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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 50/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 09/06/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per la ricorrente l'Avv. SACCO e per il Parte_1 resistente l'Avv. GALLI in sostituzione dell'Avv. FLAMINGO. CP_1
L'avv. SACCO chiede in via preliminare la revoca dell'ordinanza del 10 aprile, nella parte in cui non sono state ammesse le prove orali;
afferma che l'ulteriore capitolo di prova dedotto in prima udienza non era volto a sanare carenze del ricorso, nel quale sono già state allegate circostanze specifiche relative alle mansioni della lavoratrice;
richiama giurisprudenza a sostegno, affermando che nel rito del lavoro i fatti posti a fondamento delle deduzioni istruttorie possono essere esposti anche solo nelle loro linee essenziali, indipendentemente dalla formulazione letterale dei capitoli;
richiama anche i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., che impongono al giudice la ricerca della verità dei fatti;
in subordine, chiede l'assegnazione di un termine per la riformulazione dei capitoli;
conclude comunque come in ricorso.
L'avv. GALLI richiama quanto dedotto in memoria e nel corso della scorsa udienza;
esclude che nel caso di specie possa attivarsi l'art. 421 c.p.c. non potendo il potere officioso sopperire alle lacune delle parti;
afferma che i capitoli di prova dedotti in ricorso sono del tutto generici e non sarebbero in grado di dimostrare la fondatezza delle domande;
aggiunge che nulla di specifico è dedotto in ricorso circa le mansioni che
1 avrebbe svolto la ricorrente seguendo imprecisati pazienti non autosufficienti;
ribadisce la tardività della richiesta di prova formulata dalla controparte in udienza;
richiama la documentazione prodotta, che dimostra come la struttura ove la ricorrente ha lavorato è una residenza protetta che non poteva ospitare persone non autosufficienti;
richiama la documentazione relativa alle ispezioni del NAS;
afferma, inoltre, che nulla è stato dedotto in ordine alle mansioni che giustificherebbero il riconoscimento del 3° livello;
aggiunge Part che la presenza di una sola OSS durante il turno di notte era autorizzata dalla e non è di per sé sufficiente per fondare una domanda di mansioni superiori;
chiede la reiezione del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.15 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 09/06/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 50/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SACCO Parte_1
MICHELA, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. FLAMINGO GIULIA, la CP_1
quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2025 premesso di aver Parte_3 lavorato alle dipendenze della dall'8.3.2023 al 25.2.2024 in qualità di O.S.S. con CP_1
inquadramento al 4° livello del CCNL Servizi Assistenziali UNEBA e di aver svolto di fatto mansioni superiori riconducibili al superiore livello 3° (o, quantomeno, al livello 4°S), ha chiamato in causa l'ex datrice di lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dall' 8/03/2023 al 25/02/2024 e che la sig.ra Parte_3
svolgeva le mansioni descritte in narrativa e per l'effetto: In via principale accertare e dichiarare che la ricorrente doveva essere inquadrata nel 3^ livello del CCNL Uneba e per
l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla corresponsione in favore della ricorrente a titolo di differenze retributive della somma di €
3.857,16 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. In via subordina nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare che la ricorrente doveva essere inquadrata nel 4^ Super livello del CCNL Uneba e per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione in favore della ricorrente a titolo di differenze retributive della somma di €
2.641,96 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.”
Si è costituita regolarmente in giudizio eccependo l'inammissibilità o la CP_1
nullità del ricorso per difetto di allegazioni a sostegno della domanda e contestando comunque la fondatezza delle pretese avversarie.
4 Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, nel corso della prima udienza la difesa attorea ha chiesto l'ammissione dei testi indicati sulle circostanze di cui al ricorso e su un nuovo capitolo di prova formulato a verbale, mentre il difensore della convenuta si è opposto alle istanze avversarie chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, ritenendo la causa matura della decisione, ha fissato udienza di discussione.
Nel corso dell'odierna udienza la difesa attorea ha richiesto la revoca dell'ordinanza emessa il 10.4.2025 insistendo per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte e sollecitando l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., mentre il difensore della convenuta si è opposto alle istanze avversarie concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso appare infondato, non essendovi i presupposti per dare ingresso alle prove orali richieste da parte ricorrente.
Deve in primo luogo essere respinta l'eccezione di nullità o inammissibilità del ricorso sollevata da parte convenuta.
Il contenuto dell'atto introduttivo consente, infatti, di individuare in maniera inequivocabile (al di là di ogni considerazione circa l'adeguatezza delle allegazioni in fatto poste alla base della pretesa) le ragioni e l'oggetto della domanda, attinente al riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte dalla ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro e del relativo trattamento retributivo.
