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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/07/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.n.920/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2020 promossa da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 all'A ele ti pres o difensore sito in Giano dell'Umbria, loc. Bastardo, Piazza Matteotti n.12
-attori–
CONTRO Vicolo De' Calvi n.2, 6830 Chiasso (Svizzera), contumace CP_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 03.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice -di risarcimento del danno per una non corretta gestione delle prenotazioni di due pacchetti turistici collegati- risulta fondata e potrà quindi essere accolta nei limiti di seguito evidenziati. Ai fini della decisione può ritenersi comprovato il fatto delle contestuali prenotazioni dei due pacchetti turistici da parte di e di . Ciò può evincersi dalla complessiva Parte_1 Parte_2 valutazione dei diver i ed i ontenuti delle diverse mail nelle quali vengono chiaramente menzionati e richiamati i numeri delle prenotazioni e nello specifico id booking 1231983782 con riferimento alla prenotazione della sig.ra e id booking 1231981962 con Parte_1 riferimento alla prenotazione del sig. La circostanza inoltre risulta anche confermata dalle Parte_2 dichiarazioni testimoniali delle signor e , particolarmente rilevanti in Tes_1 Testimone_2 quanto provenienti da soggetti che hanno assistito personalmente ai fatti riferiti e che, non avendo alcun diretto interesse alle vicende di causa, possono ritenersi pienamente attendibili. Nei confronti delle prenotazioni sopra indicate risultano anche comprovati gli integrali loro pagamenti. Ciò risulta documentato dagli estratti conto della carta di credito del sig. e dalle copie delle contabili Parte_2 dei pagamenti effettuati a saldo dalla sig.ra -tutti documenti prodotti in atti-, dall'esame dei quali Parte_1 pagina 1 di 3 si evince chiaramente che entrambe le prenotazioni in questione erano state saldate attraverso bonifico - eseguito in data 06.07.2018 per quanto riguarda la prenotazione id booking 1231981962 ed in data 09.07.2018 per quanto riguarda la prenotazione id booking 1231983782- da parte della sig.ra Parte_1 pagamenti integrali che risultano anche confermati indirettamente ma inequivocabilmente dal contenuto delle diverse mail in atti (ad es. mail 19.7.2018 e mail 15.10.2018). In definitiva quindi può ritenersi adeguatamente comprovato che gli attori e avevano entrambi Parte_1 Parte_2 effettuato la prenotazione del rispettivo pac ntr renotazioni entro la data del 09.07.2018. Ciò posto, risulta anche documentalmente comprovato che in data 16.07.2018 la prenotazione id booking 1231981962 riferita al sig. non veniva più confermata per fatto sicuramente non imputabile a Parte_2 quest'ultimo (avendo già i te saldato, come detto, l'intero prezzo), come inequivocabilmente evincibile dalla mail prodotta in atti. Appare indubbia quindi la responsabilità contrattuale della parte convenuta per la mancata partenza del sig. La mancata partenza del sig. peraltro Parte_2 Parte_2 legittima e giustifica pienamente anche la decisione della sig.ra di annullare e quindi di non Parte_1 usufruire del pacchetto turistico a lei stessa intestato. Ed invero i che “In caso di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", la finalità turistica di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia di una o più persone può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario, concluso per una pluralità di partecipanti, ma anche di due o più contratti stipulati anche separatamente e funzionalmente collegati, anche ove si tratti di "piccola comitiva" o di gruppo minimo di persone, con la conseguenza che la non imputabile sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno dei componenti integra causa di estinzione anche dell'obbligazione degli altri, idonea a legittimare il recesso dal contratto che ne è fonte” (Cass.Civ.n.31368 del 06.12.2024). La legittimità del recesso operato dalla sig.ra rende ingiustificato e quindi illegittimo l'addebito della penale di euro 600,00 effettuato a carico Parte_1 di quest'ultima, con la conseguenza che parte convenuta dovrà essere condannata alla restituzione dell'importo in questione. La sopra evidenziata responsabilità della parte convenuta per la mancata partenza del sig. e Parte_2 quindi, conseguentemente, anche per la mancata partenza della sig.ra conferisce o Parte_1 alla domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori. Sotto tale profilo ritiene questo giudicante che non risulti possibile applicare la previsione della corresponsione del doppio del prezzo pagato invocata dagli attori con il richiamo dell'art.9, ultimo comma, delle condizioni generali di contratto depositate in atti. Ciò perché proprio la richiamata disposizione prevede espressamente la corresponsione del doppio del prezzo pagato solo nei casi in cui l'annullamento sia diverso dal caso della mancata accettazione da parte dell'utente del pacchetto turistico offerto in alternativa;
