TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4338/2022
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4338/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
UALE GESTORE FGVS CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per nessuno è comparso Parte_1
Per QUALE GESTORE FGVS, l'avv. DISTEFANO CP_1
ANTONINO GUIDO
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4338/2022 promossa da:
(C.F.) , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SPINA SERGIO ANTONINO
( ) ed elettivamente domiciliato in Via Etnea, 688, C.F._2
95128 Catania Italia
ATTORE/I contro
QUALE GESTORE FGVS (C.F. ), CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DISTEFANO ANTONINO GUIDO
( ed elettivamente domiciliato in CORSO DELLE C.F._3
PROVINCE 203 CATANIA
pagina 2 di 10 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. adiva questo Tribunale Parte_1
esponendo:
- che in data 2/06/21 alle 11:00 circa, percorreva alla guida del proprio scooter Aprilia Scarabeo 300 targato DN 15836, la via Umberto del
Comune di Sant'Agata Li Battiati in direzione Catania;
giunto all'altezza dei numeri 130-134, a causa dell'incauta manovra di un'autovettura di colore scuro intenta in un sorpasso, era costretto ad uno spostamento repentino verso destra;
a seguito di ciò perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente suolo, anche a causa della cenere vulcanica presente ai lati della strada;
- il guidatore del veicolo scuro, responsabile dell'accaduto, rimaneva non identificato perché non si fermava a prestare soccorso;
interveniva un signore, che sollevava il ciclomotore consentendo al di Pt_1
disincastrarsi dal mezzo, ed una signora che rimaneva in loco fino all'arrivo dell'ambulanza; un medico che prestava i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza e poi interveniva anche una pattuglia dei carabinieri;
- giunti i soccorsi, il sig. veniva tradotto in ambulanza al pronto Pt_1
soccorso l'ospedale di Catania, dove gli veniva diagnosticata CP_2
una frattura alla tibia destra e il disassamento articolare femoro tibiale;
trasferito presso l'uoc ortopedia e traumatologia dello stesso ospedale, in pagina 3 di 10 data 08/06/21 veniva sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti;
veniva dimesso il 10/06/21 con diagnosi “frattura piatto tibiale destro e divieto di carico”; il 21/06/21 veniva sottoposto a controllo ortopedico presso lo stesso ospedale;
al successivo controllo dell'08/07/21 veniva prescritta fisioterapia;
il 22/10/21 il veniva Pt_1
dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare;
- avanzata richiesta di risarcimento nei confronti della
[...]
quale impresa designata per la Sicilia per il fondo di CP_3
garanzia vittime della strada, e Consap, nella qualità di gestore del suddetto fondo, non veniva dato ai numerosi solleciti alcun riscontro;
- poiché la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla guida negligente, imprudente e pericolosa di un'automobilista rimasto non identificato, anche per il fatto che il danneggiato era impossibilitato a muoversi e non era riuscito a identificare il soggetto responsabile, il
09/07/21 il provvedeva a sporgere regolare querela contro ignoti, Pt_1
denunciando l'accaduto.
Sussisteva il nesso di causalità tra la condotta e il danno che si era concretizzato che aveva comportato, secondo il giudizio medico legale del proprio consulente di parte, un danno biologico nella misura del 9% e un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, corrispondenti al periodo di ricovero e divieto di carico, di inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni e di temporanea parziale al 25% di 30 giorni;
ne derivava un danno, considerando l'età del danneggiato alla data del sinistro di 35 anni, pari (considerate anche le spese pagina 4 di 10 mediche di euro 3.215,50 e il danno morale, quantificato nel 31% ) in euro
25.802,13.
Citava quindi la convenuta chiedendo:
- ritenere e dichiarare fondata la domanda proposta dal sig. Parte_1
[...]
- ritenere e dichiarare sussistente il diritto al risarcimento del danno biologico subito, calcolato e quantificato in euro 25.802,13 oltre interessi maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese compensi onorari.
