Ordinanza cautelare 1 marzo 2021
Parere interlocutorio 23 agosto 2021
Parere definitivo 3 dicembre 2021
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03655/2025REG.PROV.COLL.
N. 00605/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2021, proposto da
Ministero della Cultura (già per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RI AL PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, n. 01284/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora RI AL PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e udito per la parte appellata l’avvocati Luciano Ancora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la signora AD ha impugnato le note della Soprintendenza del Ministero appellante n. 14777 del 10 agosto 2018 e n. 4341 del 27 febbraio 2020, recanti diniego di compatibilità paesaggistica relativamente ad opere edilizie abusivamente realizzate dall’appellante in Comune di Otranto, per le quali la stessa aveva presentato istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
2. Con la sentenza del cui appello si tratta il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, e per l’effetto ha annullato le note impugnate, sul rilievo che il parere negativo espresso si fondava unicamente su argomenti di natura urbanistica ed edilizia, estranee alle competenze istituzionali della Soprintendenza, ed inoltre sulla base della considerazione che alla signora AD non era stato preliminarmente comunicato il preavviso di diniego ex art.10 bis della L. n. 241/90.
3. Il Ministero ha proposto appello.
4. La signora AD si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell’impugnazione.
5. Il Ministero appellante nulla ha replicato sul punto.
6. La causa è stata quindi chiamata alla camera di consiglio del 1° marzo 2021, quando il Collegio respingeva l’istanza di sospensione interinale della appellata sentenza motivando sull’assenza di fumus, e quindi alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
7. L’eccezione di tardività sollevata dalla appellata è fondata ed ha carattere pregiudiziale.
8. La signora AD ha prodotto in giudizio la mail inviata con pec agli indirizzi di posta elettronica ads.le@mailcert.avvocaturastato.it e protocollo.comune.otranto@pec, spedita il 21 novembre 2020 alle ore 23,33, contenente copia della sentenza e della relata di notifica, al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e al Comune di Otranto, non costituito in giudizio.
9. Il ricorso in appello, invece, risulta essere stato notificato, alla signora AD e al Comune di Otranto, il 22 gennaio 2021: il termine breve di 60 giorni, cui all’art. 92, comma 1 c.p.a., risultava dunque già decorso nel momento in cui veniva effettuata la notifica dell’atto d’appello, posto che il suddetto termine veniva a scadere il 20 gennaio 2022, in giornata infrasettimanale non festiva.
10. L’appello, va conseguentemente, dichiarato irricevibile.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna il Ministero al pagamento, in favore della appellata signora AD, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO