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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando in esito all'udienza del 23 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 919/2023 R.G. e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.I. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Speziale;
P.IVA_1
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, e ,, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Del
Gatto
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 la società opponente premetteva di operare professionalmente nel settore dei servizi ed in particolari quelli di pulizia per le grandi strutture pubbliche.
Riferiva di avere ricevuto con comunicazione datata 21 settembre 2022 una diffida ad adempiere alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di conguagli per assegni familiari nel periodo compreso fra giugno 2018 e dicembre 2020 per l'importo di € 10731,83. CP_ Osservava che, a seguito di richiesta chiarimenti, l' replicava affermando che a dei lavoratori era stata erogata la stessa prestazione Anf anche da altra ditta per lo stesso periodo.
Esponeva che in data 11 gennaio 2023 l' provvedeva all'emissione dell'avviso di addebito CP_1 impugnato per la minor somma di € 9453,86 riducendo il periodo in contestazione da luglio 2019
a dicembre 2020, e che dopo la proposizione di ricorso amministrativo con provvedimento di rettifica in autotutela del 24 gennaio 2023 l'Istituto accoglieva il ricorso limitatamente a dei lavoratori.
Eccepiva preliminarmente la sopravvenuta cessazione del contendere e inesigibilità delle somme a seguito dell'accoglimento parziale del ricorso in via amministrativa.
Nel merito contestava integralmente la debenza delle somme posto che le stesse compensazioni di cui oggi si richiede la restituzione sono state regolarmente autorizzate sulla base delle indicazioni riportate nel sito internet dell'istituto e che anche l'annullamento parziale appare errato, non potendo comprendere infatti quale sia l'elemento di differenziazione fra le 4 posizioni annullate e le altre a fronte della circostanza per cui tutti i codici fiscali sono stati oggetto di specifica autorizzazione da parte dello stesso Ente impositore.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e nel merito dichiarare la nullità dell'avviso d'addebito. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria depositata in giudizio in data 22 ottobre 2023 si costituiva in giudizio l' , CP_1 in proprio e quale mandataria della contestando la fondatezza del ricorso in fatto Controparte_2
e in diritto.
Eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della poiché i Controparte_2 crediti, essendo successivi al 2008, non hanno formato oggetto di cessione nei confronti della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS S.p.A.
Nel merito rilevava che non vi era nessuna contraddittorietà dell'agere amministrativo, perché la procedura informatica nulla avrebbe segnalato all'opponente circa la non compensabilità delle somme erogate a titolo di ANF con i contributi dovuti all' , osservando che l'obbligazione CP_1 contributiva non viene meno solo per la mancata segnalazione della procedura informatica.
Deduceva che in materia contributiva, in conformità ai principi generali, l'oggetto del giudizio devoluto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria è dato dalla sussistenza o meno degli obblighi assicurativi e quindi dal diritto dell'Ente di esigerne l'adempimento.
Richiamava giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro deve allegare e dimostrare il diritto al conguaglio in presenza di determinate circostanze e che non può trovare applicazione il principio sull'affidamento incolpevole di parte opponente sulla correttezza delle domande presentate dai dipendenti.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. L'udienza del 23.09.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
4. All'udienza del 10 novembre 2023, ritenuti sussistenti i presupposti, veniva disposta la sospensione dell'atto impugnato.
4. Va preliminarmente esclusa nella specie la legittimazione passiva della avendo la CP_2 controversia ad oggetto, tra gli altri, crediti relativi al periodo 2019-2020, quindi successivi CP_1 all'ultima cessione che ha riguardato crediti dell' maturati fino al 31 dicembre 2005. CP_3
5. L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla legge ogni anno.
Occorre ricordare che ai sensi del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 37, comma 1, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza richiamata dall' resistente, ha specificato CP_3 che “in tema di assegni familiari, l'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all , comporta l'obbligo dello stesso Controparte_4 datore - in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro. Al tempo stesso, il ricorso al detto CP_ meccanismo, determinando il versamento all della sola eccedenza tra l'importo degli assegni corrisposti e il complessivo maggiore ammontare dei contributi dovuti, comporta che il datore di lavoro è giustificatamente chiamato a contraddire in ordine alla pretesa avanzata dall per la restituzione dell'importo degli assegni indebitamente corrisposti Controparte_4
(e, quindi, indebitamente detratto dalle somme dovute a titolo contributivo); né, stante il difetto di una qualunque previsione normativa che disponga al riguardo, può configurasi un onere per CP_ l' di attendere l'avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro per pretenderne CP_ giudiziariamente il pagamento. Pertanto, deve trovare ingresso il recupero da parte dell dei contributi erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati, spettando al datore di lavoro provare l'assolvimento dell'obbligo contributivo sia pure con le modalità della normativa sopra richiamata”. (Cassazione civile sez. lav., 04/05/2015,
n.8873). CP_ Va però evidenziato che l' nelle circolari che disciplinano la procedura informatica per l'erogazione degli assegni, ha precisato che gli importi calcolati dall' saranno messi a CP_3 disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
Nel caso di specie parte opponente ha provato di avere agito in modo assolutamente aderente a quanto risultante dai sistemi informatici dell'Istituto nell'operare l'erogazione delle somme a CP_ titolo di ANF e conseguentemente a richiederne la compensazione, avendo peraltro l' provveduto in autotutela a seguito del ricorso amministrativo, a limitare la richiesta di rimborso ad un solo lavoratore.
Tanto basta per ritenere illegittima la pretesa dell'ente.
Va comunque rilevato che il presunto indebito sarebbe stato comunque irripetibile.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019
e n. 10642/2019), già condiviso da questa sezione (cfr. ad esempio sentenze n. 1889/2020 e n.
1591/2020), il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore. In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui
«gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
E' stato quindi affermato che l'indebito assistenziale determinato, come nella specie, dalla presunta sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge, in assenza di norme specifiche di segno contrario, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
6. In ragione delle superiori considerazioni l'opposizione è fondata e va disposto l'annullamento integrale dell'avviso d'addebito impugnato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 20.02.2023 nei confronti dell' , in persona
[...] CP_1 del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, annulla l'avviso d'addebito opposto;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 5.391,00 per compensi CP_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 24 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Roberta Rando
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando in esito all'udienza del 23 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 919/2023 R.G. e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.I. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Speziale;
P.IVA_1
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, e ,, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Del
Gatto
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 la società opponente premetteva di operare professionalmente nel settore dei servizi ed in particolari quelli di pulizia per le grandi strutture pubbliche.
Riferiva di avere ricevuto con comunicazione datata 21 settembre 2022 una diffida ad adempiere alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di conguagli per assegni familiari nel periodo compreso fra giugno 2018 e dicembre 2020 per l'importo di € 10731,83. CP_ Osservava che, a seguito di richiesta chiarimenti, l' replicava affermando che a dei lavoratori era stata erogata la stessa prestazione Anf anche da altra ditta per lo stesso periodo.
Esponeva che in data 11 gennaio 2023 l' provvedeva all'emissione dell'avviso di addebito CP_1 impugnato per la minor somma di € 9453,86 riducendo il periodo in contestazione da luglio 2019
a dicembre 2020, e che dopo la proposizione di ricorso amministrativo con provvedimento di rettifica in autotutela del 24 gennaio 2023 l'Istituto accoglieva il ricorso limitatamente a dei lavoratori.
Eccepiva preliminarmente la sopravvenuta cessazione del contendere e inesigibilità delle somme a seguito dell'accoglimento parziale del ricorso in via amministrativa.
Nel merito contestava integralmente la debenza delle somme posto che le stesse compensazioni di cui oggi si richiede la restituzione sono state regolarmente autorizzate sulla base delle indicazioni riportate nel sito internet dell'istituto e che anche l'annullamento parziale appare errato, non potendo comprendere infatti quale sia l'elemento di differenziazione fra le 4 posizioni annullate e le altre a fronte della circostanza per cui tutti i codici fiscali sono stati oggetto di specifica autorizzazione da parte dello stesso Ente impositore.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e nel merito dichiarare la nullità dell'avviso d'addebito. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria depositata in giudizio in data 22 ottobre 2023 si costituiva in giudizio l' , CP_1 in proprio e quale mandataria della contestando la fondatezza del ricorso in fatto Controparte_2
e in diritto.
Eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della poiché i Controparte_2 crediti, essendo successivi al 2008, non hanno formato oggetto di cessione nei confronti della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS S.p.A.
Nel merito rilevava che non vi era nessuna contraddittorietà dell'agere amministrativo, perché la procedura informatica nulla avrebbe segnalato all'opponente circa la non compensabilità delle somme erogate a titolo di ANF con i contributi dovuti all' , osservando che l'obbligazione CP_1 contributiva non viene meno solo per la mancata segnalazione della procedura informatica.
Deduceva che in materia contributiva, in conformità ai principi generali, l'oggetto del giudizio devoluto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria è dato dalla sussistenza o meno degli obblighi assicurativi e quindi dal diritto dell'Ente di esigerne l'adempimento.
Richiamava giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro deve allegare e dimostrare il diritto al conguaglio in presenza di determinate circostanze e che non può trovare applicazione il principio sull'affidamento incolpevole di parte opponente sulla correttezza delle domande presentate dai dipendenti.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. L'udienza del 23.09.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
4. All'udienza del 10 novembre 2023, ritenuti sussistenti i presupposti, veniva disposta la sospensione dell'atto impugnato.
4. Va preliminarmente esclusa nella specie la legittimazione passiva della avendo la CP_2 controversia ad oggetto, tra gli altri, crediti relativi al periodo 2019-2020, quindi successivi CP_1 all'ultima cessione che ha riguardato crediti dell' maturati fino al 31 dicembre 2005. CP_3
5. L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla legge ogni anno.
Occorre ricordare che ai sensi del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 37, comma 1, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza richiamata dall' resistente, ha specificato CP_3 che “in tema di assegni familiari, l'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all , comporta l'obbligo dello stesso Controparte_4 datore - in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro. Al tempo stesso, il ricorso al detto CP_ meccanismo, determinando il versamento all della sola eccedenza tra l'importo degli assegni corrisposti e il complessivo maggiore ammontare dei contributi dovuti, comporta che il datore di lavoro è giustificatamente chiamato a contraddire in ordine alla pretesa avanzata dall per la restituzione dell'importo degli assegni indebitamente corrisposti Controparte_4
(e, quindi, indebitamente detratto dalle somme dovute a titolo contributivo); né, stante il difetto di una qualunque previsione normativa che disponga al riguardo, può configurasi un onere per CP_ l' di attendere l'avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro per pretenderne CP_ giudiziariamente il pagamento. Pertanto, deve trovare ingresso il recupero da parte dell dei contributi erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati, spettando al datore di lavoro provare l'assolvimento dell'obbligo contributivo sia pure con le modalità della normativa sopra richiamata”. (Cassazione civile sez. lav., 04/05/2015,
n.8873). CP_ Va però evidenziato che l' nelle circolari che disciplinano la procedura informatica per l'erogazione degli assegni, ha precisato che gli importi calcolati dall' saranno messi a CP_3 disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
Nel caso di specie parte opponente ha provato di avere agito in modo assolutamente aderente a quanto risultante dai sistemi informatici dell'Istituto nell'operare l'erogazione delle somme a CP_ titolo di ANF e conseguentemente a richiederne la compensazione, avendo peraltro l' provveduto in autotutela a seguito del ricorso amministrativo, a limitare la richiesta di rimborso ad un solo lavoratore.
Tanto basta per ritenere illegittima la pretesa dell'ente.
Va comunque rilevato che il presunto indebito sarebbe stato comunque irripetibile.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019
e n. 10642/2019), già condiviso da questa sezione (cfr. ad esempio sentenze n. 1889/2020 e n.
1591/2020), il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore. In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui
«gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
E' stato quindi affermato che l'indebito assistenziale determinato, come nella specie, dalla presunta sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge, in assenza di norme specifiche di segno contrario, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
6. In ragione delle superiori considerazioni l'opposizione è fondata e va disposto l'annullamento integrale dell'avviso d'addebito impugnato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 20.02.2023 nei confronti dell' , in persona
[...] CP_1 del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, annulla l'avviso d'addebito opposto;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 5.391,00 per compensi CP_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 24 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Roberta Rando