Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7085 dell'anno 2024
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. GERONIMO Parte_1 Parte_2
Michele, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Toritto, al corso Umberto I, n. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del direttore generale f.f. pro tempore, avv. rappresentata e CP_1 CP_2 difesa dall'avv. FARETRA Anna Faretra ed elettivamente domiciliata in al Lungomare CP_1
Starita, n. 6
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, e , dipendenti Parte_1 Parte_2 dell' con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere presso l' di CP_1 Pt_3
Cure Palliative di Monopoli, asserivano di aver svolto attività lavorativa in giornate festive nel
Le ricorrenti, pertanto, chiedevano la condanna della resistente al pagamento del compenso con la maggiorazione prevista per le giornate festive di servizio (€ 1.632,71 in favore di ed € Parte_1
987,51 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Parte_2
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto. CP_1
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003 dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le
11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
In materia di riposo compensativo per le giornate festive lavorate, l'art. 9 del C.C.N.L. integrativo
20.09.2001 precisa, “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1999 e
34 del CCNL 7 aprile 1999”, che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”, di cui all'art. 44, comma 12 del
C.C.N.L. 01.09.1995, su “richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo dà titolo, sempre “a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”.
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno prestato attività lavorativa senza fruire di riposo soltanto in alcune delle giornate festive relative al periodo dal 2018 al 2024, ossia nello specifico il 25.04.2018,
01.05.2018, 02.06.2018, 25.04.2019, 01.05.2019 e 02.06.2019 per e il 25.04.2018 per Parte_1 Vanno, infatti, esclusi tutti gli altri turni di lavoro, per i quali le istanti hanno beneficiato Parte_2
di riposo compensativo, come risulta dal foglio presenza versato in atti.
Discorso a parte meritano i turni del 25.04.2022 e 25.04.2024 per e del 25.04.2024 per Parte_1
se è vero che le ricorrenti non hanno provato la proposizione dell'istanza volta alla Parte_2
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista, allo stesso modo non è in discussione che le stesse abbiano prestato servizio nelle suddette giornate, risultando così dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale per usura psicofisica. Esso, come ribadito anche dalla Cassazione, deve essere presunto in quanto “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.”. Di talché,
“la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno” (cfr. Cass. n.
24563/2016; n. 16665/2015; n. 24180/2013; Cass. S.U. n. 142/2013). In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile la misura del lavoro feriale, nello specifico il “compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente non goduto” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1589 del
23.09.2021; in tal senso, anche Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1490 del 2020).
In conclusione, la domanda va parzialmente accolta, con la conseguente condanna dell' CP_1
al pagamento della somma pari ad € 740,68 per i turni svolti in data 25.04.2018, 01.05.2018,
02.06.2018, 25.04.2019, 01.05.2019 e 02.06.2019 in favore di e della somma pari Parte_1 ad € 117,89 per il turno del 25.04.2018 in favore di . La resistente va, inoltre, Parte_2
condannata al pagamento del compenso corrispondente alla retribuzione per una giornata lavorativa ordinaria per i turni del 25.04.2022 e 25.04.2024 in favore di e del 25.04.2024 in Parte_1
favore di . Parte_2
Stante l'accoglimento parziale della domanda, equo appare condannare la resistente al pagamento di una metà delle spese di lite, compensando fra le parti la restante metà.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso iscritto il 28.05.2024, nei confronti dell'
[...] Parte_2 CP_1
così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 della somma pari ad € 740,68 per i turni svolti in data 25.04.2018, 01.05.2018, 02.06.2018, 25.04.2019, 01.05.2019 e 02.06.2019 in favore di e della somma pari ad € 117,89 Parte_1
per il turno del 25.04.2018 in favore di nonché al pagamento del compenso Parte_2
corrispondente alla retribuzione per una giornata lavorativa ordinaria per i turni del 25.04.2022 e
25.04.2024 in favore di e del 25.04.2024 in favore di;
Parte_1 Parte_2
2) condanna l' soccombente al pagamento in favore delle ricorrenti di una metà delle CP_1 spese di lite, già liquidata in € 500,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 49,00 per esborsi, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, compensando fra le parti la residua metà.
Bari, 31 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa