Art. 13.
I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese dall'entrata in vigore di essa, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, comunicare all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione.
I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese dall'entrata in vigore di essa, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, comunicare all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione.