Articolo 17 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 agosto 1957
Art. 17.
Ai sensi dell' art. 50 del regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874 , viene stabilito in complessive lire 17.000.000, per l'esercizio finanziario 1957-58, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato, sostiene per stipendi al personale di ruolo per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua di energia elettrica.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957