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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, P.IV , in perso- Parte_1 P.IV_1
na del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_2
, C.F. entrambi domiciliati
[...] C.F._1
all'indirizzo pec in uso Email_1
all'Avv. Tirnetta Mauro, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Attori -
CONTRO
- , P.IV in persona del Controparte_1 P.IV_2
sindaco pro-tempore, domiciliato all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Bellia Nicola, Email_2
che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- , P.IV in Controparte_2 P.IV_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata all'indirizzo pec in uso all'Avv. Email_3
Patanella Silvana, e all'indirizzo pec vi-
Tribunale di Sciacca in uso all'Avv. Patanella Vito, che Email_4
la rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
- Parte_3
P.IV , in per-
[...] P.IV_3
sona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata all'indirizzo pec in uso all'Avv. Email_5
Fanzone Gianduilio Maria, che la rappresenta e difende giu- sta procura agli atti
- Convenuti -
E CONTRO
, C.F. , domici- Controparte_3 C.F._2
liato all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Venezia Email_6
Vincenzo, e all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Stassi Giu- Email_7
seppe, che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
- Terzo chiamato -
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 11/12/2024 le parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione notificato alle controparti
[...]
e hanno citato in giudi- Parte_4 Parte_5
Tribunale di Sciacca
- 2 - zio il , la Controparte_1 Controparte_2
(da ora ) e la CP_2 [...]
(da ora Controparte_4 Pt_3
lamentando di non avere ottenuto la retribuzione dell'opera intellettuale prestata nei loro confronti.
A sostegno delle rispettive domande gli attori hanno rappresentato al Tribunale che la vicenda ha trovato origine nella delibera di Giunta municipale n. 236 del 29/10/2009 con cui è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo di completamento dei lavori di costruzione della
Chiesa cattolica “ ” sita in Sciac- Controparte_5
ca di c.da Perriera.
A seguito della procedura di gara, giusta verbale appro- vato con determina dirigenziale del n. Controparte_1
131 del 13/06/2011, i lavori sono stati aggiudicati all' CP_6
costituita dal impresa mandataria capogruppo, Pt_3
e , mandante;
da ciò scaturiva il contratto di ap- CP_2
Contr palto fra il e l' recante repertorio n. Controparte_1
5864 del 08/08/2011, per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di euro 1.364.296,93.
Nell'ambito della realizzazione dei lavori connessi alla procedura di gara, e la Parte_1 CP_2
stipulavano diversi contratti di prestazione artistica aventi ad oggetto la realizzazione di opere per il completamento della
Chiesa, riguardanti sculture per i portoni esterni, vetrate ar-
Tribunale di Sciacca
- 3 - tistiche e dipinti su tela.
Per l'esecuzione di tali lavori artistici, Parte_1
si è avvalsa dell'opera di padre della
[...] Parte_5
legale rappresentante della suddetta GALLERIA.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, alla Parte_1
, nella persona di il legale rappresen-
[...] Parte_5
tante della avrebbe commissionato verbalmente CP_2
anche la realizzazione di ulteriori lavori, ossia n. 24 vetrate artistiche della dimensione di circa cm 260x70 e n. 8 vetrate artistiche della dimensione di m.
3.50 x 2,00, da apporsi nel- la citata Chiesa, rassicurando l'artista che la stipula del con- tratto scritto sarebbe avvenuta successivamente.
Forte della rassicurazione, avrebbe rea- Parte_5
lizzato i bozzetti delle nuove opere, a loro volta presentati, approvati e accettati sia dal direttore dei lavori, CP_3
sia dalla;
inoltre, sempre in accordo con
[...] Pt_6
, egli avrebbe seguito l'intera realizzazione delle CP_2
opere artistiche, recandosi personalmente presso lo studio del vetraio a Castelvetrano e soprinten- Persona_1
dendo a tutte le fasi necessarie per l'esecuzione e installazio- ne delle stesse.
Ne sarebbe derivata, ai sensi dell'art. 13 co.2 L.
109/1994, la responsabilità solidale di tutte le imprese com- ponenti l'ATI, anche se ad avere commissionato l'opera era stata una sola di tali imprese.
Tribunale di Sciacca
- 4 - Rappresentando che alla realizzazione delle nuove opere non sarebbe seguito il pagamento in favore dell'autore - no- nostante la avesse ricevuto dal parte del CP_2 [...]
l'intero pagamento dell'importo oggetto del contrat- CP_1
to di appalto pari a euro 135.324,40 comprensivo anche delle n. 32 vetrate artistiche realizzate - gli attori, hanno chiesto al
Tribunale di: “1) ritenere e dichiarare che in forza del contratto di prestazione d'opera verbale il Maestro ha realizzato Pt_1
n. 32 vetrate artistiche apposte alla Chiesa Beata Maria Vergi- ne di Loreto sita a , nella C.da Perriera;
CP_1
2) condannare i convenuti al pagamento della somma di €
15.000,00 (oltre accessori di legge) in favore degli attori, per la realizzazione delle trentadue vetrate artistiche;
3) in subordine e senza recesso alcuno da quanto superior- mente richiesto, ritenere e dichiarare che i convenuti hanno ot- tenuto un indebito arricchimento dall'attività svolta dagli attori
e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento, a tito- lo di indennizzo ex art 2041 c.c. che si quantificano in €
15.000,00 o, comunque, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta dal Giudice, anche in via equitativa”.
4) In ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese vive, pari ad € 291,00 (di cui € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, € 15,00 per notifica, €
12,00 per raccomandate) e dei compensi professionali del pre- sente giudizio”.
Tribunale di Sciacca
- 5 - Nel costituirsi in giudizio, il sulla Controparte_1
premessa di avere interamente saldato gli oneri dell'appalto, ha ritenuto che l'eventuale unica responsabile delle doglianze di parte attrice sarebbe la , società asseritamente CP_2
committente verbale delle nuove opere, dunque unico sogget- to beneficiario dell'arricchimento lamentato dagli attori.
Per tali ragioni, l'Ente comunale ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Esso ha inoltre attribuito la responsabilità del mancato pagamento anche agli attori, che in assenza di un incarico formalizzato per iscritto avrebbero comunque realizzato quanto verbalmente richiesto dall'ATI.
So è costituita in giudizio anche la , eccepen- CP_2
do, oltre al difetto di legittimazione attiva degli attori, stante l'assenza di un contratto in virtù del quale esercitare le prete- se indicate in citazione, anche il proprio difetto di legittima- zione passiva, non avendo commissionato alcuna progetta- zione o disegno delle vetrate artistiche, né autorizzato
[...]
a recarsi presso la vetreria ove realizzate le CP_7
opere artistiche in parola.
La società avrebbe solamente realizzato, attraverso le proprie maestranze, le opere progettate da CP_3
progettista dei lavori oggetto di appalto per conto
[...]
del e dal quale la società ha chiesto es- Controparte_1
sere manlevata nel caso di accoglimento delle domande atto-
Tribunale di Sciacca
- 6 - ree.
La società convenuta ha comunque eccepito la prescri- zione della pretesa, tenuto conto che la fattura emessa dalla vetreria realizzatrice delle opere, la ditta “ di Castel- Per_1
vetrano, reca data 21/09/2012 e che, trattandosi di presta- zione professionale, il termine della prescrizione presunta sa- rebbe di 3 o, al massimo, 5 anni, mentre la prima PEC inter- ruttiva della prescrizione reca data 29/12/2017.
Anche si è costituita, chiedendo anzitutto - Pt_3
sulla premessa per cui la si sarebbe dovuta occu- CP_2
pare della “categoria OS2” indicata nel contratto di appalto, vale a dire “superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico- artistico” -
Contr di essere manlevata da quest'ultima, impresa capofila dell' appaltatrice, “da ogni e qualsiasi rapporto giuridico ed econo- mico che dovesse rientrare nella sola categoria OS2 di esclusi- va competenza della tra cui rientra la realizzazione CP_2
delle vetrate artistiche…”, giusta scrittura privata versata agli atti.
La CONSCOOP ha inoltre eccepito la nullità dell'atto di citazione per incertezza sulla causa petendi della pretesa at- torea, evidenziando che l'effettivo danneggiato della vicenda narrata nell'atto introduttivo del giudizio sarebbe esclusiva- mente e non an- Parte_1 Parte_5
corché non si comprenda chi sia il soggetto arricchito fra tutti
Tribunale di Sciacca
- 7 - quelli citati in giudizio.
Ha pure evidenziato l'indeterminatezza dell'“an” della pretesa, parte attrice non avendo dimostrato quale opera ar- tistica sia stata compiutamente realizzata da Parte_2
[...
.
Ha infine evidenziato che l'art. 13 co.2 L. 109/1994 sul- la solidarietà fra le imprese componenti l'ATI invocata da par- te attrice è stata abrogato dall'art. 256 D.lgs. n. 163/2006 in
Contr data dunque antecedente alla costituzione dell' avventa nel 2011 per cui, nell'assetto normativo attuale, l'ipotesi di una corresponsabilità residuerebbe soltanto nei casi di ATI
“orizzontali” e non, come quello in specie, per quelle “vertica- li”.
Si è infine costituito terzo Controparte_3
chiamato in causa da , il quale ha prospettato di CP_2
non essere legittimato passivo dell'azione sulla scorta del fat- to che le vetrate per cui è causa sarebbero state commissio- nate dal legale rappresentante della , mentre egli, CP_2
in qualità di direttore dei lavori, si sarebbe limitato ad appro- vare l'idoneità delle vetrate a fare parte della Chiesa ma non a commissionarne la realizzazione.
La causa è stata preceduta dalla negoziazione assistita in sede stragiudiziale e dall'invito alla composizione bonaria della vicenda in sede giudiziale, attraverso una proposta con- ciliativa elaborata dal Tribunale ma non accettata dagli attori
Tribunale di Sciacca
- 8 - per assenza del vincolo solidaristico a carico dei convenuti.
Terminata l'istruttoria, espletata con l'interrogatorio formale del rappresentante di e di CP_2 CP_3
l'escussione di n. 4 testimoni e l'espletamento di
[...]
una C.T.U. estimatoria a firma della dott.ssa Persona_2
; la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle
[...]
conclusioni all'udienza che precede e, infine, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto osservato in fatto, può ora procedersi
IN DIRITTO
La complessa articolazione della vicenda richiede mol- teplici chiarimenti.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulla natura della prestazione svolta da apparentemente ri- Parte_5
conducibile alla prestazione d'opera intellettuale, tenuto con- to che, proprio come stabilito degli artt. 2222 e 2230 c.c.,
l'attività in questione è stata realizzata previo obbligo e con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordina- zione nei confronti del committente e dietro impegno di quest'ultimo a corrispondere un corrispettivo.
A onor del vero, “Il rapporto di prestazione d'opera pro- fessionale postula il conferimento del relativo incarico in qual- siasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sic- ché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rap- porto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto confe-
Tribunale di Sciacca
- 9 - rimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass., Sez. II civ., sent. n. 1792 del
24/01/2017).
Nel caso di specie, l'onere in capo all'attore circa la con- clusione del contratto non può dirsi assolto, né quello sulla fattispecie di indebito arricchimento, con le precisazioni più avanti illustrate.
Quanto all'aspetto contrattuale, è bene operare una bre- ve rassegna sui ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vi- cenda, alla luce della documentazione agli atti, delle prove di- chiarative acquisite e dei fatti non contestati ex art. 115
c.p.c., dalla cui valutazione congiunta emerge il ruolo di sta- zione appaltante del di direttore dei la- Controparte_1
vori di per conto dell'Ente comunale Controparte_3
Parte e di , oltre all'incarico di CP_8 Persona_3
[...]
di rappresentante della Curia di Agrigento;
il CP_9
Cont soggetto appaltatore è stata, invece, l' composta da CON-
SCOOP, impresa mandataria capogruppo, e , CP_2
mandante.
Orbene, dalle lettere del 13/10/2013 a firma di
[...]
vetraio che ha realizzato le vetrate artistiche, Parte_8
emerge un intervento per così dire “collaterale” di Pt_5
rispetto alla realizzazione materiale delle vetrate raf-
[...]
Tribunale di Sciacca
- 10 - figuranti soggetti da lui ideati, ma comunque non in grado di assurgere a comportamento diverso e ulteriore rispetto a quello già contemplato nel progetto inziale e nel successivo contratto di appalto, interamente retribuiti dalla stazione ap- paltante all'ATI e poi, da questa, a . Parte_1
Invero, dal progetto esecutivo sottoscritto da
[...]
e non Parte_9 Persona_4 Persona_3
emerge il fatto che dette vetrate fossero beni ulteriori rispetto a quelli già remunerati dalla stazione appaltante rispetto al progetto inziale e al contratto di appalto sottoscritto assieme ai componenti l'ATI.
Nell'ulteriore “progetto” citato dalle parti, il riferimento alle n. 32 vetrate per cui è causa è difatti limitato alla loro idoneità a fare parte della Chiesa, come si legge, in particola- re, nella comparsa di costituzione di Controparte_3
a dire del quale “l'approvazione fornita da questi ultimi riguar- da la idoneità a fare parte della Chiesa e non certamente una commissione di opera al Maestro ”; e come emerge dalle Pt_1
dichiarazioni dei propalanti escussi in udienza: CP_10
ha affermato che “approvando il progetto, abbiamo appro-
[...]
vato i bozzetti che al progetto erano allegati. Quanto alla con- formità dei bozzetti al progetto non serviva perché erano già al- legati al progetto”; interrogato ha Controparte_3
confermato che, assieme al parroco e al RUP, “visionavamo e approvavamo i progetti prima della loro esecuzione… so che i
Tribunale di Sciacca
- 11 - bozzetti erano di perché erano firmati poi se quando ve- Per_5
nivano fatti da lui c'era non lo so perché non ero pre- Per_1
sente, posso dire che c'era quanto in chiesa venivano montati”;
legale rappresentante della , ha Persona_6 CP_2
escluso di avere conferito incarico a Parte_5 [...]
, legale rappresentante di GALLERIA d'Arte Ca- Persona_7
scio, non ha fornito elementi diversi da quelli sopra riscontra- ti.
L'indiscussa attribuzione dell'ideazione dei disegni delle vetrate a non è, del resto, elemento da solo Parte_5
in grado di superare gli altri dati oggettivi emersi nel corso del giudizio, fra cui, anzitutto, l'essere state le n. 32 vetrate ricomprese fin dall'inizio nel progetto iniziale e, dopo, nel con- tratto di appalto;
inoltre, non è contestata la circostanza rela- tiva al pagamento per intero del prezzo dell'appalto sia dalla stazione appaltante all'ATI appaltatrice, sia da quest'ultima alla . Parte_1
Quanto finora ricostruito palesa l'inesistenza di un ruolo attivo nella vicenda di odierna attenzione di Parte_1
, per il fatto che in questa sede si controverte su una
[...]
prestazione eseguita da a suo dire diversa Parte_5
rispetto a quella concordata fra l'ATI e la , nei con- Pt_1
fronti della quale non è stato dimostrato il tipo di rapporto qualificato, idonea a consentire di ritenere i due attori credi- tori solidali fra loro, dunque entrambi legittimati attivi.
Tribunale di Sciacca
- 12 - Individuata la legittimazione attiva del solo Parte_10
, occorre ora determinare i soggetti legittimati passivi
[...]
dell'azione intrapresa, che, sulla scorta della non raggiunta prova della conclusione di un contratto fra l'attore e le con- troparti, neppure nelle forme verbali, va qualificata actio de in rem verso ex art. 2041 c.c., azione concessa a chi, senza una giusta causa, si sia impoverito fornendo un vantaggio econo- micamente valutabile a un altro soggetto, esperibile nei limiti dell'arricchimento.
La non raggiunta prova della stipula di un contratto d'opera intellettuale toglie rilievo anche all'eccezione di pre- scrizione presuntiva sollevata da ai sensi dell'art. CP_2
2956 n. 2) c.c.
L'azione di indebito arricchimento rappresenta un rime- dio restitutorio o indennitario volto a neutralizzare lo squili- brio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.
L'art. 2042 c.c. precisa che l'azione di indebito arricchi- mento deve considerarsi un'azione sussidiaria e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica espe- ribile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge o su clausole di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattua-
Tribunale di Sciacca
- 13 - le).
La Suprema Corte ha chiarito i contorni del suddetto art. 2042 c.c., sostenendo che l'azione di ingiustificato arric- chimento è preclusa in tutti quei casi in cui: l'azione suscet- tibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione; il titolo contrattuale è nullo per illiceità; il rigetto della domanda principale, nel me- rito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse (ad es. la mancata prova del danno conseguenza nella responsabilità contrattuale) (Cass., Sez. un civ., sent. n. 33954 del
05/12/2023).
Pertanto, e con specifico riferimento alle azioni risarcito- rie fondate su responsabilità precontrattuale o extracontrat- tuale, sarà sempre ammissibile la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento qualora il rigetto della domanda risarcitoria sia ascrivibile a ragioni che consentano di affer- mare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda, come in caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi.
A contrario, non sarà esperibile in tutti quei casi in cui la domanda non sia sorretta dalla prova, nel merito, dell'esistenza del danno (di natura precontrattuale o extra- contrattuale) subìto.
Tribunale di Sciacca
- 14 - Ciò posto, i dati acquisiti al fascicolo del giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'avvalimento da parte dei soggetti citati in giudizio di un'opera di Parte_10
diversa e ulteriore rispetto a quella già remunerata
[...]
tramite il pagamento del prezzo corrisposto prima dalla sta- zione all'ATI e, dopo, da quest'ultima a GALLERIA d'Arte Ca- scio.
Nessuna prova contraria può difatti dirsi raggiunta ri- spetto alla ricostruzione operata dal se- Controparte_1
condo cui il pagamento delle opere ha coperto pure l'ideazione artistica delle vetrate, in presenza, giova ribadire, di un progetto approvato sì in un momento successivo alla stipulazione del contratto di appalto ma limitatamente all'idoneità delle vetrate, realizzate da terzi, di essere installa- te all'interno della Chiesa.
Tutte le prove raccolte hanno dunque escluso l'esistenza di un arricchimento autonomo, ingiustificato e, giova ribadi- re, ulteriore, al corrispettivo generato dal contratto di appal- to.
La ricostruzione fattuale e giuridica della controversia rende palese l'irrilevanza e l'inconducenza delle prove non ammesse.
Venendo alle spese di lite, va anzitutto notato che la nella propria comparsa di costituzione ha, in Pt_3
subordine, chiesto di essere manlevata da da ogni CP_2
Tribunale di Sciacca
- 15 - pregiudizio legato al procedimento, anche in punto di spese e a prescindere dall'esito della controversia.
Si tratta di una chiara domanda giudiziale, volta a estendere il thema decidendum, precisamente una “domanda trasversale”, così definita perché ha le caratteristiche di una domanda riconvenzionale ancorché esperita nei confronti di un altro convenuto;
è pacifica la sua ammissibilità se propo- sta, ex artt. 166 e 167 c.p.c. applicabili ratione temporis, en- tro 20 giorni prima dell'udienza (Cass., sez. I civ., ord. n.
12662 del 12/05/2021).
In quanto autonoma domanda giudiziale è sottoposta, ratione materiae, all'obbligo di pagamento del contributo uni- ficato, previa dichiarazione di valore, fatta sì da Pt_3
in comparsa di costituzione ma in senso erroneamente nega- tivo.
La società va pertanto onerata di versare all'erario euro
237,00 a titolo di contributo unificato, parametrato al valore della causa e non corrisposto.
Le restanti spese di lite, vista la notevole articolazione della vicenda, la complessità dei rapporti intessuti dalle parti in causa durante l'esecuzione dell'appalto e il contegno pro- cessuale delle stesse, meritano compensazione.
Resta escluso dalla compensazione il compenso per il
C.T.U., posto in via esclusiva a carico degli attori, in solido fra loro, e liquidato con separato decreto.
Tribunale di Sciacca
- 16 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe:
- DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di
[...]
, in persona del legale rappresen- Parte_4
tate pro-tempore e, per l'effetto;
- DICHIARA inammissibili le domande svolte da
[...]
; CP_11 Parte_1
- RIGETTA le domande avanzate da;
Parte_5
- PONE le spese per la C.T.U., liquidate con separato de- creto, a carico di e Parte_1 Parte_1 Pt_5
in solido fra loro;
[...]
- COMPENSA le restanti spese di lite;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di legge e per il recupero del contributo unificato non versato da
Parte_11
[...]
Così deciso in Sciacca, 21/05/2025.
Il Giudice
Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 17 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, P.IV , in perso- Parte_1 P.IV_1
na del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_2
, C.F. entrambi domiciliati
[...] C.F._1
all'indirizzo pec in uso Email_1
all'Avv. Tirnetta Mauro, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Attori -
CONTRO
- , P.IV in persona del Controparte_1 P.IV_2
sindaco pro-tempore, domiciliato all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Bellia Nicola, Email_2
che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- , P.IV in Controparte_2 P.IV_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata all'indirizzo pec in uso all'Avv. Email_3
Patanella Silvana, e all'indirizzo pec vi-
Tribunale di Sciacca in uso all'Avv. Patanella Vito, che Email_4
la rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
- Parte_3
P.IV , in per-
[...] P.IV_3
sona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata all'indirizzo pec in uso all'Avv. Email_5
Fanzone Gianduilio Maria, che la rappresenta e difende giu- sta procura agli atti
- Convenuti -
E CONTRO
, C.F. , domici- Controparte_3 C.F._2
liato all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Venezia Email_6
Vincenzo, e all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Stassi Giu- Email_7
seppe, che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
- Terzo chiamato -
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 11/12/2024 le parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione notificato alle controparti
[...]
e hanno citato in giudi- Parte_4 Parte_5
Tribunale di Sciacca
- 2 - zio il , la Controparte_1 Controparte_2
(da ora ) e la CP_2 [...]
(da ora Controparte_4 Pt_3
lamentando di non avere ottenuto la retribuzione dell'opera intellettuale prestata nei loro confronti.
A sostegno delle rispettive domande gli attori hanno rappresentato al Tribunale che la vicenda ha trovato origine nella delibera di Giunta municipale n. 236 del 29/10/2009 con cui è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo di completamento dei lavori di costruzione della
Chiesa cattolica “ ” sita in Sciac- Controparte_5
ca di c.da Perriera.
A seguito della procedura di gara, giusta verbale appro- vato con determina dirigenziale del n. Controparte_1
131 del 13/06/2011, i lavori sono stati aggiudicati all' CP_6
costituita dal impresa mandataria capogruppo, Pt_3
e , mandante;
da ciò scaturiva il contratto di ap- CP_2
Contr palto fra il e l' recante repertorio n. Controparte_1
5864 del 08/08/2011, per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di euro 1.364.296,93.
Nell'ambito della realizzazione dei lavori connessi alla procedura di gara, e la Parte_1 CP_2
stipulavano diversi contratti di prestazione artistica aventi ad oggetto la realizzazione di opere per il completamento della
Chiesa, riguardanti sculture per i portoni esterni, vetrate ar-
Tribunale di Sciacca
- 3 - tistiche e dipinti su tela.
Per l'esecuzione di tali lavori artistici, Parte_1
si è avvalsa dell'opera di padre della
[...] Parte_5
legale rappresentante della suddetta GALLERIA.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, alla Parte_1
, nella persona di il legale rappresen-
[...] Parte_5
tante della avrebbe commissionato verbalmente CP_2
anche la realizzazione di ulteriori lavori, ossia n. 24 vetrate artistiche della dimensione di circa cm 260x70 e n. 8 vetrate artistiche della dimensione di m.
3.50 x 2,00, da apporsi nel- la citata Chiesa, rassicurando l'artista che la stipula del con- tratto scritto sarebbe avvenuta successivamente.
Forte della rassicurazione, avrebbe rea- Parte_5
lizzato i bozzetti delle nuove opere, a loro volta presentati, approvati e accettati sia dal direttore dei lavori, CP_3
sia dalla;
inoltre, sempre in accordo con
[...] Pt_6
, egli avrebbe seguito l'intera realizzazione delle CP_2
opere artistiche, recandosi personalmente presso lo studio del vetraio a Castelvetrano e soprinten- Persona_1
dendo a tutte le fasi necessarie per l'esecuzione e installazio- ne delle stesse.
Ne sarebbe derivata, ai sensi dell'art. 13 co.2 L.
109/1994, la responsabilità solidale di tutte le imprese com- ponenti l'ATI, anche se ad avere commissionato l'opera era stata una sola di tali imprese.
Tribunale di Sciacca
- 4 - Rappresentando che alla realizzazione delle nuove opere non sarebbe seguito il pagamento in favore dell'autore - no- nostante la avesse ricevuto dal parte del CP_2 [...]
l'intero pagamento dell'importo oggetto del contrat- CP_1
to di appalto pari a euro 135.324,40 comprensivo anche delle n. 32 vetrate artistiche realizzate - gli attori, hanno chiesto al
Tribunale di: “1) ritenere e dichiarare che in forza del contratto di prestazione d'opera verbale il Maestro ha realizzato Pt_1
n. 32 vetrate artistiche apposte alla Chiesa Beata Maria Vergi- ne di Loreto sita a , nella C.da Perriera;
CP_1
2) condannare i convenuti al pagamento della somma di €
15.000,00 (oltre accessori di legge) in favore degli attori, per la realizzazione delle trentadue vetrate artistiche;
3) in subordine e senza recesso alcuno da quanto superior- mente richiesto, ritenere e dichiarare che i convenuti hanno ot- tenuto un indebito arricchimento dall'attività svolta dagli attori
e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento, a tito- lo di indennizzo ex art 2041 c.c. che si quantificano in €
15.000,00 o, comunque, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta dal Giudice, anche in via equitativa”.
4) In ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese vive, pari ad € 291,00 (di cui € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, € 15,00 per notifica, €
12,00 per raccomandate) e dei compensi professionali del pre- sente giudizio”.
Tribunale di Sciacca
- 5 - Nel costituirsi in giudizio, il sulla Controparte_1
premessa di avere interamente saldato gli oneri dell'appalto, ha ritenuto che l'eventuale unica responsabile delle doglianze di parte attrice sarebbe la , società asseritamente CP_2
committente verbale delle nuove opere, dunque unico sogget- to beneficiario dell'arricchimento lamentato dagli attori.
Per tali ragioni, l'Ente comunale ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Esso ha inoltre attribuito la responsabilità del mancato pagamento anche agli attori, che in assenza di un incarico formalizzato per iscritto avrebbero comunque realizzato quanto verbalmente richiesto dall'ATI.
So è costituita in giudizio anche la , eccepen- CP_2
do, oltre al difetto di legittimazione attiva degli attori, stante l'assenza di un contratto in virtù del quale esercitare le prete- se indicate in citazione, anche il proprio difetto di legittima- zione passiva, non avendo commissionato alcuna progetta- zione o disegno delle vetrate artistiche, né autorizzato
[...]
a recarsi presso la vetreria ove realizzate le CP_7
opere artistiche in parola.
La società avrebbe solamente realizzato, attraverso le proprie maestranze, le opere progettate da CP_3
progettista dei lavori oggetto di appalto per conto
[...]
del e dal quale la società ha chiesto es- Controparte_1
sere manlevata nel caso di accoglimento delle domande atto-
Tribunale di Sciacca
- 6 - ree.
La società convenuta ha comunque eccepito la prescri- zione della pretesa, tenuto conto che la fattura emessa dalla vetreria realizzatrice delle opere, la ditta “ di Castel- Per_1
vetrano, reca data 21/09/2012 e che, trattandosi di presta- zione professionale, il termine della prescrizione presunta sa- rebbe di 3 o, al massimo, 5 anni, mentre la prima PEC inter- ruttiva della prescrizione reca data 29/12/2017.
Anche si è costituita, chiedendo anzitutto - Pt_3
sulla premessa per cui la si sarebbe dovuta occu- CP_2
pare della “categoria OS2” indicata nel contratto di appalto, vale a dire “superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico- artistico” -
Contr di essere manlevata da quest'ultima, impresa capofila dell' appaltatrice, “da ogni e qualsiasi rapporto giuridico ed econo- mico che dovesse rientrare nella sola categoria OS2 di esclusi- va competenza della tra cui rientra la realizzazione CP_2
delle vetrate artistiche…”, giusta scrittura privata versata agli atti.
La CONSCOOP ha inoltre eccepito la nullità dell'atto di citazione per incertezza sulla causa petendi della pretesa at- torea, evidenziando che l'effettivo danneggiato della vicenda narrata nell'atto introduttivo del giudizio sarebbe esclusiva- mente e non an- Parte_1 Parte_5
corché non si comprenda chi sia il soggetto arricchito fra tutti
Tribunale di Sciacca
- 7 - quelli citati in giudizio.
Ha pure evidenziato l'indeterminatezza dell'“an” della pretesa, parte attrice non avendo dimostrato quale opera ar- tistica sia stata compiutamente realizzata da Parte_2
[...
.
Ha infine evidenziato che l'art. 13 co.2 L. 109/1994 sul- la solidarietà fra le imprese componenti l'ATI invocata da par- te attrice è stata abrogato dall'art. 256 D.lgs. n. 163/2006 in
Contr data dunque antecedente alla costituzione dell' avventa nel 2011 per cui, nell'assetto normativo attuale, l'ipotesi di una corresponsabilità residuerebbe soltanto nei casi di ATI
“orizzontali” e non, come quello in specie, per quelle “vertica- li”.
Si è infine costituito terzo Controparte_3
chiamato in causa da , il quale ha prospettato di CP_2
non essere legittimato passivo dell'azione sulla scorta del fat- to che le vetrate per cui è causa sarebbero state commissio- nate dal legale rappresentante della , mentre egli, CP_2
in qualità di direttore dei lavori, si sarebbe limitato ad appro- vare l'idoneità delle vetrate a fare parte della Chiesa ma non a commissionarne la realizzazione.
La causa è stata preceduta dalla negoziazione assistita in sede stragiudiziale e dall'invito alla composizione bonaria della vicenda in sede giudiziale, attraverso una proposta con- ciliativa elaborata dal Tribunale ma non accettata dagli attori
Tribunale di Sciacca
- 8 - per assenza del vincolo solidaristico a carico dei convenuti.
Terminata l'istruttoria, espletata con l'interrogatorio formale del rappresentante di e di CP_2 CP_3
l'escussione di n. 4 testimoni e l'espletamento di
[...]
una C.T.U. estimatoria a firma della dott.ssa Persona_2
; la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle
[...]
conclusioni all'udienza che precede e, infine, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto osservato in fatto, può ora procedersi
IN DIRITTO
La complessa articolazione della vicenda richiede mol- teplici chiarimenti.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulla natura della prestazione svolta da apparentemente ri- Parte_5
conducibile alla prestazione d'opera intellettuale, tenuto con- to che, proprio come stabilito degli artt. 2222 e 2230 c.c.,
l'attività in questione è stata realizzata previo obbligo e con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordina- zione nei confronti del committente e dietro impegno di quest'ultimo a corrispondere un corrispettivo.
A onor del vero, “Il rapporto di prestazione d'opera pro- fessionale postula il conferimento del relativo incarico in qual- siasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sic- ché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rap- porto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto confe-
Tribunale di Sciacca
- 9 - rimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass., Sez. II civ., sent. n. 1792 del
24/01/2017).
Nel caso di specie, l'onere in capo all'attore circa la con- clusione del contratto non può dirsi assolto, né quello sulla fattispecie di indebito arricchimento, con le precisazioni più avanti illustrate.
Quanto all'aspetto contrattuale, è bene operare una bre- ve rassegna sui ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vi- cenda, alla luce della documentazione agli atti, delle prove di- chiarative acquisite e dei fatti non contestati ex art. 115
c.p.c., dalla cui valutazione congiunta emerge il ruolo di sta- zione appaltante del di direttore dei la- Controparte_1
vori di per conto dell'Ente comunale Controparte_3
Parte e di , oltre all'incarico di CP_8 Persona_3
[...]
di rappresentante della Curia di Agrigento;
il CP_9
Cont soggetto appaltatore è stata, invece, l' composta da CON-
SCOOP, impresa mandataria capogruppo, e , CP_2
mandante.
Orbene, dalle lettere del 13/10/2013 a firma di
[...]
vetraio che ha realizzato le vetrate artistiche, Parte_8
emerge un intervento per così dire “collaterale” di Pt_5
rispetto alla realizzazione materiale delle vetrate raf-
[...]
Tribunale di Sciacca
- 10 - figuranti soggetti da lui ideati, ma comunque non in grado di assurgere a comportamento diverso e ulteriore rispetto a quello già contemplato nel progetto inziale e nel successivo contratto di appalto, interamente retribuiti dalla stazione ap- paltante all'ATI e poi, da questa, a . Parte_1
Invero, dal progetto esecutivo sottoscritto da
[...]
e non Parte_9 Persona_4 Persona_3
emerge il fatto che dette vetrate fossero beni ulteriori rispetto a quelli già remunerati dalla stazione appaltante rispetto al progetto inziale e al contratto di appalto sottoscritto assieme ai componenti l'ATI.
Nell'ulteriore “progetto” citato dalle parti, il riferimento alle n. 32 vetrate per cui è causa è difatti limitato alla loro idoneità a fare parte della Chiesa, come si legge, in particola- re, nella comparsa di costituzione di Controparte_3
a dire del quale “l'approvazione fornita da questi ultimi riguar- da la idoneità a fare parte della Chiesa e non certamente una commissione di opera al Maestro ”; e come emerge dalle Pt_1
dichiarazioni dei propalanti escussi in udienza: CP_10
ha affermato che “approvando il progetto, abbiamo appro-
[...]
vato i bozzetti che al progetto erano allegati. Quanto alla con- formità dei bozzetti al progetto non serviva perché erano già al- legati al progetto”; interrogato ha Controparte_3
confermato che, assieme al parroco e al RUP, “visionavamo e approvavamo i progetti prima della loro esecuzione… so che i
Tribunale di Sciacca
- 11 - bozzetti erano di perché erano firmati poi se quando ve- Per_5
nivano fatti da lui c'era non lo so perché non ero pre- Per_1
sente, posso dire che c'era quanto in chiesa venivano montati”;
legale rappresentante della , ha Persona_6 CP_2
escluso di avere conferito incarico a Parte_5 [...]
, legale rappresentante di GALLERIA d'Arte Ca- Persona_7
scio, non ha fornito elementi diversi da quelli sopra riscontra- ti.
L'indiscussa attribuzione dell'ideazione dei disegni delle vetrate a non è, del resto, elemento da solo Parte_5
in grado di superare gli altri dati oggettivi emersi nel corso del giudizio, fra cui, anzitutto, l'essere state le n. 32 vetrate ricomprese fin dall'inizio nel progetto iniziale e, dopo, nel con- tratto di appalto;
inoltre, non è contestata la circostanza rela- tiva al pagamento per intero del prezzo dell'appalto sia dalla stazione appaltante all'ATI appaltatrice, sia da quest'ultima alla . Parte_1
Quanto finora ricostruito palesa l'inesistenza di un ruolo attivo nella vicenda di odierna attenzione di Parte_1
, per il fatto che in questa sede si controverte su una
[...]
prestazione eseguita da a suo dire diversa Parte_5
rispetto a quella concordata fra l'ATI e la , nei con- Pt_1
fronti della quale non è stato dimostrato il tipo di rapporto qualificato, idonea a consentire di ritenere i due attori credi- tori solidali fra loro, dunque entrambi legittimati attivi.
Tribunale di Sciacca
- 12 - Individuata la legittimazione attiva del solo Parte_10
, occorre ora determinare i soggetti legittimati passivi
[...]
dell'azione intrapresa, che, sulla scorta della non raggiunta prova della conclusione di un contratto fra l'attore e le con- troparti, neppure nelle forme verbali, va qualificata actio de in rem verso ex art. 2041 c.c., azione concessa a chi, senza una giusta causa, si sia impoverito fornendo un vantaggio econo- micamente valutabile a un altro soggetto, esperibile nei limiti dell'arricchimento.
La non raggiunta prova della stipula di un contratto d'opera intellettuale toglie rilievo anche all'eccezione di pre- scrizione presuntiva sollevata da ai sensi dell'art. CP_2
2956 n. 2) c.c.
L'azione di indebito arricchimento rappresenta un rime- dio restitutorio o indennitario volto a neutralizzare lo squili- brio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.
L'art. 2042 c.c. precisa che l'azione di indebito arricchi- mento deve considerarsi un'azione sussidiaria e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica espe- ribile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge o su clausole di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattua-
Tribunale di Sciacca
- 13 - le).
La Suprema Corte ha chiarito i contorni del suddetto art. 2042 c.c., sostenendo che l'azione di ingiustificato arric- chimento è preclusa in tutti quei casi in cui: l'azione suscet- tibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione; il titolo contrattuale è nullo per illiceità; il rigetto della domanda principale, nel me- rito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse (ad es. la mancata prova del danno conseguenza nella responsabilità contrattuale) (Cass., Sez. un civ., sent. n. 33954 del
05/12/2023).
Pertanto, e con specifico riferimento alle azioni risarcito- rie fondate su responsabilità precontrattuale o extracontrat- tuale, sarà sempre ammissibile la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento qualora il rigetto della domanda risarcitoria sia ascrivibile a ragioni che consentano di affer- mare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda, come in caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi.
A contrario, non sarà esperibile in tutti quei casi in cui la domanda non sia sorretta dalla prova, nel merito, dell'esistenza del danno (di natura precontrattuale o extra- contrattuale) subìto.
Tribunale di Sciacca
- 14 - Ciò posto, i dati acquisiti al fascicolo del giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'avvalimento da parte dei soggetti citati in giudizio di un'opera di Parte_10
diversa e ulteriore rispetto a quella già remunerata
[...]
tramite il pagamento del prezzo corrisposto prima dalla sta- zione all'ATI e, dopo, da quest'ultima a GALLERIA d'Arte Ca- scio.
Nessuna prova contraria può difatti dirsi raggiunta ri- spetto alla ricostruzione operata dal se- Controparte_1
condo cui il pagamento delle opere ha coperto pure l'ideazione artistica delle vetrate, in presenza, giova ribadire, di un progetto approvato sì in un momento successivo alla stipulazione del contratto di appalto ma limitatamente all'idoneità delle vetrate, realizzate da terzi, di essere installa- te all'interno della Chiesa.
Tutte le prove raccolte hanno dunque escluso l'esistenza di un arricchimento autonomo, ingiustificato e, giova ribadi- re, ulteriore, al corrispettivo generato dal contratto di appal- to.
La ricostruzione fattuale e giuridica della controversia rende palese l'irrilevanza e l'inconducenza delle prove non ammesse.
Venendo alle spese di lite, va anzitutto notato che la nella propria comparsa di costituzione ha, in Pt_3
subordine, chiesto di essere manlevata da da ogni CP_2
Tribunale di Sciacca
- 15 - pregiudizio legato al procedimento, anche in punto di spese e a prescindere dall'esito della controversia.
Si tratta di una chiara domanda giudiziale, volta a estendere il thema decidendum, precisamente una “domanda trasversale”, così definita perché ha le caratteristiche di una domanda riconvenzionale ancorché esperita nei confronti di un altro convenuto;
è pacifica la sua ammissibilità se propo- sta, ex artt. 166 e 167 c.p.c. applicabili ratione temporis, en- tro 20 giorni prima dell'udienza (Cass., sez. I civ., ord. n.
12662 del 12/05/2021).
In quanto autonoma domanda giudiziale è sottoposta, ratione materiae, all'obbligo di pagamento del contributo uni- ficato, previa dichiarazione di valore, fatta sì da Pt_3
in comparsa di costituzione ma in senso erroneamente nega- tivo.
La società va pertanto onerata di versare all'erario euro
237,00 a titolo di contributo unificato, parametrato al valore della causa e non corrisposto.
Le restanti spese di lite, vista la notevole articolazione della vicenda, la complessità dei rapporti intessuti dalle parti in causa durante l'esecuzione dell'appalto e il contegno pro- cessuale delle stesse, meritano compensazione.
Resta escluso dalla compensazione il compenso per il
C.T.U., posto in via esclusiva a carico degli attori, in solido fra loro, e liquidato con separato decreto.
Tribunale di Sciacca
- 16 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe:
- DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di
[...]
, in persona del legale rappresen- Parte_4
tate pro-tempore e, per l'effetto;
- DICHIARA inammissibili le domande svolte da
[...]
; CP_11 Parte_1
- RIGETTA le domande avanzate da;
Parte_5
- PONE le spese per la C.T.U., liquidate con separato de- creto, a carico di e Parte_1 Parte_1 Pt_5
in solido fra loro;
[...]
- COMPENSA le restanti spese di lite;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di legge e per il recupero del contributo unificato non versato da
Parte_11
[...]
Così deciso in Sciacca, 21/05/2025.
Il Giudice
Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
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