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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 382/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/01/2025 da
1) DR IC nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lara Bottino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Bottino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Segrate (MI) il 04.09.2004 con atto trascritto nel registro stato civile al n. 40, parte 2, serie A in comunione legale dei beni. Con i seguenti figli: , nato il [...], cittadino italiano e , nato Persona_1 Persona_2 il 10.07.2011, cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Cessazione della convivenza e casa coniugale.
I ricorrenti vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sarà assegnata alla SI.ra che si farà interamente carico delle spese condominiali ordinarie Parte_1 nonchè delle utenze.
Resteranno invece a carico del SI. IC le spese di assicurazione dell'abitazione, mentre quelle di straordinaria manutenzione verranno ripartite tra le parti al 50%.
Il SI. DR IC si obbliga a costituire entro e non oltre mesi 12 dal deposito del presente atto a titolo gratuito sulla quota di sua spettanza del predetto immobile e relative pertinenze, a favore della SI.ra il diritto di abitazione ed uso, ai sensi degli artt. 1021 e ss. c.c., vita Parte_1 natural durante, precisando le parti che tale pattuizione è elemento funzionale e indispendabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Si precisa altresì ad ogni effetto che i beni immobili sono così censiti al Catasto fabbricati: Appartamento: Foglio 23, Particella 602, Subalterno 759, Cat. A/3; Cantina: Foglio 23, Particella 602, Subalterno 760, Cat. C/2; Box: Foglio 23, Particella 602,
Subalterno 44, Cat. C/6.
Il SI. IC ha preso in locazione un immobile sito in Vignate, Via V. Veneto n. 4/6.
Quest'ultimo si impegna a modificare la residenza entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
2. Affidamento condiviso dei figli. viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_2 madre.
3. Modalità di visita.
, ormai maggiorenne, avrà piena libertà e facoltà di frequentare gli altri membri della famiglia, Per_1 come riterrà, senza restrizioni di alcun tipo. invece vedrà il padre ogni w.e. secondo il seguente schema: il primo venerdì del mese il padre Per_2 andrà a prendere il figlio a casa della mamma dopo la scuola, alle ore 17.00 e lo terrà sino alle 17.00 del giorno seguente mentre il successivo w.e. prolungherà la permanenza dal padre a far tempo Per_2 dal venerdì alle ore 17.00 e sino alle 17.00 della domenica.
passerà con i genitori ad anni alterni il Natale, le feste di Capodanno (1° Natale con la madre) e Per_2
Pasqua (1° turno del padre).
Stessa organizzazione per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre).
Il periodo delle vacanze estive verrà diviso equamente tra i genitori secondo le rispettive disponibilità lavorative e secondo modalità che verranno concordate entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro luoghi di villeggiatura e nomi di alberghi ove si recheranno con i figli. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare una diversa organizzazione.
I genitori si danno reciproco consenso all'espatrio di Per_2
4. Nuovi partner.
I genitori concordano di non far conoscere a e eventuali nuovi partner per almeno 1 anno Per_1 Per_2 dal deposito del presente ricorso, al fine di permettere ad entrambi di adattarsi al meglio ai nuovi cambiamenti in essere.
5. Mantenimento dei figli.
Il padre verserà anticipatamente entro il 5 di ogni mese, a far tempo dal deposito del presente ricorso, la somma mensile di Euro 400,00, rivalutata ogni anno secondo gli Indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e così fino alla completa indipendenza economica di Per_1 quest'ultimo e la somma di Euro 400,00 mensili, rivalutata ogni anno secondo gli Indici ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento di direttamente sul c/c intestato alla mamma, SI.ra Per_2
alle coordinate bancarie che saranno fornite in seguito e ciò sino alla completa Parte_1 autonomia economica di quest'ultimo.
L'importo dell'Assegno Unico mensile per figli a carico (ad oggi Euro 28,50 per ed Euro Per_1
57,00 per accreditato da Inps sul conto corrente intestato al SI. IC verrà corrisposto da Per_2 quest'ultimo a maggiorazione degli assegni di mantenimento in favore di ciascun figlio.
Il padre si fa carico delle spese straordinarie, preventivamente concordate ove necessario, come da
Linee Guida del Tribunale di Milano, di entrambi i figli nella misura del 70%.
Le parti si riservano di proporre una modifica del contributo di mantenimento a seguito delle mutate eSIenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche a seguito di possibili modifiche reddituali delle stesse.
6. Mantenimento del coniuge.
Il SI. IC verserà, a titolo contributo per il mantenimento del coniuge e a far tempo dal deposito del presente ricorso, la somma di Euro 950,00 mensili alla SI.ra Tale importo Parte_1 sarà versato in via anticipata entro il 5 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra (che sarà Parte_1 successivamente comunicato al SI. IC) e rivalutato ogni anno secondo gli Indici ISTAT.
Le parti si riservano di proporre una modifica del contributo di mantenimento a seguito di possibili variazioni delle condizioni economiche delle parti.
7. Automobili.
Alla SI.ra sarà assegnata in uso la Kia CA targata FX430FH. Parte_1
Restano in ogni caso a carico del IC le spese di bollo e di assicurazione.
8. Depositi su conto corrente.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a trasferire su conti correnti personali nella misura del 50% la somma totale dei depositi presenti sul conto comune al momento della sottoscrizione del presente ricorso.
9. Beni comuni.
I coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni in comune.