Si costituiva in giudizio , quale impresa Controparte_4
designata per conto del fondo di garanzia delle vittime della strada, rilevando preliminarmente il mancato esperimento dell'invito stipulare una convenzione di negoziazione assistita e, nel merito, contestava la domanda sia in punto di an che di quantum debeatur, chiedendone il rigetto perché infondata e non provata;
riguardo all'an debeatur sosteneva che, per giurisprudenza costante, era onere del danneggiato provare e allegare in primo luogo la verificazione del sinistro nelle sue concrete modalità, oltre alla condotta dolosa o colposa e causalmente efficiente del conducente il veicolo asserito investitore ed infine che quest'ultimo fosse rimasto sconosciuto, mentre nella fattispecie non esisteva prova nemmeno indiziaria che i fatti si fossero verificati con le modalità descritte nell'atto di citazione, mentre gli accertamenti eseguiti in fase stragiudiziale non avevano affatto confermato gli assunti di controparte ma, al contrario, li avevano smentiti intanto perché la pattuglia dei carabinieri, che pagina 5 di 10 interveniva a seguito di specifica richiesta da parte della centrale operativa, avveniva a seguito di un sinistro autonomo, e proprio i carabinieri chiedevano l'intervento dei sanitari del 118 e comunicavano la presenza di un ferito a seguito di incidente autonomo;
quindi l'intera dimostrazione dei fatti di causa sembrava rimessa alle dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere un presunto testimone, ancora non identificato;
né tantomeno la querela poteva essere elemento a sostegno della domanda.
Evidenziava l'estrema genericità della dinamica descritta con l'atto di citazione, per cui non era dato, ad esempio, comprendere se l'automobilista procedeva nello stesso senso di marcia o in quello contrario rispetto al motociclista nè il tratto preciso di via Umberto in cui si sarebbe verificato l'incidente; inoltre la strada, dei pressi dei numeri civici 130-134 presentava una discesa ripida e un limite di velocità di 30 km/h e la dinamica narrata deponeva univocamente per una caduta autonoma del motociclista, determinata principalmente dalla velocità non prudenziale dello stesso, anche in considerazione nello stato dei luoghi e la presenza di cenere vulcanica.
Contestava anche il quantum debeatur con riferimento sia alla determinazione del danno biologico permanente che ai giorni di inabilità sia assoluta che relativa, perché esagerati e privi di supporto probatorio, non potendosi attribuire tale valore alla documentazione allegata che contestava;
contestava, altresì, la debenza del danno morale nei termini richiesti in quanto, in ipotesi di lesioni micropermanenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 139 codice delle assicurazioni, in caso di sofferenza psicofisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento del danno calcolato secondo quanto previsto dalla pagina 6 di 10 tabella di cui al comma quattro poteva essere aumentata dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al
20%, allegazione che nella fattispecie non esisteva.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata.
Vittoria di spese e compensi di difesa.
Alla prima udienza l'avvocato di parte attrice insisteva in domanda, contestando le difese avversarie. Precisava che, prima dell'introduzione del giudizio, era stata avanzata istanza di negoziazione assistita (allegato 6).
Chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, VI c. c.p.c.
Disposta la negoziazione assistita, ed effettuata con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Ammessa la prova per testi e disposta la CTU, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva per la decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
Le prove testimoniali assunte non hanno convinto questo decidente per le seguenti ragioni. Il primo teste sentito, che dichiara essere collega di lavoro e che si stava recando con lui a Catania (peraltro in giorno festivo), prima dichiara che il lo precedeva, poi di non ricordare se tra lui e lo scooter ci fossero Pt_1
altre auto. Non sapeva su quale lato era caduto lo scooter e di non essere stato il primo ad accorrere in aiuto.
pagina 7 di 10 Inoltre appare assai strano che un amico, o quantomeno un collega, assistendo ad un simile incidente, non si preoccupi di chiamare subito il 118 che, invece, è stato chiamato dai carabinieri, e non arresti immediatamente l'auto, anche in mezzo alla strada, per dare soccorso.
Anche non aver riferito i superiori fatti ai Carabinieri intervenuti, così come non aver dato loro le proprie generalità, rende oltremodo dubbia la validità della testimonianza resa.
La seconda testimonianza, in realtà, non offre spunto per cogliere il nesso di causalità tra i due eventi, ovvero il sorpasso dell'auto asseritamente sconosciuta e la caduta dello scooter, se non un nesso puramente temporale. La teste, difatti, riferisce “Mi stavo recando da Catania a S. Agata Li Battiati e, dallo specchietto retrovisore mi sono accorta che una grossa auto mi stava sorpassando e, contemporaneamente, ho visto uno scooter che percorreva la stessa strada in senso contrario. Mi sono accorta, passata l'auto in sorpasso, che il ragazzo sullo scooter era caduto a terra.”, una descrizione dei fatti che non dice nulla sul rapporto causa effetto che si vorrebbe attribuire ai due eventi, ovvero sorpasso dell'auto e caduta dello scooter. A ciò si aggiunga che tra i due mezzi, per stessa ammissione dell'attore, non è intervenuto alcun urto e che ai lati della strada c'era cenere vulcanica, circostanza che avrebbe dovuto convincere il centauro ad una velocità moderatissima per la intrinseca pericolosità del camminamento.
“È onere del danneggiato che agisca nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada con un'azione di risarcimento danni fornire la prova del
pagina 8 di 10 fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non individuato nonostante la condotta diligente adottata al fine dell'identificazione del veicolo stesso. Pertanto, non è sufficiente, quindi, la semplice prova di un incidente avvenuto, e la mera attribuzione di colpa nei confronti di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto.” Corte appello , Napoli , sez. IX , 03/07/2024 , n. 3036
“In caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo inidentificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo.”
Cassazione civile , sez. III , 15/02/2024 , n. 4213
Per queste ragioni la domanda non può essere accolta, in quanto del tutto sfornita di prova sul rapporto causale tra i due eventi asseritamente collegati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.540,00 in favore di Controparte_5
a carico dell'attore anche le spese di CTU.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
pagina 9 di 10 2) condanna l'attore al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a.
Gravano a carico dell'attore anche le spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 15/07/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 10 di 10
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4338/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
UALE GESTORE FGVS CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per nessuno è comparso Parte_1
Per QUALE GESTORE FGVS, l'avv. DISTEFANO CP_1
ANTONINO GUIDO
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4338/2022 promossa da:
(C.F.) , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SPINA SERGIO ANTONINO
( ) ed elettivamente domiciliato in Via Etnea, 688, C.F._2
95128 Catania Italia
ATTORE/I contro
QUALE GESTORE FGVS (C.F. ), CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DISTEFANO ANTONINO GUIDO
( ed elettivamente domiciliato in CORSO DELLE C.F._3
PROVINCE 203 CATANIA
pagina 2 di 10 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. adiva questo Tribunale Parte_1
esponendo:
- che in data 2/06/21 alle 11:00 circa, percorreva alla guida del proprio scooter Aprilia Scarabeo 300 targato DN 15836, la via Umberto del
Comune di Sant'Agata Li Battiati in direzione Catania;
giunto all'altezza dei numeri 130-134, a causa dell'incauta manovra di un'autovettura di colore scuro intenta in un sorpasso, era costretto ad uno spostamento repentino verso destra;
a seguito di ciò perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente suolo, anche a causa della cenere vulcanica presente ai lati della strada;
- il guidatore del veicolo scuro, responsabile dell'accaduto, rimaneva non identificato perché non si fermava a prestare soccorso;
interveniva un signore, che sollevava il ciclomotore consentendo al di Pt_1
disincastrarsi dal mezzo, ed una signora che rimaneva in loco fino all'arrivo dell'ambulanza; un medico che prestava i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza e poi interveniva anche una pattuglia dei carabinieri;
- giunti i soccorsi, il sig. veniva tradotto in ambulanza al pronto Pt_1
soccorso l'ospedale di Catania, dove gli veniva diagnosticata CP_2
una frattura alla tibia destra e il disassamento articolare femoro tibiale;
trasferito presso l'uoc ortopedia e traumatologia dello stesso ospedale, in pagina 3 di 10 data 08/06/21 veniva sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti;
veniva dimesso il 10/06/21 con diagnosi “frattura piatto tibiale destro e divieto di carico”; il 21/06/21 veniva sottoposto a controllo ortopedico presso lo stesso ospedale;
al successivo controllo dell'08/07/21 veniva prescritta fisioterapia;
il 22/10/21 il veniva Pt_1
dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare;
- avanzata richiesta di risarcimento nei confronti della
[...]
