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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3364/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3364/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Luca Molinari ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 21 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Altopiano della Vigolana
(TN) il 21 aprile 2023, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopiano della Vigolana, Parte I, N. 4, Anno 2023, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli (il 12 gennaio 2017) e (il 26 marzo 2021). Per_1 Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 127/2024 di data 24 maggio 2024, pubblicata il
27 maggio 2024, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte il 23 maggio 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Altopiano della Vigolana (Tn) il giorno 21 aprile 2023, ordinando la conseguente trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i figli e siano affidati ad entrambi i genitori che, Per_1 Per_2 nello spirito dell'affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggior interesse per i figli;
per le questioni di ordinaria amministrazione invece,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di sé;
3) i figli e avranno la collocazione prevalente presso la madre con Per_1 Per_2 la quale manterranno la residenza anagrafica;
la madre potrà richiedere e trattenere per intero l'assegno unico previsto per i figli;
4) la casa familiare viene assegnata alla signora (che è peraltro Pt_1 proprietaria dell'immobile) che vi abiterà con e la signora Per_1 Per_2 Pt_1 si impegna a sostenere ogni spesa, imposta e tassa comunque connessa al godimento della casa familiare;
5) il padre starà con e secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2
a) Nel periodo scolastico (da inizio scuola a settembre a fine scuola a giugno)
- il padre starà con i figli nei fine settimana nel rispetto delle previsioni di seguito indicate che coprono l'arco temporale mensile: un fine settimana al mese a decorrere dal venerdì (dalla fine dell'orario scolastico) sino alla domenica sera alle ore 20.00; un fine settimana al mese dal venerdì (dalla fine dell'orario scolastico) sino al sabato sera alle ore 20.00; un fine settimana al mese dal sabato mattina
(dalle ore 8.00) sino alla domenica sera alle ore 20.00; per contro un fine settimana
2 al mese i figli resteranno esclusivamente con la madre;
la programmazione dei fine settimana nei termini sopra indicati verrà fatta con congruo anticipo, non appena la signora avrà conoscenza dei propri turni lavorativi e si dovrà cercare di Pt_1 far coincidere il fine settimana di spettanza della madre con il fine settimana in cui la stessa non ha turni lavorativi né il sabato né la domenica, nonché, se possibile, di prevedere che il fine settimana venerdì/sabato cada nel week-end in cui la signora ha la domenica libera e il fine settimana sabato/domenica quando la signora Pt_1 ha il turno di lavoro la domenica;
Pt_1
- le parti concordano inoltre che il martedì e il giovedì i nonni paterni andranno a prendere e alle rispettive scuole e li porteranno a casa loro dove Per_1 Per_2 giungerà poi il padre che starà con i figli sino a dopo cena;
nel caso di impedimento da parte dei nonni paterni il signor dovrà darne pronta comunicazione Parte_2 alla signora e le parti dovranno trovare d'accordo tra loro la soluzione per Pt_1
l'accudimento dei figli, ricorrendo in tal caso - quale ultima soluzione - ad una eventuale baby sitter il cui costo sarà ripartito tra le parti al 50%; le parti inoltre stabiliscono sin d'ora che nel caso in cui le giornate di martedì e giovedì non dovessero coincidere con gli eventuali turni di lavoro pomeridiano della signora quest'ultima dovrà darne indicazione al signor con almeno una Pt_1 Parte_2 settimana di preavviso in modo da spostare la/le giornata/e di frequentazione infrasettimanale per coprire la/le giornata/e in cui la madre lavora il pomeriggio
(anche in tal caso, se vi fossero impedimenti nella sostituzione si dovrà procedere come sopra previsto per l'ipotesi di impedimento dei nonni paterni); qualora a causa di improrogabili impegni non fosse possibile per il signor vedere i Parte_2 figli nei giorni di martedì e giovedì, ovvero nei giorni concordati in ragione dei turni della signora le parti si impegnano a garantire al signor di vedere Pt_1 Parte_2
i figli in altra giornata infrasettimanale in modo da garantire a figli e padre di stare insieme almeno due sere tra il lunedì e il giovedì;
b) Nel periodo estivo (da fine scuola a giugno sino a inizio scuola a settembre)
- entrambi i genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza di due settimane non continuative che dovranno essere concordate entro la fine di maggio;
si concorda peraltro che i figli staranno con il padre la settimana di ferie accordatagli dal datore di lavoro solitamente a ferragosto;
3 - salvo i periodi di vacanza con i genitori si rispetterà il regime previsto per il periodo scolastico (prevedendo che l'orario di rientro presso la casa materna dovrà intendersi fissato in questo periodo tra le ore 20.30 e le 21.00); coprendo le eventuali ore in cui la madre lavora con l'aiuto dei nonni materni (per le ore della mattina) e dei nonni paterni (per le ore del pomeriggio); nel caso di impedimento da parte dei nonni le parti dovranno darsi pronta comunicazione e dovranno trovare d'accordo tra loro la soluzione per l'accudimento dei figli, ricorrendo in tal caso - quale ultima soluzione - ad una eventuale baby sitter il cui costo sarà ripartito tra le parti al 50%;
c) Durante le vacanze natalizie e pasquali e altre festività.
- e trascorreranno con il papà la metà dei giorni di vacanza Per_1 Per_2 scolastica natalizia: le parti concordano sin d'ora che alterneranno di anno in anno i giorni di festa;
- e trascorreranno inoltre con il papà la metà delle vacanze Per_1 Per_2 scolastiche pasquali, includendovi ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- e trascorreranno infine con il papà la metà delle ulteriori vacanze Per_1 Per_2 scolastiche (es. carnevale) e, alternati con la madre, gli eventuali ponti di vacanza scolastica.
In occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e comunque in caso di soggiorni fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori;
6) le parti si impegnano reciprocamente a garantire nei periodi di vacanza un contatto telefonico al giorno con i figli;
7) il signor si impegna a versare alla signora a titolo di concorso Parte_2 Pt_1 al mantenimento ordinario di e l'importo mensile per ciascun figlio Per_1 Per_2 di € 210,00.- (e dunque complessivamente € 420,00.- al mese), mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e ciò in considerazione dell'attuale impiego lavorativo a tempo pieno assunto dalla signora qualora la signora Pt_1 Pt_1 dovesse tornare a lavorare a tempo parziale le parti prevedono che il contributo a partire dal mese successivo al cambio di orario di lavoro sarà di € 250,00.- per
4 ciascun figlio (e dunque complessivamente € 500,00.-); gli importi previsti nel presente punto dovranno essere rivalutati annualmente secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione al 30.06.2026); come stabilito al punto 3 delle presenti condizioni la signora avrà diritto di percepire per intero l'assegno unico Pt_1 per i figli;
8) le spese straordinarie di e saranno a carico dei genitori in ragione Per_1 Per_2 della metà ciascuno. Con riguardo alla regolamentazione delle spese straordinarie le parti fanno proprie le linee guida stabilite dal C.N.F., di cui dichiarano di avere copia e di averne esaminato il contenuto, e dunque concordano di fare riferimento ad esse per ogni necessaria decisione;
il rimborso delle spese straordinarie sostenute da uno o dall'altro genitore nel rispetto delle linee guida del C.N.F. dovrà essere effettuato entro giorni 10 dal ricevimento della richiesta di rimborso supportata dall'invio delle relative idonee pezze giustificative;
la detrazione fiscale per tali spese avverrà al 50% ai sensi di legge;
9) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti e pertanto non svolgono reciproche domande di mantenimento;
10) le parti si danno reciproco assenso al rilascio/ rinnovo di documenti validi per l'espatrio / passaporto e autorizzano la richiesta di documenti validi per l'espatrio
/ passaporto anche per e e si impegnano a fare tutto quanto si Per_1 Per_2 rendesse a tal fine necessario”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note scritte il 16 ottobre 2025) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 127/2024 di data 24 maggio 2024, pubblicata il 27 maggio 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
5 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Altopiano della Vigolana (TN) il 21 aprile 2023, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopiano della
Vigolana, Parte I, N. 4, Anno 2023, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3364/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Luca Molinari ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 21 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Altopiano della Vigolana
(TN) il 21 aprile 2023, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopiano della Vigolana, Parte I, N. 4, Anno 2023, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli (il 12 gennaio 2017) e (il 26 marzo 2021). Per_1 Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 127/2024 di data 24 maggio 2024, pubblicata il
27 maggio 2024, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte il 23 maggio 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Altopiano della Vigolana (Tn) il giorno 21 aprile 2023, ordinando la conseguente trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i figli e siano affidati ad entrambi i genitori che, Per_1 Per_2 nello spirito dell'affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggior interesse per i figli;
per le questioni di ordinaria amministrazione invece,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di sé;
3) i figli e avranno la collocazione prevalente presso la madre con Per_1 Per_2 la quale manterranno la residenza anagrafica;
la madre potrà richiedere e trattenere per intero l'assegno unico previsto per i figli;
4) la casa familiare viene assegnata alla signora (che è peraltro Pt_1 proprietaria dell'immobile) che vi abiterà con e la signora Per_1 Per_2 Pt_1 si impegna a sostenere ogni spesa, imposta e tassa comunque connessa al godimento della casa familiare;
5) il padre starà con e secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2
a) Nel periodo scolastico (da inizio scuola a settembre a fine scuola a giugno)
- il padre starà con i figli nei fine settimana nel rispetto delle previsioni di seguito indicate che coprono l'arco temporale mensile: un fine settimana al mese a decorrere dal venerdì (dalla fine dell'orario scolastico) sino alla domenica sera alle ore 20.00; un fine settimana al mese dal venerdì (dalla fine dell'orario scolastico) sino al sabato sera alle ore 20.00; un fine settimana al mese dal sabato mattina
(dalle ore 8.00) sino alla domenica sera alle ore 20.00; per contro un fine settimana
2 al mese i figli resteranno esclusivamente con la madre;
la programmazione dei fine settimana nei termini sopra indicati verrà fatta con congruo anticipo, non appena la signora avrà conoscenza dei propri turni lavorativi e si dovrà cercare di Pt_1 far coincidere il fine settimana di spettanza della madre con il fine settimana in cui la stessa non ha turni lavorativi né il sabato né la domenica, nonché, se possibile, di prevedere che il fine settimana venerdì/sabato cada nel week-end in cui la signora ha la domenica libera e il fine settimana sabato/domenica quando la signora Pt_1 ha il turno di lavoro la domenica;
Pt_1
- le parti concordano inoltre che il martedì e il giovedì i nonni paterni andranno a prendere e alle rispettive scuole e li porteranno a casa loro dove Per_1 Per_2 giungerà poi il padre che starà con i figli sino a dopo cena;
nel caso di impedimento da parte dei nonni paterni il signor dovrà darne pronta comunicazione Parte_2 alla signora e le parti dovranno trovare d'accordo tra loro la soluzione per Pt_1
l'accudimento dei figli, ricorrendo in tal caso - quale ultima soluzione - ad una eventuale baby sitter il cui costo sarà ripartito tra le parti al 50%; le parti inoltre stabiliscono sin d'ora che nel caso in cui le giornate di martedì e giovedì non dovessero coincidere con gli eventuali turni di lavoro pomeridiano della signora quest'ultima dovrà darne indicazione al signor con almeno una Pt_1 Parte_2 settimana di preavviso in modo da spostare la/le giornata/e di frequentazione infrasettimanale per coprire la/le giornata/e in cui la madre lavora il pomeriggio
(anche in tal caso, se vi fossero impedimenti nella sostituzione si dovrà procedere come sopra previsto per l'ipotesi di impedimento dei nonni paterni); qualora a causa di improrogabili impegni non fosse possibile per il signor vedere i Parte_2 figli nei giorni di martedì e giovedì, ovvero nei giorni concordati in ragione dei turni della signora le parti si impegnano a garantire al signor di vedere Pt_1 Parte_2
i figli in altra giornata infrasettimanale in modo da garantire a figli e padre di stare insieme almeno due sere tra il lunedì e il giovedì;
b) Nel periodo estivo (da fine scuola a giugno sino a inizio scuola a settembre)
- entrambi i genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza di due settimane non continuative che dovranno essere concordate entro la fine di maggio;
si concorda peraltro che i figli staranno con il padre la settimana di ferie accordatagli dal datore di lavoro solitamente a ferragosto;
3 - salvo i periodi di vacanza con i genitori si rispetterà il regime previsto per il periodo scolastico (prevedendo che l'orario di rientro presso la casa materna dovrà intendersi fissato in questo periodo tra le ore 20.30 e le 21.00); coprendo le eventuali ore in cui la madre lavora con l'aiuto dei nonni materni (per le ore della mattina) e dei nonni paterni (per le ore del pomeriggio); nel caso di impedimento da parte dei nonni le parti dovranno darsi pronta comunicazione e dovranno trovare d'accordo tra loro la soluzione per l'accudimento dei figli, ricorrendo in tal caso - quale ultima soluzione - ad una eventuale baby sitter il cui costo sarà ripartito tra le parti al 50%;
c) Durante le vacanze natalizie e pasquali e altre festività.
- e trascorreranno con il papà la metà dei giorni di vacanza Per_1 Per_2 scolastica natalizia: le parti concordano sin d'ora che alterneranno di anno in anno i giorni di festa;
- e trascorreranno inoltre con il papà la metà delle vacanze Per_1 Per_2 scolastiche pasquali, includendovi ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- e trascorreranno infine con il papà la metà delle ulteriori vacanze Per_1 Per_2 scolastiche (es. carnevale) e, alternati con la madre, gli eventuali ponti di vacanza scolastica.
In occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e comunque in caso di soggiorni fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori;
6) le parti si impegnano reciprocamente a garantire nei periodi di vacanza un contatto telefonico al giorno con i figli;
7) il signor si impegna a versare alla signora a titolo di concorso Parte_2 Pt_1 al mantenimento ordinario di e l'importo mensile per ciascun figlio Per_1 Per_2 di € 210,00.- (e dunque complessivamente € 420,00.- al mese), mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e ciò in considerazione dell'attuale impiego lavorativo a tempo pieno assunto dalla signora qualora la signora Pt_1 Pt_1 dovesse tornare a lavorare a tempo parziale le parti prevedono che il contributo a partire dal mese successivo al cambio di orario di lavoro sarà di € 250,00.- per
4 ciascun figlio (e dunque complessivamente € 500,00.-); gli importi previsti nel presente punto dovranno essere rivalutati annualmente secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione al 30.06.2026); come stabilito al punto 3 delle presenti condizioni la signora avrà diritto di percepire per intero l'assegno unico Pt_1 per i figli;
8) le spese straordinarie di e saranno a carico dei genitori in ragione Per_1 Per_2 della metà ciascuno. Con riguardo alla regolamentazione delle spese straordinarie le parti fanno proprie le linee guida stabilite dal C.N.F., di cui dichiarano di avere copia e di averne esaminato il contenuto, e dunque concordano di fare riferimento ad esse per ogni necessaria decisione;
il rimborso delle spese straordinarie sostenute da uno o dall'altro genitore nel rispetto delle linee guida del C.N.F. dovrà essere effettuato entro giorni 10 dal ricevimento della richiesta di rimborso supportata dall'invio delle relative idonee pezze giustificative;
la detrazione fiscale per tali spese avverrà al 50% ai sensi di legge;
9) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti e pertanto non svolgono reciproche domande di mantenimento;
10) le parti si danno reciproco assenso al rilascio/ rinnovo di documenti validi per l'espatrio / passaporto e autorizzano la richiesta di documenti validi per l'espatrio
/ passaporto anche per e e si impegnano a fare tutto quanto si Per_1 Per_2 rendesse a tal fine necessario”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note scritte il 16 ottobre 2025) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 127/2024 di data 24 maggio 2024, pubblicata il 27 maggio 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
5 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Altopiano della Vigolana (TN) il 21 aprile 2023, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopiano della
Vigolana, Parte I, N. 4, Anno 2023, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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