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi DR IC e che Parte_1 hanno contratto matrimonio concordatario a Segrate (MI) il 04.09.2004.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/01/2025 da
1) DR IC nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lara Bottino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Bottino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Segrate (MI) il 04.09.2004 con atto trascritto nel registro stato civile al n. 40, parte 2, serie A in comunione legale dei beni. Con i seguenti figli: , nato il [...], cittadino italiano e , nato Persona_1 Persona_2 il 10.07.2011, cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Cessazione della convivenza e casa coniugale.
I ricorrenti vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sarà assegnata alla SI.ra che si farà interamente carico delle spese condominiali ordinarie Parte_1 nonchè delle utenze.
Resteranno invece a carico del SI. IC le spese di assicurazione dell'abitazione, mentre quelle di straordinaria manutenzione verranno ripartite tra le parti al 50%.
Il SI. DR IC si obbliga a costituire entro e non oltre mesi 12 dal deposito del presente atto a titolo gratuito sulla quota di sua spettanza del predetto immobile e relative pertinenze, a favore della SI.ra il diritto di abitazione ed uso, ai sensi degli artt. 1021 e ss. c.c., vita Parte_1 natural durante, precisando le parti che tale pattuizione è elemento funzionale e indispendabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Si precisa altresì ad ogni effetto che i beni immobili sono così censiti al Catasto fabbricati: Appartamento: Foglio 23, Particella 602, Subalterno 759, Cat. A/3; Cantina: Foglio 23, Particella 602, Subalterno 760, Cat. C/2; Box: Foglio 23, Particella 602,
Subalterno 44, Cat. C/6.
Il SI. IC ha preso in locazione un immobile sito in Vignate, Via V. Veneto n. 4/6.
Quest'ultimo si impegna a modificare la residenza entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
2. Affidamento condiviso dei figli. viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_2 madre.
3. Modalità di visita.
, ormai maggiorenne, avrà piena libertà e facoltà di frequentare gli altri membri della famiglia, Per_1 come riterrà, senza restrizioni di alcun tipo. invece vedrà il padre ogni w.e. secondo il seguente schema: il primo venerdì del mese il padre Per_2 andrà a prendere il figlio a casa della mamma dopo la scuola, alle ore 17.00 e lo terrà sino alle 17.00 del giorno seguente mentre il successivo w.e. prolungherà la permanenza dal padre a far tempo Per_2 dal venerdì alle ore 17.00 e sino alle 17.00 della domenica.
passerà con i genitori ad anni alterni il Natale, le feste di Capodanno (1° Natale con la madre) e Per_2
Pasqua (1° turno del padre).
Stessa organizzazione per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre).
Il periodo delle vacanze estive verrà diviso equamente tra i genitori secondo le rispettive disponibilità lavorative e secondo modalità che verranno concordate entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro luoghi di villeggiatura e nomi di alberghi ove si recheranno con i figli. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare una diversa organizzazione.
I genitori si danno reciproco consenso all'espatrio di Per_2
4. Nuovi partner.
I genitori concordano di non far conoscere a e eventuali nuovi partner per almeno 1 anno Per_1 Per_2 dal deposito del presente ricorso, al fine di permettere ad entrambi di adattarsi al meglio ai nuovi cambiamenti in essere.
5. Mantenimento dei figli.
Il padre verserà anticipatamente entro il 5 di ogni mese, a far tempo dal deposito del presente ricorso, la somma mensile di Euro 400,00, rivalutata ogni anno secondo gli Indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e così fino alla completa indipendenza economica di Per_1 quest'ultimo e la somma di Euro 400,00 mensili, rivalutata ogni anno secondo gli Indici ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento di direttamente sul c/c intestato alla mamma, SI.ra Per_2
alle coordinate bancarie che saranno fornite in seguito e ciò sino alla completa Parte_1 autonomia economica di quest'ultimo.
L'importo dell'Assegno Unico mensile per figli a carico (ad oggi Euro 28,50 per ed Euro Per_1
57,00 per accreditato da Inps sul conto corrente intestato al SI. IC verrà corrisposto da Per_2 quest'ultimo a maggiorazione degli assegni di mantenimento in favore di ciascun figlio.
Il padre si fa carico delle spese straordinarie, preventivamente concordate ove necessario, come da
Linee Guida del Tribunale di Milano, di entrambi i figli nella misura del 70%.
Le parti si riservano di proporre una modifica del contributo di mantenimento a seguito delle mutate eSIenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche a seguito di possibili modifiche reddituali delle stesse.
6. Mantenimento del coniuge.
Il SI. IC verserà, a titolo contributo per il mantenimento del coniuge e a far tempo dal deposito del presente ricorso, la somma di Euro 950,00 mensili alla SI.ra Tale importo Parte_1 sarà versato in via anticipata entro il 5 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra (che sarà Parte_1 successivamente comunicato al SI. IC) e rivalutato ogni anno secondo gli Indici ISTAT.
Le parti si riservano di proporre una modifica del contributo di mantenimento a seguito di possibili variazioni delle condizioni economiche delle parti.
7. Automobili.
Alla SI.ra sarà assegnata in uso la Kia CA targata FX430FH. Parte_1
Restano in ogni caso a carico del IC le spese di bollo e di assicurazione.
8. Depositi su conto corrente.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a trasferire su conti correnti personali nella misura del 50% la somma totale dei depositi presenti sul conto comune al momento della sottoscrizione del presente ricorso.
9. Beni comuni.
I coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni in comune.
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi DR IC e che Parte_1 hanno contratto matrimonio concordatario a Segrate (MI) il 04.09.2004.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG