Sentenza 6 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2019, n. 49571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49571 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI SU CO nato a [...] il [...] AR SE nato a [...] il [...] OS TO GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inamnnissibilita' del ricorso. udito il difensore Per i ricorrenti U', GI e SS e presente l'avv. Gurreri Alessandro del foro di Roma che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, in data 19 novembre 2018, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in danna 29 giugno 2016, nei confronti di LÒ Di SÙ, SE GI e ON AN SS (oltre ad altri), imputati del delitto di cui agli artt. 10, 624, 625 n. 7 cod.pen. (furto aggravato di energia elettrica, mediante allaccio abusivo), contestato come commesso in Gangi il 13 giugno 2011, con la recidiva reiterata e specifica per LÒ Di SÙ. In estrema sintesi, sulla scorta dell'istruzione dibattimentale (ì cui risultati sono stati confermati dalla Corte di merito), i quattro imputati - di mestiere giostrai e venditori ambulanti -sono stati ritenuti responsabili di un collegamento abusivo alla rete elettrica, realizzato mediante l'utilizzo di cavi elettrici collegati a un interruttore esterno;
l'accertamento, condotto da personale dell'EN oltreché da militari dell'Arma dei Carabinieri, veniva eseguito in occasione di una festa paesana.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello, LÒ Di SÙ, SE GI, PA Di SÙ e ON AN SS ricorrono con unico atto, articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, anche mediante travisamento della prova, in relazione all'affermazione di penale responsabilità degli imputati sulla base di quella che la stessa Corte di merito definisce una "prova empirica", ossia che tutti i giostrai usavano l'energia elettrica in modo abusivo: di qui la Corte distrettuale, per affermare la colpevolezza dei prevenuti, ha fatto ricorso a un vero e proprio sillogismo, omettendo però di esaminare in modo idoneo le prove raccolte, con particolare riguardo al fatto che LÒ Di SÙ aveva effettuato un pagamento forfettario del consumo di energia elettrica, fino al giorno successivo a quello dell'accertamento, di tal che non poteva avere alcun interesse a sottrarre energia in modo abusivo;
e al fatto che gli stessi verificatori EN avevano segnalato, sulla stessa colonnina cui erano allacciati i cavi, la presenza di un interruttore fatto installare per una fornitura di corrente elettrica richiesta da LÒ Di SÙ.
2.2. Con il secondo motivo i deducenti lamentano la violazione dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. e, in specie, del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ivi affermato, del quale viene offerta nel ricorso un'ampia illustrazione onde affermare che nella specie la Corte di merito, operando una valutazione parcellizzata ed atomistica, ha violato tale principio.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 131-bis cod.pen., per non avere la Corte di merito ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione al caso di specie della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per la cui configurabilità ad avviso dei deducenti vi erano tutti i presupposti;
e si lamenta inoltre violazione di legge in relazione alla mancata concessione a LÒ Di SÙ della sospensione condizionale della pena.
2.4. Con il quarto motivo di lagnanza i ricorrenti denunciano violazione di legge per la mancata applicazione della prescrizione del reato, intervenuta nel tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato, oltreché proteso a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, sebbene esso sia stato valutato dai giudici di merito in modo non manifestamente incongruo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più recentemente, negli stessi termini, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). E' dirimente, in tal senso, la constatazione del contenuto della c.d. prova empirica richiamata dalla Corte di merito: la quale, come si legge a pagina 3 della sentenza impugnata (e a pagina 2 della sentenza di primo grado, che forma con quella d'appello un unicum motivazionale, trattandosi di doppia conforme), é consistita nel distacco dell'allaccio abusivo da parte dei verificatori EN, cui conseguiva lo spegnimento di tutte le attività dei giostrai e degli ambulanti presenti in loco. A fronte di ciò, come correttamente rilevato dalla stessa Corte palermitana, perde di rilievo l'allegazione dell'avvenuto pagamento di piccole somme forfettarie da parte di uno degli imputati, a fronte dell'ingente quantitativo di energia abusivamente fruita dai prevenuti (come stimata dall'EN, in ragione di 1700 kwh in sei giorni) e del fatto che — come rilevato dai giudici d'appello - gli stessi giudicabili, posti di fronte alla circostanza della verifica dello spegnimento degli impianti a seguito del distacco dell'allaccio abusivo, non hanno fornito spiegazioni di alcun tipo.
2. Alla luce delle considerazioni appena svolte, risulta inammissibile anche il secondo motivo di lagnanza: é infatti ius receptum che debba considerarsi inammissibile il motivo in cui si assume, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto i limiti dell'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 3, Sentenza n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); del pari é inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se é fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis e altro, Rv. 266924).
3. Manifestamente infondato é poi il terzo motivo di ricorso. I ricorrenti non si sono confrontati con la puntuale osservazione della Corte di merito, in riferimento al fatto che la pena edittale detentiva massima prevista per il furto aggravato (sei anni di reclusione) é ostativa alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, avuto riguardo al limite di cinque anni di pena detentiva massima specificamente previsto dal comma 1 dell'art. 131-bis cod.pen. e alla rilevanza, ai fini del computo della pena di riferimento, delle aggravanti a effetto speciale (come quella di cui all'art. 625, n. 7, cod.pen.), stabilita dal successivo comma 4 (mentre per converso, in base alla stessa disposizione, alcun rilievo assume il giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto, di cui all'art. 69 cod.pen.). Quanto poi alla posizione del Di SÙ e alla sua lagnanza in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, va innanzitutto considerato che non sono ammissibili in questa sede le lagnanze non espressamente e specificamente formulate in appello, né sotto il profilo della violazione di legge (per l'espresso divieto di cui al terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.), né sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Oltre a ciò, la lagnanza sviluppata sul punto nel ricorso é affatto generica e meramente avversativa;
di contro, la Corte di merito ha evidenziato la mitezza del trattamento sanzionatorio, a fronte del fatto che - come si ricava del resto dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado - il Di SÙ risulta essere plurirecidivo.
4. E', infine, manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso. E' infatti pacifico, e certamente non risulta in alcun modo distonico con l'invocata giurisprudenza a Sezioni Unite, il principio secondo il quale, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (Sez. 1, Sentenza n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365; Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615). Senza contare che, quanto all'imputato Di SÙ, la recidiva a lui contestata (e non esclusa, avendo formato oggetto di bilanciamento in equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche) comporta che nei suoi riguardi la prescrizione non sarebbe comunque maturata neppure alla data odierna.
5. L'inammissibilità dei motivi di ricorso esime il Collegio dall'esaminare la questione della prescrizione, che é maturata successivamente alla data di lettura del dispositivo della sentenza impugnata.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare per ciascuno in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 novembre 2019. Il Consiglier