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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/02/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 17875/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. STRIULI NICOLO' C.F._2
attori contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori: ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda reietta e previa ogni opportuno accertamento o declaratoria del caso: in via principale: ammessa agli atti di causa la Consulenza Tecnica d'Ufficio (e i relativi allegati) emessa a definizione del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 12316/2023, e, conseguentemente (e in ogni caso, e pure dunque nell'ipotesi di mancata ammissione agli atti di causa della Consulenza Tecnica già redatta), accertato e dichiarato che il danno subito da parte attrice è riconducibile esclusivamente, per tutte le ragioni ampiamente accertate dal CTU, oltre che per tutte quelle esposte in narrativa, alla responsabilità di parte convenuta, condannare, per l'effetto, quest'ultima a eliminare i vizi e le
pagina 1 di 6 difformità presenti a proprie spese, ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., oltre al danno patito dai signori e Pt_1 Pt_2
come quantificato e, comunque, nella maggiore o minore somma che codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia;
[...]
in ogni caso: con rifusione di spese e compensi del presente procedimento, oltre che con condanna di parte convenuta al pagamento di ulteriori: Euro 1.522,56= a titolo di compensi allo stato versati al CTU Arch. per l'attività Persona_1
l'accertamento tecnico preventivo ante causam svolta, oltre a ogni ulteriore spesa, ivi compresa quanto sarà liquidato dal
Tribunale di Venezia per compensi del CTU, che ci si riserva di quantificare e produrre;
Euro 1.755,48 per ciascun ricorrente a titolo di spese per l'attività di consulenza di parte svolta dal CTP Geom. ; alle spese vive ER
(contributo unificato e diritti di cancelleria) per l'iscrizione a ruolo del procedimento di istruzione preventiva pari a complessivi euro 286,00; alle spese legali del procedimento di istruzione preventiva pari ad euro 3.056,00 oltre accessori di legge - calcolate applicando i valori medi per lo scaglione da euro da euro 26.000,00 e fino ad euro 52.000,00 secondo le vigenti tabelle ministeriali - ovvero oltre alla somma che l'Ill.mo Giudice adito liquiderà, secondo giustizia, a tale titolo;
* in via istruttoria: si chiede fin d'ora di disporsi l'introduzione nel presente giudizio di merito di tutte le prove assunte in via preventiva, mediante acquisizione integrale del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 12316/2023 –
Tribunale di Venezia.
Con ogni più ampia e consentita riserva di deduzione, produzione e richiesta istruttoria, compresa l'eventuale richiesta di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, nei concedendi scritti ex artt. 281duodecies cod. proc. civ..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12.9.2024 i signori e Parte_1 Pt_2
chiedevano accertarsi la responsabilità di per
[...] Parte_3
i vizi nell'opera commissionata, avente ad oggetto la fornitura e posa di parapetti in vetro negli immobili dei ricorrenti siti in Jesolo, e condannarsi la stessa all'eliminazione dei detti vizi a proprie spese oltre al risarcimento del danno.
Secondo l'assunto dei ricorrenti, in particolare:
- in date 28.4.2022/4.5.2022 i signori e , proprietari di due unità Parte_1 Parte_2
immobiliari site in Jesolo, via Natalia Ginzburg n. 15, appaltavano alla ditta di Parte_3
pagina 2 di 6 la fornitura e montaggio di parapetti in vetro da installare sui balconi delle due unità Controparte_1
abitative ed internamente, versando il corrispettivo pattuito;
- sin dall'inizio dei lavori i ricorrenti riscontravano la sussistenza di numerosi difetti nell'organizzazione e nella realizzazione delle opere, ma il signor titolare della ditta , Controparte_1 Parte_3
si limitava a generiche rassicurazioni e riconosceva l'esistenza di problematiche da sistemare;
- in data 25.4.2023 il Direttore dei Lavori contestava formalmente alla ditta resistente i vizi nelle lavorazioni invitandola a porvi rimedio;
- nonostante i solleciti la ditta rimaneva inadempiente non Parte_3
provvedendo a completare le lavorazioni e a rimediare ai vizi denunciati;
- nel settembre 2023 i signori e promuovevano ricorso per Atp al fine Parte_1 Parte_2
di individuare i gravi difetti delle opere e la loro entità, le cause ed i costi per emendarli nonché la quantificazione dei danni patrimoniali subiti in ragione dei suddetti vizi, procedimento nel quale la ditta resistente rimaneva contumace;
- il procedimento di istruzione preventiva si concludeva con il deposito della relazione peritale, a firma dell'Arch. , che dava atto dei gravi vizi riscontrati interessanti l'esecuzione dei lavori e Persona_1
riconducibili all'imperizia dell'installatore, che non aveva seguito correttamente le schede tecniche del sistema scelto, nonché del pericolo di crollo dei parapetti, quantificando in € 32.400,00 oltre iva i costi per porre rimedio ai difetti accertati;
- la ditta convenuta è responsabile, ex art. 1667 e 1668 c.c., per i gravi difetti riscontrati nell'installazione dei parapetti e va condannata all'esecuzione dei lavori di emenda, oltre al risarcimento del danno.
La convenuta è rimasta contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 30.1.2025, ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dai ricorrenti.
La domanda è fondata e va accolta.
La documentazione allegata dai ricorrenti comprova la conclusione del contratto con la resistente e pagina 3 di 6 l'esecuzione, da parte di quest'ultima, dei lavori appaltati, almeno parzialmente.
Nell'appalto, come noto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere probatorio in ordine all'esistenza dei vizi, “nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore
l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (così, testualmente, Cass.
19146/13).
Nel caso, si osserva, non consta che l'opera sia stata accettata e, in ogni caso, il Consulente nominato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ha fornito analitica descrizione dei gravi difetti riscontrati sui parapetti esterni dei balconi delle due unità abitative, delle difformità tra quanto previsto nel contratto e nella scheda tecnica del sistema scelto (IAM Design) e le opere realizzate nonché delle carenze esecutive e di sicurezza generale del sistema, riconducendone la causa alla “imperizia dell'installatore che non ha seguito correttamente le schede tecniche del sistema” (Rel. Ctu, pag. 15).
Va osservato che la scarsa vigilanza del Direttore dei Lavori, che il Consulente indica come concausa dei vizi (Rel. Ctu, ibidem), non costituisce esimente all'obbligo di adempimento gravante sull'impresa, attesa la natura solidale dell'obbligazione dei corresponsabili nei confronti della committenza.
Può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi e dell'imputabilità degli stessi alla ditta
Parte_3
Quanto al rimedio esperito, i ricorrenti chiedono che le difformità e i vizi accertati siano eliminati a spese della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 1668 c.c., oltre al risarcimento del danno.
L'impresa va, dunque, condannata all'eliminazione dei vizi quali indicati nella relazione peritale agli atti e secondo le modalità ivi precisate, accertandosi inoltre, ai fini dell'eventuale esecuzione in forma specifica per il caso di ulteriore inadempimento ex art. 2931 c.c., che il costo delle opere di emenda ammonta, come accertato dal Ctu, alla complessiva somma di € 32.400,00 oltre iva.
In ordine alle spese, legali e peritali, sostenute in relazione al procedimento di istruzione preventiva, le stesse vanno liquidate a titolo di danno emergente, come precisato in giurisprudenza (sul punto Cass. n.
pagina 4 di 6 30854/23), e corrispondono alle seguenti poste come indicato dalla difesa dei ricorrenti:
- € 1.522,56 versati dai ricorrenti a titolo di acconto al CTU Arch. nel procedimento Persona_1
di istruzione preventiva (all.ti B-C);
- € 4.648,62 versati dai ricorrenti a titolo di saldo al CTU Arch. nel procedimento di Persona_1
istruzione preventiva (all.ti H-M);
- € 3.510,96 versati dai ricorrenti a titolo di spese per l'attività di consulenza di parte svolta dal CTP
Geom. (cfr. all. D); ER
- € 286,00 a titolo di spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria) per l'iscrizione a ruolo del procedimento di istruzione preventiva;
- € 3.056,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali del procedimento di istruzione preventiva, calcolati applicando i valori medi per lo scaglione di valore da euro 26.000,00 e fino ad euro
52.000,00.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore tra € 26.000,00 e € 52.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accertata e dichiara la responsabilità di ex art. 1668 Parte_3 Parte_3
c.c., nella causazione dei vizi e difetti che interessano le opere commissionate dai ricorrenti negli immobili di loro proprietà;
- accerta e dichiara che il costo delle opere per porre rimedio ai suddetti vizi ammonta alla somma di complessivi € 32.400,00 oltre iva, come risultante dal procedimento di istruzione preventiva;
- condanna la convenuta ad eliminare, a proprie spese, i vizi quali indicati nella relazione peritale svolta nel procedimento di istruzione preventiva e secondo le modalità ivi indicate;
- condanna la convenuta a pagare ai ricorrenti i seguenti importi, per le spese sostenute nel procedimento di istruzione preventiva:
pagina 5 di 6 o € 1.522,56 versati dai ricorrenti a titolo di acconto al CTU Arch. nel Persona_1
procedimento di istruzione preventiva;
o € 4.648,62 versati dai ricorrenti a titolo di saldo al CTU Arch. nel Persona_1
procedimento di istruzione preventiva;
o € 3.510,96 versati dai ricorrenti a titolo di spese per l'attività di consulenza di parte svolta dal CTP Geom. ; ER
o € 286,00 a titolo di spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria) per l'iscrizione a ruolo del procedimento di istruzione preventiva;
o € 3.056,00 oltre accessori di legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, a titolo di spese legali del procedimento di istruzione preventiva
- condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Venezia, 22/02/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Giulia Librandi
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