Art. 5.
Il Governo del Re e' autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge 22 gennaio 1934, n. 115 , e delle leggi successive che le hanno modificate.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia., mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - CIANO - TERUZZI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Il Governo del Re e' autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge 22 gennaio 1934, n. 115 , e delle leggi successive che le hanno modificate.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia., mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - CIANO - TERUZZI
Visto, il Guardasigilli: Grandi