Ordinanza collegiale 11 aprile 2022
Sentenza 9 luglio 2022
Parere definitivo 18 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01825/2025REG.PROV.COLL.
N. 01139/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Bova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Catanzaro e la Questura di Catanzaro, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , non costituiti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, n. 1004/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La controversia trae origine dall’emissione da parte della Questura di Catanzaro del provvedimento n. 16304 del 13 febbraio 2017, con il quale veniva respinta la richiesta di riesame del provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi avanzata dal Sig. -OMISSIS-, odierno appellante.
1.1. Il diniego, opposto ai sensi degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), veniva giustificato dalla Questura in quanto a carico del richiedente vi era una segnalazione del Comando Stazione dei Carabinieri di Catanzaro che aveva reso noto che il figlio dell’interessato avrebbe potuto abusare delle armi detenute dal padre in quanto è solito frequentare persone pregiudicate e socialmente pericolose, risultando a carico dello stesso un precedente omicidio colposo; inoltre l’odierno appellante era stato deferito per lesioni personali dolose alla Procura della Repubblica di Catanzaro a seguito di querela sporta a suo carico, sebbene la vicenda si fosse conclusa con la sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
2. Avverso tale diniego, il Sig. -OMISSIS-ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, deducendo plurimi motivi di censura, difetto di istruttoria e di motivazione.
3. Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso avente ad oggetto il riesame del precedente diniego, in quanto il ricorrente è stato deferito all’Autorità giudiziaria a seguito di querela per lesioni personali dolose che, benché non abbia portato all’accertamento della penale responsabilità del ricorrente, stante la remissione di querela, costituisce indizio di una possibile inclinazione violenta, sicché non si manifesta irragionevole la valutazione svolta, nonostante le informazioni favorevoli rese dai Carabinieri.
4. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello dal signor -OMISSIS-, sostanzialmente riproponendo le medesime censure sollevate in primo grado e specificando inoltre che sarebbe venuto meno il rapporto di convivenza con il figlio -OMISSIS--OMISSIS-, incide questo anche di un più complessivo mutamento di condotta e di stile di vita.
L’Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.
Alla udienza pubblica del 27.2.2025, la causa è stata trattenuta a sentenza.
5. L’appello risulta infondato.
5.1. Osserva anzitutto il Collegio che il provvedimento della Questura si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Sezione secondo il quale la licenza di porto d'armi può essere denegata all'istante quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. A tal fine, l’Amministrazione può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi. Al ricorrere di tali presupposti, il sindacato del giudice amministrativo si può limitare a verificare che la valutazione fatta non sia ictu oculi errata, ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.
5.2. Peraltro, la circostanza che i fatti oggetto di querela (per il reato di minaccia e lesioni personali dolose) non siano stati accertati in sede penale, per intervenuta remissione della stessa, non assume decisivo rilievo ai fini della valutazione di legittimità dell’atto adottato, atteso che lo stesso persegue finalità di prevenzione di fatti potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità e può, pertanto, basarsi anche su meri sospetti o indizi negativi circa le capacità del titolare della licenza di polizia di dominare i propri impulsi e di relazionarsi in modo tranquillo e trasparente con gli altri consociati.
5.3. D’altra parte, è utile ribadire che rispetto alla disponibilità delle armi il richiedente non gode di alcun diritto assoluto, costituendo il rilascio del relativo titolo un'eccezione al normale divieto di portare le armi (sancito dall'articolo 699 del codice penale e dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975); detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa "il buon uso" delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (ex multis, Cons. Stato sez. III, n. 4868/2019).
5.4. Nel caso di specie, non paiono sussistere i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione denunciati dal ricorrente, dal momento che nell’atto impugnato il giudizio di inaffidabilità è stato motivato dall’Autorità di pubblica sicurezza in modo congruo, attraverso il richiamo di fatti a rilievo anche penale addebitati all’appellante, di per sé esplicativi - sia pure a livello meramente indiziario - di una personalità potenzialmente sfornita dell’autocontrollo necessario a garantire un corretto uso delle armi.
Nulla per le spese, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO