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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 289/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTUGNO Parte_1 P.IVA_1
DAVIS EROS ( ), C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CUTUGNO DAVIS EROS ( ), C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
CUTUGNO DAVIS EROS ( ), C.F._1 appellanti
e
(C.F. e per OP P.IVA_2 essa, quale procuratrice speciale, Parte_4
( ), con il patrocinio dell'avv. FUCILE STEFANO P.IVA_3
( ), C.F._4 appellata (C.F. OP
), P.IVA_4 appellata contumace
Conclusioni: per e «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2 Parte_3
d'Appello adita, per tutti i motivi di cui all'atto di appello, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado qui riproposti ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.; premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
rigettati ogni avversa domanda riconvenzionale, ogni avverso appello incidentale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione;
in accoglimento del proposto gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata:
A) accogliere l'appello proposto dalla società dal sig. Parte_1 Pt_2
e dalla sig.ra per la riforma della sentenza n. 2091/2022,
[...] Parte_3 emessa dal Tribunale Civile di Firenze, pubblicata in data 05.07.2022, per i motivi di gravame tutti meglio esposti e riproposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma integrale dell'appellata sentenza,
B) accogliere, avendo riguardo alle domande, eccezioni, difese ed istanze, anche istruttorie, riproposte in grado di appello, le conclusioni degli appellanti, come di seguito ribadite:
C) IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già avanzate nel primo grado di giudizio e riproposte con l'atto di appello, ordinando al nominando CTU di eseguire le richieste di calcolo di cui alle osservazioni critiche svolte dagli attori nei confronti della espletata consulenza tecnica d'ufficio nel primo grado di giudizio, insistendo, in particolare, affinché sia disposta un'integrazione dell'elaborato peritale secondo i quesiti ribaditi nella narrativa dell'atto di appello, formulati avendo riguardo sia alla promessa di pagamento della commissione di risoluzione dello 0,80% e alla sua incidenza sugli interessi mora, anche in termini di indeterminatezza degli stessi, sia ai costi occulti e alla mancata trasparenza originati dal piano di ammortamento alla francese, il tutto anche ai fini dell'accertamento degli effettivi tassi applicati pag. 2/31 e della loro incongruenza rispetto a quelli indicati in contratto, secondo i seguenti riproposti quesiti:
C1) accertare e dichiarare il TAEG originario del contratto di mutuo avuto riguardo anche alla commissione di risoluzione ed ipotizzando i vari possibili scenari ─ conosciuti ex ante dalla al momento di sottoscrizione del mutuo CP_2
─ scaturenti tenendo presente nel relativo computo, assieme a tutte le altre voci di costo del credito, anche e non solo la commissione di risoluzione promessa in caso di scioglimento del rapporto per inadempimento e/o di decadenza dal beneficio del termine, a seguito di mora della parte mutuataria;
C2) in caso di usura originaria del TAEG così calcolato, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti, riformulando il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. e tenendo conto degli importi già versati dalla parte mutuataria, così come documentati in atti;
C3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'interesse di mora “effettivo” tenendo presente anche la commissione di risoluzione e, in caso di sua usura originaria, accertare e rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, facendo due prospetti di calcolo, ovverosia applicando gli interessi corrispettivi (Cass. Civ.,
SS.UU. n. 19597/2020) ma solo se non contrari a norme imperative di legge e solo se determinati, diversamente riformulando il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117 TUB;
C4) accertare e dichiarare l'interesse corrispettivo e di mora “effettivi”, considerando, oltre a tutte le altre voci passive e costi del credito con essi omogenei, anche la commissione di anticipata estinzione (0,50% per gli interessi corrispettivi) e di risoluzione (0,80% per gli interessi di mora), come pattuite tra le parti, evidenziando anche le incongruenze e le differenze rispetto agli interessi
“nominali” indicati in contratto;
C5) in caso di incongruenze e differenze e, quindi, di indeterminatezza, tra interessi (corrispettivi e di mora) “nominali” e quelli effettivi, accertare e
pag. 3/31 rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, applicando solo il tasso legale di cui art. 117 TUB.
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, il legittimo Parte esercizio da parte di nonché da parte dei suoi fideiussori, CP_3 Pt_2
ed anche ai sensi degli artt. 1939 e 1945 cod. civ., delle
[...] Parte_3 distinte ed autonome eccezioni – formulate anche in via riconvenzionale – di usurarietà, nullità e d'inadempimento ex artt. 1460 cod. civ., nonché dell'eccezione di compensazione, propria ed impropria, ex artt. 1241 e 1243 cod. civ., con la somma, determinata nel minimo, in euro 166.297,95, o in quella maggiore che si riterrà provata, nonché dell'eccezione di dolo generale, tutte opposte e sollevate nei confronti delle infondate e contestate richieste di pagamento che o OP OP dovessero avanzare, a qualsiasi titolo, nei loro confronti, in
[...] forza dell'atto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 e dei collegati atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011 o comunque per tutte le richieste di pagamento diversamente pretese nei confronti degli attori-appellanti; NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE:
2) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la originaria usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora di cui al contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 e, conseguentemente, dei successivi atti di proroga del
28.10.2009 e del 28.12.2011; e, per l'effetto,
3) disporre, con ogni conseguenza di legge, ex art. 1815 cod. civ., la trasformazione del mutuo in contestazione da oneroso in gratuito, determinando
l'esatto dare-avere tra le parti, senza l'applicazione di alcun interesse, con imputazione dei pagamenti effettuati dalla FA. tutti in conto capitale;
e CP_3 per l'effetto
4) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a restituire a OP
pag. 4/31 FA. tutte le somme percepite in eccedenza rispetto al criterio contabile di CP_3 cui alla precedente domanda sub. 3), ovverosia riscosse come interessi ultralegali, spese d'istruttoria, spese di perizia, commissioni e/o a qualunque altro titolo;
e per l'effetto
5) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a pagare alla OP
Parte società la somma determinata nel minimo, in euro 166.297,95, o CP_3 quella maggiore che si riterrà provata e dovuta dalla società mutuante, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria;
6) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che FA. CP_3 nulla deve a e ad OP OP
in forza del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 ed in
[...] forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, nell'ipotesi di rigetto delle domande di cui ai precedenti punti sub. 1), 2), 3), 4), 5) e 6),
7) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la nullità del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 e dei collegati atti di proroga del
28.10.2009 e del 28.12.2011, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
116 e 117 TUB, da un lato, e art. 9 Delibera 4.3.2003, Paragrafi 8 e 9, Pt_6
Titolo X, Capitolo 1, Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche del 25 luglio 2003, dall'altra, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1418, 1346 cod. civ. ed art. 2 legge n. 287/1990, e comunque per tutti i motivi di cui in narrativa;
e per l'effetto
8) quantificare, con ogni conseguenza di legge, l'esatto dare-avere tra le Pa parti, con imputazione dei pagamenti effettuati dalla . tutti in conto CP_3 capitale, senza l'applicazione di alcun interesse passivo;
e per l'effetto
9) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a restituire a OP
Pa
. tutte le somme percepite in eccedenza rispetto al criterio contabile di CP_3
pag. 5/31 cui alla precedente domanda sub. 8), ovverosia riscosse come interessi ultralegali, spese d'istruttoria, spese di perizia, commissioni e/o a qualunque altro titolo;
e per l'effetto
10) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a pagare
[...] OP
Parte alla società la somma determinata nel minimo, in euro 166.297,95, CP_3
o in quella maggiore che si riterrà provata e dovuta dalla società mutuante, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria;
11) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che FA. CP_3 nulla deve a e ad OP OP
in forza del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 ed in
[...] forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nell'ipotesi di rigetto delle domande di cui ai precedenti punti sub. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e
11),
12) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la nullità o comunque la indeterminatezza della sola clausola degli interessi di cui al contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 e dei collegati atti di proroga del
28.10.2009 e del 28.12.2011, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
116 e 117 TUB, da un lato, e art. 9 Delibera 4.3.2003, Paragrafi 8 e 9, Pt_6
Titolo X, capitolo 1, Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche del 25 luglio 2003, dall'altra, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1418, 1346 cod. civ. ed art. 2 legge n. 287/1990, nonché ai sensi degli artt.
1284, 1325, 1346, 1418 cod. civ. e comunque per tutti i motivi di cui in narrativa;
e per l'effetto
13) quantificare, con ogni conseguenza di legge, l'esatto dare-avere tra le Pa parti, con imputazione dei pagamenti effettuati dalla . tutti in conto CP_3 capitale, con l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB
pag. 6/31 o comunque con l'applicazione del tasso sostitutivo legale che si riterrà applicabile;
e per l'effetto
14) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a
[...] OP
Pa restituire a . tutte le somme percepite in eccedenza al criterio CP_3 contabile di cui alla precedente domanda sub. 13), ovverosia pretese come interessi convenzionali, spese d'istruttoria, spese di perizia, commissioni e/o a qualunque altro titolo;
e per l'effetto
15) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a pagare
[...] OP
Parte alla società la somma determinata nel minimo, in euro 70.874,75, o CP_3 in quella maggiore che si riterrà provata e dovuta dalla società mutuante, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria;
16) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che FA. CP_3 nulla deve a e ad OP OP in forza del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 ed in
[...] forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nell'ipotesi di rigetto delle domande di cui ai precedenti punti sub. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9),
10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16),
17) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la responsabilità risarcitoria della Banca convenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116, 117 e 119 TUB, da un lato, e artt. 9 e 12 Delibera 4.3.2003, Pt_6
Paragrafi 8 e 9, Titolo X, Capitolo 1, Sezione II, nonché Paragrafi 3, 3.1, Titolo X,
Capitolo 1, Sez. IV delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche del 25 luglio 2003, dall'altra, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 cod. civ. ed art. 2 legge n. 287/1990, nonché ai sensi degli artt. 1284, 1325,
1346, 1418 cod. civ. e comunque per tutti i motivi ed i titoli di cui in narrativa;
e per l'effetto;
pag. 7/31 Parte 18) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che CP_3 nulla deve a e ad OP OP in forza del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 dei
[...] successivi atti del 28.10.2009 e del 28.12.2011; nonché
19) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a pagare,
[...] OP
Parte a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, alla società la CP_3 somma determinata nel minimo, in euro 70.874,75, o nelle somme maggiori o minori che si riterranno provate o si verranno liquidare anche in via equitativa, ai sensi degli artt. 1218, 1226, 2043, 2059 e 2056 cod. civ., oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria;
NEL MERITO, SEMPRE E COMUNQUE, previo accertamento e declaratoria di usurarietà, di nullità e comunque di responsabilità risarcitoria in capo a
[...]
e al successore OP Controparte_4
nei modi e nell'ordine di cui alle domande formulate ai precedenti punti,
[...] progressivamente numerate dal n. 1 al n. 19,
20) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la invalidità, per i motivi dedotti in atti, della fideiussione rilasciata dal sig. e dalla Parte_2 sig.ra in occasione del contratto di mutuo di cui in narrativa;
Parte_3
21) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che il sig. Pt_2
e la sig.ra nulla devono a e ad
[...] Parte_3 OP in forza della fideiussione di cui al OP contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 ed in forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011;
22) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la liberazione del sig. e della sig.ra da ogni vincolo fideiussorio e/o da Parte_2 Parte_3 ogni obbligazione di pagamento conseguente e/o comunque dipendente dalla fideiussione rilasciata in occasione del contratto di mutuo sottoscritto il
pag. 8/31 21.10.2003 ed in forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del
28.12.2011;
23) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e al pagamento, in favore di
[...] OP
Parte della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), nonché della CP_3 somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno in favore dei sig.ri
[...]
e , o nelle somme maggiori o minori che si riterranno Pt_3 Parte_2 provate o si vorranno liquidare anche in via equitativa, ai sensi degli artt. 1218,
1226, 2043, 2059 e 2056 cod. civ., per tutti i danni non patrimoniali derivanti dalle censure di invalidità, d'inadempimento e dagli illeciti contrattuali ed extracontrattuali di cui in narrativa, ivi inclusi quelli per errata segnalazione alla
Centrale dei Rischi e per illegittimo trattamento dei dati personali ai sensi del
d.lgs. n. 196/2003, il tutto con interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 cod. civ., dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
24) ordinare, con ogni conseguenza di legge e con esenzione di responsabilità in favore del competente conservatore dei registri immobiliari, la cancellazione, a cura e spese di e di OP [...] della ipoteca iscritta in forza del contratto di OP mutuo sottoscritto il 21 ottobre 2003 per atto del Notaio (Rep. Persona_1
n. 1335 – Racc. n. 437);
25) il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge, dei due gradi di giudizio.
NEL MERITO, IN ESTREMO SUBORDINE, all'occorrenza facendo anche uso dei propri poteri d'ufficio,
26) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, manifestamente eccessive le condizioni economiche di cui agli artt.
5-bis e 7 dell'atto di mutuo del
21.10.2003, riconducendo ad equità, mediante riduzione ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., gli interessi di mora e la commissione di risoluzione ivi rispettivamente stabilite;
pag. 9/31 27) compensare, con ogni conseguenza di legge, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., le spese di lite del primo grado di giudizio;
28) il tutto con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge»;
per e per essa, quale OP procuratrice speciale, «Voglia la Corte di Parte_4
Appello di Firenze, ogni contraria istanza respinta e disattesa e con il favore delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, previo accoglimento di tutte le eccezioni, domande e conclusioni, anche istruttorie, pienamente ammissibili e rilevanti formulate in primo grado, in accoglimento di quanto dedotto e eccepito, confermare integralmente la sentenza di primo grado rigettando per l'effetto l'appello proposto. Vinte le spese».
Rilevato
(nel prosieguo ), in qualità di debitore principale, Parte_1 Pt_1
e in qualità di fideiussori, hanno impugnato la Parte_2 Parte_3 sentenza n. 2091 del 2022 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata respinta la domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi relativi al contratto di mutuo del 21 ottobre 2003 stipulato con
[...]
(in prosieguo e le domande OP CP_2 consequenziali di condanna alla restituzione a di euro 166.297,95 e di Pt_1 condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale, aderendo alle risultanze peritali, ha considerato che «al momento della pattuizione sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora (con o senza maggiorazione di 2.1 punti percentuali) erano rispettosi della soglia usura». Ciò in quanto in base «all'art 5 bis del contratto […] il tasso di mora pattuito risulta essere pari al tasso nominale annuo determinato di trimestre in trimestre e pari al tasso globale medio, quale rilevato trimestralmente per la categoria di operazioni in cui rientra il mutuo de quo […] aumentato del 50% ed arrotondato ai cinque centesimi inferiori». Il tasso di mora, pari a 6,2%,
pag. 10/31 risultava inferiore al tasso-soglia, pari a 6,225, anche senza incrementare quest'ultimo della maggiorazione di 2,1 punti percentuali.
Ha poi considerato che l'usura sopravvenuta «non determina […] la nullità
o l'inefficacia della clausola o la sostituzione automatica del tasso divenuto usurario con il tasso soglia applicabile in quel momento».
Inoltre, ha escluso fosse qualificabile come usurario il contratto in conseguenza della «sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora
[…] stante la differente natura e funzione cui tali tassi assolvono», di remunerazione, i primi, e sanzionatoria, i secondi. Ha poi considerato che di questi ultimi il debitore potrebbe ottenere la riduzione ex art. 1384 c.c., qualora manifestamente eccessivi.
Ha infine escluso che la penale per l'anticipata estinzione del mutuo fosse computabile ai fini della rilevazione dell'usura.
Le spese di lite e quelle di c.t.u. sono state poste solidalmente a carico degli attori , e Pt_1 Parte_2 Parte_3
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo si lamenta il rigetto della domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi del mutuo, articolandosi tre profili di contestazione: a) con il primo si assume l'usurarietà degli interessi corrispettivi;
b) con il secondo l'usurarietà di quelli di mora;
c) con il terzo si chiede l'integrazione della perizia contabile;
2. con il secondo si lamenta l'erroneo assorbimento delle ulteriori domande, ossia quelle relative: a)alla mancata indicazione dell'indice sintetico di costo b) all'indeterminatezza della pattuizione degli interessi;
c) al risarcimento per responsabilità precontrattuale e contrattuale per violazione delle norme in materia di informazione e di trasparenza;
d) alla liberazione dei fideiussori;
e) al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
pag. 11/31 3. con il terzo motivo di gravame si contesta che il Tribunale abbia ritenuto preclusa la possibilità di ridurre la penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
4. con il quarto si chiede la riforma della statuizione sulle spese di lite di primo grado.
Si è costituita – pacificamente OP succeduta a in virtù dell'atto di scissione con assegnazione di un CP_2 compendio di attività e passività, tra le quali rientra il rapporto dedotto in giudizio – e per essa, quale procuratrice speciale, Parte_4
protestando l'infondatezza dell'impugnazione.
[...]
Non si è costituita CP_2
All'esito dell'udienza del 11 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 13 marzo, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto dichiarata la contumacia non costituitasi in CP_2 giudizio, pur essendovi stata ritualmente evocata.
2. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano il rigetto della domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi del mutuo, articolando la censura in tre profili di contestazione: a) con il primo lamentano l'usurarietà degli interessi corrispettivi: sostengono che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso l'usura, ritenendo che essa non potesse conseguire alla sommatoria dei tassi corrispettivi con quelli moratori, mentre avrebbe dovuto considerare che gli odierni appellanti avevano dedotto tale usurarietà considerandoli singolarmente. Sostengono poi che il Tribunale avrebbe altresì dovuto rilevare che era stata dedotta l'usura originaria e non quella sopravvenuta. Sostengono poi che, ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.), occorra pag. 12/31 computare anche «la commissione di estinzione anticipata del mutuo, quale percentuale (0,50%) “promessa” in pagamento, che si aggiunge agli interessi corrispettivi nel caso in cui la società mutuataria avesse voluto sciogliere il rapporto per sua volontaria intenzione di pagare anticipatamente il proprio debito durante il fisiologico svolgimento del rapporto», prevista all'art. 7 del contratto. Tale voce di costo andrebbe considerata in quanto, con essa, la banca, pattuendo un costo per la facoltà di recesso anticipato, «si assicura una remunerazione ulteriore alla propria attività professionale, ottenendo un profitto che, invece, non dovrebbe avere», atteso che il mutuatario «dovrebbe essere premiato per avere restituito anticipatamente quel capitale con cui la potrà fare altri impieghi, presso i propri clienti». Sarebbe inoltre CP_2 irrilevante che tale voce di costo non sia indicata nelle Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e – analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alla verifica dell'usura degli interessi moratori – il t.a.e.g. comprensivo di tale commissione sarebbe quindi pari al 6,709% e superiore al tasso-soglia, determinato maggiorando il t.e.g.m. della metà, pari al 6,225%. Di conseguenza Pt_1 sarebbe creditrice di euro 160.297,94; b) con il secondo profilo lamentano l'usurarietà degli interessi di mora: sostengono che il t.a.e.g. moratorio sarebbe più alto di quello considerato dal Tribunale, non avendo questi considerato la
«commissione di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine», ai sensi dell'art. 7 del contratto, che prevede «l'obbligo di corrispondere alla banca un indennizzo […] nella misura dello 0,80% […] sull'importo del credito residuo – in linea capitale – della banca stessa, al momento dell'accennata decadenza o risoluzione, per ogni anno solare, o frazione, mancante alla scadenza contrattuale del finanziamento». Di tale facoltà di decadenza dal beneficio del temine e della risoluzione di diritto del contratto la banca potrebbe avvalersi in caso di mancanza di pagamento anche di una sola rata da parte del mutuatario. Tale “commissione”, quindi, sarebbe in sostanza «un ulteriore interesse di mora» e prevista «con il chiaro intento di eludere la normativa antiusura […] travestendo quota parte degli stessi sotto forma di commissione pag. 13/31 di risoluzione del mutuo». Pertanto, a tale tasso di mora effettivo – più alto rispetto a quello nominale – occorrerebbe fare riferimento ai fini del riscontro dell'usura. E ciò – anche in mancanza di considerazione nelle predette
“Istruzioni” della Banca d'Italia – stante il «principio di onnicomprensività del costo del credito» stabilito dall'art. 644 c.p. e anche nel caso in cui sia un costo soltanto promesso;
c) con il terzo profilo domandano l'integrazione della consulenza contabile espletata in primo grado al fine di: calcolare il t.a.e.g. relativo agli interessi comprendendovi la commissione di risoluzione;
accertare il dare-avere tra le parti considerando gratuito il mutuo;
calcolare l'interesse di mora effettivo e il dare-avere considerando i soli interessi corrispettivi o, in subordine, riformulando il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117 t.u.b.; calcolare l'interesse corrispettivo e di mora effettivi – tenendo conto delle commissioni di anticipata estinzione e di risoluzione – e «in caso di incongruenze e differenze e, quindi, di indeterminatezza» rispetto a quelli nominali, rideterminare il dare-avere tra le parti, applicando solo il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, t.u.b.
Il motivo è infondato con riferimento a tutti i profili di doglianza.
2.1. Va in primo luogo esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, sia pur pronunciatasi con riferimento agli interessi di mora ma con considerazioni estendibili a quelli corrispettivi, «[i]n tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352 del
2022, in massima;
nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. n. 23866 del
2022; Cass. n. 33842 del 2024, Cass. n. 27139 del 2024 Cass. n. 18497 del
2024; Cass. n. 9067 del 2024; Cass. n. 10010 del 2023, tutte in motivazione). pag. 14/31 Non considerando tale commissione il t.a.e.g. del contatto risulta pari al
4,608%, inferiore rispetto al tasso-soglia, pari al 6,225%, come emerge a pag.
18 della relazione del c.t.u., ove è riportato il risultato dei calcoli che, nell'allegato 7, sono stati sviluppati, secondo i criteri contenuti nelle
«Istruzioni» della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, come indicato. sempre a pag. 19, della predetta relazione.
2.2. Parimenti va esclusa anche l'usurarietà degli interessi moratori.
In sostanza gli appellanti lamentano che oltre al tasso di mora il contratto prevede, in caso di inadempimento, anche il pagamento di un'ulteriore commissione, pari allo 0,80% annuo sul capitale ancora da rimborsare che, pur essendo qualificata come penale, sarebbe strutturata in modo analogo al predetto tasso di mora e andrebbe a esso sommata, raffrontando tale risultato al tasso-soglia.
Tuttavia, anche ipotizzando la correttezza di tale impostazione, il tasso- soglia non sarebbe comunque superato.
Va infatti considerato che la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite, ha chiarito che «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato» (Cass., sez. un., n. 19597 del 2020, in massima;
Cass. n. 26051 del 2022; ex multis, Corte d'appello di Firenze n.
pag. 15/31 2554 del 2023, n. 2006 del 2023, n. 1414 del 2023, n. 1217 del 2023 e n.
1155 del 2023).
Pertanto, il tasso-soglia relativo agli interessi moratori è pari al 9,375% (=
4,15%, quale t.e.g.m. indicato nei decreti ministeriali + 2,1 punti percentuali quale maggiorazione media + 3,125, quale margine di tolleranza, pari alla metà della somma dei valori precedenti). Tale soglia non è quindi superata nemmeno dall'ipotetico tasso di mora effettivo che secondo gli appellanti sarebbe pari al
7,02%, sommando di 0,80 punti percentuali, quale “commissione di risoluzione”, al tasso di mora previsto nel contratto, pari al 6,20%, misura questa determinata ai sensi dell'art. 5 bis del contratto di mutuo (doc. 1 fasc.
, e di primo grado), il quale prevede che esso sia pari Pt_1 Pt_2 Pt_3
«tasso nominale annuo determinato di trimestre in trimestre e pari al tasso globale medio, quale […] trimestralmente […] pubblicato con decreti del ministero dell'economia e delle finanze emanati in applicazione della legge n.
108 del 7 marzo 1996, […] aumentato del 50% (cinquanta per cento) ed arrotondato ai 5 (cinque) centesimi inferiori».
Va quindi esclusa anche l'usurarietà degli interessi di mora.
2.3. Va poi disattesa la richiesta d'integrazione della c.t.u. espletata in primo grado, avanzata con il terzo profilo di doglianza. Quanto alla richiesta di calcolo del t.a.e.g. moratorio comprensivo della commissione di risoluzione, esso, come detto nella trattazione del precedente profilo, risulta dalla mera somma di due valori determinati, ossia 0,8% e 6,20%, il primo indicato espressamente dal contratto e il secondo pacifico tra le parti e accertato anche dal c.t.u. a pag. 14 della relazione peritale;
inoltre va disattesa la richiesta di calcolo dell'interesse corrispettivo tenendo conto delle commissioni di anticipata estinzione, non rilevando quest'ultima ai fini della verifica dell'usura; in conseguenza va esclusa anche l'esistenza di «incongruenze e differenze» asserite dagli appellanti, che avrebbero dato luogo a
«indeterminatezza» della pattuizione, che invece risulta univocamente stabilita.
pag. 16/31 Pertanto, il primo motivo va respinto con riferimento a tutti i profili di doglianza.
3. Con il secondo gli appellanti contestano che il Tribunale abbia assorbito le ulteriori domande, riproponendo le seguenti considerazioni: a) lamentano la mancata indicazione dell'indice sintetico di costo (i.s.c.) e la difformità del documento di sintesi rispetto alle prescrizioni imperative previste in materia. Sostengono che l'art. 9 di cui alla delibera C.i.c.r. del 4 marzo 2003
«ha previsto che “al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
La Banca D'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente». Esso «deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto», come stabilito dal
«Titolo X, Capitolo 1, Sezione II, Paragrafo 9 – Indicatore Sintetico di Costo» delle «Istruzioni di Vigilanza per le Banche del 25 luglio 2003». Mancando tale indicatore il contratto dedotto in giudizio sarebbe nullo ai sensi dell'art. 117, comma 8, t.u.b. Inoltre, il contratto sarebbe comunque nullo anche se detto i.s.c. fosse stato indicato nel “documento di sintesi”, in quanto questo non costituirebbe il «frontespizio del contratto» redatto «secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione», come prevedono le citate «Istruzioni di vigilanza», ma sarebbe soltanto un allegato scritto con «caratteri microscopici certamente non facilmente leggibili». Inoltre, anche l'atto modificativo del 28 dicembre 2011 – di proroga del finanziamento di tre anni – presenterebbe le medesime violazioni della delibera C.i.c.r. del 4 marzo 2003, stante la mancanza dell'i.s.c., la predisposizione del documento di sintesi come allegato e la sua scrittura con modalità grafiche che non consentono l'immediata percezione. Sostengono inoltre che detta delibera, essendo entrata in vigore il
1° ottobre 2003, sarebbe applicabile al caso in esame, trattandosi di mutuo sottoscritto il 21 ottobre 2003, così come all'atto modificativo del 28 dicembre pag. 17/31 2011, stipulato 8 anni dopo. Di conseguenza il contratto sarebbe radicalmente invalido e non sarebbe dovuto «alcun tasso d'interesse e/o […] alcuna voce passiva (spese e/o commissioni e/o oneri)» e il credito in favore di Pt_1 sarebbe pari a euro 160.297,94. In subordine occorrerebbe applicare l'art. 117, comma 7, t.u.b., ricalcolando gli interessi dovuti in base al tasso b.o.t. in Part esso previsto, «considerato che la mancata indicazione dell' integra, comunque, anche una ipotesi di assenza ed assoluta indeterminatezza», e sarebbero dovuti a euro 61.771,52; b) lamentano l'indeterminatezza e la Pt_1 genericità degli interessi applicati conseguenti al piano di ammortamento alla francese» anche per essere «frutto di un cartello bancario». Sostengono gli appellanti che nei contratti con rimborso a rata costante «l'impiego […] del regime finanziario della capitalizzazione composta […] determina il venir meno della proporzionalità rispetto al tempo (oltre che al capitale) prevista dall'art. 821 c.c.», con la conseguenza che il «monte interessi lievita esponenzialmente», per la «produzione di interessi su interessi», fenomeno nel quale «si annida l'essenza dell'anatocismo, per quanto “celato” nel valore della rata pattuita».
Sostengono inoltre che, «nonostante il piano di ammortamento alla francese non dia luogo ad anatocismo, è indubbio che esso sia fonte di indeterminatezza», in quanto, non dichiarando in contratto il regime di capitalizzazione, non sarebbe conoscibile dal mutuatario «la combinazione con la quale si giunge al valore della rata». che potrebbe «essere calcolata algebricamente, o con successive approssimazioni, oppure avvalendosi di una procedura di calcolo numerico», in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria. Tale indeterminatezza delle condizioni economiche conseguirebbe anche all'indicizzazione del tasso di interesse rispetto al parametro Euribor, trattandosi di un tasso diffuso dalla Federazione Bancaria Europea, composta dalle associazioni bancarie nazionali degli Stati membri dell'Unione europea «di tutela di parte degli esclusivi interessi delle banche europee, senza alcuna funzione pubblica», quindi in violazione della «legge n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese» a tutela della concorrenza. Sostengono inoltre che tale indice sarebbe anche «suscettibile di manipolazioni», come dimostrato dalla pag. 18/31 pronuncia della Commissione europea che ha sanzionato per tale manipolazione alcune banche europee;
c) in subordine, lamentano la
«responsabilità, sia precontrattuale che contrattuale, della banca per violazione delle norme in materia di informazione e di trasparenza delle condizioni economiche applicate, nonché per suo colpevole inadempimento», ai sensi dell'art. 118 t.u.b. Sostengono che la banca sarebbe responsabile per la mancanza dell'informativa precontrattuale;
per la mancanza di indicazione dell'i.s.c. nel contratto, nell'atto modificativo e nel documento di sintesi;
per la contraddittoria indicazione del tasso di mora, quantificato nel contratto in misura pari al 6,20% e nel documento di sintesi pari al 6,10%; per il mancato invio annuale delle comunicazioni periodiche;
per la violazione delle norme codicistiche «di diligenza, correttezza e trasparenza, disattendendo il generale canone della buona fede». Detto risarcimento sarebbe pari agli «interessi pagati in più a causa delle violazioni normative», ossia, euro 61.771,52, oltre interessi;
d) i fideiussori e lamentano poi Parte_2 Parte_3
l'invalidità della fideiussione diretta a garantire un contratto di mutuo nullo e domandano l'accertamento negativo del credito garantito e per l'effetto la dichiarazione della loro liberazione dal vincolo fideiussorio, riproponendo «tutte le azioni ed eccezioni, anche riconvenzionali, nessuna esclusa di nullità,
d'inadempimento, nonché quelle di compensazione e di exceptio doli generalis» di primo grado;
e) domandano la condanna al pagamento dei «danni non patrimoniali […] anche per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia e per illegittima segnalazione a sofferenza», ossia il risarcimento del danno morale soggettivo, trattandosi di «un mutuo che risulta da tempo estinto» e che era contestato. Sostengono che l'inserimento di un nominativo nella Centrale Rischi sia «in grado di innescare, in caso di segnalazioni errate, un “meccanismo a catena”, particolarmente dannoso per il cliente, perché esclude o limita l'accesso al mercato del credito». Quantificano tale risarcimento «nel minimo, in euro 50.000,00» per la , «anche in Pt_1 ragione dell'attività di produzione e vendita» da essa svolta, «ed in euro
10.000,00» per ciascuno dei fideiussori. Sostengono che l'avvenuta pag. 19/31 segnalazione alla Centrale Rischi non sarebbe smentita dal prospetto prodotto in giudizio da come doc. 8, segnalazione invece dimostrata dalla CP_2 diffida inviata dalla stessa a . CP_2 Pt_1
Il motivo è infondato con riferimento a tutti i profili di doglianza.
3.1. Vanno anzitutto trattate e disattese le domande riproposte sub a) e c), con le quali gli appellanti prospettano rispettivamente la nullità del contratto per mancanza dell'i.s.c. e la responsabilità risarcitoria da parte della banca.
La Corte di cassazione ha evidenziato che «l'indicatore sintetico di costo
(ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del
4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché Part svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' Pt_8
è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 […]) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La
pag. 20/31 nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che,
[…], l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della Part banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale» (Cass. n.
4597 del 2023, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 35676 del 2023 e
Cass. n. 39169 del 2021, entrambe in motivazione).
Va quindi esclusa la nullità del contratto per le asserite violazioni della normativa sulla trasparenza dedotte in giudizio, potendo esse dare luogo solo a responsabilità risarcitoria.
Neanche quest'ultima, tuttavia, può trovare riscontro nel caso in esame, in quanto gli appellanti non hanno nemmeno allegato – prima ancora che provato – in cosa sarebbe consistito il pregiudizio derivante dalla mancata indicazione dell'i.s.c. e dalle altre asserite violazioni della disciplina sulla trasparenza – ossia la mancata informativa precontrattuale, la mancata redazione del documento di sintesi secondo le modalità prescritte dalla Banca
d'Italia e l'erronea indicazione del tasso di mora nel medesimo documento di sintesi – non avendo nemmeno indicato quale costo avrebbero sostenuto in misura maggiore rispetto a quello che avrebbero affrontato stipulando un finanziamento alternativo cui ipoteticamente avrebbero potuto accedere.
Stante la mancata indicazione e prova del pregiudizio subito, la domanda di risarcimento danni va senz'altro respinta.
3.2. Va parimenti respinta la domanda richiamata sub b), di accertamento dell'indeterminatezza della pattuizione con riferimento agli interessi trattandosi pag. 21/31 di finanziamento con piano di rimborso “alla francese”, non sussistendo nel caso in esame né anatocismo né indeterminatezza della pattuizione.
Quanto all'anatocismo, infatti, la Corte di cassazione a sezioni unite ha chiarito che «[d]eve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile […] ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. […] Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti» (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024).
Tale pretesa o pagamento di interessi superiori a quelli pattuiti va esclusa nel caso in esame già in base alla prospettazioni degli appellanti che contraddittoriamente, da un lato, lamentano «l'impiego […] del regime finanziario della capitalizzazione composta» che determinerebbe la «produzione di interessi su interessi», così dando luogo ad un «anatocismo […] “celato” nel valore della rata pattuita», mentre, dall'altro lato, sostengono che vi sarebbe indeterminatezza della pattuizione, nonostante il contratto «non dia luogo ad pag. 22/31 anatocismo», per non essere stato previsto «in contratto il regime di capitalizzazione».
Va poi rilevato che l'esistenza di detto anatocismo è smentita dalla pattuizione del meccanismo di calcolo degli interessi previsto dal contratto
(doc. 1 fasc. , e di primo grado), nel quale, all'art. 5, è Pt_1 Pt_2 Pt_3 stabilito che il rimborso avvenga tramite il «pagamento delle quote di capitale previste nel piano di ammortamento che, […], si allega al presente atto sotto la lettera “F” […] nonché a corrispondere […] gli interessi, in via semestrale posticipata, calcolati – sulla base dell'anno civile (365 giorni), con divisore 365
– al tasso determinato come precisato al precedente art. 4», ossia al 4,284% fino al 31 marzo 2004 e, successivamente, in base all'indice Euribor incrementato di 2,1 punti percentuali.
Detto piano di ammortamento, che di seguito si riproduce, indica, quale valore sul quale per ogni periodo sono calcolati gli interessi, proprio il capitale, circostanza che dimostra che essi non sono prodotti da altri interessi, né scaduti né a scadere:
pag. 23/31 Pertanto, non sussiste anatocismo nel finanziamento dedotto in giudizio.
Quanto all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto per l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi, essa è stata esclusa dalla Corte di cassazione «quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato» (Cass., sez. un.,
n. 15130 del 2024).
Dal contratto prodotto in giudizio (doc. 1 fasc. , e di Pt_1 Pt_2 Pt_3 primo grado) emergono tutti gli elementi che, alla luce di tali criteri, consentono la determinabilità dell'oggetto del contratto ossia, l'importo erogato
(euro 750.000,00, art. 1, comma 1), la durata del prestito (dal 21 ottobre 2003, art. 1, comma 2, data della stipula del contratto, al 30 settembre 2013, art. 5), la periodicità del rimborso (rate semestrali le cui singole scadenze sono indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto come lettera “f”) e il tasso d'interesse predeterminato (fino al 31 marzo 2004 nella misura del
4,284% e, successivamente, al tasso Euribor a 6 mesi «secondo il criterio del calcolo giorno effettivi/364» aumentato di 2,1 punti percentuali, art. 4).
Va parimenti escluso che l'indeterminatezza delle condizioni economiche consegua all'indicizzazione del tasso di interesse con riferimento al parametro
Euribor.
Va infatti in primo luogo considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[n]ella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca» (Cass. n. 17110 del 2019, in pag. 24/31 massima;
nello stesso senso Cass. n. 5151 del 2024, in motivazione).
Rispondendo l'indice Euribor a tali requisiti, non vi è dubbio che le parti abbiano legittimamente fatto a esso riferimento per la determinazione del tasso di interesse.
Pertanto, non residuano dubbi sulla determinatezza o, comunque, determinabilità dell'oggetto del contratto.
Va poi disattesa la tesi cui gli appellanti accennano, secondo cui detta indeterminatezza discenderebbe dalla violazione della disciplina antitrust del meccanismo di calcolo e definizione di tale indice, suscettibile di manipolazioni. Come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte
d'appello (n. 720 del 2024 e n. 363 del 2025) la Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (pubblicate per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea serie C e vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento CE n. 1/2003) ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank
Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night In- dex Average) (di seguito
“ ”). Tuttavia, la determinazione del tasso di interesse variabile attraverso CP_5 il riferimento al parametro Euribor nel contratto di mutuo ipotecario per cui è causa non può in alcun modo considerarsi “intesa attuativa” o “contratto a valle” rispetto alle “pratiche collusive” quali accertate dalla Commissione ex
101 TFUE, posto che: a) le pratiche collusive sanzionate avevano a oggetto un mercato di prodotti finanziari (“mercato degli EIRD [...] negoziati fuori borsa
(OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa”) del tutto distinto ed eterogeneo rispetto al contratto per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile); b) le pratiche collusive sanzionate non erano in alcun modo dirette a favorire le banche mutuatarie, posto che gli operatori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali prodotti finanziari, avevano, di volta in volta,
pag. 25/31 “comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR”, con un potenziale indiretto pregiudizio
(non concretamente accertato dalla Commissione), a seconda dei casi, per la stessa banca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estranei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati); c) il mutuo ipotecario non era in alcun modo in “collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte”.
Anche la Corte di cassazione nella recente ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ha svolto analoghe considerazioni:
«La accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli “EIRD” o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli “EIRD”, diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa […] il contratto dedotto in giudizio […] da ciò consegue che tali contratti non possono considerarsi “a valle” rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti [… A]lla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'Euribor non sembra potersi pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, neppure per il tramite della disciplina consumeristica, se si considera che l'art. 33 cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti “prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni... di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista”» (Cass. n.19900 del 2024, in motivazione).
3.3. Va poi rigettata la domanda, riportata sub d), di accertamento della liberazione dei fideiussori, prospettata come conseguenza dell'invalidità del mutuo da essi garantito, che, come detto, non sussiste.
3.4. Parimenti, va respinta la domanda, indicata sub e), di condanna al pagamento dei danni non patrimoniali per illegittima segnalazione alla centrale pag. 26/31 dei rischi della Banca d'Italia e per illegittima segnalazione a sofferenza, prospettata anch'essa quale conseguenza dell'invalidità del mutuo, che va invece esclusa.
4. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano che il Tribunale abbia ritenuto preclusa la possibilità di ridurre la penale ai sensi dell'art. 1384
c.c., per difetto della relativa istanza da parte degli attori. Questi sostengono che nella domanda di azzeramento degli interessi usurari ai sensi dell'art. 1815 c.c. vi «rientra, evidentemente, anche quella della loro riduzione ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.», trattandosi di beneficio minore (implicitamente richiesto) che può farsi rientrare in quello maggiore espressamente domandato. Sostengono inoltre ci aver «assolto l'onere di allegazione e prova delle circostanze rilevanti» per consentire tale valutazione di eccessiva onerosità «bastando, a tal riguardo, considerare che gli interessi di mora sono stati pattuiti nella misura pari al tasso soglia pro-tempore arrotondato, appena, allo 0,05 inferiore, con l'aggravante circostanza che in caso di risoluzione e/o di decadenza dal beneficio del termine, a tale onerosissimo tasso si aggiunge anche la commissione di risoluzione dello 0,80% […] con inevitabile superamento del tasso soglia di usura.
L'art. 1384 c.c. prevede che «[l]a penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento».
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che «il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, e che l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare “ex actis”, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice
pag. 27/31 possa ricercarlo d'ufficio (Cass. n. 11439 del 2020; n. 34021 del 2019; n.
21646 del 2010; n. 2431 del 2015)» (Cass. n. 21283 del 2024 in motivazione).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità «[p]er gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996,
e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa
(Cass. n. 26286 del 2019, in massima).
Va tuttavia altresì considerato che, secondo altro orientamento di legittimità, «[l]a clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto» (Cass. n. 5379 del 2023, in massima).
pag. 28/31 Anche a voler accedere all'orientamento secondo cui la riduzione per manifesta eccessività si applicabile anche agli interessi moratori oltre che alla penale, nel caso in esame non ne ricorrono gli estremi.
Va in primo luogo considerato che il citato art. 1384 c.c. prevede che detta penale possa essere diminuita qualora il suo ammontare risulti manifestamente eccessivo «avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento», interesse che gli appellanti non hanno nemmeno considerato, avendo sollecitato l'esercizio officioso della riduzione della penale unicamente dolendosi della misura della stessa in sé considerata.
Va poi escluso che detta misura del 7% (risultante dalla somma del tasso moratorio del 6,2% con la penale dello 0,8%) possa essere considerata manifestamente eccessiva essendo superiore soltanto di 2,5 punti percentuali rispetto al tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia relativo agli interessi corrispettivi del terzo trimestre 2003, periodo nel quali l'incremento medio dei tassi moratori rispetto ai medesimi corrispettivi, essendo di 2,1 punti percentuali, era di analoga consistenza.
Anche tale motivo va quindi respinto.
5. Con il quarto gli appellanti chiedono la riforma della statuizione sulle spese di lite di primo grado, anche in caso di rigetto dei precedenti motivi di gravame, invocandone la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. atteso «che la materia de qua è stata caratterizzata da diversi orientamenti che hanno fornito soluzioni contrastanti;
tanto è vero che sono dovute intervenire le
Sezioni Unite per stabilire, definitivamente, che per controllare il rispetto del limite usurario degli interessi moratori occorre tenere presente anche lo spread della mora, rilevato a fini statistici dalla Banca d'Italia».
Il motivo è infondato.
A sostegno della doglianza gli appellanti deducono unicamente la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sui criteri di verifica dell'usurarietà degli interessi di mora;
tuttavia, le domande da essi proposte pag. 29/31 hanno riguardato anche la verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi,
l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, l'invalidità del medesimo per mancata indicazione dell'i.s.c., la violazione della trasparenza e la manifesta eccessività della penale, profili rispetto ai quali nulla è dedotto e, per la gran parte, non si rinviene alcun contrasto giurisprudenziale. Senza considerare che, ove anche esso si fosse verificato, la circostanza avrebbe dovuto indurre un atteggiamento prudenziale nella parte, proprio in considerazione del rischio che la tesi propugnata non sia poi quella definitivamente accolta.
La censura va quindi respinta.
6. Le spese di lite, in relazione al rapporto processuale intrattenuto tra gli appellanti e tramite la sua OP procuratrice speciale seguono la soccombenza Parte_4
e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00) esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi. Nulla sulle spese quanto alla posizione di non costituitasi. CP_2
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia OP
[...]
2. respinge l'appello proposto da ed Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 2091 del 2022 del Tribunale di Firenze, Pt_3 che per l'effetto conferma;
pag. 30/31 3. condanna ed in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a rifondere a tramite OP la procuratrice speciale le spese di lite Parte_4 per il grado di appello, che liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2 Parte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
2 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 31/31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTUGNO Parte_1 P.IVA_1
DAVIS EROS ( ), C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CUTUGNO DAVIS EROS ( ), C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
CUTUGNO DAVIS EROS ( ), C.F._1 appellanti
e
(C.F. e per OP P.IVA_2 essa, quale procuratrice speciale, Parte_4
( ), con il patrocinio dell'avv. FUCILE STEFANO P.IVA_3
( ), C.F._4 appellata (C.F. OP
), P.IVA_4 appellata contumace
Conclusioni: per e «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2 Parte_3
d'Appello adita, per tutti i motivi di cui all'atto di appello, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado qui riproposti ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.; premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
rigettati ogni avversa domanda riconvenzionale, ogni avverso appello incidentale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione;
in accoglimento del proposto gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata:
A) accogliere l'appello proposto dalla società dal sig. Parte_1 Pt_2
e dalla sig.ra per la riforma della sentenza n. 2091/2022,
[...] Parte_3 emessa dal Tribunale Civile di Firenze, pubblicata in data 05.07.2022, per i motivi di gravame tutti meglio esposti e riproposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma integrale dell'appellata sentenza,
B) accogliere, avendo riguardo alle domande, eccezioni, difese ed istanze, anche istruttorie, riproposte in grado di appello, le conclusioni degli appellanti, come di seguito ribadite:
C) IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già avanzate nel primo grado di giudizio e riproposte con l'atto di appello, ordinando al nominando CTU di eseguire le richieste di calcolo di cui alle osservazioni critiche svolte dagli attori nei confronti della espletata consulenza tecnica d'ufficio nel primo grado di giudizio, insistendo, in particolare, affinché sia disposta un'integrazione dell'elaborato peritale secondo i quesiti ribaditi nella narrativa dell'atto di appello, formulati avendo riguardo sia alla promessa di pagamento della commissione di risoluzione dello 0,80% e alla sua incidenza sugli interessi mora, anche in termini di indeterminatezza degli stessi, sia ai costi occulti e alla mancata trasparenza originati dal piano di ammortamento alla francese, il tutto anche ai fini dell'accertamento degli effettivi tassi applicati pag. 2/31 e della loro incongruenza rispetto a quelli indicati in contratto, secondo i seguenti riproposti quesiti:
C1) accertare e dichiarare il TAEG originario del contratto di mutuo avuto riguardo anche alla commissione di risoluzione ed ipotizzando i vari possibili scenari ─ conosciuti ex ante dalla al momento di sottoscrizione del mutuo CP_2
─ scaturenti tenendo presente nel relativo computo, assieme a tutte le altre voci di costo del credito, anche e non solo la commissione di risoluzione promessa in caso di scioglimento del rapporto per inadempimento e/o di decadenza dal beneficio del termine, a seguito di mora della parte mutuataria;
C2) in caso di usura originaria del TAEG così calcolato, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti, riformulando il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. e tenendo conto degli importi già versati dalla parte mutuataria, così come documentati in atti;
C3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'interesse di mora “effettivo” tenendo presente anche la commissione di risoluzione e, in caso di sua usura originaria, accertare e rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, facendo due prospetti di calcolo, ovverosia applicando gli interessi corrispettivi (Cass. Civ.,
SS.UU. n. 19597/2020) ma solo se non contrari a norme imperative di legge e solo se determinati, diversamente riformulando il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117 TUB;
C4) accertare e dichiarare l'interesse corrispettivo e di mora “effettivi”, considerando, oltre a tutte le altre voci passive e costi del credito con essi omogenei, anche la commissione di anticipata estinzione (0,50% per gli interessi corrispettivi) e di risoluzione (0,80% per gli interessi di mora), come pattuite tra le parti, evidenziando anche le incongruenze e le differenze rispetto agli interessi
“nominali” indicati in contratto;
C5) in caso di incongruenze e differenze e, quindi, di indeterminatezza, tra interessi (corrispettivi e di mora) “nominali” e quelli effettivi, accertare e
pag. 3/31 rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, applicando solo il tasso legale di cui art. 117 TUB.
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, il legittimo Parte esercizio da parte di nonché da parte dei suoi fideiussori, CP_3 Pt_2
ed anche ai sensi degli artt. 1939 e 1945 cod. civ., delle
[...] Parte_3 distinte ed autonome eccezioni – formulate anche in via riconvenzionale – di usurarietà, nullità e d'inadempimento ex artt. 1460 cod. civ., nonché dell'eccezione di compensazione, propria ed impropria, ex artt. 1241 e 1243 cod. civ., con la somma, determinata nel minimo, in euro 166.297,95, o in quella maggiore che si riterrà provata, nonché dell'eccezione di dolo generale, tutte opposte e sollevate nei confronti delle infondate e contestate richieste di pagamento che o OP OP dovessero avanzare, a qualsiasi titolo, nei loro confronti, in
[...] forza dell'atto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 e dei collegati atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011 o comunque per tutte le richieste di pagamento diversamente pretese nei confronti degli attori-appellanti; NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE:
2) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la originaria usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora di cui al contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 e, conseguentemente, dei successivi atti di proroga del
28.10.2009 e del 28.12.2011; e, per l'effetto,
3) disporre, con ogni conseguenza di legge, ex art. 1815 cod. civ., la trasformazione del mutuo in contestazione da oneroso in gratuito, determinando
l'esatto dare-avere tra le parti, senza l'applicazione di alcun interesse, con imputazione dei pagamenti effettuati dalla FA. tutti in conto capitale;
e CP_3 per l'effetto
4) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a restituire a OP
pag. 4/31 FA. tutte le somme percepite in eccedenza rispetto al criterio contabile di CP_3 cui alla precedente domanda sub. 3), ovverosia riscosse come interessi ultralegali, spese d'istruttoria, spese di perizia, commissioni e/o a qualunque altro titolo;
e per l'effetto
5) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a pagare alla OP
Parte società la somma determinata nel minimo, in euro 166.297,95, o CP_3 quella maggiore che si riterrà provata e dovuta dalla società mutuante, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria;
6) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che FA. CP_3 nulla deve a e ad OP OP
in forza del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 ed in
[...] forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, nell'ipotesi di rigetto delle domande di cui ai precedenti punti sub. 1), 2), 3), 4), 5) e 6),
7) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la nullità del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 e dei collegati atti di proroga del
28.10.2009 e del 28.12.2011, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
116 e 117 TUB, da un lato, e art. 9 Delibera 4.3.2003, Paragrafi 8 e 9, Pt_6
Titolo X, Capitolo 1, Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche del 25 luglio 2003, dall'altra, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1418, 1346 cod. civ. ed art. 2 legge n. 287/1990, e comunque per tutti i motivi di cui in narrativa;
e per l'effetto
8) quantificare, con ogni conseguenza di legge, l'esatto dare-avere tra le Pa parti, con imputazione dei pagamenti effettuati dalla . tutti in conto CP_3 capitale, senza l'applicazione di alcun interesse passivo;
e per l'effetto
9) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a restituire a OP
Pa
. tutte le somme percepite in eccedenza rispetto al criterio contabile di CP_3
pag. 5/31 cui alla precedente domanda sub. 8), ovverosia riscosse come interessi ultralegali, spese d'istruttoria, spese di perizia, commissioni e/o a qualunque altro titolo;
e per l'effetto
10) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a pagare
[...] OP
Parte alla società la somma determinata nel minimo, in euro 166.297,95, CP_3
o in quella maggiore che si riterrà provata e dovuta dalla società mutuante, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria;
11) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che FA. CP_3 nulla deve a e ad OP OP
in forza del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 ed in
[...] forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nell'ipotesi di rigetto delle domande di cui ai precedenti punti sub. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e
11),
12) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la nullità o comunque la indeterminatezza della sola clausola degli interessi di cui al contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 e dei collegati atti di proroga del
28.10.2009 e del 28.12.2011, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
116 e 117 TUB, da un lato, e art. 9 Delibera 4.3.2003, Paragrafi 8 e 9, Pt_6
Titolo X, capitolo 1, Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche del 25 luglio 2003, dall'altra, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1418, 1346 cod. civ. ed art. 2 legge n. 287/1990, nonché ai sensi degli artt.
1284, 1325, 1346, 1418 cod. civ. e comunque per tutti i motivi di cui in narrativa;
e per l'effetto
13) quantificare, con ogni conseguenza di legge, l'esatto dare-avere tra le Pa parti, con imputazione dei pagamenti effettuati dalla . tutti in conto CP_3 capitale, con l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB
pag. 6/31 o comunque con l'applicazione del tasso sostitutivo legale che si riterrà applicabile;
e per l'effetto
14) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a
[...] OP
Pa restituire a . tutte le somme percepite in eccedenza al criterio CP_3 contabile di cui alla precedente domanda sub. 13), ovverosia pretese come interessi convenzionali, spese d'istruttoria, spese di perizia, commissioni e/o a qualunque altro titolo;
e per l'effetto
15) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a pagare
[...] OP
Parte alla società la somma determinata nel minimo, in euro 70.874,75, o CP_3 in quella maggiore che si riterrà provata e dovuta dalla società mutuante, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria;
16) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che FA. CP_3 nulla deve a e ad OP OP in forza del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 ed in
[...] forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nell'ipotesi di rigetto delle domande di cui ai precedenti punti sub. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9),
10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16),
17) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la responsabilità risarcitoria della Banca convenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116, 117 e 119 TUB, da un lato, e artt. 9 e 12 Delibera 4.3.2003, Pt_6
Paragrafi 8 e 9, Titolo X, Capitolo 1, Sezione II, nonché Paragrafi 3, 3.1, Titolo X,
Capitolo 1, Sez. IV delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche del 25 luglio 2003, dall'altra, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 cod. civ. ed art. 2 legge n. 287/1990, nonché ai sensi degli artt. 1284, 1325,
1346, 1418 cod. civ. e comunque per tutti i motivi ed i titoli di cui in narrativa;
e per l'effetto;
pag. 7/31 Parte 18) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che CP_3 nulla deve a e ad OP OP in forza del contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 dei
[...] successivi atti del 28.10.2009 e del 28.12.2011; nonché
19) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e in solido tra loro, a pagare,
[...] OP
Parte a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, alla società la CP_3 somma determinata nel minimo, in euro 70.874,75, o nelle somme maggiori o minori che si riterranno provate o si verranno liquidare anche in via equitativa, ai sensi degli artt. 1218, 1226, 2043, 2059 e 2056 cod. civ., oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria;
NEL MERITO, SEMPRE E COMUNQUE, previo accertamento e declaratoria di usurarietà, di nullità e comunque di responsabilità risarcitoria in capo a
[...]
e al successore OP Controparte_4
nei modi e nell'ordine di cui alle domande formulate ai precedenti punti,
[...] progressivamente numerate dal n. 1 al n. 19,
20) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la invalidità, per i motivi dedotti in atti, della fideiussione rilasciata dal sig. e dalla Parte_2 sig.ra in occasione del contratto di mutuo di cui in narrativa;
Parte_3
21) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che il sig. Pt_2
e la sig.ra nulla devono a e ad
[...] Parte_3 OP in forza della fideiussione di cui al OP contratto di mutuo sottoscritto il 21.10.2003 ed in forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del 28.12.2011;
22) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la liberazione del sig. e della sig.ra da ogni vincolo fideiussorio e/o da Parte_2 Parte_3 ogni obbligazione di pagamento conseguente e/o comunque dipendente dalla fideiussione rilasciata in occasione del contratto di mutuo sottoscritto il
pag. 8/31 21.10.2003 ed in forza dei successivi atti di proroga del 28.10.2009 e del
28.12.2011;
23) condannare, con ogni conseguenza di legge, OP
e al pagamento, in favore di
[...] OP
Parte della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), nonché della CP_3 somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno in favore dei sig.ri
[...]
e , o nelle somme maggiori o minori che si riterranno Pt_3 Parte_2 provate o si vorranno liquidare anche in via equitativa, ai sensi degli artt. 1218,
1226, 2043, 2059 e 2056 cod. civ., per tutti i danni non patrimoniali derivanti dalle censure di invalidità, d'inadempimento e dagli illeciti contrattuali ed extracontrattuali di cui in narrativa, ivi inclusi quelli per errata segnalazione alla
Centrale dei Rischi e per illegittimo trattamento dei dati personali ai sensi del
d.lgs. n. 196/2003, il tutto con interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 cod. civ., dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
24) ordinare, con ogni conseguenza di legge e con esenzione di responsabilità in favore del competente conservatore dei registri immobiliari, la cancellazione, a cura e spese di e di OP [...] della ipoteca iscritta in forza del contratto di OP mutuo sottoscritto il 21 ottobre 2003 per atto del Notaio (Rep. Persona_1
n. 1335 – Racc. n. 437);
25) il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge, dei due gradi di giudizio.
NEL MERITO, IN ESTREMO SUBORDINE, all'occorrenza facendo anche uso dei propri poteri d'ufficio,
26) accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, manifestamente eccessive le condizioni economiche di cui agli artt.
5-bis e 7 dell'atto di mutuo del
21.10.2003, riconducendo ad equità, mediante riduzione ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., gli interessi di mora e la commissione di risoluzione ivi rispettivamente stabilite;
pag. 9/31 27) compensare, con ogni conseguenza di legge, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., le spese di lite del primo grado di giudizio;
28) il tutto con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge»;
per e per essa, quale OP procuratrice speciale, «Voglia la Corte di Parte_4
Appello di Firenze, ogni contraria istanza respinta e disattesa e con il favore delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, previo accoglimento di tutte le eccezioni, domande e conclusioni, anche istruttorie, pienamente ammissibili e rilevanti formulate in primo grado, in accoglimento di quanto dedotto e eccepito, confermare integralmente la sentenza di primo grado rigettando per l'effetto l'appello proposto. Vinte le spese».
Rilevato
(nel prosieguo ), in qualità di debitore principale, Parte_1 Pt_1
e in qualità di fideiussori, hanno impugnato la Parte_2 Parte_3 sentenza n. 2091 del 2022 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata respinta la domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi relativi al contratto di mutuo del 21 ottobre 2003 stipulato con
[...]
(in prosieguo e le domande OP CP_2 consequenziali di condanna alla restituzione a di euro 166.297,95 e di Pt_1 condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale, aderendo alle risultanze peritali, ha considerato che «al momento della pattuizione sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora (con o senza maggiorazione di 2.1 punti percentuali) erano rispettosi della soglia usura». Ciò in quanto in base «all'art 5 bis del contratto […] il tasso di mora pattuito risulta essere pari al tasso nominale annuo determinato di trimestre in trimestre e pari al tasso globale medio, quale rilevato trimestralmente per la categoria di operazioni in cui rientra il mutuo de quo […] aumentato del 50% ed arrotondato ai cinque centesimi inferiori». Il tasso di mora, pari a 6,2%,
pag. 10/31 risultava inferiore al tasso-soglia, pari a 6,225, anche senza incrementare quest'ultimo della maggiorazione di 2,1 punti percentuali.
Ha poi considerato che l'usura sopravvenuta «non determina […] la nullità
o l'inefficacia della clausola o la sostituzione automatica del tasso divenuto usurario con il tasso soglia applicabile in quel momento».
Inoltre, ha escluso fosse qualificabile come usurario il contratto in conseguenza della «sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora
[…] stante la differente natura e funzione cui tali tassi assolvono», di remunerazione, i primi, e sanzionatoria, i secondi. Ha poi considerato che di questi ultimi il debitore potrebbe ottenere la riduzione ex art. 1384 c.c., qualora manifestamente eccessivi.
Ha infine escluso che la penale per l'anticipata estinzione del mutuo fosse computabile ai fini della rilevazione dell'usura.
Le spese di lite e quelle di c.t.u. sono state poste solidalmente a carico degli attori , e Pt_1 Parte_2 Parte_3
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo si lamenta il rigetto della domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi del mutuo, articolandosi tre profili di contestazione: a) con il primo si assume l'usurarietà degli interessi corrispettivi;
b) con il secondo l'usurarietà di quelli di mora;
c) con il terzo si chiede l'integrazione della perizia contabile;
2. con il secondo si lamenta l'erroneo assorbimento delle ulteriori domande, ossia quelle relative: a)alla mancata indicazione dell'indice sintetico di costo b) all'indeterminatezza della pattuizione degli interessi;
c) al risarcimento per responsabilità precontrattuale e contrattuale per violazione delle norme in materia di informazione e di trasparenza;
d) alla liberazione dei fideiussori;
e) al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
pag. 11/31 3. con il terzo motivo di gravame si contesta che il Tribunale abbia ritenuto preclusa la possibilità di ridurre la penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
4. con il quarto si chiede la riforma della statuizione sulle spese di lite di primo grado.
Si è costituita – pacificamente OP succeduta a in virtù dell'atto di scissione con assegnazione di un CP_2 compendio di attività e passività, tra le quali rientra il rapporto dedotto in giudizio – e per essa, quale procuratrice speciale, Parte_4
protestando l'infondatezza dell'impugnazione.
[...]
Non si è costituita CP_2
All'esito dell'udienza del 11 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 13 marzo, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto dichiarata la contumacia non costituitasi in CP_2 giudizio, pur essendovi stata ritualmente evocata.
2. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano il rigetto della domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi del mutuo, articolando la censura in tre profili di contestazione: a) con il primo lamentano l'usurarietà degli interessi corrispettivi: sostengono che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso l'usura, ritenendo che essa non potesse conseguire alla sommatoria dei tassi corrispettivi con quelli moratori, mentre avrebbe dovuto considerare che gli odierni appellanti avevano dedotto tale usurarietà considerandoli singolarmente. Sostengono poi che il Tribunale avrebbe altresì dovuto rilevare che era stata dedotta l'usura originaria e non quella sopravvenuta. Sostengono poi che, ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.), occorra pag. 12/31 computare anche «la commissione di estinzione anticipata del mutuo, quale percentuale (0,50%) “promessa” in pagamento, che si aggiunge agli interessi corrispettivi nel caso in cui la società mutuataria avesse voluto sciogliere il rapporto per sua volontaria intenzione di pagare anticipatamente il proprio debito durante il fisiologico svolgimento del rapporto», prevista all'art. 7 del contratto. Tale voce di costo andrebbe considerata in quanto, con essa, la banca, pattuendo un costo per la facoltà di recesso anticipato, «si assicura una remunerazione ulteriore alla propria attività professionale, ottenendo un profitto che, invece, non dovrebbe avere», atteso che il mutuatario «dovrebbe essere premiato per avere restituito anticipatamente quel capitale con cui la potrà fare altri impieghi, presso i propri clienti». Sarebbe inoltre CP_2 irrilevante che tale voce di costo non sia indicata nelle Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e – analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alla verifica dell'usura degli interessi moratori – il t.a.e.g. comprensivo di tale commissione sarebbe quindi pari al 6,709% e superiore al tasso-soglia, determinato maggiorando il t.e.g.m. della metà, pari al 6,225%. Di conseguenza Pt_1 sarebbe creditrice di euro 160.297,94; b) con il secondo profilo lamentano l'usurarietà degli interessi di mora: sostengono che il t.a.e.g. moratorio sarebbe più alto di quello considerato dal Tribunale, non avendo questi considerato la
«commissione di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine», ai sensi dell'art. 7 del contratto, che prevede «l'obbligo di corrispondere alla banca un indennizzo […] nella misura dello 0,80% […] sull'importo del credito residuo – in linea capitale – della banca stessa, al momento dell'accennata decadenza o risoluzione, per ogni anno solare, o frazione, mancante alla scadenza contrattuale del finanziamento». Di tale facoltà di decadenza dal beneficio del temine e della risoluzione di diritto del contratto la banca potrebbe avvalersi in caso di mancanza di pagamento anche di una sola rata da parte del mutuatario. Tale “commissione”, quindi, sarebbe in sostanza «un ulteriore interesse di mora» e prevista «con il chiaro intento di eludere la normativa antiusura […] travestendo quota parte degli stessi sotto forma di commissione pag. 13/31 di risoluzione del mutuo». Pertanto, a tale tasso di mora effettivo – più alto rispetto a quello nominale – occorrerebbe fare riferimento ai fini del riscontro dell'usura. E ciò – anche in mancanza di considerazione nelle predette
“Istruzioni” della Banca d'Italia – stante il «principio di onnicomprensività del costo del credito» stabilito dall'art. 644 c.p. e anche nel caso in cui sia un costo soltanto promesso;
c) con il terzo profilo domandano l'integrazione della consulenza contabile espletata in primo grado al fine di: calcolare il t.a.e.g. relativo agli interessi comprendendovi la commissione di risoluzione;
accertare il dare-avere tra le parti considerando gratuito il mutuo;
calcolare l'interesse di mora effettivo e il dare-avere considerando i soli interessi corrispettivi o, in subordine, riformulando il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117 t.u.b.; calcolare l'interesse corrispettivo e di mora effettivi – tenendo conto delle commissioni di anticipata estinzione e di risoluzione – e «in caso di incongruenze e differenze e, quindi, di indeterminatezza» rispetto a quelli nominali, rideterminare il dare-avere tra le parti, applicando solo il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, t.u.b.
Il motivo è infondato con riferimento a tutti i profili di doglianza.
2.1. Va in primo luogo esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, sia pur pronunciatasi con riferimento agli interessi di mora ma con considerazioni estendibili a quelli corrispettivi, «[i]n tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352 del
2022, in massima;
nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. n. 23866 del
2022; Cass. n. 33842 del 2024, Cass. n. 27139 del 2024 Cass. n. 18497 del
2024; Cass. n. 9067 del 2024; Cass. n. 10010 del 2023, tutte in motivazione). pag. 14/31 Non considerando tale commissione il t.a.e.g. del contatto risulta pari al
4,608%, inferiore rispetto al tasso-soglia, pari al 6,225%, come emerge a pag.
18 della relazione del c.t.u., ove è riportato il risultato dei calcoli che, nell'allegato 7, sono stati sviluppati, secondo i criteri contenuti nelle
«Istruzioni» della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, come indicato. sempre a pag. 19, della predetta relazione.
2.2. Parimenti va esclusa anche l'usurarietà degli interessi moratori.
In sostanza gli appellanti lamentano che oltre al tasso di mora il contratto prevede, in caso di inadempimento, anche il pagamento di un'ulteriore commissione, pari allo 0,80% annuo sul capitale ancora da rimborsare che, pur essendo qualificata come penale, sarebbe strutturata in modo analogo al predetto tasso di mora e andrebbe a esso sommata, raffrontando tale risultato al tasso-soglia.
Tuttavia, anche ipotizzando la correttezza di tale impostazione, il tasso- soglia non sarebbe comunque superato.
Va infatti considerato che la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite, ha chiarito che «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato» (Cass., sez. un., n. 19597 del 2020, in massima;
Cass. n. 26051 del 2022; ex multis, Corte d'appello di Firenze n.
pag. 15/31 2554 del 2023, n. 2006 del 2023, n. 1414 del 2023, n. 1217 del 2023 e n.
1155 del 2023).
Pertanto, il tasso-soglia relativo agli interessi moratori è pari al 9,375% (=
4,15%, quale t.e.g.m. indicato nei decreti ministeriali + 2,1 punti percentuali quale maggiorazione media + 3,125, quale margine di tolleranza, pari alla metà della somma dei valori precedenti). Tale soglia non è quindi superata nemmeno dall'ipotetico tasso di mora effettivo che secondo gli appellanti sarebbe pari al
7,02%, sommando di 0,80 punti percentuali, quale “commissione di risoluzione”, al tasso di mora previsto nel contratto, pari al 6,20%, misura questa determinata ai sensi dell'art. 5 bis del contratto di mutuo (doc. 1 fasc.
, e di primo grado), il quale prevede che esso sia pari Pt_1 Pt_2 Pt_3
«tasso nominale annuo determinato di trimestre in trimestre e pari al tasso globale medio, quale […] trimestralmente […] pubblicato con decreti del ministero dell'economia e delle finanze emanati in applicazione della legge n.
108 del 7 marzo 1996, […] aumentato del 50% (cinquanta per cento) ed arrotondato ai 5 (cinque) centesimi inferiori».
Va quindi esclusa anche l'usurarietà degli interessi di mora.
2.3. Va poi disattesa la richiesta d'integrazione della c.t.u. espletata in primo grado, avanzata con il terzo profilo di doglianza. Quanto alla richiesta di calcolo del t.a.e.g. moratorio comprensivo della commissione di risoluzione, esso, come detto nella trattazione del precedente profilo, risulta dalla mera somma di due valori determinati, ossia 0,8% e 6,20%, il primo indicato espressamente dal contratto e il secondo pacifico tra le parti e accertato anche dal c.t.u. a pag. 14 della relazione peritale;
inoltre va disattesa la richiesta di calcolo dell'interesse corrispettivo tenendo conto delle commissioni di anticipata estinzione, non rilevando quest'ultima ai fini della verifica dell'usura; in conseguenza va esclusa anche l'esistenza di «incongruenze e differenze» asserite dagli appellanti, che avrebbero dato luogo a
«indeterminatezza» della pattuizione, che invece risulta univocamente stabilita.
pag. 16/31 Pertanto, il primo motivo va respinto con riferimento a tutti i profili di doglianza.
3. Con il secondo gli appellanti contestano che il Tribunale abbia assorbito le ulteriori domande, riproponendo le seguenti considerazioni: a) lamentano la mancata indicazione dell'indice sintetico di costo (i.s.c.) e la difformità del documento di sintesi rispetto alle prescrizioni imperative previste in materia. Sostengono che l'art. 9 di cui alla delibera C.i.c.r. del 4 marzo 2003
«ha previsto che “al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
La Banca D'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente». Esso «deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto», come stabilito dal
«Titolo X, Capitolo 1, Sezione II, Paragrafo 9 – Indicatore Sintetico di Costo» delle «Istruzioni di Vigilanza per le Banche del 25 luglio 2003». Mancando tale indicatore il contratto dedotto in giudizio sarebbe nullo ai sensi dell'art. 117, comma 8, t.u.b. Inoltre, il contratto sarebbe comunque nullo anche se detto i.s.c. fosse stato indicato nel “documento di sintesi”, in quanto questo non costituirebbe il «frontespizio del contratto» redatto «secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione», come prevedono le citate «Istruzioni di vigilanza», ma sarebbe soltanto un allegato scritto con «caratteri microscopici certamente non facilmente leggibili». Inoltre, anche l'atto modificativo del 28 dicembre 2011 – di proroga del finanziamento di tre anni – presenterebbe le medesime violazioni della delibera C.i.c.r. del 4 marzo 2003, stante la mancanza dell'i.s.c., la predisposizione del documento di sintesi come allegato e la sua scrittura con modalità grafiche che non consentono l'immediata percezione. Sostengono inoltre che detta delibera, essendo entrata in vigore il
1° ottobre 2003, sarebbe applicabile al caso in esame, trattandosi di mutuo sottoscritto il 21 ottobre 2003, così come all'atto modificativo del 28 dicembre pag. 17/31 2011, stipulato 8 anni dopo. Di conseguenza il contratto sarebbe radicalmente invalido e non sarebbe dovuto «alcun tasso d'interesse e/o […] alcuna voce passiva (spese e/o commissioni e/o oneri)» e il credito in favore di Pt_1 sarebbe pari a euro 160.297,94. In subordine occorrerebbe applicare l'art. 117, comma 7, t.u.b., ricalcolando gli interessi dovuti in base al tasso b.o.t. in Part esso previsto, «considerato che la mancata indicazione dell' integra, comunque, anche una ipotesi di assenza ed assoluta indeterminatezza», e sarebbero dovuti a euro 61.771,52; b) lamentano l'indeterminatezza e la Pt_1 genericità degli interessi applicati conseguenti al piano di ammortamento alla francese» anche per essere «frutto di un cartello bancario». Sostengono gli appellanti che nei contratti con rimborso a rata costante «l'impiego […] del regime finanziario della capitalizzazione composta […] determina il venir meno della proporzionalità rispetto al tempo (oltre che al capitale) prevista dall'art. 821 c.c.», con la conseguenza che il «monte interessi lievita esponenzialmente», per la «produzione di interessi su interessi», fenomeno nel quale «si annida l'essenza dell'anatocismo, per quanto “celato” nel valore della rata pattuita».
Sostengono inoltre che, «nonostante il piano di ammortamento alla francese non dia luogo ad anatocismo, è indubbio che esso sia fonte di indeterminatezza», in quanto, non dichiarando in contratto il regime di capitalizzazione, non sarebbe conoscibile dal mutuatario «la combinazione con la quale si giunge al valore della rata». che potrebbe «essere calcolata algebricamente, o con successive approssimazioni, oppure avvalendosi di una procedura di calcolo numerico», in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria. Tale indeterminatezza delle condizioni economiche conseguirebbe anche all'indicizzazione del tasso di interesse rispetto al parametro Euribor, trattandosi di un tasso diffuso dalla Federazione Bancaria Europea, composta dalle associazioni bancarie nazionali degli Stati membri dell'Unione europea «di tutela di parte degli esclusivi interessi delle banche europee, senza alcuna funzione pubblica», quindi in violazione della «legge n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese» a tutela della concorrenza. Sostengono inoltre che tale indice sarebbe anche «suscettibile di manipolazioni», come dimostrato dalla pag. 18/31 pronuncia della Commissione europea che ha sanzionato per tale manipolazione alcune banche europee;
c) in subordine, lamentano la
«responsabilità, sia precontrattuale che contrattuale, della banca per violazione delle norme in materia di informazione e di trasparenza delle condizioni economiche applicate, nonché per suo colpevole inadempimento», ai sensi dell'art. 118 t.u.b. Sostengono che la banca sarebbe responsabile per la mancanza dell'informativa precontrattuale;
per la mancanza di indicazione dell'i.s.c. nel contratto, nell'atto modificativo e nel documento di sintesi;
per la contraddittoria indicazione del tasso di mora, quantificato nel contratto in misura pari al 6,20% e nel documento di sintesi pari al 6,10%; per il mancato invio annuale delle comunicazioni periodiche;
per la violazione delle norme codicistiche «di diligenza, correttezza e trasparenza, disattendendo il generale canone della buona fede». Detto risarcimento sarebbe pari agli «interessi pagati in più a causa delle violazioni normative», ossia, euro 61.771,52, oltre interessi;
d) i fideiussori e lamentano poi Parte_2 Parte_3
l'invalidità della fideiussione diretta a garantire un contratto di mutuo nullo e domandano l'accertamento negativo del credito garantito e per l'effetto la dichiarazione della loro liberazione dal vincolo fideiussorio, riproponendo «tutte le azioni ed eccezioni, anche riconvenzionali, nessuna esclusa di nullità,
d'inadempimento, nonché quelle di compensazione e di exceptio doli generalis» di primo grado;
e) domandano la condanna al pagamento dei «danni non patrimoniali […] anche per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia e per illegittima segnalazione a sofferenza», ossia il risarcimento del danno morale soggettivo, trattandosi di «un mutuo che risulta da tempo estinto» e che era contestato. Sostengono che l'inserimento di un nominativo nella Centrale Rischi sia «in grado di innescare, in caso di segnalazioni errate, un “meccanismo a catena”, particolarmente dannoso per il cliente, perché esclude o limita l'accesso al mercato del credito». Quantificano tale risarcimento «nel minimo, in euro 50.000,00» per la , «anche in Pt_1 ragione dell'attività di produzione e vendita» da essa svolta, «ed in euro
10.000,00» per ciascuno dei fideiussori. Sostengono che l'avvenuta pag. 19/31 segnalazione alla Centrale Rischi non sarebbe smentita dal prospetto prodotto in giudizio da come doc. 8, segnalazione invece dimostrata dalla CP_2 diffida inviata dalla stessa a . CP_2 Pt_1
Il motivo è infondato con riferimento a tutti i profili di doglianza.
3.1. Vanno anzitutto trattate e disattese le domande riproposte sub a) e c), con le quali gli appellanti prospettano rispettivamente la nullità del contratto per mancanza dell'i.s.c. e la responsabilità risarcitoria da parte della banca.
La Corte di cassazione ha evidenziato che «l'indicatore sintetico di costo
(ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del
4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché Part svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' Pt_8
è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 […]) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La
pag. 20/31 nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che,
[…], l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della Part banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale» (Cass. n.
4597 del 2023, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 35676 del 2023 e
Cass. n. 39169 del 2021, entrambe in motivazione).
Va quindi esclusa la nullità del contratto per le asserite violazioni della normativa sulla trasparenza dedotte in giudizio, potendo esse dare luogo solo a responsabilità risarcitoria.
Neanche quest'ultima, tuttavia, può trovare riscontro nel caso in esame, in quanto gli appellanti non hanno nemmeno allegato – prima ancora che provato – in cosa sarebbe consistito il pregiudizio derivante dalla mancata indicazione dell'i.s.c. e dalle altre asserite violazioni della disciplina sulla trasparenza – ossia la mancata informativa precontrattuale, la mancata redazione del documento di sintesi secondo le modalità prescritte dalla Banca
d'Italia e l'erronea indicazione del tasso di mora nel medesimo documento di sintesi – non avendo nemmeno indicato quale costo avrebbero sostenuto in misura maggiore rispetto a quello che avrebbero affrontato stipulando un finanziamento alternativo cui ipoteticamente avrebbero potuto accedere.
Stante la mancata indicazione e prova del pregiudizio subito, la domanda di risarcimento danni va senz'altro respinta.
3.2. Va parimenti respinta la domanda richiamata sub b), di accertamento dell'indeterminatezza della pattuizione con riferimento agli interessi trattandosi pag. 21/31 di finanziamento con piano di rimborso “alla francese”, non sussistendo nel caso in esame né anatocismo né indeterminatezza della pattuizione.
Quanto all'anatocismo, infatti, la Corte di cassazione a sezioni unite ha chiarito che «[d]eve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile […] ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. […] Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti» (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024).
Tale pretesa o pagamento di interessi superiori a quelli pattuiti va esclusa nel caso in esame già in base alla prospettazioni degli appellanti che contraddittoriamente, da un lato, lamentano «l'impiego […] del regime finanziario della capitalizzazione composta» che determinerebbe la «produzione di interessi su interessi», così dando luogo ad un «anatocismo […] “celato” nel valore della rata pattuita», mentre, dall'altro lato, sostengono che vi sarebbe indeterminatezza della pattuizione, nonostante il contratto «non dia luogo ad pag. 22/31 anatocismo», per non essere stato previsto «in contratto il regime di capitalizzazione».
Va poi rilevato che l'esistenza di detto anatocismo è smentita dalla pattuizione del meccanismo di calcolo degli interessi previsto dal contratto
(doc. 1 fasc. , e di primo grado), nel quale, all'art. 5, è Pt_1 Pt_2 Pt_3 stabilito che il rimborso avvenga tramite il «pagamento delle quote di capitale previste nel piano di ammortamento che, […], si allega al presente atto sotto la lettera “F” […] nonché a corrispondere […] gli interessi, in via semestrale posticipata, calcolati – sulla base dell'anno civile (365 giorni), con divisore 365
– al tasso determinato come precisato al precedente art. 4», ossia al 4,284% fino al 31 marzo 2004 e, successivamente, in base all'indice Euribor incrementato di 2,1 punti percentuali.
Detto piano di ammortamento, che di seguito si riproduce, indica, quale valore sul quale per ogni periodo sono calcolati gli interessi, proprio il capitale, circostanza che dimostra che essi non sono prodotti da altri interessi, né scaduti né a scadere:
pag. 23/31 Pertanto, non sussiste anatocismo nel finanziamento dedotto in giudizio.
Quanto all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto per l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi, essa è stata esclusa dalla Corte di cassazione «quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato» (Cass., sez. un.,
n. 15130 del 2024).
Dal contratto prodotto in giudizio (doc. 1 fasc. , e di Pt_1 Pt_2 Pt_3 primo grado) emergono tutti gli elementi che, alla luce di tali criteri, consentono la determinabilità dell'oggetto del contratto ossia, l'importo erogato
(euro 750.000,00, art. 1, comma 1), la durata del prestito (dal 21 ottobre 2003, art. 1, comma 2, data della stipula del contratto, al 30 settembre 2013, art. 5), la periodicità del rimborso (rate semestrali le cui singole scadenze sono indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto come lettera “f”) e il tasso d'interesse predeterminato (fino al 31 marzo 2004 nella misura del
4,284% e, successivamente, al tasso Euribor a 6 mesi «secondo il criterio del calcolo giorno effettivi/364» aumentato di 2,1 punti percentuali, art. 4).
Va parimenti escluso che l'indeterminatezza delle condizioni economiche consegua all'indicizzazione del tasso di interesse con riferimento al parametro
Euribor.
Va infatti in primo luogo considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[n]ella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca» (Cass. n. 17110 del 2019, in pag. 24/31 massima;
nello stesso senso Cass. n. 5151 del 2024, in motivazione).
Rispondendo l'indice Euribor a tali requisiti, non vi è dubbio che le parti abbiano legittimamente fatto a esso riferimento per la determinazione del tasso di interesse.
Pertanto, non residuano dubbi sulla determinatezza o, comunque, determinabilità dell'oggetto del contratto.
Va poi disattesa la tesi cui gli appellanti accennano, secondo cui detta indeterminatezza discenderebbe dalla violazione della disciplina antitrust del meccanismo di calcolo e definizione di tale indice, suscettibile di manipolazioni. Come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte
d'appello (n. 720 del 2024 e n. 363 del 2025) la Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (pubblicate per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea serie C e vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento CE n. 1/2003) ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank
Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night In- dex Average) (di seguito
“ ”). Tuttavia, la determinazione del tasso di interesse variabile attraverso CP_5 il riferimento al parametro Euribor nel contratto di mutuo ipotecario per cui è causa non può in alcun modo considerarsi “intesa attuativa” o “contratto a valle” rispetto alle “pratiche collusive” quali accertate dalla Commissione ex
101 TFUE, posto che: a) le pratiche collusive sanzionate avevano a oggetto un mercato di prodotti finanziari (“mercato degli EIRD [...] negoziati fuori borsa
(OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa”) del tutto distinto ed eterogeneo rispetto al contratto per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile); b) le pratiche collusive sanzionate non erano in alcun modo dirette a favorire le banche mutuatarie, posto che gli operatori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali prodotti finanziari, avevano, di volta in volta,
pag. 25/31 “comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR”, con un potenziale indiretto pregiudizio
(non concretamente accertato dalla Commissione), a seconda dei casi, per la stessa banca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estranei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati); c) il mutuo ipotecario non era in alcun modo in “collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte”.
Anche la Corte di cassazione nella recente ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ha svolto analoghe considerazioni:
«La accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli “EIRD” o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli “EIRD”, diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa […] il contratto dedotto in giudizio […] da ciò consegue che tali contratti non possono considerarsi “a valle” rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti [… A]lla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'Euribor non sembra potersi pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, neppure per il tramite della disciplina consumeristica, se si considera che l'art. 33 cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti “prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni... di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista”» (Cass. n.19900 del 2024, in motivazione).
3.3. Va poi rigettata la domanda, riportata sub d), di accertamento della liberazione dei fideiussori, prospettata come conseguenza dell'invalidità del mutuo da essi garantito, che, come detto, non sussiste.
3.4. Parimenti, va respinta la domanda, indicata sub e), di condanna al pagamento dei danni non patrimoniali per illegittima segnalazione alla centrale pag. 26/31 dei rischi della Banca d'Italia e per illegittima segnalazione a sofferenza, prospettata anch'essa quale conseguenza dell'invalidità del mutuo, che va invece esclusa.
4. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano che il Tribunale abbia ritenuto preclusa la possibilità di ridurre la penale ai sensi dell'art. 1384
c.c., per difetto della relativa istanza da parte degli attori. Questi sostengono che nella domanda di azzeramento degli interessi usurari ai sensi dell'art. 1815 c.c. vi «rientra, evidentemente, anche quella della loro riduzione ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.», trattandosi di beneficio minore (implicitamente richiesto) che può farsi rientrare in quello maggiore espressamente domandato. Sostengono inoltre ci aver «assolto l'onere di allegazione e prova delle circostanze rilevanti» per consentire tale valutazione di eccessiva onerosità «bastando, a tal riguardo, considerare che gli interessi di mora sono stati pattuiti nella misura pari al tasso soglia pro-tempore arrotondato, appena, allo 0,05 inferiore, con l'aggravante circostanza che in caso di risoluzione e/o di decadenza dal beneficio del termine, a tale onerosissimo tasso si aggiunge anche la commissione di risoluzione dello 0,80% […] con inevitabile superamento del tasso soglia di usura.
L'art. 1384 c.c. prevede che «[l]a penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento».
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che «il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, e che l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare “ex actis”, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice
pag. 27/31 possa ricercarlo d'ufficio (Cass. n. 11439 del 2020; n. 34021 del 2019; n.
21646 del 2010; n. 2431 del 2015)» (Cass. n. 21283 del 2024 in motivazione).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità «[p]er gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996,
e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa
(Cass. n. 26286 del 2019, in massima).
Va tuttavia altresì considerato che, secondo altro orientamento di legittimità, «[l]a clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto» (Cass. n. 5379 del 2023, in massima).
pag. 28/31 Anche a voler accedere all'orientamento secondo cui la riduzione per manifesta eccessività si applicabile anche agli interessi moratori oltre che alla penale, nel caso in esame non ne ricorrono gli estremi.
Va in primo luogo considerato che il citato art. 1384 c.c. prevede che detta penale possa essere diminuita qualora il suo ammontare risulti manifestamente eccessivo «avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento», interesse che gli appellanti non hanno nemmeno considerato, avendo sollecitato l'esercizio officioso della riduzione della penale unicamente dolendosi della misura della stessa in sé considerata.
Va poi escluso che detta misura del 7% (risultante dalla somma del tasso moratorio del 6,2% con la penale dello 0,8%) possa essere considerata manifestamente eccessiva essendo superiore soltanto di 2,5 punti percentuali rispetto al tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia relativo agli interessi corrispettivi del terzo trimestre 2003, periodo nel quali l'incremento medio dei tassi moratori rispetto ai medesimi corrispettivi, essendo di 2,1 punti percentuali, era di analoga consistenza.
Anche tale motivo va quindi respinto.
5. Con il quarto gli appellanti chiedono la riforma della statuizione sulle spese di lite di primo grado, anche in caso di rigetto dei precedenti motivi di gravame, invocandone la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. atteso «che la materia de qua è stata caratterizzata da diversi orientamenti che hanno fornito soluzioni contrastanti;
tanto è vero che sono dovute intervenire le
Sezioni Unite per stabilire, definitivamente, che per controllare il rispetto del limite usurario degli interessi moratori occorre tenere presente anche lo spread della mora, rilevato a fini statistici dalla Banca d'Italia».
Il motivo è infondato.
A sostegno della doglianza gli appellanti deducono unicamente la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sui criteri di verifica dell'usurarietà degli interessi di mora;
tuttavia, le domande da essi proposte pag. 29/31 hanno riguardato anche la verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi,
l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, l'invalidità del medesimo per mancata indicazione dell'i.s.c., la violazione della trasparenza e la manifesta eccessività della penale, profili rispetto ai quali nulla è dedotto e, per la gran parte, non si rinviene alcun contrasto giurisprudenziale. Senza considerare che, ove anche esso si fosse verificato, la circostanza avrebbe dovuto indurre un atteggiamento prudenziale nella parte, proprio in considerazione del rischio che la tesi propugnata non sia poi quella definitivamente accolta.
La censura va quindi respinta.
6. Le spese di lite, in relazione al rapporto processuale intrattenuto tra gli appellanti e tramite la sua OP procuratrice speciale seguono la soccombenza Parte_4
e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00) esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi. Nulla sulle spese quanto alla posizione di non costituitasi. CP_2
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia OP
[...]
2. respinge l'appello proposto da ed Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 2091 del 2022 del Tribunale di Firenze, Pt_3 che per l'effetto conferma;
pag. 30/31 3. condanna ed in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a rifondere a tramite OP la procuratrice speciale le spese di lite Parte_4 per il grado di appello, che liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2 Parte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
2 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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