Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4792/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. BORTOLUZZI NICOLETTA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. AGOSTINI QUIRINO, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.4.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) le parti concordano che il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1 quale assegno divorzile in un'unica soluzione ed a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa anche futura della stessa signora , la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) Parte_1 determinata tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e/o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio la suddetta somma sarà versata con le seguenti modalità:
b) quanto alla rimanente quota di € 10.000,00 (diecimila/00) in n. 6 rate mensili di €
1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna ed una rata finale di € 1.000,00 (mille/00).
2) Le parti dichiarano di non aver nulla a vantare reciprocamente per alcuna ragione o titolo avendo già definito ogni loro ragione di dare o avere con gli accordi di cui al presente atto.
3) Spese di causa e borsuali interamente compensate tra le parti, che provvederanno ognuna per proprio conto a corrispondere quanto dovuto ai rispettivi difensori i quali sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano di aver, in data 20.1.1985, contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1980, del medesimo Comune;
che dalla loro unione nascevano i figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 il 26.10.1986, il 11.8.1988 e il 4.5.1999; che, in seguito, era tra loro Per_2 Per_3 intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto del 19.03.2003.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato nel procedimento di separazione omologato con decreto del 19.03.2003 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. Attesa la concorde richiesta delle parti, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 20.1.1985 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 2, dell'anno 1985) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) le parti concordano che il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1 quale assegno divorzile in un'unica soluzione ed a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa anche futura della stessa signora , la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) Parte_1 determinata tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e/o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio la suddetta somma sarà versata con le seguenti modalità:
a) quanto ad € 10.000,00 (diecimila/00) all'atto della sottoscrizione del verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice designato con la conferma della domanda congiunta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) quanto alla rimanente quota di € 10.000,00 (diecimila/00) in n. 6 rate mensili di €
1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna ed una rata finale di € 1.000,00 (mille/00).
2) Le parti dichiarano di non aver nulla a vantare reciprocamente per alcuna ragione o titolo avendo già definito ogni loro ragione di dare o avere con gli accordi di cui al presente atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 17.4.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero