CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10010 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN TT, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 19/01/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA LA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10010 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava l'anteriore decisione del locale Tribunale, che, nella parte di interesse in questa sede: - aveva incidentalmente accertato la pericolosità sociale qualificata, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto TT EN, al tempo dell'edificazione di un immobile (abitazione insistente su fondo, sito in Partinico, contrada Garofalo) a lui intestato;
- aveva constatato la significativa sproporzione, pro-tempore, tra i redditi e le attività economiche del medesimo, da un lato, e il valore dell'edificazione, dall'altro; - aveva conseguentemente disposto la confisca di prevenzione dell'intero cespite. 2. Ricorre EN per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., denunciando la mancanza di terzietà ed imparzialità del magistrato estensore del decreto impugnato, per avere il medesimo già composto il collegio della Corte di appello di Palermo che, due anni addietro, aveva respinto la richiesta di riabilitazione dalla misura di prevenzione personale (accolta, peraltro, in sede di impugnazione). Detto magistrato si sarebbe in tal modo trovato in una condizione di «pregiudizio», che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi e ne avrebbe consentito la ricusazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 e la mancanza assoluta di motivazione, quanto al rilievo della pericolosità sociale qualificata, negli anni interessati dalla costruzione dell'edificio (1994-1997). Detta pericolosità sarebbe stata derivata dall'assoggettamento alla misura di prevenzione, personale e patrimoniale, disposta a suo carico il 17 luglio 2001 per ritenuta pregressa appartenenza alla mafia, ma non si sarebbe tenuto del fatto che, in sede penale, era già intervenuta (il 6 maggio 2000) la sua prima assoluzione dall'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. (poi ribadita in appello, e sancita anche in ulteriore processo). Secondo il metro di valutazione, adottato dall'orientamento giurisprudenziale oggi vigente, il decreto applicativo di misura di prevenzione si sarebbe dovuto al tempo confrontare, in modo stringente, con l'accertamento penale, alla luce del principio, progressivamente affinate .,,, secondo cui deve considerarsi estranea al concetto di appartenenza mafiosa la mera collateralità, non sintomatica di un apporto effettivo alla vita della compagine criminale. La registratasi evoluzione giurisprudenziale non costituirebbe titolo sufficiente per ottenere, ora per allora, la revoca della misura di prevenzione risalente (difatti non accordata), ma ad essa occorrerebbe conformarsi in sede di rinnovato esercizio della giurisdizione di prevenzione. Non potrebbe disporsi, attualmente, una confisca di prevenzione, mutuando argomentazioni basate su indirizzi giurisprudenziali superati. Sarebbe dunque mancata, nel presente, un'autonoma valutazione della passata appartenenza mafiosa, intesa (almeno) come contributivo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso. La difesa avrebbe addotto molteplici elementi di significato contrario (su cui il motivo a lungo si sofferma), che la Corte di appello avrebbe totalmente pretermesso. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e la mancanza assoluta di motivazione, in ordine alle ragioni della disposta confisca dell'intero cespite, anziché della sola quota del 25% di esso, nonché la violazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU e la mancanza assoluta di motivazione, in ordine alle ragioni dell'addebito a sé dell'intero costo di costruzione. Il ricorrente sarebbe divenuto proprietario esclusivo dell'appartamento e del terreno solo nel 2013, ossia in epoca in cui non sarebbe stato più socialmente pericoloso. In precedenza, la sua quota di proprietà era pari al 25%, e solo in tale misura gli immobili sarebbero stati, al più, passibili di confisca. Essendo stati imputati, pro quota, i ricavi derivanti dai beni posseduti in comproprietà ereditaria, in eguale proporzione avrebbero dovuto essere calcolate le spese di esercizio degli stessi beni, incluse quelle di edificazione dell'abitazione, che il perito aveva invece stimato ad esclusivo carico del proposto. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, in ordine alle ragioni della disposta confisca del terreno. L'abitazione, abusiva e priva di valore commerciale, sarebbe intrasferibile e soggetta a demolizione, ai sensi della vigente normativa urbanistica. Venuto meno il fabbricato, la confisca del terreno, già acquisito in modo lecito, rimarrebbe del tutto ingiustificata, finendo per perdere la sua natura di prevenzione ed assumere una non prevista dimensione sanzionatoria. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., e 6 CEDU, per essere la richiesta di confisca stata avanzata a venti anni di distanza dalla realizzazione dell'abitazione, con pregiudizio del suo diritto di difesa, 3 stante l'impossibilità, dopo tanto tempo, di recuperare documentazione bancaria o addurre prove testimoniali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo costante giurisprudenza (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136-01; Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852-01; Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R., Rv. 270186-01), per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità, o comunque di pregiudizio, determinata da atti precedentemente compiuti, nel medesimo o in altro procedimento, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge;
ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, detta partecipazione diviene pienamente legittima e il mancato rilievo della causa ostativa non si riflette sulla validità degli atti dal magistrato compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge. E nella specie nessuna tempestiva ricusazione venne proposta. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. 2.1. Al fine di giustificare tale conclusione è opportuno riprendere i rilievi con i quali questa Corte, con la sentenza n. 27855/19, rigettò il ricorso di EN avverso il diniego oppostogli alla revoca ex tunc del decreto applicativo delle misure di prevenzione, personali e reali, per pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione mafiosa), risalente al 17 luglio 2001. La sentenza 27855/19 ricordò, in effetti, che la diversità tra la nozione di «appartenenza» all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui all'attuale art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, e quella di «partecipazione» all'associazione, contenuta nella disposizione incriminatrice di carattere penale, era stata ridimensionata da Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512-01, iGattus6 lì ove quest'ultima aveva affermato che il concetto di «appartenenza», rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprendeva la condotta che, sebbene non riconducibile alla «partecipazione», si sostanziasse in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Risultava, dunque, superato l'orientamento giurisprudenziale teso, per converso, a valorizzare, a fini di inquadramento nella categoria tipica di prevenzione, forme di vicinanza meramente ideologica o espressive di cultura comune, a beneficio di un'opzione interpretativa che consentisse di ricomprendere nella prima nozione, 4 oltre alle condotte indicative di vera e propria intraneità, solo quelle di supporto causale del non-associato, rientrati sul versante penale nell'area del concorso esterno o altrimenti idonee ad apportare un contributo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso, tali, in altre parole, da riflettere una situazione di contiguità al sodalizio stesso, funzionale agli interessi della struttura criminale. Ciò premesso, la sentenza 27855/19 aggiungeva testualmente: «A tale nozione risulta, tuttavia, essersi attenuta la valutazione del giudice della prevenzione, che ha valorizzato una condotta di 'vicinanza funzionale [di Valente] alla famiglia TA - non smentita in sede penale-, in quanto commessa al fine di realizzare forme di monopolio illecito (con reciproco vantaggio) in un settore ritenuto strategico dalla aggregazione criminale». 2.2. E' in base a tale ragionamento, basato sulla persistente bontà dell'accertamento operato diciotto anni prima in sede di prevenzione, ancorché misurato alla stregua della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta, e non già sull'impossibilità di far retroagire quest'ultima, o di considerarla elemento di novità astrattamente idoneo alla rivisitazione della risalente misura di prevenzione (come il motivo suggestivamente prospetta), che questa Corte convalidò la decisione di diniego della revoca della misura medesima. Del tutto correttamente, quindi, il decreto in questa sede impugnato ha richiamato la vicenda processuale conclusa con il diniego di revoca e, arricchendone l'esito con ulteriori pertinenti argomentazioni, ha ribadito la pregressa «vicinanza funzionale» di EN al sodalizio mafioso dei TA, costitutiva (indipendentemente dall'assoluzione penale) del richiesto coefficiente di pericolosità qualificata. Tali argomentazioni, compiutamente svolte e nient'affatto apparenti, sono vanamente contrastate dal ricorrente. Occorre infatti ricordare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, e che è dunque scrutinabile dinanzi alla Corte omonima solo quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, in un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080- 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Il decreto impugnato, saldamente ancorato alle valutazioni esposte, è certamente esente da tali estremi vizi. 5 3. Il terzo motivo è infondato a sua volta. Il decreto impugnato ha accertato come il proposto avesse, sin dall'inizio, l'esclusiva disponibilità di fatto del bene edificato, ancorché inizialmente oggetto di comunione ereditaria. Tale profilo è rimasto incensurato. E gli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 ammettono il sequestro e la confisca «dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente». Occorre poi anche considerare che. a seguito delle successive vicende dominicali e successorie, ossia a seguito della rinuncia materna all'eredità, e della divisione ereditaria effettuata con la EL (che ha, essa stessa, natura meramente dichiarativa, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei beni concretamente assegnatigli: tra le molte, Sez. 2 civ., n. 406 del 10/01/2014, Rv. 628923-01), il proposto deve considerarsi proprietario originario dell'intera abitazione. L'intero immobile risulta dunque, anche formalmente, assoggettabile a confisca ai danni del proposto, unico legittimato a contraddire al riguardo. Quanto ai criteri di imputazione delle entrate reddituali e delle spese, perfettamente ragionevole appare il criterio peritale di imputare pro-quota, sino a rinuncia e divisione, i ricavi dei beni (di tutti i beni, e non solo di quelli rimasti al 'proposto) già in comproprietà; così come la scelta di addossare al proposto gli interi costi di costruzione dell'abitazione che, essendo essa destinata al suo esclusivo uso, devono intendersi da lui solo corrispondentemente sopportati. 4. I motivi quarto e quinto risultano infondati in modo manifesto. Da un lato, infatti, la confisca di un cespite, ritenuto nella disponibilità di un indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, disposta all'esito del. procedimento di prevenzione, prescinde dalla sua regolarità urbanistica e non è incompatibile con l'ordine di demolizione, disposto dall'Autorità competente (v. Sez. 1, n. 3643 del 18/07/1994, Caputi, Rv. 199924-01) o che possa esserlo in futuro. D'altra parte, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è consentita la confisca delle sole parti di un immobile realizzate mediante l'impiego di risorse sproporzionate, quando la parte residua è insuscettibile di utilizzazione separata;
né il principio dell'accessione, previsto dall'art. 934 cod. civ., può trovare applicazione qualora l'edificio suscettibile di confisca sia di valore (intrinseco, non commerciale o di scambio) superiore rispetto al terreno sul quale è stato realizzato, ancorché non sia controversa la provenienza lecita di quest'ultimo (Sez. 6, n. 10105 del 10/10/2018, dep. 2019, Visinoni, Rv. 275426-01), operando la confisca in tale caso come titolo di accessione invertita. 6 L'azione, diretta alla confisca di prevenzione, non è soggetta infine a perenzione e questa Corte ha già ritenuto manifestamente esente da dubbi di legittimità costituzionale (rispetto ai parametri diretti, o interposti, rappresentati dagli artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma secondo, 111, commi primo e secondo, Cost., e 6, § 1, CEDU) l'assetto normativo vigente, nella parte in cui non prevede, rispetto al momento della cessazione della pericolosità del proposto, un termine di decadenza dell'azione stessa, o di prescrizione della misura di prevenzione patrimoniale, posto che costituisce presupposto ineludibile di applicazione di quest'ultima la sussistenza della pericolosità del proposto al momento dell'acquisizione del bene, che a quest'ultimo si trasferisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile (Sez. 2, n. 11351 del 25/02/2022, D'Onghia, Rv. 282960-01). 5. La reiezione finale del ricorso determina la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA LA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10010 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava l'anteriore decisione del locale Tribunale, che, nella parte di interesse in questa sede: - aveva incidentalmente accertato la pericolosità sociale qualificata, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto TT EN, al tempo dell'edificazione di un immobile (abitazione insistente su fondo, sito in Partinico, contrada Garofalo) a lui intestato;
- aveva constatato la significativa sproporzione, pro-tempore, tra i redditi e le attività economiche del medesimo, da un lato, e il valore dell'edificazione, dall'altro; - aveva conseguentemente disposto la confisca di prevenzione dell'intero cespite. 2. Ricorre EN per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., denunciando la mancanza di terzietà ed imparzialità del magistrato estensore del decreto impugnato, per avere il medesimo già composto il collegio della Corte di appello di Palermo che, due anni addietro, aveva respinto la richiesta di riabilitazione dalla misura di prevenzione personale (accolta, peraltro, in sede di impugnazione). Detto magistrato si sarebbe in tal modo trovato in una condizione di «pregiudizio», che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi e ne avrebbe consentito la ricusazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 e la mancanza assoluta di motivazione, quanto al rilievo della pericolosità sociale qualificata, negli anni interessati dalla costruzione dell'edificio (1994-1997). Detta pericolosità sarebbe stata derivata dall'assoggettamento alla misura di prevenzione, personale e patrimoniale, disposta a suo carico il 17 luglio 2001 per ritenuta pregressa appartenenza alla mafia, ma non si sarebbe tenuto del fatto che, in sede penale, era già intervenuta (il 6 maggio 2000) la sua prima assoluzione dall'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. (poi ribadita in appello, e sancita anche in ulteriore processo). Secondo il metro di valutazione, adottato dall'orientamento giurisprudenziale oggi vigente, il decreto applicativo di misura di prevenzione si sarebbe dovuto al tempo confrontare, in modo stringente, con l'accertamento penale, alla luce del principio, progressivamente affinate .,,, secondo cui deve considerarsi estranea al concetto di appartenenza mafiosa la mera collateralità, non sintomatica di un apporto effettivo alla vita della compagine criminale. La registratasi evoluzione giurisprudenziale non costituirebbe titolo sufficiente per ottenere, ora per allora, la revoca della misura di prevenzione risalente (difatti non accordata), ma ad essa occorrerebbe conformarsi in sede di rinnovato esercizio della giurisdizione di prevenzione. Non potrebbe disporsi, attualmente, una confisca di prevenzione, mutuando argomentazioni basate su indirizzi giurisprudenziali superati. Sarebbe dunque mancata, nel presente, un'autonoma valutazione della passata appartenenza mafiosa, intesa (almeno) come contributivo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso. La difesa avrebbe addotto molteplici elementi di significato contrario (su cui il motivo a lungo si sofferma), che la Corte di appello avrebbe totalmente pretermesso. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e la mancanza assoluta di motivazione, in ordine alle ragioni della disposta confisca dell'intero cespite, anziché della sola quota del 25% di esso, nonché la violazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU e la mancanza assoluta di motivazione, in ordine alle ragioni dell'addebito a sé dell'intero costo di costruzione. Il ricorrente sarebbe divenuto proprietario esclusivo dell'appartamento e del terreno solo nel 2013, ossia in epoca in cui non sarebbe stato più socialmente pericoloso. In precedenza, la sua quota di proprietà era pari al 25%, e solo in tale misura gli immobili sarebbero stati, al più, passibili di confisca. Essendo stati imputati, pro quota, i ricavi derivanti dai beni posseduti in comproprietà ereditaria, in eguale proporzione avrebbero dovuto essere calcolate le spese di esercizio degli stessi beni, incluse quelle di edificazione dell'abitazione, che il perito aveva invece stimato ad esclusivo carico del proposto. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, in ordine alle ragioni della disposta confisca del terreno. L'abitazione, abusiva e priva di valore commerciale, sarebbe intrasferibile e soggetta a demolizione, ai sensi della vigente normativa urbanistica. Venuto meno il fabbricato, la confisca del terreno, già acquisito in modo lecito, rimarrebbe del tutto ingiustificata, finendo per perdere la sua natura di prevenzione ed assumere una non prevista dimensione sanzionatoria. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., e 6 CEDU, per essere la richiesta di confisca stata avanzata a venti anni di distanza dalla realizzazione dell'abitazione, con pregiudizio del suo diritto di difesa, 3 stante l'impossibilità, dopo tanto tempo, di recuperare documentazione bancaria o addurre prove testimoniali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo costante giurisprudenza (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136-01; Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852-01; Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R., Rv. 270186-01), per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità, o comunque di pregiudizio, determinata da atti precedentemente compiuti, nel medesimo o in altro procedimento, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge;
ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, detta partecipazione diviene pienamente legittima e il mancato rilievo della causa ostativa non si riflette sulla validità degli atti dal magistrato compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge. E nella specie nessuna tempestiva ricusazione venne proposta. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. 2.1. Al fine di giustificare tale conclusione è opportuno riprendere i rilievi con i quali questa Corte, con la sentenza n. 27855/19, rigettò il ricorso di EN avverso il diniego oppostogli alla revoca ex tunc del decreto applicativo delle misure di prevenzione, personali e reali, per pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione mafiosa), risalente al 17 luglio 2001. La sentenza 27855/19 ricordò, in effetti, che la diversità tra la nozione di «appartenenza» all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui all'attuale art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, e quella di «partecipazione» all'associazione, contenuta nella disposizione incriminatrice di carattere penale, era stata ridimensionata da Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512-01, iGattus6 lì ove quest'ultima aveva affermato che il concetto di «appartenenza», rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprendeva la condotta che, sebbene non riconducibile alla «partecipazione», si sostanziasse in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Risultava, dunque, superato l'orientamento giurisprudenziale teso, per converso, a valorizzare, a fini di inquadramento nella categoria tipica di prevenzione, forme di vicinanza meramente ideologica o espressive di cultura comune, a beneficio di un'opzione interpretativa che consentisse di ricomprendere nella prima nozione, 4 oltre alle condotte indicative di vera e propria intraneità, solo quelle di supporto causale del non-associato, rientrati sul versante penale nell'area del concorso esterno o altrimenti idonee ad apportare un contributo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso, tali, in altre parole, da riflettere una situazione di contiguità al sodalizio stesso, funzionale agli interessi della struttura criminale. Ciò premesso, la sentenza 27855/19 aggiungeva testualmente: «A tale nozione risulta, tuttavia, essersi attenuta la valutazione del giudice della prevenzione, che ha valorizzato una condotta di 'vicinanza funzionale [di Valente] alla famiglia TA - non smentita in sede penale-, in quanto commessa al fine di realizzare forme di monopolio illecito (con reciproco vantaggio) in un settore ritenuto strategico dalla aggregazione criminale». 2.2. E' in base a tale ragionamento, basato sulla persistente bontà dell'accertamento operato diciotto anni prima in sede di prevenzione, ancorché misurato alla stregua della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta, e non già sull'impossibilità di far retroagire quest'ultima, o di considerarla elemento di novità astrattamente idoneo alla rivisitazione della risalente misura di prevenzione (come il motivo suggestivamente prospetta), che questa Corte convalidò la decisione di diniego della revoca della misura medesima. Del tutto correttamente, quindi, il decreto in questa sede impugnato ha richiamato la vicenda processuale conclusa con il diniego di revoca e, arricchendone l'esito con ulteriori pertinenti argomentazioni, ha ribadito la pregressa «vicinanza funzionale» di EN al sodalizio mafioso dei TA, costitutiva (indipendentemente dall'assoluzione penale) del richiesto coefficiente di pericolosità qualificata. Tali argomentazioni, compiutamente svolte e nient'affatto apparenti, sono vanamente contrastate dal ricorrente. Occorre infatti ricordare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, e che è dunque scrutinabile dinanzi alla Corte omonima solo quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, in un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080- 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Il decreto impugnato, saldamente ancorato alle valutazioni esposte, è certamente esente da tali estremi vizi. 5 3. Il terzo motivo è infondato a sua volta. Il decreto impugnato ha accertato come il proposto avesse, sin dall'inizio, l'esclusiva disponibilità di fatto del bene edificato, ancorché inizialmente oggetto di comunione ereditaria. Tale profilo è rimasto incensurato. E gli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 ammettono il sequestro e la confisca «dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente». Occorre poi anche considerare che. a seguito delle successive vicende dominicali e successorie, ossia a seguito della rinuncia materna all'eredità, e della divisione ereditaria effettuata con la EL (che ha, essa stessa, natura meramente dichiarativa, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei beni concretamente assegnatigli: tra le molte, Sez. 2 civ., n. 406 del 10/01/2014, Rv. 628923-01), il proposto deve considerarsi proprietario originario dell'intera abitazione. L'intero immobile risulta dunque, anche formalmente, assoggettabile a confisca ai danni del proposto, unico legittimato a contraddire al riguardo. Quanto ai criteri di imputazione delle entrate reddituali e delle spese, perfettamente ragionevole appare il criterio peritale di imputare pro-quota, sino a rinuncia e divisione, i ricavi dei beni (di tutti i beni, e non solo di quelli rimasti al 'proposto) già in comproprietà; così come la scelta di addossare al proposto gli interi costi di costruzione dell'abitazione che, essendo essa destinata al suo esclusivo uso, devono intendersi da lui solo corrispondentemente sopportati. 4. I motivi quarto e quinto risultano infondati in modo manifesto. Da un lato, infatti, la confisca di un cespite, ritenuto nella disponibilità di un indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, disposta all'esito del. procedimento di prevenzione, prescinde dalla sua regolarità urbanistica e non è incompatibile con l'ordine di demolizione, disposto dall'Autorità competente (v. Sez. 1, n. 3643 del 18/07/1994, Caputi, Rv. 199924-01) o che possa esserlo in futuro. D'altra parte, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è consentita la confisca delle sole parti di un immobile realizzate mediante l'impiego di risorse sproporzionate, quando la parte residua è insuscettibile di utilizzazione separata;
né il principio dell'accessione, previsto dall'art. 934 cod. civ., può trovare applicazione qualora l'edificio suscettibile di confisca sia di valore (intrinseco, non commerciale o di scambio) superiore rispetto al terreno sul quale è stato realizzato, ancorché non sia controversa la provenienza lecita di quest'ultimo (Sez. 6, n. 10105 del 10/10/2018, dep. 2019, Visinoni, Rv. 275426-01), operando la confisca in tale caso come titolo di accessione invertita. 6 L'azione, diretta alla confisca di prevenzione, non è soggetta infine a perenzione e questa Corte ha già ritenuto manifestamente esente da dubbi di legittimità costituzionale (rispetto ai parametri diretti, o interposti, rappresentati dagli artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma secondo, 111, commi primo e secondo, Cost., e 6, § 1, CEDU) l'assetto normativo vigente, nella parte in cui non prevede, rispetto al momento della cessazione della pericolosità del proposto, un termine di decadenza dell'azione stessa, o di prescrizione della misura di prevenzione patrimoniale, posto che costituisce presupposto ineludibile di applicazione di quest'ultima la sussistenza della pericolosità del proposto al momento dell'acquisizione del bene, che a quest'ultimo si trasferisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile (Sez. 2, n. 11351 del 25/02/2022, D'Onghia, Rv. 282960-01). 5. La reiezione finale del ricorso determina la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2022