situazione, questa appena descritta, rinvenibile nel caso di specie tenuto conto che il sig. risulta non avere accettato le proposte alternative Parte_2 formulate nella mail del 16.07.2018. Al contempo però ritiene questo Tribunale che in favore degli attori possa essere loro riconosciuto il risarcimento del danno c.d. da vacanza rovinata. Tale tipologia di danno va annoverato all'interno del perimetro dei danni non patrimoniali cui si riferisce l'art.2059 c.c. e consiste nel pregiudizio psichico- materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore. All'interno di tale categoria sicuramente non tutti i danni possono essere oggetto di risarcimento ma solo ed esclusivamente quelli che superino la soglia di una minima tollerabilità (imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che non risultino oggettivamente futili (id est non consistano in meri disagi o fastidi). In altri termini il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio subìto: come detto infatti non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, poiché in presenza di danni per disagi e fastidi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, la richiesta risarcitoria contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. Considerati quindi i principi appena richiamati, tenuto conto che a causa del comportamento della parte convenuta entrambi gli attori non solo non hanno più usufruito del rispettivo pagina 2 di 3 pacchetto turistico ma -come comprovato dalle dichiarazioni testimoniali rese da e Tes_1 Tes_2 non sono più partiti insieme per nessuna altra vacanza in quell'anno, ritiene questo giudicante che
[...] di specie la gravità del pregiudizio risarcibile sia ragionevolmente rinvenibile. Conseguentemente, tenuto conto dell'intrinseca importanza di poter trascorrere un atteso periodo di riposo in compagnia di una persona cara, ritiene equo questo Tribunale quantificare il danno subito dagli attori in conseguenza del mancato godimento della programmata vacanza in euro 4.000,00 per ciascuno. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dagli attori e Parte_1
avverso la convenuta ogni contraria istanza ed ec sì Parte_2 CP_1
-accoglie la domanda di risarcimento azionata dagli attori e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento della somma di euro 4.600,00 in favore di ed al pagame di Parte_1 euro 4.000,00 in favore di , il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo Parte_2 effettivo;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori;
spese di lite che si CP_1 liquidano i spese vive, in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre r.f.15%, iva e c.i. come per legge.
Spoleto, 02.07.2025
Andrea Giuliani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2020 promossa da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 all'A ele ti pres o difensore sito in Giano dell'Umbria, loc. Bastardo, Piazza Matteotti n.12
-attori–
CONTRO Vicolo De' Calvi n.2, 6830 Chiasso (Svizzera), contumace CP_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 03.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice -di risarcimento del danno per una non corretta gestione delle prenotazioni di due pacchetti turistici collegati- risulta fondata e potrà quindi essere accolta nei limiti di seguito evidenziati. Ai fini della decisione può ritenersi comprovato il fatto delle contestuali prenotazioni dei due pacchetti turistici da parte di e di . Ciò può evincersi dalla complessiva Parte_1 Parte_2 valutazione dei diver i ed i ontenuti delle diverse mail nelle quali vengono chiaramente menzionati e richiamati i numeri delle prenotazioni e nello specifico id booking 1231983782 con riferimento alla prenotazione della sig.ra e id booking 1231981962 con Parte_1 riferimento alla prenotazione del sig. La circostanza inoltre risulta anche confermata dalle Parte_2 dichiarazioni testimoniali delle signor e , particolarmente rilevanti in Tes_1 Testimone_2 quanto provenienti da soggetti che hanno assistito personalmente ai fatti riferiti e che, non avendo alcun diretto interesse alle vicende di causa, possono ritenersi pienamente attendibili. Nei confronti delle prenotazioni sopra indicate risultano anche comprovati gli integrali loro pagamenti. Ciò risulta documentato dagli estratti conto della carta di credito del sig. e dalle copie delle contabili Parte_2 dei pagamenti effettuati a saldo dalla sig.ra -tutti documenti prodotti in atti-, dall'esame dei quali Parte_1 pagina 1 di 3 si evince chiaramente che entrambe le prenotazioni in questione erano state saldate attraverso bonifico - eseguito in data 06.07.2018 per quanto riguarda la prenotazione id booking 1231981962 ed in data 09.07.2018 per quanto riguarda la prenotazione id booking 1231983782- da parte della sig.ra Parte_1 pagamenti integrali che risultano anche confermati indirettamente ma inequivocabilmente dal contenuto delle diverse mail in atti (ad es. mail 19.7.2018 e mail 15.10.2018). In definitiva quindi può ritenersi adeguatamente comprovato che gli attori e avevano entrambi Parte_1 Parte_2 effettuato la prenotazione del rispettivo pac ntr renotazioni entro la data del 09.07.2018. Ciò posto, risulta anche documentalmente comprovato che in data 16.07.2018 la prenotazione id booking 1231981962 riferita al sig. non veniva più confermata per fatto sicuramente non imputabile a Parte_2 quest'ultimo (avendo già i te saldato, come detto, l'intero prezzo), come inequivocabilmente evincibile dalla mail prodotta in atti. Appare indubbia quindi la responsabilità contrattuale della parte convenuta per la mancata partenza del sig. La mancata partenza del sig. peraltro Parte_2 Parte_2 legittima e giustifica pienamente anche la decisione della sig.ra di annullare e quindi di non Parte_1 usufruire del pacchetto turistico a lei stessa intestato. Ed invero i che “In caso di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", la finalità turistica di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia di una o più persone può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario, concluso per una pluralità di partecipanti, ma anche di due o più contratti stipulati anche separatamente e funzionalmente collegati, anche ove si tratti di "piccola comitiva" o di gruppo minimo di persone, con la conseguenza che la non imputabile sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno dei componenti integra causa di estinzione anche dell'obbligazione degli altri, idonea a legittimare il recesso dal contratto che ne è fonte” (Cass.Civ.n.31368 del 06.12.2024). La legittimità del recesso operato dalla sig.ra rende ingiustificato e quindi illegittimo l'addebito della penale di euro 600,00 effettuato a carico Parte_1 di quest'ultima, con la conseguenza che parte convenuta dovrà essere condannata alla restituzione dell'importo in questione. La sopra evidenziata responsabilità della parte convenuta per la mancata partenza del sig. e Parte_2 quindi, conseguentemente, anche per la mancata partenza della sig.ra conferisce o Parte_1 alla domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori. Sotto tale profilo ritiene questo giudicante che non risulti possibile applicare la previsione della corresponsione del doppio del prezzo pagato invocata dagli attori con il richiamo dell'art.9, ultimo comma, delle condizioni generali di contratto depositate in atti. Ciò perché proprio la richiamata disposizione prevede espressamente la corresponsione del doppio del prezzo pagato solo nei casi in cui l'annullamento sia diverso dal caso della mancata accettazione da parte dell'utente del pacchetto turistico offerto in alternativa;
situazione, questa appena descritta, rinvenibile nel caso di specie tenuto conto che il sig. risulta non avere accettato le proposte alternative Parte_2 formulate nella mail del 16.07.2018. Al contempo però ritiene questo Tribunale che in favore degli attori possa essere loro riconosciuto il risarcimento del danno c.d. da vacanza rovinata. Tale tipologia di danno va annoverato all'interno del perimetro dei danni non patrimoniali cui si riferisce l'art.2059 c.c. e consiste nel pregiudizio psichico- materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore. All'interno di tale categoria sicuramente non tutti i danni possono essere oggetto di risarcimento ma solo ed esclusivamente quelli che superino la soglia di una minima tollerabilità (imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che non risultino oggettivamente futili (id est non consistano in meri disagi o fastidi). In altri termini il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio subìto: come detto infatti non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, poiché in presenza di danni per disagi e fastidi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, la richiesta risarcitoria contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. Considerati quindi i principi appena richiamati, tenuto conto che a causa del comportamento della parte convenuta entrambi gli attori non solo non hanno più usufruito del rispettivo pagina 2 di 3 pacchetto turistico ma -come comprovato dalle dichiarazioni testimoniali rese da e Tes_1 Tes_2 non sono più partiti insieme per nessuna altra vacanza in quell'anno, ritiene questo giudicante che
[...] di specie la gravità del pregiudizio risarcibile sia ragionevolmente rinvenibile. Conseguentemente, tenuto conto dell'intrinseca importanza di poter trascorrere un atteso periodo di riposo in compagnia di una persona cara, ritiene equo questo Tribunale quantificare il danno subito dagli attori in conseguenza del mancato godimento della programmata vacanza in euro 4.000,00 per ciascuno. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dagli attori e Parte_1
avverso la convenuta ogni contraria istanza ed ec sì Parte_2 CP_1
-accoglie la domanda di risarcimento azionata dagli attori e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento della somma di euro 4.600,00 in favore di ed al pagame di Parte_1 euro 4.000,00 in favore di , il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo Parte_2 effettivo;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori;
spese di lite che si CP_1 liquidano i spese vive, in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre r.f.15%, iva e c.i. come per legge.
Spoleto, 02.07.2025
Andrea Giuliani
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