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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/03/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7846/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato art..429 C.P.C. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7846/2022 promossa da:
COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ([...]) VIA DELLA
GUASTALLA, 6 MILANO;
TI RI ([...]) VIA DELLA
GUASTALLA, 6 MILANO;
BA EL ([...]) VIA GUASTALLA,
6 20122 MILANO;
LI MA ([...]) VIA DELLA GUASTALLA, 8 20122
MILANO; CH LI ([...]) VIA GUASTALLA, 6 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv.
MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
ND LO (C.F. LONDR67H17D259J)
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La difesa dell'appellante ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 7 marzo 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il Comune di Milano ha proposto appello avverso la sentenza n.5277 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 29 luglio 2021
-la difesa ha premesso che:
“…la presente impugnazione è diretta ad ottenere la riforma della sentenza n.5277 del 30.06.2021, pubblicata in data 29.07.2021 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Concettina La Greca, ha accolto i ricorsi riuniti RG 53492/2020 e R.G. 3421/2021, promossi dal sig. RE LO ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981, il primo dei quali (doc.1) depositato in data 23.12.2020, per l'annullamento di complessivi ventuno (21) verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (segnatamente, i verbali nn. 1005650/2020; 1020118/2020; 1021137/2020; 1021196/2020; 1023469/2020; 1048738/2020; 1058772/2020; 1059894/2020; 1060009/2020; 1061040/2020; 1061174/2020; 1062376/2020; 1087860/2020; 1098896/2020; 1130062/2020; 1131335/2020; 1131373/2020; 1132502/2020; 1132643/2020; 1133664/2020; 1136844/2020), e il secondo dei quali (doc.2) depositato in data 22.01.2021, per l'annullamento di quattordici (14) verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (segnatamente, i verbali nn. 1199039/2020; 1200310/2020; 1202044/2020; 1209079/2020; 1209674/2020; 1210700/2020; 1211742/2020; 1211758/2020; 1215749/2020; 1215783/2020; 1215866/2020; 1253110/2020; 1275200/2020; 1275244/2020.
Tutte le 35 violazioni de quibus erano state accertate dalla Polizia Locale di Milano nel periodo intercorrente tra il 22.09 ed il 18.11.2020 perché il trasgressore, in violazione dell'art. 7, comma 14, del codice della strada (d'ora innanzi c.d.s.):
- talora “accedeva nella ZTL denominata area C con veicolo non autorizzato”;
- talaltra “circolava nella ZTL benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto”.
La rilevazione delle infrazioni veniva effettuata mediante utilizzo di impianti a ciò deputati, installati a norma di legge.
Le predette contravvenzioni venivano trasfuse nei rispettivi verbali di contestazione (VDC), che venivano notificati, nel rispetto dei termini legislativamente previsti, segnatamente tra il 27.11.2020 ed il 9.01.2021, al soggetto intestatario dei veicoli targati FZ281XM e EB657MB, con i quali le violazioni erano state commesse, il sig. RE LO …”
-il Giudice di Pace aveva annullato i verbali impugnati, ad eccezione dei primi due attinenti a ciascuna delle due tipologie di infrazioni, sul presupposto che
“…le ravvicinate contestazioni e successive alla prima non hanno motivo di esistere, poiché il principio contenuto nell'art.8 bis, comma quarto, della L. 689/1981, in virtù del quale le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria, trova applicazione anche nella fattispecie esaminata…”
-tra gli altri motivi, l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata sul presupposto che:
“…come sottolineato dalla Suprema Corte: “deve, quindi, essere riconfermato il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 8, (riferentesi alla pagina 2 di 4 diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in "subiecta" materia, possa configurarsi un'ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacché tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995), trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione” (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 4725/2011 e Cass. Civ. n. 5252/2011).
Alla luce di siffatta indicazione della Suprema Corte, non sussiste quindi alcuna concreta disparità di trattamento, in quanto l'illecito penale e quello amministrativo sono situazioni difformi, che, come tali, devono essere disciplinate in maniera diversa.
Del tutto illogico e contrario alla lettera della legge risulterebbe quindi ravvisare una “programmazione unitaria” in plurime e distinte condotte – come erroneamente ritenuto dal primo giudicante –, tenute, sia pure dal medesimo soggetto, in tempi e località diverse, ove egli ha scelto, consapevolmente, di accedere, mentre ben avrebbe potuto individuare strade alternative, non coperte dal divieto …”
-il motivo è fondato
-la Cassazione ha costantemente statuito che:
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che - salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali - la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.; la disciplina di cui al citato art.
8 - che non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art.
8-bis della medesima legge, che ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme di recidiva penale - non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione (Css. Sent. n. 5252 del 4 marzo 2011)
-dall'altro canto, la disciplina relativa alla “reiterazione delle violazioni” di cui all'art.
8-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto con l'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), è prevista non in funzione unificante dei comportamenti trasgressivi ai fini dell'applicazione di una sanzione unica, bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti prefigurati dai precedenti commi del medesimo art.
8-bis
-pertanto, poiché le numerose infrazioni contestate a RE LO sono state commesse in giorni e luoghi diversi e, nel medesimo giorno, in orari differenti, non può farsi luogo al ragionamento seguito dal Giudice di Pace
-rimanendo contumace, l'appellato non ha poi prospettato alcuna circostanza – di fatto o di diritto -- idonea a precludere la valutazione di fondatezza dei motivi d'appello
-in ogni caso, i profili di fatto relativi alla sussistenza dei divieti, alla idonea pubblicizzazione degli stessi con le modalità prescelte dal Comune dopo la fine dell'emergenza sanitaria, nonché la visibilità dei divieti all'ingresso delle corsie riservate, sono attestati, in termini di sufficiente certezza e univocità, dalla documentazione in atti
-in definitiva, ogni singola violazione contestata nei verbali regolarmente e tempestivamente notificati al trasgressore comporta l'irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa
-la sentenza impugnata va pertanto riformata nella parte in cui ha pronunciato l'annullamento dei verbali diversi da quelli n.1005650/020 e n.1021196/2020 e la cui validità ed efficacia va invece pienamente confermata pagina 3 di 4 -le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.5277 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 29 luglio 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe dichiara la legittimità dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada notificati ad RE LO – meglio indicati in motivazione – al pari dei verbali n.1005650/020 e n.1021196/2020
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del Comune di Milano, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in complessivi € 900,00 per compenso e € 355,00 per spese, oltre a spese generali e oneri riflessi.
Milano, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato art..429 C.P.C. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7846/2022 promossa da:
COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ([...]) VIA DELLA
GUASTALLA, 6 MILANO;
TI RI ([...]) VIA DELLA
GUASTALLA, 6 MILANO;
BA EL ([...]) VIA GUASTALLA,
6 20122 MILANO;
LI MA ([...]) VIA DELLA GUASTALLA, 8 20122
MILANO; CH LI ([...]) VIA GUASTALLA, 6 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv.
MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
ND LO (C.F. LONDR67H17D259J)
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La difesa dell'appellante ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 7 marzo 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il Comune di Milano ha proposto appello avverso la sentenza n.5277 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 29 luglio 2021
-la difesa ha premesso che:
“…la presente impugnazione è diretta ad ottenere la riforma della sentenza n.5277 del 30.06.2021, pubblicata in data 29.07.2021 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Concettina La Greca, ha accolto i ricorsi riuniti RG 53492/2020 e R.G. 3421/2021, promossi dal sig. RE LO ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981, il primo dei quali (doc.1) depositato in data 23.12.2020, per l'annullamento di complessivi ventuno (21) verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (segnatamente, i verbali nn. 1005650/2020; 1020118/2020; 1021137/2020; 1021196/2020; 1023469/2020; 1048738/2020; 1058772/2020; 1059894/2020; 1060009/2020; 1061040/2020; 1061174/2020; 1062376/2020; 1087860/2020; 1098896/2020; 1130062/2020; 1131335/2020; 1131373/2020; 1132502/2020; 1132643/2020; 1133664/2020; 1136844/2020), e il secondo dei quali (doc.2) depositato in data 22.01.2021, per l'annullamento di quattordici (14) verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (segnatamente, i verbali nn. 1199039/2020; 1200310/2020; 1202044/2020; 1209079/2020; 1209674/2020; 1210700/2020; 1211742/2020; 1211758/2020; 1215749/2020; 1215783/2020; 1215866/2020; 1253110/2020; 1275200/2020; 1275244/2020.
