mare dal cofano posteriore. In data 30.07.2021, andavo via tre giorni con la mia compagna, in provincia di Cuneo precisamente a Fornace per poi fare rientro il 01.08.2021 verso le ore 17.00. Il giorno 6.08.2021, sono nuovamente ripartito per andare in Grecia, nella settimana precedente alla mia partenza non mi sono mai recato in via Tobagi per verificare le condizioni della mia Jeep. In data 13.08.2021, ho fatto rientro e nella mattinata odierna mi sono recato in via Tobagi ed ho constatato che l'autovettura Jeep era bruciata”