Se, tuttavia, il ricorso consente di comprendere quale sia il “bene della vita” perseguito, lo stesso è comunque carente delle necessarie allegazioni a sostegno della domanda.
E' pacifico che abbia lavorato alle dipendenze di Parte_3 CP_1
dall'8.3.2023 al 25.2.2024 con qualifica di Operatore Socio Sanitario e inquadramento al livello
4° CCNL (come da buste paga in atti).
ha affermato di aver svolto di fatto nel corso del rapporto di lavoro alle Pt_1
dipendenze della convenuta mansioni superiori rispetto a quelle previste dal suo formale inquadramento ed ha rivendicato la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per il livello 3° o, in subordine, 4°S.
5 La ricorrente, in particolare, ha allegato di aver ruotato su tre turni durante tutte le 24 ore, coprendo pertanto anche la notte nel turno dalle ore 21.00 alle ore 7.00 durante il quale aveva lavorato sempre da sola quale responsabile della struttura.
La stessa ha, quindi, rivendicato la retribuzione prevista dal livello 3° CCNL Uneba affermando di aver gestito durante i turni di notte da sola tutti i pazienti all'interno della struttura senza l'assistenza sanitaria di un infermiere (reperibile solo telefonicamente): durante tali turni, in particolare, al pari degli altri O.S.S., aveva dovuto misurare la glicemia degli ospiti con l'apposito apparecchio (come nel caso di e somministrare la relativa dose Persona_1
di insulina tramite iniezione oppure seguire le indicazioni telefoniche dell'infermiere per gestire l'attacco d'asma dell'ospite Persona_2
Sotto diverso profilo, la ricorrente ha dedotto di essersi dovuta occupare degli ospiti della struttura, molti dei quali non autosufficienti, seguendoli durante i pasti e somministrando loro all'occorrenza direttamente il cibo tramite imbocco;
era, inoltre, stata chiamata a preparare e/o scaldare le vivande durante il turno pomeridiano (nel quale la cuoca era assente), ad occuparsi della pulizia e igienizzazione degli ambienti comuni e dei bagni nonché a sistemare la cucina e lavare le stoviglie;
aveva, quindi, diritto quantomeno alla retribuzione prevista per il livello 4°S
CCNL.
La convenuta, oltre ad eccepire la genericità delle allegazioni a sostegno delle domande, ha affermato che mai la ricorrente, o gli altri O.S.S. in turno di notte, erano stati i “responsabili della struttura”.
poi, ha dedotto che la da lei gestita, denominata Villa CP_1 Controparte_2
IA (autorizzata, accreditata e convenzionata con ASL 2), mai aveva ospitato pazienti non autosufficienti bensì solo pazienti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, tutti privi di contenzione, liberi di muoversi e con punteggio “AGED” inferiore a 16 come risultava dal verbale di Alisa/ASL 2 rilasciato a seguito di ispezione avvenuta nel dicembre 2022 (poco prima dell'assunzione della ricorrente) e del verbale dei NAS dell'agosto 2023.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare
e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare
6 esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. n. 8025/03).
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, poi, deve svilupparsi “in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 8589/15; nello stesso senso Cass. n. 18943/16, Cass. n. 30580/19; Cass. 12039/20).
Occorre, inoltre, la prova che lo svolgimento delle mansioni superiori sia stato pieno, continuo ed abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (in tal senso,
Cass, n. 25673/19).
Non è, quindi, sufficiente l'eventuale occasionale svolgimento da parte del lavoratore di taluni isolati compiti attribuiti ad un collega di grado più elevato, ma occorre una sua continua e duratura assegnazione a mansioni riconducibili ad un inquadramento superiore.
Perché il lavoratore possa essere inquadrato in categoria superiore, quindi, è necessaria la prova dello svolgimento di compiti ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli propri del formale inquadramento e nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli di inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore: i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (sul punto v., ex multis, Cass. n. 5536/2021).
Orbene, in applicazione di tali principi il ricorso non può trovare accoglimento difettando in radice allegazioni idonee a supportare la domanda di mansioni superiori.
Quanto al richiesto inquadramento al 3° livello, si rileva come la ricorrente non abbia allegato quali mansioni “di concetto o prevalentemente tali che richiedono particolari
7 conoscenze teoriche ed adeguata esperienza” oppure quali “mansioni caratterizzate da autonomia operativa e preparazione teorica e pratica” avrebbe di fatto svolto.
, infatti, si è limitata a dedurre di aver prestato servizio durante (imprecisati) turni Pt_1
di notte da sola, ma non ha indicato alcuna specifica circostanza tale da far ritenere che la stessa in queste ore (si ripete, nemmeno indicate) abbia avuto, al pari di tutti i suoi colleghi O.S.S., il ruolo di “responsabile” della struttura e “di tutti i soggetti ricoverati”.