quale impresa designata per la Sicilia per il fondo di CP_3
garanzia vittime della strada, e Consap, nella qualità di gestore del suddetto fondo, non veniva dato ai numerosi solleciti alcun riscontro;
- poiché la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla guida negligente, imprudente e pericolosa di un'automobilista rimasto non identificato, anche per il fatto che il danneggiato era impossibilitato a muoversi e non era riuscito a identificare il soggetto responsabile, il
09/07/21 il provvedeva a sporgere regolare querela contro ignoti, Pt_1
denunciando l'accaduto.
Sussisteva il nesso di causalità tra la condotta e il danno che si era concretizzato che aveva comportato, secondo il giudizio medico legale del proprio consulente di parte, un danno biologico nella misura del 9% e un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, corrispondenti al periodo di ricovero e divieto di carico, di inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni e di temporanea parziale al 25% di 30 giorni;
ne derivava un danno, considerando l'età del danneggiato alla data del sinistro di 35 anni, pari (considerate anche le spese pagina 4 di 10 mediche di euro 3.215,50 e il danno morale, quantificato nel 31% ) in euro
25.802,13.
Citava quindi la convenuta chiedendo:
- ritenere e dichiarare fondata la domanda proposta dal sig. Parte_1
[...]
- ritenere e dichiarare sussistente il diritto al risarcimento del danno biologico subito, calcolato e quantificato in euro 25.802,13 oltre interessi maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese compensi onorari.
Si costituiva in giudizio , quale impresa Controparte_4
designata per conto del fondo di garanzia delle vittime della strada, rilevando preliminarmente il mancato esperimento dell'invito stipulare una convenzione di negoziazione assistita e, nel merito, contestava la domanda sia in punto di an che di quantum debeatur, chiedendone il rigetto perché infondata e non provata;
riguardo all'an debeatur sosteneva che, per giurisprudenza costante, era onere del danneggiato provare e allegare in primo luogo la verificazione del sinistro nelle sue concrete modalità, oltre alla condotta dolosa o colposa e causalmente efficiente del conducente il veicolo asserito investitore ed infine che quest'ultimo fosse rimasto sconosciuto, mentre nella fattispecie non esisteva prova nemmeno indiziaria che i fatti si fossero verificati con le modalità descritte nell'atto di citazione, mentre gli accertamenti eseguiti in fase stragiudiziale non avevano affatto confermato gli assunti di controparte ma, al contrario, li avevano smentiti intanto perché la pattuglia dei carabinieri, che pagina 5 di 10 interveniva a seguito di specifica richiesta da parte della centrale operativa, avveniva a seguito di un sinistro autonomo, e proprio i carabinieri chiedevano l'intervento dei sanitari del 118 e comunicavano la presenza di un ferito a seguito di incidente autonomo;
quindi l'intera dimostrazione dei fatti di causa sembrava rimessa alle dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere un presunto testimone, ancora non identificato;
né tantomeno la querela poteva essere elemento a sostegno della domanda.
Evidenziava l'estrema genericità della dinamica descritta con l'atto di citazione, per cui non era dato, ad esempio, comprendere se l'automobilista procedeva nello stesso senso di marcia o in quello contrario rispetto al motociclista nè il tratto preciso di via Umberto in cui si sarebbe verificato l'incidente; inoltre la strada, dei pressi dei numeri civici 130-134 presentava una discesa ripida e un limite di velocità di 30 km/h e la dinamica narrata deponeva univocamente per una caduta autonoma del motociclista, determinata principalmente dalla velocità non prudenziale dello stesso, anche in considerazione nello stato dei luoghi e la presenza di cenere vulcanica.
Contestava anche il quantum debeatur con riferimento sia alla determinazione del danno biologico permanente che ai giorni di inabilità sia assoluta che relativa, perché esagerati e privi di supporto probatorio, non potendosi attribuire tale valore alla documentazione allegata che contestava;
contestava, altresì, la debenza del danno morale nei termini richiesti in quanto, in ipotesi di lesioni micropermanenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 139 codice delle assicurazioni, in caso di sofferenza psicofisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento del danno calcolato secondo quanto previsto dalla pagina 6 di 10 tabella di cui al comma quattro poteva essere aumentata dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al
20%, allegazione che nella fattispecie non esisteva.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata.
Vittoria di spese e compensi di difesa.
Alla prima udienza l'avvocato di parte attrice insisteva in domanda, contestando le difese avversarie. Precisava che, prima dell'introduzione del giudizio, era stata avanzata istanza di negoziazione assistita (allegato 6).
Chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, VI c. c.p.c.
Disposta la negoziazione assistita, ed effettuata con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Ammessa la prova per testi e disposta la CTU, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva per la decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
Le prove testimoniali assunte non hanno convinto questo decidente per le seguenti ragioni. Il primo teste sentito, che dichiara essere collega di lavoro e che si stava recando con lui a Catania (peraltro in giorno festivo), prima dichiara che il lo precedeva, poi di non ricordare se tra lui e lo scooter ci fossero Pt_1
altre auto. Non sapeva su quale lato era caduto lo scooter e di non essere stato il primo ad accorrere in aiuto.
pagina 7 di 10 Inoltre appare assai strano che un amico, o quantomeno un collega, assistendo ad un simile incidente, non si preoccupi di chiamare subito il 118 che, invece, è stato chiamato dai carabinieri, e non arresti immediatamente l'auto, anche in mezzo alla strada, per dare soccorso.
Anche non aver riferito i superiori fatti ai Carabinieri intervenuti, così come non aver dato loro le proprie generalità, rende oltremodo dubbia la validità della testimonianza resa.
La seconda testimonianza, in realtà, non offre spunto per cogliere il nesso di causalità tra i due eventi, ovvero il sorpasso dell'auto asseritamente sconosciuta e la caduta dello scooter, se non un nesso puramente temporale. La teste, difatti, riferisce “Mi stavo recando da Catania a S. Agata Li Battiati e, dallo specchietto retrovisore mi sono accorta che una grossa auto mi stava sorpassando e, contemporaneamente, ho visto uno scooter che percorreva la stessa strada in senso contrario. Mi sono accorta, passata l'auto in sorpasso, che il ragazzo sullo scooter era caduto a terra.”, una descrizione dei fatti che non dice nulla sul rapporto causa effetto che si vorrebbe attribuire ai due eventi, ovvero sorpasso dell'auto e caduta dello scooter. A ciò si aggiunga che tra i due mezzi, per stessa ammissione dell'attore, non è intervenuto alcun urto e che ai lati della strada c'era cenere vulcanica, circostanza che avrebbe dovuto convincere il centauro ad una velocità moderatissima per la intrinseca pericolosità del camminamento.
“È onere del danneggiato che agisca nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada con un'azione di risarcimento danni fornire la prova del
pagina 8 di 10 fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non individuato nonostante la condotta diligente adottata al fine dell'identificazione del veicolo stesso. Pertanto, non è sufficiente, quindi, la semplice prova di un incidente avvenuto, e la mera attribuzione di colpa nei confronti di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto.” Corte appello , Napoli , sez. IX , 03/07/2024 , n. 3036
“In caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo inidentificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo.”
Cassazione civile , sez. III , 15/02/2024 , n. 4213
Per queste ragioni la domanda non può essere accolta, in quanto del tutto sfornita di prova sul rapporto causale tra i due eventi asseritamente collegati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.540,00 in favore di Controparte_5
a carico dell'attore anche le spese di CTU.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
pagina 9 di 10 2) condanna l'attore al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a.
Gravano a carico dell'attore anche le spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 15/07/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 10 di 10