Articolo 5 della Legge 11 luglio 1942, n. 1134
Articolo 4
Versione
27 ottobre 1942
Art. 5.

Il Governo del Re e' autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge 22 gennaio 1934, n. 115 , e delle leggi successive che le hanno modificate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia., mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - CIANO - TERUZZI

Visto, il Guardasigilli: Grandi


Entrata in vigore il 27 ottobre 1942