Nulla, infatti, la ricorrente ha chiarito circa le responsabilità che le sarebbero state affidate, limitandosi a dedurre genericamente di aver dovuto seguire le direttive telefoniche dell'infermiere reperibile nel caso di imprecisate necessità di tipo medico: al di là di ogni ulteriore considerazione circa l'eventuale effettiva somministrazione di farmaci da parte della ricorrente alle ospiti e (unici due episodi specifici indicati in Per_2 Persona_1
ricorso, sia pure in assenza di riferimenti temporali), si rileva come nell'atto introduttivo non sia nemmeno precisato se i responsabili della struttura avessero o meno richiesto agli O.S.S. in turno notturno di eseguire in prima persona prestazioni di natura infermieristica.
Non esulano, invece, dalla competenza dell'OSS l'esecuzione di semplici medicazioni, il supporto al paziente nell'assunzione di farmaci ed il controllo generale dell'ospite, anche attraverso strumenti medicali
L'eventuale conferma delle circostanze genericamente indicate dalla ricorrente, dunque, non sarebbe sufficiente all'accoglimento della domanda formulata dalla stessa in via principale.
In via di subordine ha chiesto il riconoscimento della retribuzione prevista dal Pt_1
CCNL per il livello 4°S.
Come si evince dal contenuto delle declaratorie, la differenza tra l'O.S.S. inquadrato al 4° livello (come la ricorrente) e quello inquadrato nel livello 4° S è l'essere assegnato a soggetti autosufficienti o meno.
Orbene, indipendentemente dal fatto che la residenza protetta di Varazze nel periodo dall'8.3.2023 al 25.2.2024 abbia o meno ospitato uno o più soggetti non autosufficienti
(circostanza che i verbali ASL2 14.12.2022 e NAS 28.6.2023 e la nota 21.11.2023 Per_3
sembrerebbero escludere), si rileva come la ricorrente non abbia indicato in che genere di condizioni versassero gli imprecisati ospiti (“la maggior parte”) che i testimoni dovrebbero
8 indicare come “non autosufficienti” con una inammissibile valutazione soggettiva, essendo a tal fine insufficiente il generico inciso “che necessitavano pertanto di esser spostati e sollevati senza l'ausilio di sollevatori e imboccati durante i pasti”.
La classificazione circa l'autosufficienza o meno dei soggetti ospitati nella residenza
Parte protetta, infatti, è infatti connessa all'assegnazione da parte di un medico della del punteggio AGED (Assessment of Geriatric Disability), che valuta il livello di autonomia di una persona anziana sulla base di plurimi parametri.
Nel ricorso introduttivo non è precisato quali e quanti ospiti della struttura fossero in condizioni tali da ottenere un punteggio AGED incompatibile con una valutazione di autosufficienza, totale o parziale.
La ricorrente, inoltre, non ha in alcun modo precisato quando ed in che modo sia stata concretamente chiamata ad occuparsi di tali ospiti “non autosufficienti”. In proposito la stessa si
è limitata ad affermare genericamente di aver “seguito” gli ospiti della residenza protetta durante i pasti, somministrando “all'occorrenza” il cibo tramite imbocco oppure di aver preparato “e/o” scaldato le vivande (ma si tratta di attività ben diverse) durante i turni pomeridiani. L'essere, poi, stata addetta alla pulizia dei locali e delle stoviglie non giustifica la richiesta di inquadramento nel 4°S livello.
A fronte di tale difetto di allegazione, è inammissibile l'ulteriore offerta di prova formulata dalla difesa attorea solo nel corso della prima udienza in relazione a circostanze (già note all'attrice) volte a sostenere fatti costitutivi della domanda che avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte nel termine di cui all'art. 414 c.p.c..
Non sussistono, da ultimo, i presupposti per l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. per emendare i vizi dell'offerta di prova, difettando nel caso in esame in radice la specifica allegazione dei fatti da provare: la conferma delle generiche circostanze indicate in ricorso sarebbe, in definitiva, inidonea a dimostrare la sussistenza dell'effettivo esercizio di mansioni superiori da parte della . Viste, poi, le preclusioni tipiche del rito del lavoro, non Pt_1
potrebbero essere valutate ai fini della decisione eventuali nuove circostanze in fatto, non ritualmente dedotte, emergenti da un'istruttoria inammissibilmente esplorativa.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
9 Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta e della breve durata della causa, seguono la soccombenza non sussistendo ragioni di deroga e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che liquida in € 1.030,00 oltre accessori di legge.
Savona, 9.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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