Tutte le 35 violazioni de quibus erano state accertate dalla Polizia Locale di Milano nel periodo intercorrente tra il 22.09 ed il 18.11.2020 perché il trasgressore, in violazione dell'art. 7, comma 14, del codice della strada (d'ora innanzi c.d.s.):
- talora “accedeva nella ZTL denominata area C con veicolo non autorizzato”;
- talaltra “circolava nella ZTL benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto”.
La rilevazione delle infrazioni veniva effettuata mediante utilizzo di impianti a ciò deputati, installati a norma di legge.
Le predette contravvenzioni venivano trasfuse nei rispettivi verbali di contestazione (VDC), che venivano notificati, nel rispetto dei termini legislativamente previsti, segnatamente tra il 27.11.2020 ed il 9.01.2021, al soggetto intestatario dei veicoli targati FZ281XM e EB657MB, con i quali le violazioni erano state commesse, il sig. RE LO …”
-il Giudice di Pace aveva annullato i verbali impugnati, ad eccezione dei primi due attinenti a ciascuna delle due tipologie di infrazioni, sul presupposto che
“…le ravvicinate contestazioni e successive alla prima non hanno motivo di esistere, poiché il principio contenuto nell'art.8 bis, comma quarto, della L. 689/1981, in virtù del quale le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria, trova applicazione anche nella fattispecie esaminata…”
-tra gli altri motivi, l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata sul presupposto che:
“…come sottolineato dalla Suprema Corte: “deve, quindi, essere riconfermato il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 8, (riferentesi alla pagina 2 di 4 diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in "subiecta" materia, possa configurarsi un'ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacché tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995), trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione” (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 4725/2011 e Cass. Civ. n. 5252/2011).
Alla luce di siffatta indicazione della Suprema Corte, non sussiste quindi alcuna concreta disparità di trattamento, in quanto l'illecito penale e quello amministrativo sono situazioni difformi, che, come tali, devono essere disciplinate in maniera diversa.
Del tutto illogico e contrario alla lettera della legge risulterebbe quindi ravvisare una “programmazione unitaria” in plurime e distinte condotte – come erroneamente ritenuto dal primo giudicante –, tenute, sia pure dal medesimo soggetto, in tempi e località diverse, ove egli ha scelto, consapevolmente, di accedere, mentre ben avrebbe potuto individuare strade alternative, non coperte dal divieto …”
-il motivo è fondato
-la Cassazione ha costantemente statuito che:
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che - salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali - la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.; la disciplina di cui al citato art.
8 - che non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art.
8-bis della medesima legge, che ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme di recidiva penale - non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione (Css. Sent. n. 5252 del 4 marzo 2011)
-dall'altro canto, la disciplina relativa alla “reiterazione delle violazioni” di cui all'art.
8-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto con l'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), è prevista non in funzione unificante dei comportamenti trasgressivi ai fini dell'applicazione di una sanzione unica, bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti prefigurati dai precedenti commi del medesimo art.
8-bis
-pertanto, poiché le numerose infrazioni contestate a RE LO sono state commesse in giorni e luoghi diversi e, nel medesimo giorno, in orari differenti, non può farsi luogo al ragionamento seguito dal Giudice di Pace
-rimanendo contumace, l'appellato non ha poi prospettato alcuna circostanza – di fatto o di diritto -- idonea a precludere la valutazione di fondatezza dei motivi d'appello
-in ogni caso, i profili di fatto relativi alla sussistenza dei divieti, alla idonea pubblicizzazione degli stessi con le modalità prescelte dal Comune dopo la fine dell'emergenza sanitaria, nonché la visibilità dei divieti all'ingresso delle corsie riservate, sono attestati, in termini di sufficiente certezza e univocità, dalla documentazione in atti
-in definitiva, ogni singola violazione contestata nei verbali regolarmente e tempestivamente notificati al trasgressore comporta l'irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa
-la sentenza impugnata va pertanto riformata nella parte in cui ha pronunciato l'annullamento dei verbali diversi da quelli n.1005650/020 e n.1021196/2020 e la cui validità ed efficacia va invece pienamente confermata pagina 3 di 4 -le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.5277 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 29 luglio 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe dichiara la legittimità dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada notificati ad RE LO – meglio indicati in motivazione – al pari dei verbali n.1005650/020 e n.1021196/2020
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del Comune di Milano, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in complessivi € 900,00 per compenso e € 355,00 per spese, oltre a spese generali e oneri riflessi.
Milano, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4