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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3045/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
16/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. POZZEBON ELENA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MENAPACE PIERANTONIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a ENNA il 21/05/1970) e Parte_1
(n. a COPERTINO (LE) il 18/01/1971), matrimonio contratto il Parte_2
14/08/0208 e trascritto al n. 271, Parte II, Serie A, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di LECCE alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Istrana in Via del Capitello n. 16 rimarrà nella disponibilità del SI. mentre la SI.ra sposterà la propria residenza altrove;
Parte_2 Pt_1
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI CP_1
3. i coniugi si impegneranno ad adottare un comportamento reciprocamente collaborativo e rispettoso nell'interesse della figlia
Per_
Ciascun genitore si impegnerà altresì a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore, avvisandolo
2 tempestivamente in caso di emergenze o ritardi che riguardano la figlia. Infine, entrambi i genitori terranno in seria
Per_ considerazione l'opinione di e agiranno sempre nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
4. la responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori con collocamento prevalente
Per_ della stessa presso la nuova abitazione della madre, ove verrà fissata anche la nuova residenza di
Nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, i genitori concordano di adottare il seguente progetto di affidamento condiviso, fatti salvi diversi e maggiori tempi di permanenza.
Per_ si tratterrà con il padre:
- a weekend alternati, dalle ore 13.00 del venerdì, quando verrà prelevata dal SI. dalla scuola alla domenica Parte_2
sera alle ore 21.00, quando verrà accompagnata sempre dal padre presso la casa della madre;
- nel corso della settimana
Per_ nella quale trascorrerà il weekend con la madre, la minore starà con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 16.30 quando verrà prelevata dal padre dalla casa materna alle ore 21.00 quando verrà accompagnata sempre dal padre presso la casa della madre e il venerdì dalle ore 13.00 quando verrà prelevata da scuola dal padre sino alle ore 21.00 quando verrà accompagnato dal padre presso la casa della madre;
- durante le vacanze natalizie e pasquali si osserverà il calendario ordinario ma i genitori si metteranno d'accordo sui giorni di festa, in modo che la figlia trascorra, ad anni alterni, il Natale e la Pasquetta con un genitore e Capodanno e la Pasqua con l'altro; ogni altra festività sarà soggetta all'alternanza e qualora dovesse cadere all'inizio o al termine del week end o del periodo di vacanza, verrà unita a detto periodo;
Per_
- il giorno del compleanno dei genitori, starà con il genitore che li compie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo. Il giorno del compleanno della minore nonché il giorno in cui verranno effettuati i relativi festeggiamenti (se
Per_ diversi), starà con entrambi i genitori;
Per_
- durante le vacanze estive scolastiche, trascorrerà due settimane, eventualmente anche non consecutive, con ciascun genitore, da individuarsi di comune accordo nel rispetto delle esigenze della minore entro e non oltre la fine del mese di maggio;
Per_
- nei pomeriggi in cui dovrà frequentare lo sport sarà il SI. ad accompagnare la figlia a svolgere l'attività Parte_2
sportiva e ciò anche nel caso in cui non si tratti di un giorno di sua spettanza, fatte salve esigenze lavorative o personali del
SI. nel qual caso vi provvederà la SI.ra Ordinariamente, sarà invece poi la madre a recuperare la figlia Parte_2 Pt_1
3 al termine della lezione.
Per_ I genitori si impegnano, sin d'ora, a rispettare eventuali titubanze che potrebbe inizialmente manifestare in relazione al pernottamento presso la casa del padre e concordano nel concedere alla figlia il tempo necessario per adattarsi al piano genitoriale permettendole anche di scegliere liberamente dove pernottare e ciò per i primi sei mesi successivi alla separazione;
di tale evenienza è stato tenuto conto in relazione alla determinazione dell'assegno;
Per_ 5. il SI. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre mediante bonifico bancario, entro il Parte_2
giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, da individuarsi sulla scorta del protocollo del Tribunale di Treviso dell'1.12.2016 che si intende integralmente richiamato;
7. l'assegno Unico Universale verrà percepito esclusivamente ed interamente dalla SI.ra ; Parte_1
8. i genitori prestano reciprocamente il consenso alla richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto della figlia. In caso di viaggi all'estero con la figlia, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore, entro sette giorni prima della partenza, la destinazione del viaggio e i partecipanti allo stesso;
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10. la SI.ra cercherà una nuova abitazione dove risiedere impegnandosi a liberare la casa coniugale entro la data Pt_1
del 30.11.2025;
11. i coniugi hanno già trovato un accordo in relazione ai beni personali che la SI.ra potrà portarsi appresso (doc. Pt_1
8);
12. i coniugi, cointestatari di un conto corrente (n. 0212454) e di un conto deposito (n. 318199387) presso ING Bank, si autorizzano reciprocamente ad estinguerlo al termine della presente procedura;
13. stante il ricorso congiunto per la pronuncia della separazione consensuale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, entro e non oltre cinque giorni dal deposito telematico del presente ricorso cumulativo di dette domande, il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra , in un'unica soluzione e mediante bonifico bancario, Parte_2 Parte_1
4 la somma di € 66.000,00 (sessantaseimila/00), a titolo di riconciliazione dei rapporti tra le parti;
14. i coniugi dichiarano, sin d'ora, di rinunciare reciprocamente alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970;
15. gli accordi di cui al presente ricorso valgono a tacitare definitivamente ogni reciproca richiesta tra le parti per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa nonché ogni pendenza nascente dal vincolo matrimoniale;
ALTRE DISPOSIZIONI
16. i coniugi concordano che tutte le condizioni precisate nel presente accordo diverranno valide ed efficaci a decorrere dalla sottoscrizione e dal deposito telematico del presente ricorso e si impegnano pertanto a rispettarle;
17. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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