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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1218/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso se stessa;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Maria Grazia Pomposelli , come da procura versata in atti;
resistente
E
( ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lucio Panza in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 05/02/2024 Parte_1
proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento contraddistinta dal n°
10020179008542205 notificata il 13/07/2017. Il ricorrente deduceva/lamentava che alla base dell'avviso d'addebito erano poste cartelle esattoriali 10010020021868372000, 10020030064692936000 mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, chiedendo pertanto che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e la con la precisazione che Controparte_3 CP_2
quest'ultima svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti dell' CP_4
chiedendo, in caso di rigetto della domanda per tardivo adempimento da parte dell'ente esattore, la condanna di quest'ultimo al pagamento delle some indicate nei ruoli allorquando dichiarate prescritte.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2..1 Il ricorso merita accoglimento. Parte resistente pur provando la CP_4
notificazione delle cartelle rispettivamente il 15/05/2002 ed il 24/07/2003, non prova invece l'efficace interruzione di tali termini.
In uno alla produzione si rileva infatti solo cartolina di ritorno, relativa a documenti del 2012 e documento rubricato quale “attestazione domanda intervento in procedura esecutiva immobiliare”. Entrambi i documenti sono inutilizzabili.
Il primo documento riporta in cartolina identificativi di titoli non allegati al procedimento, di tal chè se trattasi di intimazione di pagamento delle cartelle esattoriali oggi contestate non è possibile verificarlo.
Allo stesso modo l'”attestazione” è mera schermata non certificata che non certifica alcunché: fra l'altro, non si evidenzia la data dell'eventuale intervento
(per l'effetto interruttivo istantaneo) e non è possibile evidenziare quale credito sia stato azionato. Fatta questa doverosa precisazione, dallo stesso estratto
Pag. 2 di 4 emergerebbe che le risultanze dello stesso sono relative a titolo
(10020129013821458000) estraneo all'oggetto del contendere.
I crediti, pertanto, al momento della notifica della dedotta intimazione al pagamento, risultavano già ampiamente prescritti.
2.2 Deve essere pertanto accolta la domanda riconvenzionale della CP_2
Avvocati, la quale correttamente svolgeva domanda riconvenzionale al fine di richiedere risarcimento nel caso, riscontratosi, di dichiarazione di prescrizione dei titoli attivati dall'ente esattore.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] ei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_3
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie il ricorso e dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle nn°
10010020021868372000, e 10020030064692936000, e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n° 10020179008542205000 in relazione alle dette cartelle;
2) condanna l' al pagamento a titolo risarcitorio nei confronti della CP_4 [...]
della complessiva somma di Euro Controparte_2
3118,59;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali nei confronti della CP_4
parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali nei confronti della CP_4
parte liquidate in Controparte_2
Pag. 3 di 4 complessivi € 1.400,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vallo della Lucania, 06/05/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1218/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso se stessa;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Maria Grazia Pomposelli , come da procura versata in atti;
resistente
E
( ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lucio Panza in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 05/02/2024 Parte_1
proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento contraddistinta dal n°
10020179008542205 notificata il 13/07/2017. Il ricorrente deduceva/lamentava che alla base dell'avviso d'addebito erano poste cartelle esattoriali 10010020021868372000, 10020030064692936000 mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, chiedendo pertanto che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e la con la precisazione che Controparte_3 CP_2
quest'ultima svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti dell' CP_4
chiedendo, in caso di rigetto della domanda per tardivo adempimento da parte dell'ente esattore, la condanna di quest'ultimo al pagamento delle some indicate nei ruoli allorquando dichiarate prescritte.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2..1 Il ricorso merita accoglimento. Parte resistente pur provando la CP_4
notificazione delle cartelle rispettivamente il 15/05/2002 ed il 24/07/2003, non prova invece l'efficace interruzione di tali termini.
In uno alla produzione si rileva infatti solo cartolina di ritorno, relativa a documenti del 2012 e documento rubricato quale “attestazione domanda intervento in procedura esecutiva immobiliare”. Entrambi i documenti sono inutilizzabili.
Il primo documento riporta in cartolina identificativi di titoli non allegati al procedimento, di tal chè se trattasi di intimazione di pagamento delle cartelle esattoriali oggi contestate non è possibile verificarlo.
Allo stesso modo l'”attestazione” è mera schermata non certificata che non certifica alcunché: fra l'altro, non si evidenzia la data dell'eventuale intervento
(per l'effetto interruttivo istantaneo) e non è possibile evidenziare quale credito sia stato azionato. Fatta questa doverosa precisazione, dallo stesso estratto
Pag. 2 di 4 emergerebbe che le risultanze dello stesso sono relative a titolo
(10020129013821458000) estraneo all'oggetto del contendere.
I crediti, pertanto, al momento della notifica della dedotta intimazione al pagamento, risultavano già ampiamente prescritti.
2.2 Deve essere pertanto accolta la domanda riconvenzionale della CP_2
Avvocati, la quale correttamente svolgeva domanda riconvenzionale al fine di richiedere risarcimento nel caso, riscontratosi, di dichiarazione di prescrizione dei titoli attivati dall'ente esattore.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] ei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_3
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie il ricorso e dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle nn°
10010020021868372000, e 10020030064692936000, e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n° 10020179008542205000 in relazione alle dette cartelle;
2) condanna l' al pagamento a titolo risarcitorio nei confronti della CP_4 [...]
della complessiva somma di Euro Controparte_2
3118,59;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali nei confronti della CP_4
parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali nei confronti della CP_4
parte liquidate in Controparte_2
Pag. 3 di 4 complessivi € 1.400,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vallo della Lucania, 06/05/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4